Non accettazione della elezione del domicilio da parte del difensore di ufficio

Una sentenza molto deludente (sopratutto per me) della V Sezione Penale appena depositata lo scorso 15/07/2016 che elude la gran parte delle problematiche sollevate con l’atto di impugnazione.

In buona sostanza, liberissimo il difensore di ufficio di non accettare la elezione del domicilio presso il proprio studio, si procederà con le notifiche nel medesimo luogo cambiando l’etichetta con quella (vetusta e usurata adesso col processo in assenza, in cui le questioni sono analoghe, considerato il sostanziale rifiuto della giurisprudenza di considerare la conoscenza legale del processo per il solo fatto di una insignificante elezione o dichiarazione del domicilio) dell’art. 161, comma 4 c.p.p.

I giudici del Tribunale di Forlì (Ufficio Gup in particolare) hanno fatto una non corretta applicazione delle norme, richiamando l’art. 157, comma 8-bis in un caso di difesa di ufficio, eppure per la Cassazione gli effetti sono salvi perché pur motivando male, si sarebbe giunti alle stesse conclusioni col ragionamento giuridicamente corretto.

Occorre riprovarci sempre, fino ad ottenere il mutamento di questa giurisprudenza prigra (che celebra processi inutili senza imputati e con difensori che non possono fare granché senza il contatto con l’assistito), magari con forze nuove e più motivate (io sono un pò stufo di battere la testa nel muro, ma non ancora (con)vinto dalla lettura di certe argomentazioni un poco bizzarre e non certo costituzionalmente o convenzionalmente, come va di moda dire adesso, orientate).

Ci siamo portati a caso solo un contentino di prescrizione, il coraggio di dichiarare il ricorso manifestante infondato non l’hanno avuto …

Un caro saluto e buone vacanze a tutti,

Filippo Poggi

Il principio di diritto per cui nel dibattimento

In questa ineccepibile sentenza della VI sezione penale della Suprema Corte si afferma il principio di diritto per cui nel dibattimento (a differenza della fase dell’udienza preliminare) a fronte della eccezione di nullità per indeterminatezza dell’imputazione, il giudice non ha alcun onere di invitare il pm a meglio precisare l’addebito prima di dichiarare (anche ex officio) la nullità del decreto che dispone il giudizio (l’imputazione è cristallizzata e definita con il decreto che dispone il giudizio, salve le modifiche ai sensi degli art. 516 e 517 c.p.p. che si rendano necessarie in seguito agli accadimenti istruttori) .

Filippo Poggi

Avviso cena preferiale 2016

A TUTTI GLI ISCRITTI

Care Colleghe e cari Colleghi,

ricordiamo il termine ultimo di iscrizione per la cena preferiale al Grand Hotel di Cesenatico del giorno 8 luglio 2016, alle ore 20:30: venerdì 4 Luglio per avvocati ed eventuali per altri invitati.

Cogliamo l’occasione per ricordare che è prevista anche, per chi lo richieda al momento dell’iscrizione, la cucina vegetariana o adeguata a chi abbia problemi di celiachia.

Confidando nella Vostra partecipazione, il Consiglio Vi attende l’8 luglio.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Esecuzione di mandato d’arresto europeo

La Corte di Cassazione – VI Sez. Pen. – con la pronunzia n. 23277/16 del 3.6.2016 ha bloccato l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania a causa delle condizioni disumane e degradanti delle carceri dello Stato richiedente e per la mancata verifica da parte della Corte d’Appello che aveva dato il via libera alla consegna. La vicenda riguarda il caso di un cittadino rumeno condannato nel suo paese per traffico di stupefacenti. Rileva la Cassazione che la Corte di Giustizia dell’UE con sentenza del 5.4.2016 (C – 404/15) ha previsto che non può essere eseguito un MAE nel caso in cui vi siano “seri indizi” circa la violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali sanciti dall’art. 6 del Trattato UE da parte dello Stato di emissione in riferimento alle condizioni di detenzione. Si tratta di un’ipotesi non prevista dal legislatore UE nella decisione quadro 2002/584 sul MAE e la procedura di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con la legge n. 69/2005. Ma sia la CdG che la Cassazione hanno richiamato nella loro valutazione sia le pronunce della Corte EDU che ha condannato la Romania per il sovraffollamento delle carceri nonché i rapporti del Comitato contro la tortura che hanno accertato le pessime condizioni dei reclusi nelle carceri rumene. La Cassazione si è riportata nella sua valutazione anche a uno dei principi di cui si fa cenno nella legge europea che prevede la sospensione dell’esecuzione se sussiste una grave e persistente violazione da parte dello Stato emittente dei principi sanciti dall’art. 6 TUE. Prima di procedere alla consegna, le autorità italiane devono accertare se non sussiste tale violazione per cui sulla base delle informazioni fornite non può essere escluso il rischio concreto di trattamento disumano e degradante di modo che l’esecuzione del mandato di arresto deve essere rinviata fino a quando non sia accertata la situazione reale che nel caso specifico è mancata per cui è stata annullata la decisione della consegna.

Riteniamo che la sentenza sia apprezzabile sotto il profilo delle garanzie previste dalla legge europea: in effetti, lo Stato richiesto della consegna non può limitarsi ad osservare una posizione passiva ma assicurarsi che siano fatte salve tutte le garanzie per il soggetto di cui si chiede la consegna. Ancora, va ricordato che per lo stesso motivo la Corte EDU ha sanzionato lo Stato Italiano per violazione dell’art. 3 della CEDU, costringendo da una parte l’Italia a migliorare le condizioni dei detenuti nelle prigioni italiane e dall’altra (si tratta della famosa sentenza Torreggiani e altri) a riparare il toro subito dai detenuti.

Per finire, ricordiamo che un Tribunale tedesco recentemente ha rifiutato la consegna di un detenuto richiesta dall’Italia proprio sulla scorta di quella sentenza di condanna subita dall’Italia che denunciava la totale inadeguatezza degli spazi di cui può disporre il detenuto.

Fonte (www.marinacastellaneta.it)  

Nota a cura avv. E. Oropallo

La ricombinazione genica della legalità penale: su Taricco, Varvara ed altre mine vaganti

Mi sembra un articolo lucido, ben scritto, che mette veramente a fuoco i problemi e lo stato dell’arte dei rapporti tra il diritto interno, quello eurounitario e quello convenzionale Cedu (oltre ai “dialoghi”? tra le Corti), facendo rimpiangere (almeno a me) una maggiore sovranità nazionale in materia penale (soprattutto processuale).

Filippo Poggi

Cena preferiale 2016

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n.1463/16

Care Colleghe e cari Colleghi,

ricordiamo il termine di iscrizione per la cena preferiale al Grand Hotel di Cesenatico del giorno 8 luglio 2016, alle ore 20,30: 27 giugno per la prenotazione riservata all’avvocato e ad un accompagnatore; dal 28 giugno al 4 luglio saranno aperte le iscrizioni per altri invitati.

Cogliamo l’occasione per comunicare che è prevista anche, per chi lo richieda al momento dell’iscrizione, la cucina vegetariana o adeguata a chi abbia problemi di celiachia.

Confidando nella Vostra partecipazione, il Consiglio Vi attende l’8 luglio.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Assemblea Generale Straordinaria

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI FORLI’ CESENA

Si trasmette l’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria indetta per il 22 luglio 2016, per la elezione di n. 3 Delegati al XXXIII° Congresso Nazionale Forense che si volgerà a Rimini il 6,7 e 8 ottobre 2016.

Cordiali saluti
Il Consiglio

La Turchia e l’obbligo di garantire la libertà di culto

Con recente sentenza della Corte EDU depositata il 24.5 u.s. la Turchia è stata condannata per violazione dell’art. 9 della Convenzione che assicura la libertà di religione. La Corte di Strasburgo ha chiarito che una norma amministrativa in materia urbanistica non può limitare il diritto degli appartenenti ad una fede religiosa, impedendo loro di costruire un edificio nel quale esercitare il proprio credo religioso. La sentenza è conseguente ad un ricorso presentato dalla Congregazione dei Testimoni di Geova che in un primo momento erano stati autorizzati a celebrare il proprio culto in un appartamento privato. In base ad una legge nazionale, le autorità turche avevano poi impedito che tali funzioni potessero essere svolte in un appartamento privato ma contemporaneamente avevano rigettato la richiesta formulata dai credenti di costruire un edificio per esercitare la loro fede. La Corte ha ritenuto che anche la mancanza di un luogo di culto per celebrare regolarmente il proprio credo è una limitazione del diritto di esercizio della propria fede, riaffermando, dunque, il principio che il diritto di libertà religiosa va tutelato in ogni momento in cui si ponga un ostacolo al loro libero esercizio. Purtroppo in Europa ci sono ancora Stati, come in Italia, dove i Comuni facendo riferimento a presunti limiti urbanistici si rifiutano di concedere l’autorizzazione alla costruzione di luoghi di culto. E questo in particolare per i mussulmani spesso costretti ad esercitare le loro funzioni religiose in luoghi non idonei o addirittura all’aperto con grave discriminazione anche in confronto ad altre fedi religiose.

Giugno 2016

Fonte (www.marinacastellaneta.it)

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Rinvio pregiudiziale alla CdG obbligatorio in caso di dubbio

Con sentenza del 5.4.2016 relativa alla causa C – 689/13 la Corte di Giustizia dell’UE ha ribadito che – in caso di dubbi interpretativi o applicativi della normativa UE – i giudici nazionali hanno il dovere di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte stessa.

Il principio è stato ribadito dalla CdG che ha esaminato un ricorso pregiudiziale promosso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana che aveva chiesto alla Corte UE di chiarire se sia ammissibile che una norma interna impedisca ad una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di rivolgersi alla Corte europea.

Ipotesi bocciata dalla Corte perché il diritto interno “non può impedire ad un organo giurisdizionale nazionale di avvalersi del rinvio pregiudiziale”. Ricordiamo che il rinvio pregiudiziale alla Corte serve per eliminare ogni dubbio in caso di contrasto tra norma interna e norma europea o sussista dubbio sulla corretta interpretazione della norma UE di cui la Corte è interprete autentico.

D’altra parte – rileva la Corte – gli organi giurisdizionali nazionali sono obbligati ad applicare immediatamente il diritto dell’Unione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e disapplicare di propria iniziativa le norme contrarie senza attendere che il potere legislativo provveda a rimuovere la norma interna di contenuto difforme rispetto alla norma europea.

Giugno 2016

Fonte: www.marinacastellaneta.it

(Nota a cura Avv. E. Oropallo)

La riforma della magistratura onoraria

Sulla G.U. n. 99 del 29.4.2016 n. 57 è stata pubblicata la l. n. 57/16 del 28.4.2016 “contenente delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”.

Innanzitutto, non vediamo le ragioni di questa delega: trattandosi di una legge di riforma della magistratura onoraria – che tanta parte ha nell’organizzazione della giustizia in Italia – sembrava corretto arrivare ad una legge che fosse condivisa da tutti i gruppi parlamentari, all’esito di un confronto democratico su una legge che dovrebbe costituire un pilastro nella riforma della giustizia. Ma ormai il governo in Italia, frutto di compromessi e più spesso espressione di consorterie di potere, non riesce più a concepire quale sia il rispetto dei poteri costituzionalmente garantiti. E così spesso il passaggio in Parlamento per l’approvazione di una legge si è trasformato in una passerella di belle donne e arena di scontri fumosi e roboanti ma senza alcuna chiarezza politica. Motivo per cui, appena entrata in vigore la legge, i Giudici di Pace hanno incrociato le braccia dal 6 all’11 giugno. L’atto di proclamazione dello sciopero è un atto di accusa contro la scelta governativa lamentando i vertici della categoria che “la legge delega di riforma della magistratura cd. onoraria va esattamente nella direzione opposta da quanto promesso negli incontri di mera facciata, avuti negli ultimi due anni”. L’associazione dei magistrati onorari accusa il Governo di aver fatto ricorso ancora una volta a scelte non condivise dall’associazione in un clima di dichiarata ambiguità rimproverando al Governo – in violazione del principio comunitario di non discriminazione – di aver posto tutti gli oneri contributivi a loro carico, di confermare una delega in bianco nella determinazione dei compensi dei magistrati di pace e onorari e di aver affidato il coordinamento dell’attività dei Giudici di pace al Presidente del Tribunale.                     Un sistema di controllo non gradito ma, a nostro avviso, efficace se effettivamente funzionasse anche perché la preparazione dei magistrati onorari, spesso privi di precedenti esperienze giudiziarie, è carente sotto il profilo professionale e criticabile sotto il profilo dell’affidamento. Sarebbe stato opportuno destinare un fondo speciale per coprire le spese di formazione e aggiornamento soprattutto dei giovani che chiederanno di coprire questi incarichi. E non saranno pochi, visto che è sempre più raro per i giovani avviare ex novo un’attività professionale che richieda una preparazione adeguata e la disponibilità di discrete risorse finanziarie. I problemi di fondo restano anche perché si vorrebbe una riforma ma senza spese e ciò non farà che abbassare da una parte la professionalità di chi opera questa scelta e dall’altra rendere un servizio agi utenti sempre più scadente. Per semplificare, avremo un sistema giudiziario che destinerà poche risorse alla magistratura onoraria andando a rafforzare quei settori – come quello societario – nei quali è necessario assicurare rapidità nelle decisioni, come richiede da tempo l’imprenditoria italiana.

Nei prossimi mesi, avremo modo di valutare più ampiamente gli effetti di questa ennesima manovra nella scia del folto elenco delle mini-riforme, sempre in corso revisione, che affossano ogni prospettiva di certezza del diritto.

Giugno 2016

Nota a cura avv. Oropallo

Cena preferiale  2016

Forlì, 6 giugno 2016

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 1291

Care Colleghe, cari Colleghi,

dopo oltre vent’anni, quest’anno, per la cena preferiale, torneremo al Grand Hotel di Cesenatico.

Il ritrovo è fissato per il giorno 8 luglio 2016, alle ore 20,30.

Visto il gradimento manifestato da molti Colleghi, anche quest’anno l’intrattenimento musicale sarà a cura del gruppo degli “Amarcord”.

Nell’occasione, verranno conferite le “Toghe d’oro” ai Colleghi Sanzio Gentili e Roberto Pinza; verrà altresì consegnato il premio “Avvocato Franco Maggiori” al neo-iscritto che avrà riportato la votazione più alta all’esame di abilitazione.

Il costo previsto è di 55,00 euro a persona.

Considerata l’affluenza dello scorso anno, si rende necessario fissare come termine di iscrizione il 27 giugno per la prenotazione riservata all’avvocato e ad un accompagnatore. Dal 28 giugno al 4 luglio saranno aperte le iscrizioni per altri invitati.

In allegato potrete prendere visione del menù :

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Confidando nella Vostra partecipazione, il Consiglio Vi attende l’8 luglio.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Esegesi dell’art. 64, comma 3 c.p.p. – Statistica sull’esito dei ricorsi per cassazione nella materia penale

In questa interessante sentenza della Prima Sezione Penale si passano in rassegna le conseguenze dei mancati avvisi (variamente combinati) ex art. 64, comma 3 c.p.p. (in questo caso il ricorso della difesa è stato rigettato).

Va detto, su altro versante, che da una osservazione senza alcuna pretesa di scientificità ma comunque abbastanza accurata, risulta che per l’anno 2015 sono stati presentati 78 ricorsi avverso provvedimenti del Tribunale di Forlì (Ufficio GIP compreso) o comunque decisi in primo grado dal tribunale forlivese: ebbene di questi 43 sono stati mandati alla Settima Sezione Penale con l’inevitabile conclusione della dichiarazione di inammissibilità. Una percentuale del 55% che però deve essere oggetto di interpretazioni non superficiali in quanto spesso (consapevolmente) viene proposto un ricorso inammissibile per finalità che possono giovare, e anche molto, all’assistito.

Tuttavia il sempre maggiore tecnicismo del ricorso penale per cassazione e la chiusura estrema della Corte a dichiarare la prescrizione intervenuta dopo il giudizio di appello (cfr. la pronuncia appena emessa a Sezioni Unite 27.05.2016 n. 39909 in tema di prescrizione in relazione ai diversi capi della sentenza) inducono ad auspicare una sempre maggiore formazione di noi avvocati, visto che il giudizio di cassazione sembra diventare quasi una branca specialistica del diritto penale.

Filippo Poggi

Il Gup può pronunciare sentenza di nlp ex art. 131-bis del codice penale

In questa sentenza appena depositata della Quinta Sezione Penale si afferma che anche il Gup può sempre prosciogliere applicando la speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis del codice penale, sulla base del dato testuale dell’art. 425 c.p.p. per cui all’esito dell’udienza preliminare il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando si tratti “di persona non punibile per qualsiasi causa”, attesa la superfluità del dibattimento.

In tal caso l’imputato prosciolto con la predetta formula conserva il diritto di proporre ricorso per cassazione, avverso una formula di proscioglimento che presuppone la sua penale responsabilità.

Filippo Poggi