In allegato la preziosa relazione dell’Ufficio del Massimario Penale in tema di riforma del sistema sanzionatorio in materia fiscale e tributaria.
Filippo Poggi
In allegato la preziosa relazione dell’Ufficio del Massimario Penale in tema di riforma del sistema sanzionatorio in materia fiscale e tributaria.
Filippo Poggi
In allegato la sentenza appena depositata della Seconda Sezione Penale che mi è stata segnalata dalla cara amica e collega Sandra Vannucci.
Nella motivazione si rileva che la causa di non punibilità del fatto ex art. 131-bis del codice penale potrebbe essere rilevato anche di ufficio nel giudizio di cassazione ex art. 609, comma 2 c.p.p. quando non sarebbe stato possibile dedurlo avanti alla Corte di Appello (ma potendo è molto meglio presentare dei motivi aggiunti nei termini) facendo applicazione dell’art. 129 c.p.p. (ma è controversa l’applicabilità della norma in quanto testualmente l’art. 129 non fa riferimento alle cause di non punibilità).
Infine occorre notare lo scrupolo della Cassazione nel computare il periodo di sospensione del processo ai fini di “sterilizzare” la prescrizione anche con riferimento ad un passaggio che merita di essere segnalato: è stato computato anche un periodo di sospensione di due mesi in un caso in cui il difensore aveva chiesto il differimento del processo per legittimo impedimento professionale, istanza non accolta tanto che si era proceduto all’istruttoria ma il giudice aveva dichiarato la sospensione della prescrizione e la relativa ordinanza non era stata impugnata con la sentenza. E’ necessario quindi fare parecchia attenzione a questi passaggi apparentemente solo secondari ma che nel giudizio di legittimità possono risultare decisivi.
Filippo Poggi
Vi inoltriamo la comunicazione del CNF in ordine all’interruzione dei servizi informatici dalle 17 di oggi fino (al più tardi) alle 8 di lunedì 2 Novembre.
In essa si precisa che il deposito telematico sarà possibile, ma non la consultazione dei fascicoli telematici
Il Consiglio
A seguito degli eventi alluvionali dello scorso 15 ottobre che hanno sconvolto il capoluogo sannita e gran parte della provincia e dei gravi disagi subiti dalla popolazione, il Consiglio dell’Ordine, con determinazione del 19/10/2015, ha deliberato all’unanimità:
A tal fine, si indica di seguito il codice IBAN relativo al suddetto conto dedicato alle vittime dell’alluvione:
IT23 E053 8515 00000000 0003 837
Si ringraziano, sin d’ora, tutte le Istituzioni e le Associazioni che vorranno partecipare con un proprio contributo di solidarietà.
Il Presidente
f.to Avv. Alberto MAZZEO
Il Segretario
f.to Avv. Elena Maria GUIDA
A TUTTI GLI ISCRITTI
Care Colleghe, cari Colleghi,
trasmettiamo le comunicazioni indicate in oggetto.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
In questa ordinanza, di particolare interesse anche per il penalista, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte rimette alle sezioni unite la questione della esatta portata della possibilità di richiedere al giudice civile (cui si chiede di accertare incidenter tantum la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 684 del codice penale) il risarcimento per la pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale anche al di fuori dell’ipotesi di diffamazione.
Una questione che deve essere presa in considerazione, atteso che l’art. 684 c.p. per la sua pena quasi irrisoria e soggetta a oblazione non ha mai svolto alcuna azione deterrente, mentre una causa civile per risarcimento danni potrebbe meglio consigliare al giornalista atteggiamenti improntati al rigoroso rispetto dei limiti del diritto di cronaca.
Filippo Poggi
(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 17.7.2014)
Recentemente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, ha deciso di applicare rigorosamente la norma che prevede per gli avvocati che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo in altro paese dell’UE. Si parla degli avvocati assistiti, indifferentemente dalla loro nazionalità, anche se si tratta di cittadini italiani – laureati in Italia – e che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo degli avvocati in Romania o in Spagna. Paesi nei quali l’iscrizione all’Albo è ottenibile con il conseguimento della laurea in giurisprudenza, senza dover superare alcun esame, come avviene oggi in Italia. Il CdO di Bologna vuole mettere fine a quello che viene configurato come un vero e proprio “abuso di diritto” che penalizza chi in Italia può iscriversi all’Albo nazionale degli Avvocati solo dopo un periodo di formazione e il superamento dell’esame.
Ricordo che la Corte di Giustizia di Lussemburgo già si è occupata della vicenda più volte, ribadendo in una sua recentissima sentenza emessa dalla Grande Sezione (sentenza del 17.7.2014 cause unite C- 58/13 e 59/13) come deve essere interpretata la direttiva 5/98 trasposta dall’Italia nel proprio sistema interno con il d.lgs. del 2 febbraio 2001 n. 96.
L’intervento della Corte è stato provocato da un ricorso pregiudiziale presentato dal CNF il quale era stato sollecitato dal CdO di Macerata che aveva rigettato la richiesta di iscrizione all’Albo presentata da due cittadini italiani che, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza in Italia, hanno ottenuto entrambi una laurea in giurisprudenza in Spagna e iscritti successivamente, su loro richiesta, all’Ordine degli Avvocati di Santa Cruz de Tenerife.
La CdG nella sentenza richiamata ha ricordato come la direttiva comunitaria ha lo scopo di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. A tale riguardo la Corte – ricorda che tale direttiva istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il titolo conseguito nello Stato membro di origine, ribadendo che l’unico requisito cui deve essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante è la presentazione all’autorità di questo Stato di un certificato di iscrizione presso l‘autorità dello Stato membro di origine.
In effetti – scrive la Corte – compete al cittadino europeo il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. Diritto che nasce, in un mercato unico, dal rispetto delle libertà fondamentali garantite dai Trattati.
Il fatto che il cittadino di uno Stato membro abbia scelto di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro, diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non consente, di per sé, di ritenere che il fatto costituisca abuso di diritto.
Conclude la CdG che l’art. 3 della direttiva 98/5 non prevede in alcun modo che l’iscrizione, presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, possa essere subordinata alla condizione che venga svolto un periodo di pratica come avvocato nello Stato membro d’origine.
Anche se in qualche paese dell’UE sia più facile conseguire l’iscrizione all’Albo degli avvocati, non può il CdO sottrarsi all’obbligo di iscrizione – sia pure alle condizioni previste dalla norma interna-. D’altra parte, bisogna ricordare che non di privilegio si può parlare ma di diritto che spetta ad ogni cittadino europeo, anche all’avvocato italiano che decida di lavorare in altro paese dell’UE. Se vogliamo parlare, in prospettiva, di uno Stato federale, nel nostro sistema universitario si potrà anche creare un percorso professionale che abiliti il laureato in giurisprudenza a chiedere l’iscrizione all’Albo degli avvocati, eliminando, dunque, il gap che oggi esiste con altri paesi dell’UE che hanno una legislazione più elastica.
Il fatto è che il nostro Paese non è ancora pronto ad una vera e propria riforma della professione forense finché si resta ancorati a stereotipi storicamente superati.
Ottobre 2015
(Avv. E. Oropallo)
In questa interessante sentenza della VI Sezione Penale della Suprema Corte si afferma il principio di diritto secondo il quale all’obbligo del difensore di comunicare immediatamente le ragioni del legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, corrisponde l’onere del giudice (pur sfornito di sanzione processuale) di provvedere senza indugio alla decisione sull’istanza senza attendere la celebrazione dell’udienza nel quadro della migliore collaborazione tra i diversi soggetti processuali (anche ai fini della disposizioni organizzative ex art. 465 cpp di competenza del presidente del collegio o del giudice).
Una questione che dovrebbe trovare ingresso in sede di periodica revisione del nostro Protocollo di gestione dell’udienza penale.
Filippo Poggi
Buon giorno,
scrivo la presente per comunicarVi che stiamo cercando un collaboratore per svolgere presso le nostre aziende un’attività di consulenza giuridico/fiscale (redazione di informative e risposte a quesiti).
Abbiamo urgente necessità di reperire una figura con competenze giuridiche (possibilmente neo laureato non abilitato) che abbia intenzione di iniziare una specializzazione nell’ambito tributario con particolare attenzione per il mondo della fiscalità in agricoltura.
Proponiamo una ipotesi di collaborazione retribuita full time, ma è possibile valutare anche un part time.
Vi saremo immensamente grati se voleste divulgare questa richiesta presso i vostri iscritti.
Per qualsiasi informazione potete contattarmi agli indirizzi qui sotto riportati.
Ringrazio per la disponibilità.
Cordiali saluti.
Di seguito la comunicazione pervenuta dalla Corte d’Appello di Bologna.
In allegato il testo della sentenza Taricco nonché due primi commenti della dottrina, tutto in vista dell’inizio del corso di diritto penale europeo a Bologna il 23/10/2015 nonché del convegno di Firenze del 30/10/2015.
Filippo Poggi
Recentemente, partecipando ad una riunione dei Ministri della Giustizia dell’UE, il Ministro Orlando si è pronunciato a favore di più ampi poteri al PM europeo che potrebbe far uso anche delle intercettazione telefoniche rilevando che, comprimendo questa possibilità di ricorrere a tale strumento di indagine, si finirebbe per ridurre la Procura stessa ad un soggetto poco più che ornamentale.
Piuttosto fredda è stata la reazione di diversi paesi, tra cui la Germania ma il Ministro Orlando – come si legge in D & G – ha ribadito la necessità di dotare il PM europeo di strumenti efficienti, senza sottovalutare le potenti organizzazioni criminali che proprio grazie alle frodi all’UE hanno rafforzato il loro potere.
Sembra davvero sorprendente che il Ministro Orlando abbia mutato opinione o, meglio, abbia preso le distanze dai dubbi che una parte della magistratura che ha fatto una tiepida accoglienza al progetto della costituzione di una Procura europea. Val la pena dare qualche informazione ai colleghi che sono, purtroppo, lontani dalle dinamiche europee. Eppure si tratta di un tema di cui in Europa si dibatte dopo che, nel dicembre 2009 il Trattato di Lisbona ne ha delineato la figura. In verità, già prima del Trattato di Lisbona, in assenza di un esplicito appiglio normativo, l’idea di una Procura europea per la tutela penale degli interessi finanziari dell’UE nel quadro di uno spazio giudiziario comune aveva suscitato vivaci dibattiti. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è realizzato concretamente questo disegno. L’art. 86 TFUE prevede infatti che “per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale può istituire una procura europea partendo da Eurojust”. Si tratta di una disposizione che, seppur generica e solo programmatica, ha il merito di introdurre il formale riconoscimento di una figura istituzionale da molti ritenuta indispensabile per un efficace contrasto alle frodi contro il bilancio UE. Fin dal 2010 si è, dunque, cominciato a lavorare attorno a questo progetto anche per delineare i rapporti tra questa Procura e le Procure nazionali. L’auspicio è che – se l’obiettivo è solo quello di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea – questo non venga a sconvolgere i delicati equilibri processuali, a scapito della libertà e dei diritti individuali. Il rischio è reale per cui è necessario individuare correttamente quali siano i poteri effettivi di questa Procura, competente per tutto il territorio dell’Unione europea con poteri sia di indagine che di impulso dell’azione penale.
Un dibattito che è ancora in corso ma che sembra essere comunque in dirittura d’arrivo. Per gli avvocati penalisti soprattutto ma anche per tutta l’avvocatura il dovere professionale di conoscere di questa figura istituzionale così delicata per gli sviluppi che si possono ipotizzare in un prossimo futuro dell’Unione.
Ottobre 2015
(Avv. E. Oropallo)
Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell’UE – sentenza del 23.4.2015 nella causa C 260-13 – ha stabilito che gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata in un altro paese UE se il titolare del documento ha commesso un’infrazione sul proprio territorio, senza, però, che ciò ricada sull’utilizzo della patente nello Stato di residenza.
A condizione, però, che lo Stato preveda dei meccanismi per riacquistare la idoneità alla guida che non può essere revocata in modo indefinito. Il giudizio espresso dalla Corte è efficace per garantire il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale oltre a dirsi del tutto proporzionata la misura adottata.
Fonte
Guida al Diritto n. 20 del 9.5.2015 – commento di Marina Castellaneta
Ottobre 2015
(Avv. E. Oropallo)
In allegato la sentenza della Sezioni Unite dep. 15/09/2015 che ha interpretato il limiti entro i quali il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione pur in presenza di cause ostative.
La pronuncia presa in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale e condividendo l’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità, afferma che il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca della condizionale indebitamente concessa ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis c.p.p., solo ova abbia accertato, anche acquisendo copia del fascicolo della cognizione, che al giudice che ha concesso il beneficio non constassero i precedenti ostativi dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale.
Ove invece detti precedenti risultassero invece al giudice della cognizione, non è dato procedere alla revoca in executivis in quanto l’unico strumento sarebbe stato quello della tempestiva impugnazione della sentenza da parte del PM.
Mi pare anche se si possa affermare, seguendo il ragionamento della Corte, che il giudice di appello non può procedere di ufficio alla revoca della condizionale indebitamente concessa in mancanza di impugnazione della parte pubblica, non tanto per il divieto di reformatio in pejus ma per l’essersi formata una preclusione processuale sul punto della sentenza.
Filippo Poggi
In questa sentenza della VI sezione penale della Corte Suprema è stata confermata la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli che annullava l’ordinanza cautelare del GIP redatta con la tecnica del copia-incolla degli atti del PM e della PG quindi sfornita dal requisito dell’autonoma valutazione dei fatti.
In effetti però l’approdo ermeneutico della sentenza è tutt’altro che tranquillante: in buona sostanza viene ampiamente ridimensionato il nuovum rappresentato dalla modifiche delle norma del c.p.p. intervenuto con Legge n. 47/2015.
In buona sostanza in questa sentenza al Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo il quale tali norma non avrebbero un contenuto veramente innovativo, limitandosi ad offrire una interpretazione autentica del tessuto normativo cautelare personale previgente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Una interpretazione tanto più preoccupante se si pensa che in realtà si tratta di un obiter dictum perché l’ordinanza cautelare era stata resa nella vigenza della previgente disciplina, quindi le nuove regole in tema di esigenze cautelare e di motivazione dell’ordinanza ai sensi degli artt. 274 e 292 cpp non potevano essere applicati e quindi fondare un vizio di legittimità della stessa.
Eppure la Cassazione non ha voluto rinunciare ad emanare questa motivazione-manifesto, molto ‘conservatrice’, peraltro contrastata da decisioni di segno assai diverso, specie in punto di esigenze cautelari dove la nuova norma avrebbe inciso in profondità.
Sono questioni di cui stanno discutendo oggi e domani a Bolzano giudici, avvocati e professori della Scuola Bolognese (Sgubbi, Mazzacuva, Stortoni, Albiani e Vicoli) in un convegno di notevole interesse organizzato dal COA e dalla Camera Penale.
Filippo Poggi
FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA
(Iscritta nel Registro Regionale delle persone Giuridiche al n. n. 578 con D.D. n. 15586 del 26/10/2005)
C/O ORDINE AVVOCATI DI FORLI’ CESENA
Prot. n. 490/2015
Carissimi Colleghi,
la Fondazione Forense è lieta di informarVi che, a partire dalla seduta Consiliare del 13/10/2015, saranno resi disponibili sul sito web dell’Ordine i verbali del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione Forense è un ente di natura privatistica e come tale non è obbligato a rispettare le prescrizioni legislative in materia di trasparenza.
Ma il tema ci sta molto a cuore e abbiamo ritenuto comunque opportuno contribuire alla maggior diffusione possibile di quanto svolto dalla Fondazione.
Il Presidente
Avv. Alessandra Fontana Elliott
In questa interessante sentenza della Quarta Sezione Penale, la Suprema Corte affronta un tema inedito: se in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova il giudice possa applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La soluzione adottata dalla Corte è negativa in quanto in tutti i casi di estinzione del reato senza accertamento di responsabilità come avviene appunto nel caso di esito positivo della messa alla prova, il giudice non deve applicare alcuna sanzione in quanto la competenza passa al Prefetto cui deve essere trasmessa copia della sentenza irrevocabile.
La pronuncia affronta anche la questione degli aspetti di contatto con l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito dell’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ravvisando appunto come i due istituti siano diversi in quanto in quest’ultimo caso il giudice accerta la responsabilità dell’imputato, poi procede alla sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quindi resta nella competenza del giudice penale anche l’applicazione della sanzione della sospensione della patente.
E’ stata disciplinata dal Legislatore in modo non irragionevole il fatto che solo nel caso del lavoro di pubblica utilità venga dimezzato il periodo di sospensione della patente, beneficio non previsto invece nel caso di esito positivo della messa alla prova.
Un sentenza che merita piena condivisione.
Filippo Poggi
FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA
(Iscritta nel Registro Regionale delle persone Giuridiche al n. n. 578 con D.D. n. 15586 del 26/10/2005)
C/O ORDINE AVVOCATI DI FORLI’ CESENA
Il Presidente
Avv. Alessandra Fontana Elliott
Si trasmette di seguito comunicazione – prot. n. 477/2015 – di avvio del Corso intensivo in preparazione all’esame di Avvocato, sessione 2015.
Troverete parimenti di seguito il modulo di iscrizione al corso.
Circolare corso intensivo sessione 2015
La Fondazione Forense
Si pubblica la lettera che questo consiglio ha inviato al Ministero di Giustizia, alla Corte d’appello di Bologna e al Consiglio Giudiziario.
Si pubblica la risposta del Consiglio alla lettera del Tribunale di Forlì dell’11/09/2015.