La Scozia avvia il referendum anti Brexit

Come aveva minacciato nei mesi scorsi, il governo di Edimburgo presenterà nei prossimi giorni un disegno di legge per avviare un secondo referendum sull’indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Al congresso del partito nazionalista scozzese che si è tenuto nei giorni scorsi a Glasgow, il primo ministro Nicola Sturgeon ha sostenuto che la Scozia deve riconsiderare la questione dell’indipendenza del paese, dopo la decisione della Gran Bretagna di lasciare l’Unione Europea, per proteggere gli interessi del paese. Ovviamente, Londra ha fatto subito sapere di non voler riconoscere agli scozzesi il diritto al “contro-referendum”. Ora, a parte il fatto che il referendum – questo come quello che si è concluso in senso favorevole all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea – ha solo un carattere consultivo senza alcun vincolo per il governo, è chiaro quali potranno essere le implicazioni politiche di questo voto. La Scozia intende utilizzare il risultato del voto, se favorevole a restare nell’UE, per fare pressioni sul governo centrale – prima che venga completato il percorso di defezione della Gran Bretagna dall’UE per influire sulla decisione del parlamento nazionale che deve ancora esprimere il proprio voto a favore  o meno della Brexit o, in caso sia completato questo processo, per avere la libertà di uscire dalla Gran Bretagna e riappropriarsi della propria indipendenza. Un gesto forte che potrebbe davvero portare alla nascita di un nuovo Stato all’interno dell’Europa. Si tratta di ipotesi ma il governo scozzese sta lavorando in questa direzione. Tanto più che, il primo referendum ebbe esito negativo solo perché Cameron all’epoca non solo assicurò agli scozzesi maggiori concessioni ma, esplicitamente, che la Gran Bretagna non sarebbe uscita dall’UE. Dunque, la partita della Brexit resta ancora aperta e se il governo inglese ha deciso di dar seguito alla scelta risicata del referendum di uscire dall’UE, adesso dovrà vedersela con la grana che le scoppia in casa. Come negare al governo scozzese di indire un referendum per l’indipendenza della Scozia quando ha deciso, proprio in base ad un analogo referendum, di uscire dall’UE?

Non possiamo al momento immaginare quali saranno le conseguenze istituzionali di questo braccio di ferro: certo è che cambierà non solo la geografia politica ma anche la politica estera verso l’UE.

Ottobre 2016

Avv. Eugenio Oropallo

Il Senato americano rimuove l’immunità degli Stati esteri

Il 28 settembre scorso il Senato americano ha bocciato il veto apposto dal Presidente Obama sul progetto di legge “Justice Against Sponsors of Terrorism Act” in modo che la giustizia americana possa colpire gli Stati esteri che supportano, direttamente o indirettamente, organizzazioni e/o individui che compiono attività terroristiche contro gli Stati Uniti. Scrive la prof. Castellaneta in un commento sul suo blog, che ciò “può essere il preludio a un cambiamento anche sul piano internazionale, incidendo sulla norma consuetudinaria in materia di immunità di Stati esteri e organi dello Stato dalla giurisdizione civile. Con un possibile effetto a cascata ossia che anche altri Paesi seguano la strada tracciata da Washington”.  Sul ridimensionamento dell’immunità già si era pronunciata anche la giustizia italiana. In primis la Corte di Cassazione italiana che nella sentenza n. 5044/2004 aveva negato l’immunità alla Germania e riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in cui lo Stato estero, pur nell’esercizio della sua attività sovrana, aveva commesso atti configurati come crimini internazionali ma la Germania, ebbe a rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia che con sentenza del 3.2.2014 condannava l’Italia per violazione della norma internazionale disponendo che “la Repubblica italiana …dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi tribunali e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l’immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci”. Al fine di adempiere agli obblighi internazionali nonché di adeguarsi alle decisioni della CIG veniva promulgata la legge n. 5/2013 per cui nuovamente interpellata la Suprema Corte a seguito di ricorso da parte della Repubblica Federale di Germania avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze (n. 490/2011), preso atto del mutato quadro normativo interno, non ha potuto fare altro che “dichiarare il difetto di giurisdizione con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata”.  Lo stesso giorno in cui la Suprema Corte confermava l’avvenuto arresto della propria battaglia con la sentenza n. 1136/2014, interveniva una ordinanza del Tribunale di Firenze con cui si sollevava una questione di legittimità costituzionale a protezione dei principi fondamentali dell’ordinamento, ritenuto inaccettabile che, tramite il principio di uguaglianza sovrana degli Stati, possa sacrificarsi una effettiva tutela dei singoli nel caso di crimini contro l’umanità.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 22.10.2014, già definita pronuncia “storica” non sembra che abbia risolto il problema sul piano pratico pur riconoscendo che sia “del tutto sproporzionato” il sacrificio che il diritto alla tutela giurisdizionale subirebbe in una situazione come quella del caso di specie in cui l’interesse concorrente da salvaguardare, ossia la funzione di governo sovrana dello Stato straniero, riguardasse la commissione di crimini internazionali. Detto questo, quando va ad affrontare la questione dell’incidenza della norma consuetudinaria nell’ordinamento interno, non può far altro che affermare che la norma consuetudinaria di diritto internazionale ha “rango equivalente” a quello costituzionale in virtù del rinvio effettuato dall’art. 10 Cost., e che, in caso di contrasto con altre norme e principi costituzionali non superabile in via ermeneutica, spetta alla stessa Corte in via esclusiva effettuare l’operazione di “bilanciamento” tra interessi e valori in conflitto. In prosieguo essa accoglie la eccezione di illegittimità costituzionale della legge di esecuzione della Carta dell’ONU in ragione dell’insuperabile contrasto che essa determina, nel caso di specie, con il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 2 e 24 della Costituzione.

La sentenza costituisce un tentativo di difesa dei principi fondamentali del nostro ordinamento, riconoscendo il diritto delle vittime dei crimini commessi dai nazisti di poter richiedere alla Repubblica Federale di Germania il ristoro dei danni subiti ma resta il dubbio riguardo alla sua incidenza pratica in considerazione delle perdurante efficacia della sentenza della CIG nell’ordinamento internazionale. Resta l’auspicio, difronte a questa preclusione giuridica, che il governo italiano decida di riaprire i negoziati. Ne avrà la forza questo Governo di riaprire una quérelle con la Germania nelle difficili condizioni in cui oggi lo Stato italiano si trova in seno all’UE?

Ne dubitiamo fortemente.

Ma, riportandoci alla decisione assunta dal Senato americano, la vicenda può condurre ad un vero e proprio stravolgimento delle regole poste a base dei rapporti interstatuali. Con questo atto, se non fosse corretto, gli USA in fondo non fanno che violare i principi posti a base della Carta delle NU. Se il suo esempio fosse seguito da altri Stati, si verrebbe a violare una norma consuetudinaria, quella dell’immunità degli Stati, che metterebbe fine ad una pacifica convivenza tra gli Stati.

Ed è quello che già sta accadendo in quanto il concetto di “Stato canaglia” è ormai entrato prepotentemente nei rapporti internazionali. Ma chi giudica che uno Stato possa definirsi tale, sempre che sia accertata una precisa responsabilità dello Stato per crimini contro l’umanità?

Nel caso di specie non va solo demolito il principio dell’immunità ma anche quello della certezza del diritto perché non vi è stato fino ad oggi nessuna azione giudiziaria nei confronti della Arabia Saudita né si è pronunciata in tal senso una Corte internazionale sulle sue eventuali responsabilità. Anche nel caso della condanna comminata dalla Corte Penale Internazionale a Milosevic, all’epoca dei massacri di Srebrenica, capo dello Stato jugoslavo, non vi è stato alcuna richiesta di indennizzo da parte delle vittime di quel massacro nei confronti della Serbia. Grave dunque il vulnus subito dal diritto internazionale in questo caso per cui ci attendiamo che la legge adottata dal Senato americano vada rimossa al più presto per evitare l’insorgere di conflitti ulteriori tra gli Stati che potrebbe mandare a gambe all’aria uno dei principi basilari che regola i rapporti internazionali tra gli Stati. Certo sarebbe auspicabile che siano cambiate le regole per una maggiore ed efficace tutela delle vittime civili dei crimini di guerra in presenza del riconoscimento di una precisa responsabilità degli Stati ma questo porrebbe in crisi tutto l’assetto internazionale facendo cadere il mondo in una nuova epoca di barbarie giuridiche. E poi, siamo proprio convinti che sia sempre e solo il diritto a regolare i rapporti tra gli Stati? Difronte ai disastri causati dagli USA nei loro ripetuti interventi in Afghanistan, in Medio Oriente, si può escludere la responsabilità per crimini di guerra degli USA? Sia pure amaramente, per chi si batte contro le ingiustizie, le discriminazioni e la guerra, bisogna ammettere che i conflitti economici e quelli politici stanno per aprire nuovi scenari pericolosi per la sicurezza internazionale e per la pace tra i popoli.

Ottobre 2016

Avv. Eugenio Oropallo

Elezione dei rappresentanti distrettuali all’O.C.F. (Organismo Congressuale Forense).

A TUTTI I COLLEGHI

Prot. n. 2353/16

Care Colleghe, cari Colleghi,

con riferimento all’oggetto si invia:

1) Avviso di convocazione del seggio elettorale per l’elezione dei rappresentanti distrettuali all’O.C.F.: Avviso di convocazione seggio elettorale, Istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali

2) Lettera sottoscritta dai Delegati al Congresso del Foro di Forlì Cesena: Lettera sottoscritta dai Delegati al Congresso

3) Mozione approvata in sede congressuale (attuazione art. 39 comma 3 della Legge 247/12 : Mozione Agora

Cordiali saluti

Il Consiglio

Accesso Area Riservata Procura

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 2340

Care Colleghe, cari Colleghi,

in allegato la comunicazione che, in data odierna ed insieme alla Camera Penale della Romagna (soggetto giuridico facoltizzato alla  proclamazione dell’astensione dalle udienze) abbiamo inoltrato alla Procura della Repubblica.

Cordiali saluti

Il Consiglio

Corso intensivo in preparazione all’esame di Avvocato – 2016

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA
SCUOLA FORENSE “AVVOCATO GIOVANNI FONTANA ELLIOTT”
c/o ORDINE AVVOCATI DI FORLI’ CESENA

Si trasmette di seguito comunicazione – prot. n. 253/2016 – di avvio del corso intensivo in preparazione all’esame di Avvocato, sessione 2016.

Troverete parimenti di seguito il modulo di iscrizione al corso.

Circolare corso praticanti anno 2016

Modulo iscrizione 2016

Cordiali saluti.

La Fondazione Forense

Reato di omesse contribuzioni previdenziali – interpretazione della nuova fattispecie penale

Una sentenza molto interessante della Terza Sezione Penale depositata l’08.09.2016 (Pres. Fiale, Est. Andreazza) in una materia di quasi quotidiana applicazione che chiarisce perfettamente i nuovi contorni della fattispecie di omesse contribuzioni previdenziali, individuando il momento consumativo (diverso da quello previsto dalla norma abrogata) che si individua non appena nell’anno di riferimento la mancata contribuzione supera la somma di € 10.000,00 non configurando le ulteriori omissioni un nuovo reato ma una progressione criminosa nel reato già perfezionato (reato unitario a consumazione prolungata).

Una bussola applicativa insomma molto chiara quanto utile.

Filippo Poggi

Relazione dell’Ufficio del Massimario sull’esegesi dell’art. 659 cod. pen.

In allegato la relazione dell’Ufficio del Massimario Penale della Cassazione che fa la ricognizione delle diverse interpretazioni dell’art. 659 del codice penale (commi 1^ e 2^) in tema di superamento dei rumori nell’esercizio di attività lavorative su cui si confrontano appunto diverse opzioni ermeneutiche che allo stato non hanno trovato una composizione.

Filippo Poggi

Legittimità costituzionale della sospensione dei termini feriali degli atti del processo esecutivo

Con sentenza n. 191 del 20.7.2016 la Corte Costituzionale ha confermato la costituzionalità dell’art. 3 n. 742/1969 che non si applica al procedimento esecutivo: la sospensione feriale dei termini. L’intervento della Corte è stato sollecitato dal GdE che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della richiamata norma per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza rilevando che “l’esclusione della sospensione dei termini durante le ferie degli avvocati non debba riguardare solo i giudizi di opposizione all’esecuzione, ma debba estendersi anche al processo esecutivo, in ragione della esigenza di sollecita definizione, comune ad entrambi i procedimenti”.

La Corte ha ritenuto infondata la questione rilevando che la norma censurata deroga alla previsione generale dell’art. 1 della l. n. 742/1969 in forza del quale tutti i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative restano sospesi durante il periodo feriale escludendo dalla sua applicazione tutti i procedimenti previsti dall’art. 92 del R.D. 30.1.1941 n. 12, tra i quali sono contemplati i giudizi di opposizione all’esecuzione. Nello specifico, con riferimento alla motivazione posta a base della rimessione, rileva la Corte che il processo esecutivo consiste in una sequenza di atti per la realizzazione del credito mentre le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi: la diversità strutturale dei due tipi di procedimenti non può essere ricondotta ad unità sul presupposto dell’esigenza di celerità come ad entrambi.

Pienamente condivisibile la decisione della Corte che conferiva un indirizzo consolidato.

Settembre 2016

Nota a cura Avv. Oropallo

Il valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna

La Corte di Cassazione con sentenza n. 15035 del 21/7/2016 si è pronunciata sul valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Richiama la Corte il DM 44/2011 che stabilisce che                             “le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario”. La trasmissione telematica, in forza del rinvio all’art. 48 c. 2 D.Lg. n. 82/2005, equivale alla notificazione per mezzo della posta per cui la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) fornisce la prova al mittente che il suo messaggio di posta elettronica sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario. La RAC, fino a prova contraria, costituisce dunque prova idonea che il documento sia effettivamente pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Tale notifica avviene senza alcuna cooperazione da parte di un pubblico ufficiale, come nel caso di notifica a mezzo posta per cui, nel caso in cui il destinatario contesti la ricezione, non è obbligato a proporre querela di falso, essendo sufficiente che alleghi prova certa che dimostri che il messaggio non sia pervenuto alla sua casella postale.

Settembre 2016

Nota a cura Avv. E. Oropallo

La prevalenza della VII penale

In Cassazione nell’ambito della materia penale per contenere o comunque gestire il numero dei ricorsi si sta affermando una prevalenza dello strumento alla settima sezione penale che dichiara inammissibile oltre il 99% dei ricorsi (vero che molti sono contro sentenze di patteggiamento quindi praticamente sempre manifestamente infondati), tuttavia mi pare anche alla luce di qualche esperienza personale di cui vi metto a parte, che anche ricorsi meno banali e talvolta anche abbastanza seri vengano risucchiati in un cono d’ombra in cui ogni questione giuridica viene disinvoltamente elusa, anche con le motivazioni più pretestuose e che poco avevano a che fare con i motivi di impugnazione.

In questo caso (Cass. sez. VII n. 33130/2016) la validità e regolarità dei decreti di irreperibilità, fondamentali per assicurare la conoscenza dell’imputato del suo processo, sono state riconosciute, superando ogni obiezione anche fondata su solidi dati di fatto e con l’aggiunta di qualche notazione non esattamente piacevole, quasi non si sapesse da parte della difesa che le ordinanze (come le sentenze) possono essere sottoscritte dal solo presidente-estensore: guardacaso però il decreto di irreperibilità era strutturato (dall’intestazione a seguire) in tutto e per tutto come un provvedimento monocratico né erano indicati i nomi dei giudici che avevano concorso alla decisione.

Neppure presa in considerazione la questione (nuova, quindi senz’altro ammissibile) del fatto di particolare tenuità.

Infine diamo i numeri: nel 2016 a tutt’oggi su 36.230 sentenze/ordinanze penali, ben 15.551 sono state emesse dalla VII sezione.

Se i progetti per risolvere i problemi della Cassazione (per cui il DL che trattiene in servizio il Primo Presidente e i Presidenti di sezione), vanno in questo senso, in cui la quantità dello “smaltimento” prevale sulla qualità dell’accertamento, ci sono ragioni di qualche perplessità.

Filippo Poggi

Perseguitato perché omosessuale: il richiedente asilo è credibile anche se non lo ha subito precisato

Lo ha affermato la Corte di Giustizia nella sentenza nella causa riunita da C-148/13 a C-150/13 del 2.12.2014. “Il richiedente asilo, a parere della Corte, non manca di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione” (Corte di Giustizia UE – Grande Sezione). Il ricorso alla Corte di Giustizia era stato promosso distintamente da tre cittadini di paesi extracomunitari che avevano presentato richiesta di asilo nei Paesi Bassi, adducendo il timore di essere perseguitati nei loro rispettivi paesi di origine a causa della loro omosessualità. Le loro richieste venivano respinte dalle autorità competenti con la motivazione che il loro orientamento sessuale non era dimostrato per cui i tre richiedenti avevano proposto appello avverso tali decisioni. Investito della controversia, il Consiglio di Stato olandese chiedeva pertanto alla Corte di Giustizia di chiarire gli eventuali limiti che potessero essere imposti dal diritto dell’UE con riferimento alla verifica dell’orientamento sessuale dei richiedenti asilo.

La Corte nella sentenza richiamata precisava che per valutare le dichiarazioni di un richiedente asilo occorre considerare le circostanze personali quali la sua estrazione sociale e l’orientamento sessuale.

Riteneva ancora che la circostanza che il richiedente asilo non risponda alle domande sull’orientamento sessuale non incide sulla sua credibilità ritenendo che i dettagli sulla pratiche sessuali del richiedente asilo sono contrari al rispetto della privacy. E’ contrario alla dignità umana il “test di omosessualità” per stabilire la omosessualità dei richiedenti perché sarebbe idoneo a ledere la dignità umana il cui rispetto è garantito dalla Carta.

Fonte D&G

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016   

La CEDU garantisce il diritto di cambiare il sesso

La normativa interna che vieta il cambiamento di sesso perché sussiste ancora la capacità di procreare è contraria all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale.

E’ il principio fissato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Y.Y. c/ Turquie depositato il 20.3.2015 (ricorso n. 14793/08). La Corte europea riconosceva il diritto di una cittadina turca al cambiamento di sesso e di avvalersi pienamente dello sviluppo delle propria personalità.

La legge turca, nel caso di specie, scrive la Corte, ammette il cambiamento di sesso ma lo condiziona al fatto che sussista un’incapacità definitiva di procreare. Secondo Strasburgo, un individuo ha la libertà di definire la propria appartenenza sessuale, tenendo conto che detta liberà fa parte del diritto all’autodeterminazione ricordando che anche i Tribunali turchi nel 2013, adeguandosi alla Convenzione, avevano già cambiato orientamento non richiedendo più l’esistenza dell’incapacità di procreare.

Fonte www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016

Non può essere arrestato lo straniero per reingresso irregolare

Il reingresso irregolare di un cittadino straniero espulso in precedenza dall’Italia non può essere punito con la reclusione. Lo ha chiarito l’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE nelle conclusioni depositate il 28.4.2014 nella causa C-290/14 del 20.05.2014 con le quali è stato assestato un ulteriore colpo alla normativa italiana che continua a presentare contrasti con la direttiva 2008/115 sulle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il caso sollevato dinanzi alla CdG è partito dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze chiamato a decidere sulla vicenda di un cittadino albanese che, espulso nel 2012, era rientrato in Italia nel 2014. L’uomo era stato arrestato per violazione del Dlgs n. 286/98 per il reato di reingresso clandestino. Ad avviso dell’Avvocato generale, che ha così respinto la posizione del Governo italiano, la misura della detenzione è in contrasto con la normativa UE perché impedisce la realizzazione dell’obiettivo principale che è quello di far cessare il soggiorno irregolare e non punire i casi di ingresso irregolare per cui la detenzione finisce per bloccare la realizzazione di questo obiettivo.

Va poi ricordato che la direttiva 2008/115 non prevede la reclusione come sanzione penale per il soggiorno irregolare per cui ammettere la reclusione per motivi diversi da quelli disposti nella direttiva, finisce per essere una inammissibile sospensione unilaterale della applicazione della direttiva.

Fonte www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016

Il continuo rinnovo dei contratti a tempo determinato nel settore della scuola è contrario al diritto comunitario

Lo ha affermato la Corte di Giustizia UE, 3°Sez., nella sentenza nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 del 26.11.2014 precisando che “l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa che, in attesa dell’espletamento dei concorsi per l’assunzione di personale di ruolo, autorizzi il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti, senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di un tale abusivo rinnovo”.

La sentenza è stata sollecitata da una richiesta pervenuta dalla Corte Costituzionale nonché dal Tribunale di Napoli che chiedevano di sapere se la normativa italiana fosse conforme all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, in particolare, se quest’ultimo consentisse il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali. La Corte ha ritenuto che tale pratica costituisse in effetti un abuso criticando la legge italiana che non fa nulla per prevenire il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato e che non consente neanche la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato per cui – scrive la Corte – l’Italia è obbligata a prevedere una misura adeguata per sanzionare il ricorso abusivo a questa pratica diffusa in numerosi comparti dell’impiego pubblico.

Fonte D&G

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016

Protocollo in materia di famiglia e per la liquidazione degli onorari di Patrocinio a spese dello Stato nel GIP

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 1843

Care Colleghe, cari Colleghi,

In data 27 luglio sono stati sottoscritti, con il Presidente del Tribunale, i protocolli relativi alla gestione dei processi in materia di famiglia e per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori ( di ufficio e di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, pendenti innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì.

Vi preghiamo di prenderne visione sul sito dell’Ordine.

Cordiali saluti, e buone vacanze a tutti.

Il Consiglio

XXXIII Congresso Nazionale Forense -Rimini, 6,7 e 8 ottobre 2016

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 1828

Care Colleghe, cari Colleghi,
all’esito dell’Assemblea tenutasi il 22 luglio scorso, sono risultati eletti quali delegati al XXXIII° Congresso Nazionale Forense, che si terrà in Rimini nelle date del 6-7-8 ottobre 2016 i Colleghi:

   – Pier Francesco Foschi
   – Lorena Poggi
   – Elena Conti

Con delibera consiliare in data 26 luglio è stato altresì designato quale delegato supplente, per la sostituzione dl Presidente in caso di suo impedimento, il Consigliere Avv. Giorgio Magnani.

 
Cordiali saluti,
 
Il Consiglio