In allegato la sempre interessante e utile relazione dell’Ufficio del Massimario.
Autore: Paolo
Legittimo impedimento del difensore e giudizio abbreviato in appello
In questa sentenza della VI Sezione Penale la cui motivazione è appena stata depositata, si afferma il principio di diritto (facendo perno su una interpretazione costituzionalmente orientata per cui non necessita una questione di legittimità costituzionale delle norme invocate) secondo il quale il difensore può fare valere il legittimo impedimento a comparire (ma direi non quello per concomitante impegno professionale) anche nel giudizio camerale (nella fattispecie abbreviato in appello in cui la sentenza di conferma che aveva disatteso la richiesta di rinvio è stata annullata). La necessità di disporre il rinvio dell’udienza era già stata affermata dalle Sezioni Unite con riferimento al difensore dell’imputato che aderisca ad una astensione dalle udienze regolarmente proclamata da una Istituzione o Associazione Forense.
Filippo Poggi
Falso in bilancio e rilevanza penale delle valutazioni
In allegato alla presente la nota di commento comparsa oggi su Il Sole 24 Ore del Maestro di tanti di noi Prof. Filippo Sgubbi in ordine ai disorientamenti giurisprudenziali della Cassazione in ordine al falso in bilancio “valutativo” dove l’Autore ricorda l’importanza della tassatività della norma specie nel caso di reati con elevate pene edittali (molto più severe di analoghe previsioni di altri paesi europei) oltre a svelare in contrasto più profondo tra il giudice fedele al testo della norma e quella giurisprudenza che opina per compiti di supplenza rispetto “alla produzione normativa di un legislatore improvvido“.
Filippo Poggi
Comunicazione dell’Associazione Nazionale Difensori d’Ufficio
In allegato comunicazione dell’Associazione Nazionale Difensori d’Ufficio.
La CEDU condanna l’Italia per il caso Abu Omar
Per fortuna, sarebbe il caso di dirlo, c’è sempre un giudice a Berlino (in questo caso Strasburgo) a riparare i torti della giustizia italiana. Ma questa volta, la condanna della CEDU fa seguito ad una coraggiosa azione giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica di Milano che ha portato alla condanna degli autori del crimine.
E veniamo ai fatti. Venuto in Italia nel 1998 e diventato imam nel 2000, Abu Omar ottiene l’asilo politico in Italia. Nel centro di Milano nel 2003 l’imam fu rapito e portato – come poi accertato – nella base americana di Aviano e poi in quella di Ramstein in Germania.
Gli autori del rapimento – individuati successivamente in agenti della Cia – con l’assistenza dei servizi segreti italiani – consegnarono il malcapitato nella mani dei servizi segreti egiziani, torturato a più riprese, per essere rilasciato solo nel 2004. La Procura di Milano aveva intanto aperto una indagine per sequestro di persona.
L’inchiesta per la quale bisogna dare atto ai magistrati di Milano di non aver ceduto alle pressioni del potere politico, che vedeva come indagati appunto agenti della Cia e del servizio segreto italiano, si è conclusa con una sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 4.11.2009 che ha condannato 23 cittadini USA (22 agenti della Cia e il colonnello Romano) e 2 agenti italiani del Sismi, tenuti a versare un indennizzo alla vittima. Ma in appello la condanna contro i due agenti del SISMI è stata annullata perché era intervenuta la sentenza n. 106/2009 della Consulta in base alla quale i due agenti del Sismi non potevano essere interrogati perché non potevano divulgare fatti coperti dal segreto di Stato.
La sentenza della CEDU, depositata il 23.2.2016 ha accertato le violazioni della Carta di cui l’Italia si è resa responsabile e condannata la stessa per violazione dell’art. 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti), dell’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell’art. 13 (diritto alla tutela giurisdizionale effettiva) ma essa colpisce tutte le istituzioni statali, pesantemente richiamate in causa per le violazioni accertate e per la reticenza con cui hanno tentato di fermare la macchina giudiziaria e di coprire le responsabilità di agenti facenti parte dei servizi segreti. A partire dal Governo (e si tratta di ben quattro governi che si sono succeduti a partire da quello presieduto da Prodi, poi Berlusconi, poi Monti e Letta), accusati di aver abusato del segreto di Stato per favorire l’impunità dei responsabili, passando per la Corte Costituzionale, senza dimenticare il Presidente della Repubblica, allora Giorgio Napolitano, che concedeva la grazia ai due agenti della Cia condannati dai giudici italiani.
Senza dimenticare che il Governo – malgrado ne avesse il potere in base al Trattato di cooperazione giudiziaria esistente con gli USA – non ha mai richiesto l’estradizione degli agenti della Cia. Motivo per cui la Corte ha condannato l’Italia a versare ai due ricorrenti (Abu Omar e la moglie) 85 mila euro per i danni non patrimoniali e 30 mila euro per le spese giudiziarie.
Questo di Abu Omar è stato davvero un caso gravissimo che ha visto come la legalità sia stata tradita proprio dagli organi istituzionali, implicate le maggiori cariche dello Stato, stravolto ogni principio di giustizia. Grazie solo al coraggio dei giudici di Milano si è potuto far luce (e neppure tutta) su una vicenda così clamorosa.
Avremo modo di ritornare a discutere di questa vicenda cui dedicheremo un prossimo convegno nell’ambito della formazione professionale.
Marzo 2016
(commento a cura avv.to E. Oropallo)
Permesso di soggiorno anche per il partner dello stesso sesso
In un recente caso di cui si è occupato la Corte EDU (Pajic c/ Croazia) con sentenza del 23.2.2016 ha ribadito che il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare deve essere riconosciuto anche al partner dello stesso sesso per cui ha condannato la Croazia a risarcire il danno alla ricorrente cittadina bosniaca che si era vista rifiutare il visto di soggiorno da parte delle autorità croate per il ricongiungimento con la propria compagna che viveva appunto in Croazia.
La Corte ha condannato la Croazia sia per violazione del diritto al rispetto alla vita privata e familiare (art. 8) che del divieto di discriminazione (art. 14) rilevando che la nozione di famiglia include i legami di fatto e non solo quelli formalizzati dal matrimonio riconoscendo come la nozione di famiglia si sia notevolmente evoluta in questi ultimi anni sino a ricomprendervi tutte quelle situazioni di fatto che possono essere omologate alla famiglia tradizionalmente intesa, spazzando via quindi ogni diversa concezione basata su base religiosa. E questo mentre in Italia, dopo pressioni da parte dell’UE, il Parlamento ha votato una legge che prevede il riconoscimento sì delle coppie omosessuali ma lasciando aperto uno dei punti chiave, quello del diritto del partner a riconoscere il figlio dell’altro partner. Ci sarebbe da discutere molto su questo punto: qui vogliamo ribadire solo che il concetto di famiglia va storicizzato in quanto il concetto di famiglia, come formazione sociale oggi prevalentemente basata sul vincolo matrimoniale tra persone di sesso diverso, possa ritenersi immodificabile sul piano sociale per cui il diritto non può oggi che prendere atto delle nuove formazioni sociali che vanno sperimentandosi.
Marzo 2016
(Commento a cura avv. E. Oropallo)
Convenzione Cassa Forense
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Alleghiamo ns. nuovo tariffario (in comodo file PDF) per traduzioni, interpretariato ed assistenza alle attività in studio, con preghiera di trasmetterlo ai Vs. iscritti unitamente al nostro e-book “Legal English” a prezzo lancio.
La presente è redatta in conformità ad apposita convenzione con la Cassa Forense.
Sperando di aver fatto cosa gradita, ringraziamo per la rinnovata fiducia.
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Annullamento della sentenza di non luogo a procedere ed ammissibilità di riti alternativi
In questa recentissima ordinanza resa dal Gup di Forlì viene affrontata la tematica, abbastanza negletta anche in dottrina (un accenno abbastanza fugace si rinviene in AA.VV, Procedura Penale. Teoria e pratica del processo, Utet, 2015, vol. II, pagg. 1023-1024) , sulla natura del giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di non luogo a procedere: la soluzione cui perviene il giudice forlivese è quella che debba essere celebrata una nuova udienza preliminare in cui si sviluppano tutte le fasi dalla costituzione delle parti alla produzione di documenti e verbali di investigazioni difensive fino alla discussione finale entro la quale la difesa può richiedere l’ammissione a riti alternativi quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento (la tesi del pm che è stata respinta era quella secondo cui il giudice doveva rinnovare la sola fase del giudizio con l’emissione del decreto che dispone il giudizio ovvero una nuova sentenza di non luogo a procedere, restando preclusa ogni altra iniziativa di parte).
Filippo Poggi
Delibera C.N.F. del 11/12/2015
Care Colleghe, cari Colleghi,
trasmettiamo la delibera adottata da questo Consiglio in data 7/3/2016 in ordine all’oggetto.
Cordiali saluti.
Il Consilgio
Omicidio stradale
In allegato il testo della legge approvata ieri in via definitiva dal Senato che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Filippo Poggi
Ricorso per cassazione inammissibile ed eventuale imputabilità delle spese e della sanzione pecuniaria al difensore
In questa ordinanza si è valutato di rimettere alle Sezioni Unite la questione di diritto circa la legittimazione ad impugnare del sostituto (cassazionista) del difensore (non cassazionista) e nel caso di inammissibilità se sia possibile condannare personalmente alle spese del giudizio e alla sanzione pecuniaria lo stesso difensore.
La questione era un pò intricata perché il difensore dell’imputato non cassazionista aveva nominato un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. al solo fine di proporre ricorso per cassazione nell’interesse dell’indagato cui il Tribunale Distrettuale, su ricorso del pm ex art. 310 c.p.p. aveva applicato la misura della custodia in carcere.
La questione è opinabile e merita certamente approfondimento, ma quello che non deve sfuggire è che una decisione nel senso di condannare alle spese direttamente il difensore, sarebbe l’arma finale per realizzare la tanta auspicata e concretamente praticata riduzione della presentazione dei ricorsi e della presenza stessa degli avvocati in udienza (v. sez. un. sulla decisione in materia di misure cautelari reali in camera di consiglio non partecipata).
Nella motivazione si legge addirittura che possa dubitarsi dell’interesse a ricorrere per l’indagato e quindi per il difensore che avrebbe a sproposito attuato l’impugnazione, sol perché l’indagato straniero era stato espulso e si era reso irreperibile, trascurando il semplice fatto che quantomeno la presentazione del ricorso bloccava ai sensi dell’art. 310, comma 3 c.p.p. l’immediata esecuzione della misura (qualche volta di prende anche un latitante) nei confronti dell’indagato.
Ne vedremo delle belle. Ma i ricorsi li facciamo lo stesso.
Filippo Poggi
Articolo pubblicato in data 01/03/2016
Forlì, 01/03/2016
Alla Redazione de
“IL RESTO DEL CARLINO” CESENA
Prot. n. 470/16
L’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, letto l’articolo (privo di firma) pubblicato in data odierna in cronaca di Cesena, dal titolo “Gli avvocati non possono farsi intervistare. Ma l’Ordine prepara un proprio quotidiano”, intende precisare quanto segue:
La circolare inviata è stata, ovviamente, deliberata dal Consiglio a tutela di tutti gli avvocati iscritti all’Albo, e soprattutto di quelli che esercitano la Professione rispettando quei principi di dignità, decoro e indipendenza che l’art. 9 del Codice Deontologico vigente espressamente impone.
Ovviamente, l’Ordine non ha mai né imposto, né suggerito di non rilasciare interviste, soprattutto se richieste da giornalisti, e non sollecitate.
Un conto, peraltro, è, nei limiti consentiti dalla deontologia, riferire di vicende processuali di interesse pubblico; tutt’altra cosa è apparire sulla stampa con l’intento di pubblicizzare la propria attività, promuovendo la visibilità con argomenti che nulla hanno a che vedere con la Professione.
Gli arti. 17 e 18 del Codice Deontologico dettano criteri chiarissimi sia sull’informazione consentita, che sui rapporti con i mezzi di comunicazione di massa.
La segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina di tutte le condotte che violino i canoni deontologici prospettata nella circolare di cui si tratta, costituisce un preciso obbligo di ogni Consiglio dell’ Ordine, che per altro, non dispone di diretto potere disciplinare sugli iscritti, ma è tenuto appunto al dovere di vigilanza e segnalazione.
E’ evidente, dunque, che parlare di lesione alla libertà di stampa o di violazione del diritto di cronaca è del tutto fuori luogo
Per quanto poi concerne la prossima iniziativa editoriale, preme sottolineare come essa sia riferibile al Consiglio Nazionale Forense, e non all’Ordine di Forlì Cesena; da quanto comunicatoci, “Il Dubbio” sarà un quotidiano generalista, gestito da giornalisti professionisti, e non certo destinato alla “comunicazione “ degli Avvocati.
Conclusivamente, teniamo a ribadire che l’iniziativa della circolare agli iscritti, lungi dal voler essere manifestazione di autoritarismo, altro non è che l’espletamento del preciso dovere, che incombe all’Ordine, di essere rigoroso custode dell’ortodossia deontologica, a tutela , ripetesi, di Tutti gli Avvocati del Foro.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena chiede espressamente che alla presente comunicazione venga dato lo stesso rilievo editoriale dell’articolo sopra citato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena
La legge Pinto sotto la lente della Consulta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 c. 2 bis e 2 ter della legge Pinto come aggiunto dall’art. 55 comma, lett. a) n. 2) del d. l. n. 83/12 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della l. n. 134/2012, in riferimento agli artt. 3, comma 1, art. 111 comma 2 e 117 comma 1 Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
In effetti, la Consulta, come ipotizzato dal Giudice a quo che aveva sollevato eccezione di legittimità degli articoli richiamati, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 bis, nella parte in cui determina in tre anni la ragionevole durata del procedimento regolato dalla l. n. 89/2001 nel primo e unico grado di merito. Sulla scorta della giurisprudenza consolidata della Corte EDU la Consulta ha ribadito il principio di diritto secondo il quale lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto alla equa riparazione del danno da ritardo maturato, nel termine massimo di due anni, in conformità agli artt. 111 comma 2 e 117 comma 1 Cost..
In breve il giudizio ex lege Pinto in primo grado non potrà avere una durata superiore a due anni mentre la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 2, comma 2 bis, nella parte in cui determina in un anno la ragionevole durata del giudizio di legittimità previsto dalla l. n. 89/2001.
La sentenza della Corte Costituzionale (la n 36/2016 depositata il 19.2) segna un altro punto a favore del principio del giusto processo. Alla luce della esperienza di tutti i giorni, si dovrà fare i conti con i tempi delle Corti d’Appello che spesso appaiono inadeguate a gestire questo carico di lavoro, malgrado siano state istituite delle sezioni apposite per trattare i processi ex lege Pinto senza contare che il giudizio in Cassazione supera largamente i due anni.
Marzo 2016
(nota a cura avv. E. Oropallo)
Rimborsi spese e gettoni di presenza per i componenti del CNF
Con un regolamento adottato alla chetichella, il CNF si è auto assegnato, per la prima volta nella sua storia, compensi per l’attività istituzionale svolta che partono da un minimo di 50.000 euro per vicepresidente e tesoriere ad un massimo di 90 mila euro per il presidente, passando per i 70 mila del segretario. Somme che si aggiungono al rimborso spese.
Ai consiglieri “semplici” sono riconosciuti solo 650 euro per ogni seduta, sempre al netto delle spese rimborsate. Una novità che ci lascia davvero perplessi che va contro il principio della gratuità della funzione e del contenimento dei costi.
Un vero e proprio “cadeau” che ci getta ombre sull’operato dei componenti del Consiglio per cui l’OUA ne ha richiesto la sospensione in quanto adottato il provvedimento senza l’opportuno confronto con l’OUA e con i singoli Consigli degli Ordini e delle Associazioni maggiormente rappresentative. Grave precedente che potrebbe far da apripista anche a richieste analoghe da parte degli Ordini.
Crediamo che alla vicenda vada data la massima pubblicità in seno alla categoria perché si pervenga ad annullare questa delibera che contrasta con i principi di qualità e di trasparenza cui si è sempre ispirato fino ad oggi l’operato dei nostri organi rappresentativi.
Marzo 2016
(nota a cura avv. E. Oropallo)
Ennesima mini-riforma del processo civile
Abituato, ormai da decenni, il legislatore – o meglio dire il Governo – ad interventi-tampone, all’orizzonte si profila una nuova mini-riforma.
La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in data 16.2.2016 ha dato via libera al disegno di legge n. 2953. L’obiettivo è di rendere più celere il processo civile. Si prevede un allargamento delle competenze delle sezioni specializzate in materia d’impresa. Ancora una volta il Governo attuale punta ad un rafforzamento della struttura che si occupa della materia societaria quasi ad identificare una corsia di preferenza per le vicende legate alla vita economica.
Per il diritto di famiglia si prevede la creazione di sezioni specializzate sia presso le Corti d’Appello che presso i Tribunali dei Minorenni ai quali resterà la competenza in materia di minori stranieri non accompagnati. Insomma, una sorta di giustizia minore accompagnata da un contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del procedimento. Obiettivo già in parte preceduto dalle recenti modifiche della legge Pinto già a rischio di incostituzionalità.
Ancora si parla di rafforzare l’istituto del tentativo di conciliazione del giudice ai sensi art. 158 bis c.p.c. senza chiedersi ovviamente perché questa facoltà riservata al Giudice ha avuto scarsa o nessuna applicazione da parte del Giudice.
Di luce ne vediamo ben poca in fondo al tunnel!….
Marzo 2016
(nota a cura Avv. E. Oropallo)
Processo in absentia – questione di legittimità costituzionale
In allegato la copia dell’ordinanza con cui il Tribunale di Forlì ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del processo in absentia in cui l’imputata, senza fissa dimora, si era limitata ad eleggere il domicilio presso il difensore assegnatole di ufficio.
E’ possibile che ci sia modo di approfondire la questione nel prossimo incontro del 12 marzo a Bologna del corso di Diritto Penale Europeo.
Nel frattempo credo che questioni analoghe dovrebbero essere sollevata avanti tutti i giudici penali del nostro Tribunale, non è detto che non possano avere migliore fortuna, magari tenendo conto delle ragioni esposte in questa ordinanza, cui si possono opporre altre argomentazioni, specie di interpretazione convenzionalmente conforme.
Filippo Poggi
Illeciti disciplinari del magistrato nei confronti delle parti e dei difensori
Una sentenza delle sezioni unite civili da poco depositata che applica con notevole rigore le norme disciplinari che debbono essere osservate dal magistrato nei confronti tanto delle parti quanto dei difensori (in questa fattispecie in ambito civile del giudice tutelare).
Filippo Poggi
Protocollo di intesa tra Corte di Cassazione e Corte Edu 11.12.2015
In allegato il Protocollo di Intesa e la direttiva di attuazione del Segretariato della Cassazione diretta a tutti i Presidenti di Sezione anche al fine di individuare all’interno di ogni sezione penale e civile un referente in modo che la giurisprudenza Edu possa avere la più ampia diffusione e conoscenza all’interno della Suprema Corte.
Filippo Poggi
Nuove modifiche della Legge Pinto
Come se non fosse bastata l’ultima modifica della legge Pinto (l. 134/12), oggi è intervenuta anche la legge di stabilità a rendere più difficile il percorso per ottenere un indennizzo per l’indebita durata del processo. L’obiettivo del Governo infatti non è quello di utilizzare le risorse per ridurre i tempi dei processi e mettersi al passo con l’Europa ma quello di ridurre i costi.
Rispetto alle norme attuali che prevedono un indennizzo da 500 a 1.500 Euro per ogni anno di ritardo, si passa da un minimo di 400 ad un massimo di 800 Euro ma vi può essere un’ulteriore decurtazione del 20% se le parti nel processo sono più di 10 o del 50% se sono più di 50. Senza tener conto che la Corte EDU ha indicato parametri diversi e superiori la cui applicazione era ritenuta ormai recepita anche dalle Corti nazionali. E qui v’è il rischio di andare ad ingolfare di nuovo il lavoro della CEDU nel caso di un indennizzo ritenuto insoddisfacente. Ma altri paletti sono posti dalla legge di stabilità.
L’art. 1 bis e 2 stabilisce che chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’art. 1 ter – ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo – ha diritto ad un’equa riparazione. Quali siano questi “rimedi preventivi” lo chiarisce l’articolo successivo. Si tratta dell’avvio dell’azione nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 – bis e seguenti cpc. Ancora, è considerato rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario ai sensi art. 183 bis cpc mentre nelle cause in cui non si applica il rito sommario, compresi i giudizi in appello, costituisce “rimedio preventivo” la presentazione di istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi art. 281 sexies cpc, sia quando l’appello prevede un giudice monocratico, sia quando il Tribunale giudica in composizione collegiale. Insomma vi sono due categorie di cittadini: una prima che ricorrendo a questi rimedi preventivi potrà domani vedersi liquidato un indennizzo mentre altri cittadini che hanno scelto la forma ordinaria del processo non hanno alcuna possibilità di avvalersi della Legge Pinto. In effetti l’art. 2 – così come modificato – prevede l’inammissibilità della domanda per l’equa riparazione nel caso in cui il soggetto non abbia esperito i rimedi preventivi previsti dall’art. 1 ter.
Come è stato giustamente osservato, per quanto riguarda il processo civile, paradossalmente si chiede al cittadino di rinunciare al rito ordinario se vuole garantirsi la possibilità di chiedere eventualmente il risarcimento del danno in base alla legge Pinto. Un vero e proprio attacco al diritto di difesa perché come ha osservato l’avv. De Stefano questo vuol dire “castrare l’istruttoria in quanto l’abbandono del rito ordinario per il rito sommario comporta l’impossibilità di portare nuove prove, esponendo l’avvocato ad una azione di responsabilità allorquando la causa avrebbe richiesto una piena e compiuta istruttoria”.
Tutto ciò è davvero aberrante in quanto se la legge nazionale prevede di poter utilizzare il rito ordinario, non si può penalizzare chi intende farne uso. Insomma, da una parte continueremo ad avere una giustizia lumaca ma dall’altra avremo una nuova e illegittima limitazione del diritto riconosciuto sulla carta al cittadino di richiedere un indennizzo per la durata del processo.
E’ evidente come l’avvocatura non possa accettare questa scelta che penalizza pesantemente l’accesso alla giustizia, ponendo seri problemi anche sotto il profilo costituzionale e nel rapporto con le altre Corti europee, in primis con la Corte EDU. Speriamo che ci sia qualche giudice disposto a proporre un quesito alla Corte Costituzionale per esaminare la legittimità di questa norma. L’ultima sorpresa la riserva l’art. 5 sexies. Il comma 6 prevede che l’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili, mentre i punti 1) 2) 3) pongono a carico dell’avente diritto ulteriori passaggi che vengono ad allungare i tempi di pagamento, al termine dei quali l’amministrazione ha ancora 6 mesi di tempo per procedere ai pagamenti, sempre che sia completa la documentazione pervenuta all’ente (comma 5) per cui solo a scadenza di questo ulteriore termine gli aventi diritto finalmente potranno procedere agli atti esecutivi o proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento, con ulteriore allungamento dei termini. Tengasi conto che la Corte EDU ha sanzionato l’Italia numerose volte anche per i ritardi accumulati nei pagamenti. Alla luce delle modifiche introdotte, anche quest’ultima chance verrà a mancare o ad essere praticata scarsamente. Insomma il quadro è completo: si continuano a limitare i diritti dei cittadini, in quanto lo Stato è incapace di riformare un sistema giudiziario che da molti anni è lo specchio dell’arretratezza culturale e politica di questo paese.
Febbraio 2016
(Avv. E. Oropallo)
La laicità dello Stato consente il licenziamento disciplinare della lavoratrice che rifiuta di togliersi il velo islamico.
Così ha deciso la Corte EDU esaminando il caso del licenziamento di una lavoratrice (assistente sociale in un ospedale) perché ostentava il velo e rifiutava di toglierlo (Ebrahimiac c. Francia ric. 64846/11 – sentenza del 26.11.2015). In effetti la ricorrente aveva sostenuto un’indebita interferenza dell’amministrazione nella propria scelta religiosa.
Va ricordato che recenti riforme in Francia avevano vietato di indossare il velo e una sentenza del Consiglio di Stato vietava ai dipendenti pubblici di ostentare la propria fede religiosa con simboli (compresi indumenti). Divieto fondato sui principi di neutralità e di laicità dello Stato per cui la Cedu riteneva di escludere la violazione dell’art. 9 della Carta richiamata dalla ricorrente.
Questa sentenza ci sembra di notevole portata generale perché legittima il diritto dello Stato di limitare l’uso dei simboli religiosi all’interno di strutture collettive e pubbliche. Il che significa che l’esclusione vale per tutti i simboli religiosi e non solo per chi professa la religione mussulmana.
In un altro giudizio, ormai vecchio di qualche anno, la Corte aveva ritenuto illegittima l’esposizione del crocefisso in un’aula di una scuola pubblica ma la Corte – in seduta plenaria – successivamente era stata di avviso contrario. Segno evidente di una visione non certo equitativa e obiettiva rispetto alle diverse confessioni religiose.
Febbraio 2016
(Avv. E. Oropallo)