Ebbrezza e prelievo ematico

In questa interessantissima sentenza della Quarta Sezione Penale si affronta finalmente un tema negletto in tema di accertamento dello stato di ebbrezza tramite il prelievo ematico in termini tanto esaustivi quanto del tutto condivisibili alla luce del dettato normativo e della giurisprudenza delle Sezioni Unite: la Corte richiama la tradizionale distinzione fatta tra prelievi con finalità (anche) terapeutiche che possono sempre essere utilizzati nel processo penale, per quanto riguarda i prelievi con finalità esclusivamente medico legali premesso in buona sostanza che se il prelievo è stato fatto significa che la persona non ha manifestato un “dissenso espresso” (questione sulla quale forse si potrebbe discutere), tuttavia è certo che in quel caso il prelievo deve essere preceduto dall’avvertimento di farsi assistere da un difensore di fiducia, adempimento che deve essere eseguito a pena di nullità a regime intermedio,  la quale deve essere eccepita prima della pronuncia del giudizio di primo grado (secondo l’insegnamento delle SU) e che non si sana neppure in caso di richiesta e ammissione al giudizio abbreviato.

Filippo Poggi

Il diniego alla assistenza di un legale di fiducia viola l’art. 6 §§ 1 e 3 Cedu

Lo stabilisce recente arresto della Grande Camera di Strasburgo del 20.10.2015 (ric. 25703/11 Caso Dvorski c. Croazia) la quale ha modificato la sentenza resa in primo grado.

Il ricorrente, a seguito della denuncia degli abitanti di un quartiere in cui erano avvenuti 3 omicidi, lamentava che già nell’interrogatorio di garanzia gli era stata vietata l’assistenza del legale di fiducia nominato dai suoi genitori. La Corte richiamando la normativa internazionale, ribadisce il diritto dell’indagato a nominare un avvocato di fiducia fin dall’inizio (fermo, indagini etc..) e fino alla conclusione del processo. L’impossibilità, dunque, di consultare il proprio avvocato di fiducia costituisce una violazione dell’equo processo. E’ importante, dunque, fin dall’inizio delle indagini che l’indagato chieda di nominare un avvocato di fiducia, essendo un suo imprescindibile diritto che va rispettato in ogni caso, solo che non sia possibile rintracciare, compatibilmente con i termini della giustizia, l’avvocato nominato dall’indagato.

Fonte D & G

Novembre 2015

Nota a cura avv. Oropallo

Rifiuto di difendere d’ufficio due imputati perché la parcella è troppo bassa: giusta la multa (Sez. IV CEDU caso Kostantin Stefano c/ Bulgaria ric. 35399/05)

Così ha decretato la CEDU con sentenza del 27.10.2015 rigettando il ricorso presentato da uno dei legali nominati difensori di ufficio per difendere due congiunti in un processo per furto, che si videro calcolare la parcella in base ai minimi tariffari vigenti.

Quando il giudice ne comunicò ai legali l’importo questi rifiutarono di difendere i loro clienti, malgrado la minaccia, poi concretizzatasi, di essere multati, oltre il rischio di esporsi a sanzioni disciplinari. La Cedu ha ritenuto che non sussiste alcuna ipotesi di violazione della libertà di espressione, né una lesione sotto il profilo patrimoniale. Ricorso infondato tenuto conto del giusto equilibrio tra la tutela degli interessi collettivi e i diritti fondamentali del ricorrente.

Sentenza da tener presente –tenuto conto del principio applicato – anche nei numerosi casi in cui il difensore d’ufficio, nel sistema vigente in Italia, spesso si vede liquidato un compenso ancorato ai minimi tariffari.

Fonte D & G

Novembre 2015

Nota a cura avv. Oropallo

Prescrizione anticipata della Lira

Recentemente la Consulta con sentenza del 5.11 n. 216/15 ha dichiarato la incostituzionalità del d.l. n. 201/2011 (cd. “decreto salva Italia”) convertito in legge n. 214/2011 nella parte in cui disponeva la prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle lire ancora in circolazione alla data del 6/12/2011.

La pronuncia trae origine dalla rimessione del Tribunale di Milano nel corso di un giudizio in cui gli attori avevano chiesto la condanna della Banca d’Italia al pagamento del controvalore delle lire in loro possesso, oltre al risarcimento dei danni, dopo aver tentato invano di convertire le banconote in loro possesso in euro prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione del 28 febbraio 2012.

La Corte rileva che la legge finanziaria 2013 stabiliva che le banconote e le monete in lire potevano essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28.2.2012, scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito a favore dell’erario.

La norma esaminata, scrive la Consulta, contrasta con il valore del legittimo affidamento il quale trova copertura costituzionale nell’art. 3 della Costituzione.

Non c’è dubbio che il quadro normativo preesistente alla disposizione dichiarata incostituzionale fosse tale da far ragionevolmente confidare nel mantenimento del termine originariamente fissato per legge né è ammissibile, come sostenuto dalla difesa dello Stato, che posizioni cosiddette possono essere sacrificate al dichiarato fine di ridurre il debito pubblico.

Sentenza giusta ma amara perché ancora una volta si assiste ad uno stravolgimento normativo che sacrifica il cittadino a fronte di un provvedimento “salva Italia” solo per risanare le casse dello Stato a spese, però, dei cittadini.

Sentenza certamente condivisibile che non produce, ahimè, alcun effetto utile per i cittadini che si sono trovati nella stessa situazione.

Fonte D. & G.

Novembre 2015

Nota a cura avv. E. Oropallo

Esami di avvocato sessione 2015

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 2325

Care Colleghe, cari Colleghi,

siamo lieti di comunicarvi che il Ministero della Giustizia ha designato un nostro Collega, l’Avv. Ariberto Arginelli di Cesena, quale presidente della prima sottocommissione (e quindi presidente di tutta la Commissione) per gli esami di Avvocato – sessione 2015 – presso la Corte di Appello di Bologna.
Consideriamo tale nomina come riconoscimento a tutto il Foro di Forlì Cesena, ed esprimiamo all’Avv. Ariberto Arginelli le congratulazioni del Consiglio e di tutti gli iscritti, con il più cordiale augurio di buon lavoro.

Il Consiglio

Riforma reati societari

In allegato la relazione del Massimario destinata alla riunione sezionale della V sezione penale nonché l’informazione provvisoria (che devo alla cortesia del Dott. Santangelo) della decisione della stessa sezione del 12.11.2015 che sembra andare di (consapevole) contrario avviso con il precedente della stessa sezione del 30/07/2015 n. 33774 sui c.d. falsi valutativi.

Una ennesima dimostrazione dell’importanza nonché del potere dell’Ufficio del Massimario sulle decisioni della Corte.

Filippo Poggi

Revoca della sentenza per depenalizzazione e sequestro per equivalente

In allegato due recentissime pronunce che mi sono state segnalate dal caro amico Avv. Roberto Brancaleoni Presidente della Camera Penale di Rimini.

Filippo Poggi

– la prima è la motivazione, depositata il 4 Novembre, dell’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Rimini ( Dott. Barbuto estensore ) ha annullato un sequestro preventivo per equivalente ritenendo che la condotta del datore di lavoro che porti illegittimamente in compensazione indennità in realtà non erogate con debiti verso l’INPS, non configura il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico, ma il diverso reato di cui all’art. 316-ter c.p., o nessun reato sotto i 4.000 €. La decisione assume una certa importanza a livello locale poiché pare che ci siano decine di procedimenti analoghi in corso, in cui la Procura di Rimini aveva sempre contestato la truffa aggravata ed i G.I.P. avevano confermato la qualificazione disponendo sequestri. la seconda è un’ordinanza del 3 Novembre con la quale il G.U.P. di Pesaro, in veste di Giudice dell’Esecuzione, ha accolto un’istanza di revoca di sentenza passata in giudicato per omesso versamento di I.v.a., condividendo la tesi che la modifica delle soglie di punibilità intervenuta con il D.Lgs. 158/2015 comporti abolitio criminis per le condotte sotto le nuove soglie, e che il Giudice dell’Esecuzione sia conseguentemente tenuto a revocare la sentenza, pur passata in cosa giudicata ( in questo caso addirittura in esecuzione).

Processo in assenza e questioni di legittimità costituzionale

In allegato una memoria con richiesta al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale del processo in assenza di imputato che ha dichiarato il domicilio presso il difensore.

Si tratta solo di una prima approssimazione in cui diverse importanti questioni sono solo accennate (tra l’altro la mia conoscenza della giurisprudenza della Corte Edu è limitatissima) aperta quindi al contributo di tutti quelli che se ne vorranno servire emendandola ed arricchendola, anche perché mi risulta che il Tribunale di Forlì dovrebbe decidere sul punto entro la prima metà di dicembre.

Filippo Poggi

Accordo con il Comune di Cesena per i certificati on-line e IX conferenza Nazionale dell’Avvocatura

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 2214

Care Colleghe, cari Colleghi,
inviamo la comunicazione pervenuta dal Comune di Cesena riguardante la possibilità di richiedere i certificati anagrafici in modalità telematica.
Inviamo altresì la locandina della IX Conferenza Nazionale dell’Avvocatura che si terrà a Torino dal 26 al 28 novembre 2015.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Rendiconto terzo trimestre 2015

Alleghiamo rendiconto trimestrale inerente le entrate ed uscite di Ordine, Fondazione ed Organismo di Conciliazione.

Ricordiamo che non ha certo la pretesa di essere un bilancio formale, che sarà pubblicato a suo tempo, previa approvazione; ma specifica la vita economica dell’Ordine a cui siamo iscritti e degli organismi collegati.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Dichiarazione del domicilio e notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p.

In allegato la copia dell’ordinanza resa dalla Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Bologna sulla eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione effettuata via PEC al difensore nonostante l’imputato avesse dichiarato il domicilio presso la propria abitazione ed ivi avesse ricevute tutte le notifiche dalle indagini preliminari fino a tutto il giudizio di primo grado.

Una ordinanza sostanzialmente eversiva della norma di cui all’art. 157, comma 8-bis c.p.p. (nonché dell’art. 161 c.p.p.) come interpretata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19602/2008.

In tale modo la Corte di Appello di Bologna pretende ormai con indirizzo quasi uniforme di notificare presso i difensori di fiducia tutti i decreti di citazione tamquam non essent elezioni o dichiarazione del domicilio regolarmente fatte dagli imputati nel corso del processo.

Nel mio caso ho preferito sollevare la questione con una memoria depositata in cancelleria alcuni giorni prima dell’udienza, udienza alla quale poi non mi sono presentato (naturalmente lo stesso ha fatto l’imputato) per evitare qualunque sanatoria (nullità a regime intermedio quindi sanabile) e non essere sgradevolmente interrogato sui miei obblighi deontologici di informare il cliente sulla data di udienza (nessun obbligo credo, vista la dichiarazione del domicilio e il mio esplicito rifiuto manifestato fin dalla nomina depositata nel 2009 di ricevere notifiche ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p).

Vedremo cosa deciderà tra qualche mese la Corte di cassazione.

Filippo Poggi

Ebbrezza particolare tenuità e sospensione della patente di guida

In questa argomentata sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione depositata ieri 02/11/2015 vengono affrontate numerose questioni in ordine alla applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza.

In primo luogo la Corte prende nettamente posizione per l’applicabilità del nuovo istituto sostanziale anche per i reati che prevedano valori-soglia di rilevanza penale, addirittura come nel caso di cui alla guida in stato di ebbrezza, prima della soglia del penalmente rilevante sia previsto un valore alcolemico (0,5 – 0,8 g/L) per cui è previsto un illecito amministrativo.

In secondo luogo la Corte ritiene che pur in presenza di una sentenza di proscioglimento per non punibilità la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida debba essere applicata, anzi debba essere applicata dallo stesso giudice penale.

La questione è opinabile e sicuramente merita di essere approfondita: certamente è vero che la sentenza dibattimentale che si conclude con l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. accerta la sussistenza del reato e la sua attribuibilità all’imputato, ma è pur sempre vero che si tratta di una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 cpp, per cui non vedo come il giudice possa applicare la sanzione amministrativa accessoria che dovrebbe essere rimessa alla competenza del Prefetto come nel caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.

In caso di annullamento con rinvio alla Corte di appello per la sola valutazione della applicabilità dell’art. 131-bis c.p. mi pare di capire che si formi il giudicato sulla responsabilità penale dell’imputato con conseguente impossibilità di dichiarare la prescrizione nel giudizio di rinvio.

Filippo Poggi

La CEDU e la nozione di genocidio

La Corte EDU – chiamata in causa da un ex ufficiale dei servizi di sicurezza lituani – (caso Vasiliauskas / Lithuania n. 10/2015) con sentenza della Grande Camera del 20.10 u.s. è ritornata a definire i limiti entro i quali si possa parlare di crimine di genocidio. In questo caso specifico essa ha ritenuto che la condanna intervenuta a carico del ricorrente è contraria all’art. 7 della Convenzione (nulla poena sine lege) tanto più che, all’epoca dei fatti contestati, anche nel diritto internazionale non si prevedeva che gli atti di genocidio comprendessero anche azioni commesse contro i membri di un gruppo politico e i partigiani, dunque, non potevano essere considerati vittime di genocidio.

Effettivamente, il ricorrente, che si era reso responsabile di delitti nei confronti di partigiani; era stato condannato per genocidio dopo la modifica del codice penale lituano avvenuta nel 2003 per i fatti risalenti al 1953. Applicazione retroattiva contraria alla Convenzione europea, ha stabilito Strasburgo.

Ottobre 2015

Nota Avv. E. Oropallo

Il caso Contrada: ultimo atto

Con sentenza del 14.4.2014 (Contrada / Italia n. 3) la CEDU aveva già condannato l’Italia per violazione dell’art. 7 della Convenzione in base al quale “nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale” in riferimento alla condanna per il reato di concorso esterno ad associazione di stampo mafioso ritenuto da Strasburgo non sufficientemente chiaro all’epoca dei fatti contestati al Contrada. Di qui la condanna dell’Italia a corrispondere un indennizzo per danni morali di € 10.000,00. A parte la condanna pecuniaria comminata all’Italia, la sentenza è particolarmente interessante in quanto – in base alla nostra stessa legge penale – essa potrebbe aprire la strada per un giudizio di revisione della condanna riportata in Italia dal Contrada.

Contro la detta sentenza l’Italia ha fatto ricorso alla “Grande Camera”, massimo organo giurisdizionale della Corte. Ricorso respinto in quanto i Giudici hanno ritenuto che non sussistevano le condizioni necessarie perché non si poneva un problema importante relativo alla applicazione o all’interpretazione della Convenzione o un problema di rilevanza generale, così come prevede la normativa della CEDU. Pertanto, la sentenza impugnata è diventata definitiva e potrà essere fatta valere dal ricorrente nei confronti dell’Italia.

Ottobre 2015

Nota Avv. E. Oropallo