M. NOBILI, Prescrizione e irretroattività tra diritto e procedura penale

Quando tra poco cominceremo a discutere (accapigliarci?) sulle norme che in questi mesi hanno sospeso il corso della prescrizione e finanche i termini per la presentazione della querela (art. 221 del DL n. 34/2020) ricordare sempre l’insegnamento di Massimo Nobili per cui “la proibizione costituzionale cade su ogni norma che determini l’essere o non essere condannati. Sarebbe ipocrita affrontando il problema della querela, discutendo della sua natura (procedurale o sostanziale); si tratta comunque di una disciplina in base alla quale si è puniti”.

Agendo sulla sospensione della prescrizione il Legislatore ha cercato di produrre una retroattività  nascosta, indiretta ma un vero Maestro come Massimo Nobili disvela l’inganno.

Filippo Poggi

Giudizio penale di Cassazione durante l’emergenza sanitaria (e non solo)

Un tentativo di interpretare una normativa alluvionale quasi incomprensibile e parte della quale ancora da convertire in legge (DL 30.04.2020).

Tutto il notevole problema della sospensione della prescrizione dei reati non sembra adeguatamente approfondito anche in considerazione della pacifica natura sostanziale dell’istituto per cui non si potrebbero applicare sospensione del decorso della prescrizione e reati commessi prima del 9 marzo 2020 come è stato per la c.d. Riforma Orlando con Legge n. 103/2017 che ha previsto una sospensione della prescrizione per il giudizio di appello e quello di cassazione ma solo per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa (03.08.2017).

La sospensione della prescrizione legata poi ad un adempimento meramente amministrativo come l’arrivo del fascicolo dal giudice di merito alla cancelleria della Suprema Corte è un inedito assoluto.

Tale sospensioni sono infatti sempre in precedenza collegate al momento della pronuncia della sentenza.

Ne vedremo delle belle.

Fino al 31 luglio 2020 ma non c’è dubbio che avremo altre sorprese.

Filippo Poggi

Disposizioni per procedimenti di mediazione

Il Responsabile dell’Organismo di Conciliazione,

di concerto con il proprio Direttivo,

considerato il DPCM in data 8 marzo 2020, il DL 17 marzo 2020 pubblicato in GU n. 70 del 17.03.2020, visti altresì i decreti nn. 11/2020 e 12/2020 del Presidente del Tribunale di Forlì, considerato il protrarsi della contingenza epidemiologica, seppure in fase di attenuazione, ma che non consente ancora la ripresa normale dell’attività,

DISPONE

di prolungare la sospensione degli incontri di mediazione fino al 3 maggio 2020 fermo restando che per le urgenze che anche una sola Parte avrà cura di rappresentare alla Segreteria, previa valutazione del Responsabile dell’Organismo, potranno essere disposte modalità di celebrazione ad hoc.

Per il periodo dal 4 maggio al 30 giugno 2020 gli incontri di Mediazione si terranno, di regola, in audiovideo conferenza tramite il programma Microsoft Teams.

Qualora anche una sola Parte dovesse rappresentare l’impossibilità di procedere con tale sistema, sarà cura del Responsabile dell’Organismo valutare l’esigenza rappresentata nonché  la concreta possibilità che l’incontro si tenga nella forma tradizionale, ovviamente sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle dovute distanze fra tutti i partecipanti.

Si invita ogni parte istante ad effettuare il deposito delle domande di mediazione esclusivamente tramite PEC.

Per le richieste di mediazione già depositate e quelle a depositarsi, il primo incontro verrà individuato anche oltre il termine di giorni 30 dal deposito medesimo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell’Organismo
Avv. Elena Toni