Mandato di arresto europeo

Prima di dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo le autorità nazionali devono verificare l’esistenza di un radicamento reale del condannato sul territorio italiano secondo i criteri forniti dalla Corte di Giustizia della UE. La Corte di Cassazione – 6° Sez. Pen. con sentenza n. 26513/17 depositata il 26.5 – su ricorso di un cittadino rumeno- ha ritenuto che la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno con la quale era stata disposta l’esecuzione della sentenza rumena di condanna che richiedeva l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del rumeno – non avesse applicato i criteri per l’accertamento della permanenza nel territorio dello stesso in quanto risultava un radicamento reale e non estemporaneo dello stesso con continuità temporale e stabilita. La Corte d’Appello, scrive la Cassazione, avrebbe dovuto rifiutare la consegna alla luce dell’art. 18 della legge n.69/2005 che –  come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 227/2010 si applica anche ai cittadini di paesi UE “che risultano residenti o stabilmente dimoranti in Italia”.

Fonte:

www.marinacastellaneta.it

Agosto 2017

(Nota a cura Avv. E. Oropallo)

Astensione dei difensori – Linee guida della Cassazione 14.07.2017

In allegato le linee guida eleborate dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di astensione dei difensori dalle udienze penali che sembrano pienamente condivisibili (v. astensione del difensore dell’imputato detenuto che non necessita del consenso dello stesso e neppure della previa informazione, dovendo il difensore partecipare al processo solo quando ciò venga espressamente richiesto dal suo assistito, trattandosi di questioni deontologiche e non processuali).

Una recente sentenza della Suprema Corte ha stabilito che non è consentita l’astensione del difensore quando si tratti di M.A.E. anche quando in quel procedimento l’imputato sia libero, trattandosi di procedimento connotato da urgenza e dal rispetto di tempi certi.

Filippo Poggi

Legge n. 103/2017 – Linee Guida per il giudizio di cassazione

In allegato il documento con cui a firma del Primo Presidente Canzio sono disposte le linee guida per l’applicazione della Legge n. 103/2017(cd riforma Orlando) nel giudizio di legittimità.

La maggior parte delle interpretazioni suggerite sembrano condivisibili, ma non può fare a meno di colpire come il Primo Presidente inviti formalmente i giudici di cassazione a rimettere la questione alle sezioni unite anche in caso di non condivisione di quella che comunque resta appunto una semplice linea guida.

E’ stato sempre peculiare il ruolo della Procura Generale della Cassazione nell’ambito dell’Ufficio del Pubblico Ministero eppure, almeno per chi scrive, resta sempre abbastanza sorprendente che le predette linee guida siano state senz’altro discusse con la Procura Generale e in certo modo anche da questa “approvate” di talché ne sembra in qualche modo toccato anche il ruolo di assoluta terzietà del giudice che dovrebbe essere maggiormente sentito proprio al vertice della magistratura giudicante.

E’ stato anche stabilito che la nuova forma di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter del codice penale non è immediatamente applicabile nel giudizio di legittimità (tale opzione interpretativa non sembra del tutto condivisa dall’Ufficio del Massimario che ne ha trattato dell’Appunto del 24.07.2017 – pagg. 35 segg. –  escludendo solo che possa essere disposta nel giudizio di legittimità, la sospensione del processo).

Cari saluti e buone vacanze a tutti.

Filippo Poggi

Legge 22-5-2017 n. 81

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. 2265/17

Care Colleghe, cari Colleghi,
di seguito inoltriamo la mail pervenuta al Consiglio e relativa alla nuova disciplina della deducibilità delle spese per la formazione professionale,  che riteniamo di interesse generale.

Cordiali saluti
Il Consiglio

Limiti del ricorso per cassazione contro la liquidazione delle spese alla parte civile in sede di patteggiamento

Tra gli altri principi espressi nella sentenza per cui è necessaria una specifica impugnazione in punto di superamento dei valori medi della Tariffa Penale di cui al D.M. 55/2014 la Suprema Corte afferma che va liquidato anche l’onorario per la fase decisionale che non manca neppure nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Filippo Poggi

GIP di Milano 10.07.2017 – Ordinanza di rigetto dell’archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato indagato ex art. 580 cod. pen.

In allegato l’ordinanza con cui il GIP di Milano ha rigettato la richiesta del PM di archiviare il procedimento penale nei confronti di Marco Cappato per il “suicidio assistito” di DJ FABO ordinando la formulazione dell’imputazione, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale.

Le argomentazioni anche in punto di questione di costituzionalità della norma sembrano ineccepibili, quanto invece era stata “una fuga in avanti” la richiesta di archiviazione del PM cui bene il GIP tra le righe ha ricordato che il giudice deve essere fedele al testo della norma e non creare il diritto che non esiste e che valutazioni di merito nelle scelte di politica criminale spettano al legislatore.

Forse dal punto di vista formale l’ordinanza potrebbe essere censurata per abnormità nella parte in cui non si limita a ordinare l’imputazione ma formula anche un dettagliato capo di imputazione, in questo invadendo le prerogative del PM, per cui vederemo se ci sarà un ricorso per cassazione.

Filippo Poggi

Brevi note operative alla Legge n. 103/2017 di riforma del codice penale e di procedura penale

La Legge 23.06.2017 n. 103 è stata pubblicata sulla G.U. del 4.07.2017 ed entra in vigore il 03.08.2017

La questione dell’entrata in vigore della norme (discorso a parte per l’esercizio delle deleghe legislative al Governo) però è un pò più complesso.

Le norme sostanziali in materia penale (dai commi 1 a 14), quelle che inaspriscono (e molto) le per per il furto in abitazione, la rapina, l’estorsione ed altro entrano naturalmente in vigore il 03.08.2017.

Come è stato osservato giustamente ad un convegno, oltre alle norme che comprimo il potere del giudice di comparare le circostanze, adesso nei casi di rapina aggravata, anche in quelli più banali, con l’elevazione della pena minima edittale a 5 anni di reclusione non sarà possibile rientrare nell’ambito di sospensione della pena ex art. 163 c.p. con la concessione di generiche e rito.

La norma di cui all’art. 162-ter codice penale in via transitoria può essere applicata a tutti i processi ancora pendenti davanti al giudice di merito in primo o secondo grado a condizione che il difensore chieda di essere ammesso alla estinzione del reato mediante condotte riparatorie alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore delle Legge. Mi pare molto opportuno, diversamente da quanto si è letto da commentatori preoccupati e quasi angosciati, che con questa norma possono essere composti anche i reati di stalking procedibile a querela per fatti sostanzialmente bagatellari che intasano i ruoli di udienza, godendo tra l’altro di criteri di trattazione prioritaria.

Naturalmente solo per i fatti commessi dal 03.08.2017 valgono le norme sulla sospensione della prescrizione per 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado nonché altre 18 mesi dopo la sentenza in grado di appello, norme inutilmente vessatorie che speriamo vengano espunte dall’ordinamento quanto prima, comunque per i processi in corso non si applicano e i presunti benefici sono rimandati di alcuni anni.

La nuove norme che regolano l’esercizio dell’azione penale (ovvero la richiesta di archiviazione) entro 3 mesi dalla scadenza del termine delle indagini stesse si applicano solo per le notizie di reato iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. successivamente alla data di entrata in vigore della legge (comma 30). quindi per tutto quanto in corso si continua con opposizione al GIP ed eventuale ricorso per cassazione. E’ bene notare che con il nuovo regime in caso di inammissibilità dell’opposizione al Tribunale in composizione monocratica, la parte privata sarà tenuta al pagamento di una sanzione alla cassa ammende da 500 a 2.000 euro.

Le altre norme processuali previste dai commi da 21 a 71 entrano in vigore dal 03.08.2017 sui processi in corso secondo il principio tempus regit actum. Norme spesso di rilevante importanza ma mi piace menzionare per prima la modifica dell’art. 104 c.p.p. che prevedeva il differimento del colloquio col difensore dell’imputato detenuto una norma di chiara diffidenza verso l’avvocatura e che viene decisamente ridimensionata (in attesa di farla sparire come ricordo di passati inquisitori) in quanto rimane solo in relazione a gravi reati associativi nonché per reati di terrorismo, in ogni altro caso il differimento del colloquio è illegittimo e nullo (da eccepire prima del compimento dell’atto) e la nullità di riverbera sull’interrogatorio di garanzia e sulla perdita di efficacia della misura custodiale.

Molte altre nome di grande importanza pratica come l’elezione del domicilio presso il difensore di ufficio che non ha efficacia senza il consenso scritto di quest’ultimo.

La giusta e opportuna reintroduzione del concordato sui motivi di appello con il Procuratore Generale.

La nuova disciplina dell’opposizione al decreto di archiviazione rimessa al Tribunale in composizione monocratica, facendo attenzione alla norma che prevede in caso di inammissibilità dell’opposizione una sanzione per la cassa delle ammenda da 500 a 2.000 euro.

Nuove regole, alcune difficilmente condivisibili, che regolano il giudizio abbreviato, tra cui spicca l’impossibilità di fare valere l’incompetenza per territorio che si pone in forte tensione con il principio costituzionale del giudice naturale.

L’obbligo per le sezioni semplici della Cassazione che intendono non osservare un principio di diritto di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

La fine della possibilità di proporre ricorso per cassazione da parte dell’imputato personalmente, norma del tutto condivisibile, anche perché di norma il ricorso era scritto o da un avvocato non abilitato e da un avvocato che non voleva comparire sostendo tesi particolarmente strampalate.

Il nuovo art. 581 c.p.p. che riscrive la forma dell’impugnazione e che bisognerà studiare con attenzione per non incorrere nell’inammissibilità dell’appello (come se già non bastasse quella in cassazione) da leggere unitamente all’art. 546 c.p.p. pure interamente novellato alla lett. e) che regola la struttura motivazionale della sentenza ma senza prevedere alcuna causa di nullità per il giudice ….

Importante dal punto di vista pratico che il GIP nell’emettere il decreto penale di condanna possa convertire un giorno di pena detentiva in una somma modulabile da 75,00 a 225,00 euro (concedente anche il pagamento rateale) in modo da risolvere il problema per cui con il criterio di conversione fisso a 250,00 euro si stimolavamo opposizione che forse adesso non saranno più necessarie.

La c.d doppia conforme di proscioglimento potrà essere impugnata in cassazione solo per violazione di legge, senza potere più sindacare l’apparato motivazionale di due sentenze di assoluzione ovvero la mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva.

Le norme che regolano la partecipazione a distanza dell’imputato al processo entrano in vigore il 04.07.2018 ovvero dopo un anno dalla data di pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale ad eccezione dei detenuti per i delitti di cui agli artt. 416-bis, comma 2, 270-bis, comma del codice penale e 74, comma 1 del dPR n. 309/1990.

Filippo Poggi

Procedimento di sorveglianza e legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute

In questa sentenza della Prima Sezione Penale è stato riaffermato il principio quasi ovvio dopo le pronunce delle Sez. Un. del 2014 e del 2016 che anche nel procedimento camerale di sorveglianza in cui è peraltro obbligatoria la presenza del difensore (ed in quello esecutivo siccome, regolato dalle stesse norme) l’udienza deve essere rinviata a pena di nullità assoluta del procedimento ove il difensore medesimo abbia dedotto tempestivamente un legittimo impedimento. Principio come si diceva ormai ovvio, comunque la Procura Generale della Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso, quindi bene che sia stato riaffermato con forza.

Filippo Poggi

Protocollo d’intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n.1957

Care Colleghe, cari Colleghi,

Vi comunichiamo che, ad un anno dalla sottoscrizione, è stato aggiornato il Protocollo Famiglia.

Vi invitiamo pertanto a prenderne visione sul sito dell’Ordine, evidenziando i correttivi apportati agli artt. 6 e 13.

I verbali di udienza di separazione e divorzi (allegati 1 e 2) andranno inviati rispettivamente agli indirizzi di posta elettronica:

marisa.cervellin@giustizia.it   e divorzicongiunti.tribunale.forli@giustizia.it.

Cordiali saluti

Il Consiglio

Trascrizione atto di nascita

La trascrizione di un atto di nascita di un bimbo nato all’estero da una coppia di cittadine italiane, emesso dalle autorità inglesi, non è contraria all’ordine pubblico. Così ha stabilito la Corte di Cassazione – 1° Sez. Civ. sent. n. 14878/17 – del 15.6 u.s. dando ragione ad una coppia di cittadine italiane, coniugate nel Regno Unito, che avevano impugnato l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia che aveva negato la trascrizione dell’atto di nascita del figlio minore nato da una delle due donne mediante la fecondazione assistita all’estero. Il Giudice di Venezia, Tribunale prima e Corte d’Appello poi, aveva ritenuto che la rettificazione sarebbe stata contraria all’ordine pubblico.                         

La Corte, al contrario, ha ritenuto che la contrarietà all’ordine pubblico va valutata tenendo conto non solo dei principi costituzionali ma anche di atti internazionali, inclusa la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che a più riprese ha riconosciuto il diritto delle coppie dello stesso sesso ad una vita familiare senza dimenticare che la stessa Corte EDU ha sancito come prevalente l’interesse del minore di avere la continuità della relazione affettiva, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento per cui, ne conclude la Corte, l’Ufficio di Stato Civile ha l’obbligo di trascrivere l’atto originale che stabilisce che il minore era nato dall’unione delle due donne.             Fonte

www.marinacastellaneta.it

Commento a cura

Avv. E. Oropallo

L’assegno di mantenimento per gli studenti fuori sede

La Corte di Cassazione (Sez. VI Civile – ordinanza n. 14241/17 depositata il 7 giugno) ha sancito l’obbligo dell’ex coniuge a corrispondere direttamente alla ex coniuge l’assegno alimentare disposto per il figlio, diventato maggiorenne e studente universitario fuori sede che vive, sia pure saltuariamente, con la madre. Per i giudici la circostanza che il figlio studi in altra città, ma si rechi nella residenza familiare non appena possibile, non porta ad escludere il requisito della convivenza “permanendo il collegamento stabile con l’abitazione del genitore”.

Giugno 2017

Fonte D&G

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Reati ostativi e sospensione dell’ordine di esecuzione

In questa interessante ordinanza del GIP di Firenze in funzione di giudice dell’esecuzione penale in data 08.06.2017 è stato ritenuto che anche per i reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis Ord. Pen. debba essere sospesa l’esecuzione se nel giudizio di cognizione le attenuanti siano state ritenute prevalenti rispetto alla aggravanti che fondano la pretesa ostatività (nel caso di specie il condannato era stato condannato per spaccio di stupefacenti aggravato ex art. 80 del dPR n. 309/1990 dalla ingente quantità).

Una pronuncia che si pone nello stesso filone interpretativo di altra ordinanza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto che dovessero essere sospesi tutti gli ordini di esecuzione con pena contenuta entro i 4 anni di pena detentiva, leggendo in combinato disposto la norma di cui all’art. 656 c.p.p. e quella di cui all’art. 47, comma 3-bis della Legge n. 354/1975 in considerazione anche della volontà del Legislatore di impedire la carcerazione per soggetti che astrattamente possono senz’altro aspirare alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Filippo Poggi

Assegno alimentare del minore

Con ordinanza n. 12977/17 depositata il 23.5 la Corte di Cassazione (Sez. VI Civ.) ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che confermava la sentenza del GdP con cui accoglieva l’opposizione proposta dall’ex coniuge avverso il precetto notificatogli dall’ex moglie in forza di sentenza di divorzio e avente ad oggetto l’assegno dovuto per il mantenimento del figlio minore. La Corte di Cassazione ha ritenuto mancasse la legittimazione attiva della ex coniuge richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, è legittimato iure proprio ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, quale titolare di un diritto autonomo (e concorrente con quello del minore)  a ricevere il contributo delle spese necessarie a detto mantenimento”. Tale legittimazione sussiste anche nel momento in cui il figlio sia diventato maggiorenne ma non ancora autosufficiente ed in assenza di un’autonoma iniziativa in tal senso, salvo che venga meno il rapporto di coabitazione, come è avvenuto nel caso esaminato dalla Corte, che correttamente ha ritenuto che la ricorrente avesse agito in un nome proprio e quindi carente di legittimazione.

Fonte D & G

Giugno 2017

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Nessun assegno divorzile se il richiedente guadagna almeno 1.000 euro al mese

Così ha deciso il Tribunale di Milano – Sez. IX Civ. – con ordinanza del 22.5 respingendo la domanda di assegno divorzile formulata dalla ex coniuge, in applicazione dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 11504/2017) fornendo una prima interpretazione pratica del concetto di indipendenza economica. Alla luce del revirement della Suprema Corte, il Tribunale precisa che l’assegno di divorzio non è finalizzato più a garantire al coniuge meno abbiente il mantenimento del pregresso tenore di vita, ma è dovuto solo se il richiedente non abbia – e non possa procurarsi – i mezzi necessari al raggiungimento della indipendenza economica.

Nel caso concreto, in via provvisoria, il Tribunale ha negato il diritto all’assegno divorzile all’ex coniuge che solo in sede di divorzio aveva avanzato tale richiesta sulla base di un presunto reddito di circa 1.000 euro al mese, riconosciuto dalla ricorrente che aveva fatto richiesta di accedere al gratuito patrocinio avendo un reddito annuo inferiore ad € 11.528,00 dunque pari a circa 1.000 euro al mese.

Per indipendenza economica – scrive il Tribunale – deve intendersi la capacità per la determinata persona adulta e sana –tenuto conto del contesto sociale di riferimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”. Ai fini pratici, avendo fatto richiesta la ricorrente al gratuito patrocinio, per avere un reddito inferiore ad € 11.528,00 (ossia circa € 1.000 al mese), il Tribunale ha ritenuto sussistere una capacità reddituale che potesse soddisfare le spese essenziali, costituendo ulteriore parametro di riferimento il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita. Ci sembra che il paramento adottato in questo caso sia molto lontano dalla realtà perché va accertato in concreto il reddito del ricorrente e non presunto astrattamente dal parametro di riferimento indicato nella richiesta di gratuito patrocinio perché se è vero che la soglia è determinata da un reddito inferiore ad € 11.528 annui, non significa che il reddito effettivo debba ritenersi pari presuntivamente a circa              € 1.000 al mese ma potrebbe essere di gran lunga inferiore. Sotto questo profilo, ci sembra che l’ordinanza, anche se provvisoria, non sia correttamente motivata.

Fonte D&G

Giugno 2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

Ancora un commento alla sentenza n. 11504/17 Cass. depositata il 10.5.2017

Per comprendere la reale portata della sentenza già commentata in una precedente nota, definita “rivoluzionaria”, non mi sembra che si possa parlare di una totale revisione della giurisprudenza anteriore. In effetti, la Cassazione ha ritenuto di respingere la domanda proposta dall’ex consorte di un economista e politico italiano in quanto tenendo conto delle carte depositate proprio dalla ricorrente, annotando che “è un’imprenditrice, ha un’elevata qualificazione culturale, possiede titoli di alta specializzazione e importanti esperienze professionali, anche all’estero”. Difficile quindi pensare che non sia in grado di garantirsi una adeguata “indipendenza economica” per cui è stata confermata sia la sentenza del Tribunale che della Corte d’Appello che avevano già respinto la richiesta della ricorrente, non avendo la stessa dimostrato “l’inadeguatezza dei propri redditi” a fronte, peraltro, della “contrazione reddituale” subita dall’ex marito “allo scioglimento del matrimonio”.

Con altra ordinanza – la n. 12879/17 – depositata il 22.5 la Corte di Cassazione si è pronunciata negativamente sulla richiesta di assegno divorzile promossa dall’ex coniuge che aveva instaurato una stabile convivenza con altro soggetto.

In considerazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale, scrive la Corte, in presenza di una stabile convivenza da parte dell’ex coniuge con altro soggetto, deve ritenersi cessata l’obbligazione di cui all’art. 5 l. n. 989/70 in conseguenza della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti tra ex coniugi dopo il divorzio.

Altra ordinanza, sempre della Cassazione quasi contemporaneamente invece (Sez. VI n. 18878/17 depositata il 29.5), ha ritenuto di respingere le obiezioni mosse dall’ex marito confermando l’obbligo di versare all’ex moglie un corposo assegno mensile, ritenendo irrilevante il fatto che quest’ultima avesse rifiutato alcune offerte di lavoro. Unica concessione: la riduzione della cifra stabilita in Tribunale, circa 3.000 euro ogni mese. Come si vede, un’interpretazione, quella della Cassazione, tutt’altro che uniforme. Segno che bisognerà lavorare per uniformare sul punto la giurisprudenza di legittimità.

Giugno 2017

(Avv. E. Oropallo)

Cena preferiale 30 giugno 2017 – ore 20,30

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 1784

Care Colleghe, cari Colleghi,

Vi ricordiamo che quest’anno la cena preferiale, momento conviviale destinato allo svago ed al rafforzamento dei rapporti personali, si terrà, il 30 giugno prossimo, alle ore 20,30, presso il Grand Hotel di Castrocaro Terme.

Dopo l’aperitivo nel parco, saremo ospiti del magnifico salone “Piacentini” (climatizzato), per gustare il menù che troverete in allegato.

Non mancherà l’intrattenimento con musica dal vivo, ad opera del gruppo “Swingolfato”.

Nel corso della serata, verrà conferita la Toga d’Oro al Collega Pier Giuseppe Dolcini, che ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 50 anni di iscrizione all’Albo.

Verrà altresì conferito il premio “Maggiori” al giovane collega che avrà riportato la votazione più alta all’esame di abilitazione.

Il costo della cena è stato contenuto, anche quest’anno, in 50 euro a persona.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 20 giugno, per avvocati ed accompagnatori; al 25, se vi sarà disponibilità di posti, per eventuali ospiti.

Vi aspettiamo numerosi!

Il Consiglio