Convivenza forzata in carcere: escluso il risarcimento

Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto ad un ex detenuto presso il carcere di Poggioreale di Napoli un ristoro economico ritenendo inaccettabili le condizioni di detenzione.

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. VI Civ. ordinanza n. 23779 depositata l’11. Ottobre) “convivenza forzata” e “contiguità insopportabile” sono riferimenti troppo generici per parlare di detenzione inumana e riconoscere un risarcimento alla persona costretta dietro le sbarre.

Le ragioni poste a base della decisione resa dal Tribunale di Napoli non sono condivisibili in quanto troppo generiche a tal punto da non assolvere affatto all’onere di motivazione in ordine allo specifico riscontro di condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della CEDU. In particolare – argomenta la Cassazione – non risulta fornita alcuna spiegazione in ordine all’effettivo riscontro delle condizioni di presunto affollamento allegata dall’istante, alle eventuali fonti di conoscenza, agli elementi di fatto cui associare, finanche nella dedotta promiscuità, l’esistenza di condizioni di detenzione tali da non poter essere considerate conformi a umanità, quanto allo spazio vitale minimo individuale e alle connesse possibilità di movimento e di socializzazione – per cui – la Corte cassa il decreto perché affetto da motivazione solo apparente.

E’ possibile che il decreto sia stato insufficentemente motivato ma ci lascia perplessi la decisione della Cassazione di ritenere insussistente, nel caso specifico, la violazione dell’art. 3 della CEDU a tener conto delle condizioni davvero inumane in cui versano le carceri italiane, e in particolare le condizioni di sovraffollamento in cui si trovano i detenuti a Poggioreale.

Se la detenzione dovesse servire, anche e soprattutto, ad avviare un processo di reinserimento del detenuto nella società, ebbene si può solo parlare, per quanto riguarda le condizioni carcerarie italiane, che questo obiettivo è largamente fallito.

Resta accertato che la detenzione, se non è accompagnata da un progetto serio di reinserimento che non c’è nei fatti, vuoi per carenza di fondi, vuoi per carenze organizzative e soprattutto scontrandosi con una mentalità di chi ritiene che il carcere debba servire per tener lontani i criminali (lo sono tutti?) dal mondo esterno, ebbene si viene a dimenticare il principio costituzionale che la privazione della libertà ha come obiettivo di proporre un reinserimento del detenuto nella società. Se già la privazione della libertà è la pena, non vediamo perché ad essa si debba accompagnare anche la privazione di quei diritti civili irrinunciabili della persona che devono essere rispettati anche in caso di privazione della libertà.

Ricordiamo che anche qui in Italia in più di un’occasione i vertici della Corte di Cassazione ed anche delle Corti d’Appello territoriali hanno richiesto ai Magistrati di applicare la detenzione solo come estrema ratio per non rompere quel legame che unisce il detenuto alla società esterna, soprattutto sotto il profilo dell’affettività, ricordando che, proprio per le pesanti limitazioni cui sono sottoposte le visite dei familiari, sono sempre più diffusi i casi di violenza sessuale all’interno delle carceri.

Se alcune forme di semi-libertà servono ad aprire una prospettiva, non vediamo perché il recluso non possa usufruire di questi benefici senza dover subire una situazione degradante, oltre alla privazione della libertà. Il fatto è che spesso chi giudica non ha mai avuto esperienza di quello che è oggi la struttura carceraria (ma in effetti si può dire che è sempre stato così), non rende possibile  la riconciliazione tra il detenuto e la società esterna.

Ottobre 2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

Notifica inesistente

La Cassazione con recente provvedimento (Cass. Sez. III. Civ. ordinanza n. 23968/17 depositata il 12/10) ha ritenuto che “la notifica di una atto giudiziario non andato a buon fine, seguita da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell’atto, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria”.

La Corte ha sottolineato che, in caso di notifica di atti processuali non andati a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservarne gli effetti, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Pertanto ogni vizio, relativo al procedimento notificatorio, si riconduce all’ambito della nullità ed è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (a seguito della costituzione della parte chiamata in causa) o in conseguenza della rinnovazione della notifica.

Nel caso di specie, invece, è avvenuto che l’atto di appello, non notificato a mezzo posta e restituito al mittente, non è stato riproposto per la notifica ma solo informalmente trasmesso a mezzo posta elettronica da un collaboratore del difensore, senza alcuna osservanza della normativa sulla notificazione a mezzo posta elettronica. L’appellato si è poi costituito ma solo per eccepire in via pregiudiziale la radicale irritualità dell’instaurazione del gravame.

Ottobre 2017

Fonte: Diritto & Giustizia 13.10.2017

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Mandato di arresto europeo

Recentemente la Commissione Europea, dopo molti anni, ha aggiornato il Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato di arresto europeo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 6.10.2017, c. 355.

Esso è aggiornato in base agli sviluppi giurisprudenziali, soprattutto di quelli intervenuti successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, fornendo anche informazioni pratiche per l’applicazione corretta dello strumento. Il testo indica anche i modelli da utilizzare per fonire una rapida attuazione del provvedimento e l’elenco dei casi di cui si è occupata la Corte di Giustizia dell’UE nonché l’elenco di qui paesi membri che consentono la consegna per reati punibili con una pena inferiore alla soglia fissata dall’art. 2, § 1 della decisione quadro sul MAE se il reato è accessorio a quelli principali indicati nel MAE.

Il Manuale analizza anche tutti i profili di trasferimento dei detenuti e le procedure da seguire nella fase di esecuzione. Uno strumento prezioso per chi si occupa del settore penale.

Ottobre 2017

Fonte: Marina Castellaneta: www.marinacastellaneta.it

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Assicurazione obbligatoria – rinvio di trenta giorni entrata in vigore obbligatorietà e convenzione con CNF

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 2860
Care Colleghe, cari Colleghi,
il CNF ha comunicato in data odierna il rinvio di trenta giorni della entrata in vigore della obbligatorietà della assicurazione professionale e infortuni  e la stipula di  apposita convenzione per gli iscritti con la compagnia AIG Europe.

Cordiali saluti

Il Consiglio

D.M. 22/09/2016 in vigore dal 11/10/2017

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. 2721

Care Colleghe, cari Colleghi,

Vi rammentiamo l’obbligo di stipula delle polizze assicurative – RC PROFESSIONALE e POLIZZA INFORTUNI – con particolare riferimento alle ulteriori garanzie richieste dalle modifiche legislative del D.M. 22/9/2016 che entrerà in vigore l’11/10/2017.

Poiché la mancata ottemperanza a tale disposizione normativa costituirà illecito disciplinare, Vi invitiamo ad adempiere entro il predetto termine, procedendo successivamente all’aggiornamento della Vostra posizione anagrafica utilizzando il  sistema “Riconosco” alla sezione Servizi in rete- Assicurazioni.

Cordiali saluti

Il Consiglio

Sentenza Contrada – Cass. Sez. I 6/07/2017 n. 43112/2017

In allegato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha posto fine dopo 25 anni alla vicenda Contrada (era stato arrestato il 24.12.1992) dichiarando “ineseguibile ed improduttiva di effetti penali” (ma confermado il rigetto di richiesta di revoca in sede esecutiva) la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafiosio in doverosa esecuzione della sentenza della Corte Edu. Interessante sarà seguire gli sviluppi della sentenza in considerazione del fatto che la pena nel frattempo è stata interamente eseguita con 4 anni di detenzione in carcere e 4 anni di detenzione domiciliare. Il Dott. Contrada nel ricorso per cassazione è stato patrocinato anche dal Prof. Avv. Vittorio Manes ordinario di diritto penale all’Università di Bologna.

Filippo Poggi

Sospensione ordine di esecuzione per pene non superiori a 4 anni – Cass. sez. fer. 24.08.2017 n. 39889

In merito al tema, dell’ordine di sospensione delle pene non superiori a quattro anni di reclusione, segnaliamo una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Feriale, N. 39889 del 24 agosto 2017, con la quale sembra rafforzarsi, ancora di più, l’orientamento che vede plausibile un coordinamento sistematico tra l’art. 656 co. 5 c.p.p. e l’art. 47 co. 3 bis dell’O.P. (anche se sul punto, si evidenzia che con la L. 103/2017, all’Art. 1 co. 85 L. c], il problema sembra essere stato definitivamente risolto dal Legislatore).

La Corte, in particolare, ha affermato che «sussiste effettivamente una difformità ed un difetto di coordinamento tra la disposizione citata dell’Art. 656 e quella dell’Art. Ord. Pen. Comma 3 Bis in ordine all’individuazione del limite massimo di pena per accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, previsto in anni quattro soltanto dalla seconda norma, mentre la prima, ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione, ha mantenuto inalterata la soglia di tre anni».

Ha ritenuto il Collegio di doversi uniformare alla interpretazione già offerta dalla Corte Suprema, secondo cui «l’entità della sanzione prevista in astratto per la sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p. co. 5, deve essere quella della pena, anche residua, non superiore ad anni quattro, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis Ord. Pen., ossia in dipendenza di una istanza di affidamento in prova. Tale soluzione resta avvalorata dal richiamo operato dall’art. 656 c.p.p. co. 5, secondo periodo, all’art. 47 Ord. Pen., nella sua interezza, il che offre sul piano sistematico e teleologico argomenti per superare l’assenza di una espressa previsione normativa che allinei la regolamentazione della sospensione dell’esecuzione alla disposizione che disciplina i requisiti di accesso alla predetta misura alternativa.  In altri termini, il perseguimento da parte delle due norme della stessa finalità di ridurre in forme controllate la popolazione carceraria e di evitare l’ingresso negli istituti penitenziari di soggetti che possano usufruire di misure alternative, autorizza una interpretazione adeguatrice dell’art. 656 e consente di mantenere il parallelismo con i più ampi limiti di pena previsti dal richiamato Art. 47 co. 3 Bis».

Filippo Poggi

Corte Assise Appello di Bologna – Sentenza Poggiali Daniela

In allegato la motivazione della sentenza di appello, che ribaltando quella di primo grado, ha assolto l’imputata perchè il fatto non sussiste.

La Corte bolognese ha rimarcato che dal compendio probatorio emerge l’innocenza dell’imputata e che il PM sarebbe rimasto soccombente anche se si fosse applicata la regola di giudizio del processo civile “più probabile che” piuttosto che quella del processo penale che esige la assoluta certezza della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio (v. pag. 69).

La Corte ha mosso anche alcuni rilievi alle conclusioni cui era giunto il consulente del PM (v. pag. 66 della motivazione).

Comunque ciascuno potrà farsi una sua opinione dalla lettura della motivazione che è senz’altro esaustiva e di scorrevole lettura.

Filippo Poggi

Corso intensivo in preparazione all’esame di avvocato

Forlì, 8 settembre 2017

   – A TUTTI I COLLEGHI
      con preghiera di comunicazione ai Praticanti.

   – A TUTTI I PRATICANTI AVVOCATI

Prot. n.  224/2017

L’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, la Fondazione Forense e la Scuola Forense “Avvocato Giovanni Fontana Elliott”, hanno organizzato il Corso di preparazione all’esame di Avvocato.

Il Corso consta di nove incontri pomeridiani della durata di tre ore circa, nel corso dei quali saranno trattati gli istituti giuridici oggetto del parere/atto la cui traccia verrà fornita durante la lezione.

La stesura del parere/atto verrà svolta a casa e riconsegnata durante la lezione successiva. Le lezioni di diritto penale e diritto civile saranno alterne e, durante  ogni lezione, si procederà all’illustrazione degli elaborati corretti.

La partecipazione al corso necessita di previa iscrizione da effettuarsi per il tramite dell’allegato modulo. Contestualmente alla compilazione dello stesso dovrà essere effettuato e documentato il pagamento del contributo di euro 100,00+iva 22%. Il termine per l’iscrizione viene fissato entro e non oltre il 26/09/2016.

Calendario delle lezioni:

   – Lunedì 02/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto civile;
   – Lunedì 09/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto penale;
   – Lunedì 16/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto civile;
   – Lunedì 23/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto penale;
   – Lunedì 30/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto civile;
   – Lunedì 06/11/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto penale;
   – Lunedì 13/11/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto civile;
   – Lunedì 20/11/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto penale;
   – Lunedì 27/11/2017 – 14.30 – 17.15 distribuzione e spiegazione elaborati corretti.

Le lezioni si terranno presso la Sala delle Assemblee, primo piano, del Palazzo di Giustizia di Forlì.

Le iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento posti.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Alessandra Fontana Elliott

Antonella Monteleone

Corso intensivo in preparazione all’esame di avvocato 2017

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA
(Iscritta nel Registro Regionale delle persone Giuridiche al n. 578 con D.D. n. 15586 del 26/10/2005)
SCUOLA FORENSE “AVVOCATO GIOVANNI FONTANA ELLIOTT”
c/o ORDINE AVVOCATI DI FORLI’ CESENA

Forlì, 8 settembre 2017

   – A TUTTI I COLLEGHI
      con preghiera di comunicazione ai Praticanti.

   – A TUTTI I PRATICANTI AVVOCATI

Prot. n.  224/2017

L’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, la Fondazione Forense e la Scuola Forense “Avvocato Giovanni Fontana Elliott”, hanno organizzato il Corso di preparazione all’esame di Avvocato.

Il Corso consta di nove incontri pomeridiani della durata di tre ore circa, nel corso dei quali saranno trattati gli istituti giuridici oggetto del parere/atto la cui traccia verrà fornita durante la lezione.

La stesura del parere/atto verrà svolta a casa e riconsegnata durante la lezione successiva. Le lezioni di diritto penale e diritto civile saranno alterne e, durante  ogni lezione, si procederà all’illustrazione degli elaborati corretti.

La partecipazione al corso necessita di previa iscrizione da effettuarsi per il tramite dell’allegato modulo. Contestualmente alla compilazione dello stesso dovrà essere effettuato e documentato il pagamento del contributo di euro 100,00+iva 22%. Il termine per l’iscrizione viene fissato entro e non oltre il 26/09/2016.

Calendario delle lezioni:

   – Lunedì 02/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto civile;
   – Lunedì 09/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto penale;
   – Lunedì 16/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto civile;
   – Lunedì 23/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto penale;
   – Lunedì 30/10/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto civile;
   – Lunedì 06/11/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto penale;
   – Lunedì 13/11/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto civile;
   – Lunedì 20/11/2017 – 14.30 – 17.15 Diritto penale;
   – Lunedì 27/11/2017 – 14.30 – 17.15 distribuzione e spiegazione elaborati corretti.

Le lezioni si terranno presso la Sala delle Assemblee, primo piano, del Palazzo di Giustizia di Forlì.

Le iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento posti.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Alessandra Fontana Elliott

Antonella Monteleone

Sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene entro 4 anni di pena detentiva

In allegato una nuova recentissima ordinanza del Tribunale di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione (questa volta in composizione collegiale) la quale ha dichiarato la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione, ritenendo che alla luce della disciplina dell’art. 47 0.P. e della delega contenuta nella Legge n. 103/2017 debbano essere sospesi, in attesa della decisione della magistratura di sorveglianza, gli ordini di esecuzione per pene non superiori a 4 anni di pena detentiva.

Filippo Poggi

Irricevibilita’ del ricorso alla corte EDU dichiarata dal giudice unico

Facendo seguito alla richiesta degli Stati parti della Convenzione che, nel corso della Conferenza di Bruxelles del 2015, avevano chiesto di modificare il contenuto della comunicazione del giudice unico che si pronuncia sui casi che appaiono prima facie irricevibili, in linea con il Protocollo n. 14, con il semplice invio di una lettera senza motivazioni, con la quale si comunicava semplicemente il rigetto della domanda, la Corte ha deciso di cambiare sul punto il regolamento.

Dal 1° giugno infatti il ricorrente riceverà la comunicazione della decisione del Giudice unico accompagnata da una lettera nella sua lingua nazionale nella quale andranno specificati i motivi posti a base del provvedimento di rigetto. In effetti, come rilevato da più parti, la norma modificata era decisamente incompatibile con i principi del giusto processo.

Fonte:

www.marinacastellaneta.it

Agosto 2017

(Avv. E. Oropallo)

Diritto di visita non garantito al genitore non affidatario

Il fattore tempo ha conseguenze irreparabili nelle relazioni familiari. Di conseguenza, è certa la violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, se le autorità nazionali non adottano misure adeguate per sanzionare la mancata cooperazione di un genitore che impedisce all’altro una relazione affettiva con il figlio. E’ la Corte EDU a stabilirlo con sentenza depositata il 4.5.2017 (ricorso n. 66396/14) che ha sanzionato nuovamente l’Italia per violazione dell’art. 8. Nel caso in esame la Corte assume che il padre non ha potuto vedere liberamente la figlia affidata alla madre dal 2010 mentre le giurisdizioni interne, “hanno tollerato che la madre regolasse in modo unilaterale le modalità del diritto di visita del ricorrente”. Un monito per la nostra giustizia che spesso, dopo aver adottato un provvedimento che assegna la tutela materiale ad uno dei genitori, anche nel caso di affidamento congiunto, ha obbligo di intervenire con diligenza e rapidità per far cessare ogni forma di abuso.

Fonte:

www.marinacastellaneta.it

Agosto 2017

(nota a cura avv. E. Oropallo)  

Negoziazione assistita: violazione dell’obbligo informativo da parte degli Avvocati

Il Tribunale di Torino – Sez. 7° civile – con decreto del 29.5.2017 ha ritenuto violato l’obbligo informativo posto a carico degli avvocati ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 avente ad oggetto “l’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”, in quanto tale omissione ha in concreto influito sugli accordi “che non paiono sufficientemente adeguati a garantire una continuità nella relazione tra i figli minori e il genitore non collocatario” per cui non viene autorizzato l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in quanto, pur non comportando ex lege una sanzione di nullità della negoziazione, ha in concreto determinato la predisposizione di un calendario di visite contrastante con l’interesse del minore a conservare una relazione continuativa con il padre.

Va, dunque, ribadito il principio che i provvedimenti riguardanti la prole vanno controllati, anche nella forma di accordo tra le parti, sempre tenendo presente l’interesse superiore del minore, anche perché, nel caso specifico, i genitori in sede di audizione personale hanno riferito di essere disposti a garantire al minore giorni e orari di visita più ampi rispetto a quelli previsti nell’accordo, confermando il dissenso formulato dal PM.

Fonte:

D&G 6.5.2017

Agosto 2017

(Avv. E. Oropallo)

Mancata fatturazione del compenso corrisposto al professionista

Due soggetti citano in giudizio l’avvocato per richiedere la restituzione di una somma di denaro illegittimamente corrisposta a titolo di compenso professionale. La Cassazione – 2° Sez. Civ. – con sentenza n. 16214/17 depositata il 28.6 ha confermato la sentenza di appello ribadendo innanzitutto che, diversamente da quanto eccepito dal professionista, si trattava di una ipotesi di indebito oggettivo, come tale soggetta a prescrizione decennale, e che trattasi inoltre di credito liquido ed esigibile richiamando altra sentenza della Corte a Sez. Un. che aveva ribadito che la liquidità del credito sussiste anche ove gli importi possono essere determinati con una semplice operazione di calcolo automatico, senza ulteriori indagini.

(Cass. Civ. SS. UU. n. 17989/2016)

Fonte

D&G 29.6.2017

(Nota a cura avv. E. Oropallo)