Riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie tra gli stati membri dell’UE

 

Con decreto legislativo n. 37 del 16.2.2016 – entrato in vigore il 27 marzo – è stata recepita la decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa al principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Meccanismo che consentirà all’Italia di riscuotere le sanzioni pecuniarie comminate a seguito di una sentenza penale definitiva, con esclusione di sanzioni maturate in ambito civile. Il testo disciplina anche la procedura attiva e quella passiva individuando le autorità nazionali competenti. Nel caso di sentenza resa in Italia, è competente l’Ufficio del PM presso il Tribunale che ha emesso la decisione a trasmetterla allo Stato membro ove risiede o dimora abitualmente la persona condannata o, se si tratta di persona giuridica, ove essa ha sede. Per quanto concerne l’Italia come Stato di esecuzione, la competenza è affidata alla Corte d’Appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito o dove risiede o dimora abitualmente o, se persona giuridica, dove ha sede legale. Spetta al Procuratore generale presso la Corte d’Appello a chiedere il risarcimento allo stesso organo giurisdizionale che procede in Camera di Consiglio. La decisione deve essere adottata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione, con una possibile proroga di 30 giorni, previa comunicazione all’autorità dello Stato di emissione.

Maggio 2016

Fonte: www. marinacastellaneta.it

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

No all’estradizione nell’interesse superiore del minore

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – 6° sez. penale – con sentenza n. 13440/16 depositata il 4 aprile – che ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva disposto l’estradizione in Moldavia di una donna accusata di tratta di esseri umani. Dopo aver respinto il motivo di ricorso della donna sull’astratta possibilità di trattamenti disumani in carcere, ritenuti contrari agli standard stabiliti dalla CEDU, la Corte ha altresì rigettato l’altro motivo posto a base del ricorso basato sull’impossibilità di procedere all’estradizione in ragione del fatto che, contestualmente, tale reato era stato commesso in Italia, richiamando la Convenzione europea di estradizione – cui aderiscono entrambi gli Stati – che prevede la facoltà, ma non l’obbligo, della estradizione. Ha ritenuto, invece, accoglibile il ricorso nella parte in cui la Corte d’Appello non aveva tenuto conto del trattamento previsto per le detenute madri. Tanto più che la legge n. 69/2005 – per quanto non applicabile nel caso in esame – prevede addirittura il divieto di consegna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni, situazione nella quale si trovava la ricorrente, facendo valere dunque il principio dell’interesse superiore del minore.

Maggio 2016

Fonte: www.marinacastellaneta.it

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Truffa e richiesta di compenso al cliente ammesso al gratuito patrocinio

In questa sentenza appena depositata della Seconda Sezione Penale si afferma il principio di indubbia esattezza secondo il quale costituisce il reato di truffa il comportamento del legale che richieda (ed ottenga) un compenso dal cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (in questo caso nell’ambito di un giudizio civile).

Va detto per completezza che il collega nel corso del giudizio di appello ha rinunciato alla prescrizione.

Filippo Poggi

Le specializzazioni forensi: prima parziale modifica del regolamento

Con sentenza del 14.4.2016 il TAR Lazio ha parzialmente accolto i diversi ricorsi presentati dall’ANAI, OUA e ANF, Ordini Forensi e singoli avvocati presentati contro il regolamento specializzazioni. In particolare il TAR ha respinto in blocco ben sei dei motivi posti a base del ricorso, accogliendo solo il terzo dei motivi con il quale i ricorrenti hanno censurato l’art. 3 del regolamento concernente la individuazione dei settori di specializzazione la quale a giudizio dei ricorrenti – si legge in sentenza “sarebbe intrinsecamente irragionevole ed arbitraria oltre che illogicamente omissiva di discipline giuridiche oggetto di codificazione o di discipline oggetto di giurisdizioni dedicate”.

La prospettazione – ritiene il TAR – deve essere condivisa…L’incompletezza dell’elenco era stata già rilevata dal Consiglio di Stato”, decidendo dunque di annullare l’art. 3 del regolamento per cui questo articolo andrà riscritto facendo spazio ad altre specializzazioni, adottando un criterio più organico.

Non nasconde la sua soddisfazione l’ANAI che in un comunicato stampa ha ribadito che “il TAR Lazio ha sostanzialmente demolito il regolamento sulle specializzazioni che dovrà essere rifatto dal Ministero della Giustizia”.

L’ANF auspica che “si possa realizzare quel momento di reale confronto che è mancato nel corso di tutto l’iter di formazione del regolamento annullato oggi dal TAR”.

Chi si era pronunciato contro questo ricorso – associazioni specialistiche in prima fila – scrivono che la sentenza del TAR Lazio dimostra “il completo fallimento del tentativo di affossare il regolamento sulle specializzazioni, che viene confermato nel suo impianto generale”.

Apparentemente, tutti sembrano soddisfatti di questa sentenza: sia i ricorrenti per il risultato ottenuto sia le altre parti per quello che è stato confermato. Perché tutta questa battaglia intorno a questo regolamento sulle specializzazioni? Innanzitutto non nascondiamo il timore che si possa creare una frammentazione senza che si proceda a migliorare la preparazione generale dell’avvocatura.

Il conseguimento della specializzazione presuppone un lavoro assiduo di ricerca teorica, di studio accompagnato da un approfondimento delle tecniche del processo, delle specificità del settore, e non solo degli aspetti tecnici ma anche a tener conto di quelli che sono gli invitabili riflessi umani e sociali. Qualche commentatore ha ricordato come stranamente non sia stato previsto il conseguimento di una specializzazione nel settore delle immigrazioni. In particolare, manca, a nostro avviso, qualsiasi riferimento ai nuovi settori emergenti dei diritti civili, della difesa contro le discriminazioni sempre più laceranti del tessuto sociale. Bisogna fare uno sforzo per rispondere anche a queste nuove realtà sociali che prevedono la conoscenza delle leggi nazionali ed europee, degli ordinamenti giuridici di altri Stati – all’interno e all’esterno della UE – per dare un’assistenza più qualificata a quei soggetti spesso dimenticati dal legislatore ma che son quelli più a rischio sotto il profilo sociale ed economico.

Ritengo che questa sia un’esigenza molto spesso dimenticata ma i conflitti sociali e la difesa dei diritti delle minoranze e dei soggetti più deboli socialmente esigono una preparazione del difensore a 360 gradi. La sfida della globalizzazione è anche una sfida fatta di cambiamenti e un’avvocatura del terzo millennio non può presentarsi impreparata a questa sfida.

Aprile 2016

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Quota 2016

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot.932/16

Si ricorda a tutti gli iscritti che il 30 aprile p.v. scade il termine per il pagamento delle quote di iscrizione inerenti l’anno 2016.

Rammentiamo inoltre che in difetto di pagamento, la normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di adottare i provvedimenti necessari sia per il recupero coattivo della somma che per l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale.

Vogliate pertanto, qualora non abbiate già provveduto,  versare tempestivamente l’importo dovuto.

Cordiali saluti

Il Consiglio

Avvocati stabiliti e titolo di Avokat conseguito in Romania: ciò che conta è l’organo (rumeno) che lo ha rilasciato

Con una recente ordinanza (Cass. Sezioni Unite ordinanza n. 6464/16 depositata il 4/4) la Corte di Cassazione ha ribadito che possono essere riconosciuti in Italia gli iscritti che abbiano conseguito il titolo di Avokat rilasciato dalla UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti), con sede in Bucarest.

Nel caso specifico la Corte ha confermato la decisione del Consiglio dell’Ordine italiano che aveva disposto la cancellazione di un soggetto che aveva chiesto l’iscrizione ad un altro organismo, nella fattispecie Unionea Natinala a Barourilor din Bota Ordine Costituzional, Struttura Bota, non autorizzato in tal senso dal Ministro della Giustizia Rumeno. In effetti, il Ministero della Giustizia Italiano – attraverso il sistema IMI – ha accertato che l’unico organismo competente ad operare in questa materia attraverso il sistema di cooperazione europea – era esclusivamente il primo. Di qui la sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti del soggetto privo del titolo abilitante allo svolgimento della professione.

(D & G 5.4.2016)

Aprile 2016

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Sistema Giustizia? L’Italia maglia nera in Europa

Questo è quanto ritiene la Commissione Giustizia dell’UE che l’11 aprile scorso ha pubblicato l’annuale quadro di valutazione UE sulla Giustizia dal quale emerge che il nostro sistema è lento e farraginoso (peggio fanno solo Grecia e Malta) ma soprattutto che è molto diffusa la sfiducia nei confronti della magistratura. L’analisi è relativa al quinquennio 2010-2014. Per quanto concerne i tempi, malgrado tutti gli sforzi fatti, si sono allungati. La durata di processo civile in primo grado è passato da 493 a 532 giorni (comprese le liti innanzi il GdP), malgrado la forte diminuzione delle pendenze e di nuove liti: segnale chiaro di sfiducia nel sistema.

Ancora, rileva la Commissione siamo al quintultimo posto per la promozione e la risoluzione delle liti tramite la mediazione, malgrado la sua obbligatorietà. In compenso – non è una novità – resta elevatissimo il numero degli avvocati: 378 ogni 100.000 abitanti. Per quanto riguarda la valutazione della Magistratura, il giudizio non è meno severo e preoccupante. Sono pochi, solo 11 ogni 100.000 abitanti, pochissime le donne, soprattutto nelle Corti superiori.

La Commissione segnala che non è previsto un obbligo di aggiornamento continuo e multisettoriale e solo lo 0,4% dei giudici si aggiorna sul diritto dell’UE o di un altro Stato membro. Per quanto riguarda la mancanza di indipendenza della magistratura la Commissione ritiene che sia troppo influenzata da interessi economici o di altra natura, ma soprattutto dal Governo e dalla politica. E’ quanto accade ormai da diversi anni e spesso, per avere le spalle coperte, i governi si affidano ai membri della magistratura nei settori più delicati. Senza dimenticare che gli ex magistrati si ritrovano spesso sui banchi del Parlamento, a sottolineare lo stretto rapporto tra settore politico e la magistratura: peggio di noi fanno solo Bulgaria e Slovacchia.

Questo giudizio impietoso di un organo così autorevole della UE, come la Commissaria alla Giustizia, non fa che confermare il grave stato di salute in cui versa il sistema giudiziario in Italia.

Purtroppo tutto ciò è frutto di un sistema sociale – economico minato da una diffusa corruzione che sembra ormai difficile da eliminare, poiché essa penetra tutti i settori della vita associata, quello dell’economia, degli appalti, dei servizi vanificando ogni tentativo di bonifica malgrado tutti i successi vantati da questo governo.

D&G 12.4.2016

(commento a cura Avv. E. Oropallo)

 

25 novembre giornata contro la violenza alle donne

Care Colleghe, Cari Colleghi,

il 25 novembre ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell’ormai lontano 1999.

Il femminicidio è un termine che tristemente e prepotentemente è entrato nella nostra quotidianità, quale estremo atto di soppressione, da parte di un uomo, dell’formazione’identità sessuale della donna e del suo diritto alla libertà e all’autodeterminazione.

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Reati depenalizzati e revoca delle statuizioni civili

In questa sentenza appena depositata dal Tribunale Penale di Forlì si è stabilito che per i reati depenalizzati dal D. Lgs. n. 7/2016 (in questo caso si trattava del reato di ingiuria) oltre alla assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, devono conseguire le eventuali statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado.

Il Tribunale ha valorizzato una interpretazione più rigorosamente aderente al dettato normativo, oltre al principio generale per cui l’azione civile per il risarcimento del danno se non esercitata nella sede propria, segue le sorti degli adattamenti del processo penale.

Filippo Poggi

RC Professionale Lloyd’s UIA – Convenzione CassaForense

Spett. Ordine
Gent.mo Presidente

La presente comunicazione via posta elettronica per informarLa che, in qualità di responsabile della convenzione in atto tra la Cassa Nazionale Forense e UIA Underwriting Insurance Agency Coverholder Lloyd’s, da oggi la stessa è consultabile presso il sito della Cassa Forense al seguente link:

http://www.cassaforense.it/convenzioni/attivit%C3%A0-professionale/assicurazioni/rc-professionale/

dallo stesso link è a disposizione di tutti gli avvocati facenti parte del Vostro Ordine, un preventivatore on line che permetterà non solo di effettuare in tempo reale un preventivo assolutamente esatto, ma offrirà anche la possibilità di sottoscrivere in autonomia e di richiedere l’emissione del contratto in pochi veloci passaggi.

La polizza preventivata è assolutamente completa di tutte le eventuali estensioni richiedibili compresa la conduzione dello studio.

Se ci fossero dubbi o domande in merito, compaiono nelle pagine i miei personali riferimenti, che potranno permettere all’avvocato che necessita di maggiori info, di avere un contatto diretto con il sottoscritto.

Confidando di aver fatto cosa gradita nell’inviare la presente comunicazione, resto in attesa di vostro cortese riscontro e colgo l’occasione per inviare

Cordiali saluti

Dr. Riccardo Ferretti

Avvocato stabilito ed esercizio della professione

1) Prova attitudinale

Due recenti pronunzie della Suprema Corte si sono occupate di alcuni aspetti dell’attività in Italia di chi abbia conseguito all’estero il titolo di avvocato. Una prima e più importante è quella resa dalla Suprema Corte a SS.UU. (sent. n. 5073/16 depositata il 15.3) la quale ha chiarito che l’avvocato stabilito che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’UE, può ottenere la dispensa della prova attitudinale di cui all’art. 8, d. lgs n. 115/1992 qualora abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine, per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale nell’albo degli avvocati.

In effetti, la Corte ha riconosciuto che chi abbia esercitato in Italia col titolo di abogado, ad es. se proveniente dalla Spagna, per almeno tre anni, può richiedere il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario, senza dover sostenere la prova attitudinale prevista dall’art. 82 d.lgs. n. 96/2001.

Diversamente, se l’avvocato stabilito ha esercitato in Italia utilizzando impropriamente il titolo di avvocato, ebbene non potrà ottenere la dispensa. Ancora, aggiunge la Corte, che “per esercizio effettivo e regolare della professione s’intende l’esercizio reale dell’attività professionale senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana”, aggiungendo che“l’esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348, di abusivo esercizio della professione, precisando, però, che se la condotta illecita sia stata svolta in buona fede, sotto l’aspetto della eventuale responsabilità penale, la mancanza del dolo esclude il reato”.

Sentenza ineccepibile sotto il profilo giuridico, tenuto conto della normativa vigente ma ci si consenta di ricordare che spesso, come è stato denunciato tante volte da diverse organizzazioni sindacali – ultima in linea di tempo l’ANAO – l’esame di Stato in Italia è diventato un vero e proprio terno al lotto per cui non avviene sempre che a superarlo siano i colleghi meglio preparati.

Giustificata dunque la scelta di tentare la strada per ottenere lo status di “avvocato stabilito”, anche per chi per lunghi anni ha esercitato in Italia sia pure iscritto nella sezione di avvocato praticante.

Credo che siano maturi i tempi per modificare l’esame di Stato, che preveda innanzitutto che la selezione avvenga già nell’ambito universitario, in modo da migliorare la professionalità e la preparazione dei candidati, senza imporre un rituale che alla fine si è dimostrato inidoneo a selezionare effettivamente i più meritevoli.

Fonte: Diritto & Giustizia del 16.3.2016

2)  Requisito della condotta specchiatissima e illibata

Ancora la Suprema Corte – a SS.UU. Civili – con sentenza n. 4252/16 depositata il 4.3.2016 ha stabilito che l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti, ai sensi art. 3 – 2° c. della direttiva n. 98/5/CE e dell’art. 6 – 2° c. d. lgs. n. 96/01 è subordinata alla sola condizione della documentazione che attesti l’avvenuta iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.

Nel caso in esame, il Consiglio dell’Ordine aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati stabiliti di un professionista “abogado” per aver riportato condanna per reati di falsità materiale e contraffazione di pubblici sigilli. Posizione condivisa dal CNF ma la Corte ha stabilito che gli unici obblighi dell’avvocato stabilito sono quelli di essere residente in Italia e di eleggere domicilio presso un collega iscritto presso la sezione ordinaria. Solo quando, trascorsi tre anni, l’avvocato stabilito richieda l’iscrizione presso la sezione ordinaria dell’Albo, il CdO potrà valutare il possesso o meno dei requisiti da parte del candidato, così come previsto per chiunque richieda l’iscrizione all’Albo ordinario, senza distinzione tra il cittadino italiano che risieda in Italia e il cittadino di altro Stato membro che abbia acquisito il titolo all’estero. E questo anche quando la richiesta venga fatta da cittadino italiano che abbia acquistato il titolo in altro Stato dell’UE. Ovviamente, il CdO, in questo ultimo caso, potrà valutare se si tratta di ipotesi di abuso del diritto, ostativo all’iscrizione.

Ipotesi che, a nostro avviso, non sussiste perché – come si è espressa anche la Corte di Giustizia – non può essere negato al cittadino italiano in questo caso lo stesso trattamento che viene riservato al cittadino di un altro Stato membro che richieda di essere iscritto in Italia nell’Albo ordinario, dopo i tre anni di esercizio in Italia. Comunque, per il CNL il problema resta ancora aperto.

Fonte: Diritto & Giustizia 7.3.2016

(Commento a cura avv. Eugenio Oropallo)

Richiesta di abbreviato successiva al patteggiamento respinto

In questa sentenza appena depositata si afferma chiaramente che almeno nel giudizio introdotto con citazione diretta, se respinta la richiesta di patteggiamento l’imputato può richiedere immediatamente dopo e comunque prima dell’apertura del dibattimento, di essere ammesso al giudizio abbreviato (ponti d’oro ai riti alternativi, un principio che informa tutto l’ordinamento processuale penale).

Non è chiarissimo in questa fattispecie (ma pare di no) se il giudice dopo avere respinto la richiesta di patteggiamento abbia dichiarato la propria astensione ovvero si sia proceduto innanzi alla stesso giudice, valorizzando quella giurisprudenza secondo la quale il rigetto del patteggiamento per motivato dalla non accoglibilità della richiesta di sospensione condizionale della pena, non rende in giudice incompatibile alla celebrazione del processo (anche se mi sembra un giudizio di tale pregnanza come la negativa prognosi di non recidiva che quantomeno ragioni di opportunità, suggerirebbe di passare la mano).

Filippo Poggi