Prelievo coattivo di liquidi biologici in caso di omicidio o lesioni stradali

In allegato la Circolare emessa dal Dott. Giuseppe Amato quando era Procuratore a Trento (v. pagg. 5-8) e che pare avere confermato nella sua nuova qualità di Procuratore Distrettuale di Bologna.

Nella Circolare inviata anche alle Forze di Polizia oltre che ai Sostituti, viene rammentato che la normativa vigente pur interpolata dall’art. 359-bis c.p.p., non pare consentire il prelievo coattivo di sangue in quanto la norma di riferimento ex art. 224-bis c.p.p. prevede solo il prelievo di capelli, peli e mucosa del cavo orale, norme che in quanto incidono sulla libertà personale sono soggette ex art. 13 Cost. alla doppia riserva di legge e giurisdizionale.

La questione è affrontata anche nella Relazione del Massimario della Cassazione pubblicato nel 2017 e pare fondata su ragioni non certo peregrine anche nella relazione del Dott. Alberto Ziroldi Presidente Aggiunto dell’Ufficio GIP di Bologna in recente convegno bolognese.

Insomma vale la pena di approfondire la questione anche perché se fondata la tesi renderebbe gli esiti del prelievo radicalmente inutilizzabili ex art. 191 c.p.p., oltre al fatto che il soggetto indagato avrebbe tutto il diritto ad opporsi al prelievo coattivo (senza la possibilità di configurare nei suoi confronti il reato di resistenza a pubblico ufficiale), salva la configurazione della sola contravvenzione di rifiuto al prelievo di sangue o altri liquidi biologici.

Filippo Poggi

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Pavia con recente sentenza della 3° Sez. Civ. del 20.1.2017 ha riaffermato che, nel caso di mediazione obbligatoria, non si può ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità se, pur imposta la mediazione, ci si è fermati all’incontro preliminare informativo e, se si tratta di decreto ingiuntivo opposto e la parte onerata non ha partecipato senza valido motivo, il decreto ingiuntivo diviene definitivo. Sentenza interessante che riafferma il principio che la mediazione deve essere effettivamente svolta e non si riduca, come spesso avviene, ad un mero adempimento di natura burocratica. La questione affrontata riguardava una opposizione a d. i. promossa da una società commerciale che contestava il pagamento di una fattura emessa dalla società opposta per presunte inadempienze di quest’ultima. Nel corso del procedimento, e dopo l’istruttoria testimoniale, nonostante le richieste dell’opponente di proseguire l’espletamento della prova testimoniale delegata, veniva disposto dal Giudice la mediazione ex art. 5 c. 2 D.Lgs. n. 28/10 che aveva esito negativo in quanto, pur avendo l’opposto avviato la mediazione, l’opponente non si presentava all’incontro, per cui l’opposto nel giudizio di mediazione, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del giudizio all’udienza di verifica dell’esito della mediazione. Eccezione che veniva accolta dal Tribunale il quale riteneva improcedibile l’opposizione promossa dalla opposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto rilevando sulla scorta della sentenza della Suprema Corte (n. 24629/15) che l’onere della presentazione della istanza spetta all’opponente che in questo caso non solo aveva lasciato all’opposta l’onere di promuovere la mediazione ma addirittura aveva addotto una futile motivazione per giustificare la sua mancata partecipazione.

Fonte: Guida al Diritto n. 2.2017

Marzo 2017

Nota a cura Avv. E. Oropallo

D.L. 12.9.2014 n. 132 Procura Speciale

Con decreto del 14.12.2015 il Tribunale di Milano – IX Sez. Civ. – ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile non esclude la possibilità di uno di essi di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e ciò sulla base dell’argomentazione che l’utilizzo dell’avverbio “personalmente” compare anche nella procedura giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale. Di avviso contrario è il Ministero della Giustizia in quanto dal tenore letterale del richiamato art. 12 c.3 si legge che “l’Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che essi vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate”.  Appare pacifico, dunque, in base al tenore letterale, che l’Ufficiale dello Stato Civile deve sentire personalmente le parti. Non può costituire elemento decisivo, come invece supposto dal Giudice nel richiamato provvedimento, il fatto che la legge sul divorzio stabilisca che i coniugi debbano comparire personalmente innanzi al Presidente del Tribunale o a mezzo procuratore speciale, solo ove soccorrono gravi e comprovati motivi. Motivi che devono essere delibati dal Presidente del Tribunale mentre detta specificazione non è contenuta nel corpo della norma dell’art. 12 del D.L. 132/2014 per cui si può agevolmente escludere detta ipotesi di rappresentanza. Una diversa interpretazione, operandosi in un contesto non giudiziale e senza il controllo quindi di un Giudice, potrebbe far venir meno la garanzia della genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti ricevute dall’Ufficiale di Stato Civile. In effetti, il Ministero ha fatto uso del principio che ove manchi una espressa disposizione, non si possa interpretare la norma in senso estensivo per cui va esclusa qualsiasi possibilità per uno dei coniugi di farsi rappresentare da un procuratore in questo specifico caso.

Fonte: Guida al Diritto n. 48/2016

Marzo 2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e processo in absentia

In allegato la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2017 che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Asti in relazione alla possibilità di procedere in assenza dell’imputato quando questi abbia solamente eletto il domicilio presso il difensore designato di ufficio.

La questione di grande rilevanza pratica e che tocca un punto fondamentale del processo accusatorio, va detto subito, è stato dichiarata inammissibile e non infondata nel merito. Restano quindi spazi operativi per giudici e avvocati per sollevare nuovamente la questione di costituzionalità.

La Corte Costituzionale ha rilevato giustamente che l’ordinanza del Tribunale di Asti (che pure era riccamente motivata) aveva individuato in maniera non corretta le norme sospettate di illegittimità costituzionale negli artt. 161 e 163 c.p.p. mentre semmai si sarebbe dovuto impugnare il combinato disposto dall’art. 420-bis, comma 2, 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui consentono di procedere in assenza sulla sola base di una elezione o dichiarazione del domicilio.

La Consulta ha poi rilevato che il giudice remittente non aveva specificato se nel caso concreto, al di là della designazione di ufficio, il difensore era in qualche modo riuscito ad instaurare un rapporto professionale con l’imputato, informazioni ritenute necessarie ai fini della ammissibilità della questione di costituzionalità.

Infine la Corte ha rammentato che la giurisprudenza sovranazionale ed in particolare quella della Corte Edu non prescrive una notifica personale all’imputato ma deve essere certamente assicurato che la sua non partecipazione al giudizio è frutto di una scelta consapevole e volontaria.

La parte meno condivisibile della motivazione è quella in cui la Corte pare non ammettere la possibilità di una pronuncia additiva che “manipoli” la norma al fine di espungere tra i casi in cui è possibile procedere in assenza, quello in cui risulta la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio.

Ci sono molti spazi per censurare la norma ed altrettanti per sostenere che nei casi concreti l’assenza dell’imputato non è frutto di una scelta consapevole, ciò anche al fine di garantire la possibilità dello stesso di presenziare al giudizio, spesso resa impossibile da discutibili prassi di polizia di fronte alle quali occorre reagire con ogni mezzo offerto dell’ordinamento.

Resto sempre più convinto che il processo in absentia abbia sottratto garanzie all’imputato rispetto al giudizio in contumacia per come si era configurato a seguito di modifiche normative ed interpretazioni giurisprudenziale, liquidate con l’entrata in vigore della Legge n. 67/2014.

Filippo Poggi

Notifica alla persona offesa delle richieste in tema cautelare

In questa sentenza recentissima della Seconda Sezione Penale, viene espresso un principio di diritto di indubbia esattezza: in caso di richiesta di modifica della misura cautelare, la predetta richiesta va notificata ai sensi dell’art. 299, comma 3 c.p.p. alla persona offesa ovvero al suo difensore se nominati ai sensi dell’art. 101 c.p.p. e tale onere è previsto a pena di inammissibilità della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale coercitiva.

La Cassazione ha stabilito che tale notifica può essere senz’altro effettuata, se la persona offesa ha nominato un difensore, a mezzo PEC da parte del difensore dell’imputato, richiamando giustamente le norme di cui all’art. 152 c.p.p. e 48 del codice dell’amministrazione digitale.

Non si vede infatti perché se il codice di rito autorizza il difensore alle notificazione a mezzo raccomandata a/r non possa notificare anche mediante PEC che offre non minori garanzie quanto all’invio e alla ricezione dell’atto.

Se ne deve dedurre che dovrebbe essere senz’altro ammissibile anche la notifica via PEC alla persona offesa che non abbia un difensore ma sia munita di un indirizzo PEC.

Non è affrontato nella motivazione, il che lascia perplessi ed anche un poco preoccupati, il fatto che nel caso in esame il Tribunale del Riesame avesse dichiarato inammissibile l’appello ex art. 310 c.p.p. non previamente notificato alla parte lesa. Non sembra che questo onere sia imposto dalla norma dell’art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p. che impone la notifica solo della richiesta presentata al GIP (o al giudice che procede) fuori udienza, ma non delle impugnazione avverso il suo provvedimento di rigetto. Certamente non dovrebbe essere neppure pensabile nel caso di riesame ex art. 309 c.p.p. stante i tempi brevissimi della procedura previsti a pena di perdita di efficacia della misura.

Filippo Poggi

Convocazione assemblea generale ordinaria degli iscritti

Forlì, 25/01/2017

A tutti i Colleghi Avvocati

Prot. n. 180

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti.

Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti per il 17/02/2017 ore 9,30 in prima convocazione e per

Venerdì 24 FEBBRAIO 2017 alle ore 11,30 in seconda convocazione,

presso la Sala delle Assemblee del Palazzo di Giustizia di Forlì.

ORDINE DEL GIORNO:

  1. Relazione del Presidente,
  2. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2016;
  3. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2017;
  4. Varie ed eventuali.

Si raccomanda vivamente a tutti gli iscritti di essere presenti, rammentando che la partecipazione all’Assemblea comporterà l’attribuzione di un credito in materia di deontologia.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Quote di iscrizione anno 2017

Forlì, 10 febbraio 2017

A tutti i colleghi Avvocati e Praticanti  Loro sedi

Prot. n. 361/17

Care Colleghe, cari Colleghi,

il Consiglio, nella seduta del 06/02/2017, ha deliberato di mantenere inalterato l’importo delle quote di iscrizione all’Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti.

Il termine per il  versamento della quota è fissato al  30 APRILE 2017.

Si sottolinea, infine, che sia il Regolamento del CNF che l’adozione del piano anti-corruzione ci impongono l’applicazione di sanzioni e di strumenti di recupero credito, in caso di mancato puntuale pagamento.

Conseguentemente è stato previsto che il sollecito stragiudiziale del pagamento, scaduto il termine del 30 aprile 2017, comporterà l’addebito della somma di € 10,00 per ogni comunicazione si dovesse rendere necessaria.

Di seguito si specificano  gli importi:

PRATICANTI  SENZA PATROCINIO: €.   80,00

PRATICANTI CON PATROCINIO:        €. 114,00

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI:                             AVVOCATI CASSAZIONISTI:

 

€.  232,18          quota Ordine                                   €.   246,35       quota Ordine

€.    25,82          quota C.N.F.                                    €.     51,65       quota C.N.F.

€.      2,00          quota URCOFER                               €.       2,00       quota URCOFER

…………………………………………………………………………………………………………

€.  260,00          TOTALE                                            €.    300,00    TOTALE                                                               

Il pagamento dovrà avvenire, in base alle disposizioni vigenti che regolano la contabilità degli Enti Pubblici, mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Forlì Cesena – presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sede di Forlì, Corso della Repubblica n. 41, codice IBAN IT21Q0538713202000000847863 indicando come causale: COGNOME e NOME, data di nascita – quota 2017.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Rassegna della giurisprudenza penale della Cassazione 2016

In allegato un importantissimo strumento di lavoro come la Rassegna Penale della Cassazione per l’anno 2016 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Tra l’altro l’opera è ottimamente divisa in capitoli ciascuno a cura di una magistrato dell’Ufficio il che sembra assicurare una omogeneità di trattazione che facilita la consultazione.

In un primissimo e superficiale esame, segnalo la sezione che concerne le notificazioni, materia ostica ma che può sempre dare soddisfazioni ai difensori (tra l’altro però anche materia di fondamentale importanza ai fini della effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, essenziale in un rito accusatorio in cui ampie sono le facoltà di auto-difesa che si integrano con la difesa tecnica).

Filippo Poggi

Intervento del Presidente Giovanni Canzio

In allegato l’interessante quanto brillante intervento del Primo Presidente Giovanni Canzio all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario.

Il discorso è solo una parte della lunga e dettagliata relazione (176 pagg.) reperibile sul sito Internet della Cassazione.

Va anche detto, che diversamente da quanto riportato da alcuni organi di stampa, il Presidente Canzio non ha mai detto (v. pag. 6) che dopo la condanna in primo grado il decorso della prescrizione dovrebbe essere sospeso sine die (una affermazione impossibile per un giurista della sua finezza e del suo concreto garantismo) ma solo e giustamente che dopo la condanna di primo grado i giudizi di impugnazione devono essere celeri per impedire la prescrizione (come pare riescano a fare in Cassazione dove i procedimenti penali vengono mediamente definiti in otto mesi ed il tasso di sentenze che dichiarano il reato prescritto si attesta sull’1,3%).

Filippo Poggi

Provvedimenti sui minori con doppia cittadinanza

Recentemente con sentenza n. 1310 del 19.1.2017 a Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha stabilito che i provvedimenti in materia di minori con doppia cittadinanza non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal Giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale, dovendosi ritenere che il luogo di residenza abituale presenti col minore il collegamento più stretto.

Il criterio cui si ispira questa soluzione fa riferimento all’art. 42 l. n. 218/1995 che appunto richiama la Convenzione dell’Aja che all’art. 1° dispone la competenza della autorità di residenza abituale del minore sulle misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Considerato che la Corte di merito, con accertamento adeguatamente motivato, aveva individuato in Italia la residenza abituale del minore al momento della domanda, correttamente è stata ritenuta sussistente la giurisdizione italiana. Sentenza che privilegia il criterio del luogo di residenza abituale su quello della cittadinanza che può essere considerato come un dato puramente formale che deve cedere il passo, come dispone la Convenzione dell’Aja che si occupa tra l’altro dei casi di sottrazione dei minori – come era il caso di specie –, al principio della residenza abituale in quanto opportunamente il Giudice, dove trovasi abitualmente il minore, può decidere in base a dati che sono acquisiti direttamente dal giudicante.

Gennaio 2017

Fonte D & G 20.1.2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

La partecipazione a corsi di nuoto misti non viola l’Art. 9 CEDU

 

Lo stabilisce una recente sentenza della Corte EDU che ha respinto il ricorso di una coppia mussulmana che era stata multata per aver vietato alle figlie in Svizzera di frequentare corsi scolastici obbligatori di nuoto misti perché contrari ai loro precetti religiosi, escludendo che vi fosse stata – come sostenevano i ricorrenti – una  violazione dell’art. 9 CEDU. L’integrazione sociale degli alunni provenienti da diverse culture e di diversa fede religiosa, ha ritenuto la Corte, è un diritto fondamentale ed un interesse pubblico prevalente sulle opposte convinzioni religiose e filosofiche dei loro genitori. Anche a tener conto del fatto che l’interferenza era minimizzata da alcune misure come il permesso di indossare il burkini, come quella di tenere distinti gli spogliatoi e separate le docce per bambini e bambine. Sentenza depositata il 10.1.2017 nel ricorso n. 29086/12.

Non si possono escludere, ritiene la Corte, dai programmi scolastici pratiche tollerate dalla società al di fuori della scuola, solo perché in contrasto con le credenze religiose. Lo sport unisce e non viola le diverse convinzioni altrui”.

Pur nel rispetto della diversità non può ritenersi dunque violato l’art. 9 della Cedu che garantisce la libertà di religione in quanto, deve essere la minoranza ad adattarsi agli usi e costumi della maggioranza né si può pretendere di “piegare” le abitudini e le tradizioni locali agli interessi di gruppi minoritari.

L’insegnamento dello sport, come il nuoto, non è volto solo all’attività fisica degli alunni e a migliorare il loro sviluppo ma soprattutto, dovendosi svolgere in gruppi, migliora e favorisce la loro socializzazione. Si può aggiungere che, se potesse ritenersi per assurdo legittima la decisione dei genitori, ad essere discriminati in questo caso sarebbero proprio i minori ai quali viene negata la possibilità di confronto e di una maggiore integrazione nel corpo sociale dello Stato di accoglienza. Corretta, dunque, la decisione delle autorità pubbliche svizzere di far prevalere l’interesse superiore dei minori per migliorare la loro integrazione sociale sulla volontà dei genitori di richiedere l’esonero senza che si possa parlare di interferenza arbitraria e contraria all’art. 9 CEDU.

Gennaio 2017

Fonte D & G 10.1.2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

Modalità di calcolo dello spazio minimo in carcere

Vista la persistente tendenza delle Corti d’Appello di non adeguarsi ai parametri indicati dalla Corte EDU, ancora una volta la Corte di Cassazione (I° Sez. Pen. sent. n. 52819/16) depositato il 13.12 u.s., è dovuta intervenire per chiarire quale sia il corretto calcolo dello spazio da destinare al detenuto per non incorrere in una violazione dell’art. 3 della Convenzione europea che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti.

Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva respinto il reclamo di un detenuto che contestava le condizioni carcerarie provocate dal sovraffollamento.

Il Tribunale aveva ritenuto che nel calcolo dello spazio minimo destinato al singolo occupante andava incluso il letto. Inoltre, il Tribunale compensava la carenza di acqua calda in cella con la doccia esterna con acqua calda. Una decisione bocciata dalla Cassazione che ha escluso ogni possibilità di compensazione, chiarendo altresì che – secondo la interpretazione della Corte EDU il letto deve essere considerato come un “ingombro idoneo a restringere” lo spazio utile minimo all’interno della cella senza possibilità di compensare le carenze interne della cella con la residua offerta di servizi o di spazi esterni alla cella. Di qui l’annullamento del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza con rinvio per un nuovo calcolo dello spazio minimo.
A partire dal caso Torregiani ricordiamo che la Corte EDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione ritenendo che le condizioni della cella a disposizione del recluso non potesse essere inferiore a 3 m per 4.  Il Governo italiano era corso ai ripari per evitare il pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie senza però intervenire sulle strutture esistenti, se non in minima parte, per carenza di fondi destinati all’edilizia carceraria per cui il problema del sovraffollamento è divenuto un problema strutturale che riproduce continuamente le medesime condizioni in cui vive il recluso per cui non è affatto diminuito il numero di ricorsi nei confronti dello Stato.

Ci sia concessa una modesta riflessione: innanzitutto è di netta evidenza come la condizione carceraria non fa che aggiungere una ulteriore penosità a quella derivante al detenuto per la penosità della perdita della libertà. Se lo Stato non è capace di garantire al detenuto una condizione carceraria umana e rispettosa dei diritti dell’individuo, che non possono essere limitati anche in condizione di perdita della libertà, crediamo non ci sia altra soluzione che ricorrere alla detenzione se non nei casi di reati che comportino una forte componente criminale ricorrendo negli altri casi alle ipotesi alternative della libertà provvisoria o della detenzione domiciliare anche quando si tratta di detenuti stranieri e sempre che vi siano le condizioni per accoglierli in strutture idonee dove sia loro concesso di esercitare tutti i diritti legati alla dignità della persona quali ad es. anche la possibilità di ricevere visite dai propri familiari.

Se non si persegue questo obiettivo, non potremo neppure ritenerci rispettosi del principio costituzionale che considera la pena come un momento delicato e insostituibile per la rieducazione del condannato.

E poi non dimentichiamo come il carcere, così come oggi è strutturato, finisce per essere definito “scuola del crimine” ponendo in contatto giovani caduti nelle maglie della giustizia con criminali incalliti, che hanno esaurito ogni possibilità di redimersi. Purtroppo, in questi ultimi tempi, anche a causa della crisi economica che ha portato al contenimento  delle spese destinate al settore giudiziario, va facendosi sempre più profondo il solco tra società civile e detenuti che vedono sbarrata ogni strada per il loro reinserimento nella società.

Fonte www.marinacastellaneta.it

Gennaio 2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

Immunità diplomatica e difetto di giurisdizione dell’A.G. italiana

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 26661/16 depositata il 22.12.2016, sulla richiesta di reintegra del lavoratore di un istituto di cultura, organismo di uno Stato estero ha stabilito che il Giudice italiano non ha giurisdizione in forza della regola consuetudinaria sull’immunità degli Stati in quanto la richiesta di reintegra del lavoratore a seguito del licenziamento richiede accertamenti che interferiscono sul potere sovrano dello Stato. A rivolgersi alla Suprema Corte era stata l’Accademia reale di belle arti spagnola con sede a Roma che aveva licenziato un proprio dipendente che aveva impugnato il licenziamento innanzi al Tribunale italiano sostenendo che si trattava di un licenziamento discriminatorio. La Cassazione ha riconosciuto l’immunità prevista dai trattati internazionali sostenendo che non è possibile altra soluzione in base all’art. 11 della Convenzione delle N.U. del 2004 sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni ratificata dall’Italia con legge 14.1.2013 n. 5, sancendo, conseguentemente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente alla domanda di reintegrazione sul posto di lavoro, anche in linea con la giurisprudenza della Corte EDU.

Gennaio 2017

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. Oropallo

Confermata la costituzionalità della legge Severino

La Corte Costituzionale con sentenza n. 276 del 16.12.2016 ha confermato la costituzionalità della legge Severino in quanto le misure dell’incandidabilità, della decadenza e della sospensione non hanno carattere sanzionatorio, rappresentando solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche elettive per cui ha ritenuto che non trova applicazione in materia penale il principio di legalità.

I rimettenti in effetti avevano lamentato la violazione del principio di irretroattività delle norme penali essendo l’applicazione della legge Severino limitata alle sentenze di condanna relative a reati consumati dopo la sua entrata in vigore.

La questione non è fondata: a giudizio della Consulta, l’art. 25 c. 1 Cost. si riferisce soltanto alla pena e non anche alle misure sanzionatorie diverse dalla pena in senso stretto per cui esso non è applicabile alle disposizioni censurate per la natura non punitiva di quanto in esse previsto.

La legge Severino, scrive la Consulta, non contrasta neppure con la CEDU in quanto la Corte EDU ha escluso la natura penale della misura dell’incandidabilità, quando sia diretta ad assicurare un corretto svolgimento delle elezioni parlamentari (cfr. CEDU, sentenza 21.10.1997, Pierre Bloch c. Francia).

Con riferimento alla presunta disparità di trattamento tra soggetti che ricoprono cariche politiche nelle regioni e negli enti locali da una parte e parlamentari nazionali ed europei dall’altra, la Consulta ritiene non fondata la questione sulla considerazione della diversità delle situazioni soggettive messe a confronto. Né il fatto che i consigli regionali esercitino anche essi funzioni legislative fa venir meno la diversità del loro livello istituzionale e funzionale rispetto al Parlamento.

Gennaio 2017

Fonte (D & G)

Nota a cura avv. Oropallo

Ancora una volta la Legge Pinto sotto la lente della Cassazione

Ancora una volta la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un aspetto della legge Pinto nella sua nuova forma riveduta e corretta. Non sfugge, agli operatori del settore, come la Suprema Corte sia sollecitata da numerosi ricorsi per avere una interpretazione corretta della norma nell’applicazione che ne fa il giudice di merito. Ciò in considerazione dei numerosi interventi legislativi che vanno intesi solo nell’ottica di rendere più difficile e articolata la via del ristoro nei confronti dello Stato per l’ingiusta durata del processo. Valga la pena ricordare la l. 134/2012 (art. 35) che da una parte ha reso più tortuoso il percorso giudiziario per chi resta vittima della lentezza della giustizia e dall’altro ridotti anche gli importi liquidati portandoli sotto il livello di quelli applicati dalla Corte EDU mentre il giudice nazionale dovrebbe adeguarsi ai parametri europei. Tutto questo non fa che abbassare sempre di più l’asticella della legalità di questo paese alle prese con una crisi cronica del settore giustizia sul quale il legislatore interviene sistematicamente per riformare quanto già riformato. Si può dire che i Governi passano ma i problemi restano a conferma di un sistema perennemente in crisi per efficienza e credibilità. Inoltre, sembra proprio che questo sistema adottato dal legislatore sta ottenendo un risultato opposto a quello sperato.

La Corte Suprema recentemente ha chiarito (sent. n. 26627/16 del 21.12. 2016) che in tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un processo penale, la disposizione di cui all’art. 2 c. 2 quinquies, lett. e) l. 89/2001- a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo “quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di cui all’art. 2-bis”, non è applicabile alle domande relative a procedimenti penali che alla data dell’entrata in vigore della stessa, avessero superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis della medesima legge.

In effetti, la Corte preliminarmente ricorda che l’attuale disciplina – introdotta con la l. 208/2015 – ha abrogato il citato art. 2 quinquies prevedendo in tema di “rimedi preventivi” che l’istanza di accelerazione deve essere presentata almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis. Tanto premesso, ritiene che questa norma non possa essere applicata retroattivamente nel caso di procedimenti che alla data di conversione della l. n. 134/2012 fossero già caratterizzati da un’eccessiva durata.

Non a caso, come accennato, questi interventi che finiscono per limitare l’accesso del cittadino alla giustizia, paradossalmente portano ad una moltiplicazione dei processi, ad un allungamento degli stessi, dilatando anche i costi della giustizia. Considerando l’ulteriore giro di vite della l. 208/2015, non è difficile prevedere un ulteriore peggioramento della situazione, tenendo conto che cresce l’attesa anche per ottenere l’effettivo ristoro, anche a causa delle limitate disponibilità dei fondi disposti dalla legge.

Gennaio 2017

Fonte Diritto & Giustizia

Nota a cura avv. E. Oropallo