Prot. n. 1333
A TUTTI GLI ISCRITTI
Care Colleghe, Cari Colleghi,
trasmettiamo, di seguito, delibera in merito a quanto indicato in oggetto.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
Prot. n. 1333
A TUTTI GLI ISCRITTI
Care Colleghe, Cari Colleghi,
trasmettiamo, di seguito, delibera in merito a quanto indicato in oggetto.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
Prot. n. 1331
A TUTTI GLI ISCRITTI
Care Colleghe, Cari Colleghi,
trasmettiamo, di seguito, quanto in oggetto indicato.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
URGENTE – IMPORTANTE
Prot. n. 1329
A TUTTI GLI ISCRITTI
Care Colleghe, Cari Colleghi,
trasmettiamo, di seguito, decreto del Presidente del Tribunale di Forlì, con integrazioni e modifiche rispetto a quello trasmessoVi in data 07 marzo us.
Ai fini delle previste e necessarie prenotazioni, elenco degli indirizzi PEC e di posta ordinaria degli Uffici Giudiziari.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
A TUTTI GLI ISCRITTI
A TUTTI I MEDIATORI
Prot. n. 34/20
Il Responsabile dell’Organismo di Conciliazione,
di concerto con il proprio Direttivo,
considerato il DPCM in data 8 marzo 2020, il decreto n. 9/2020 del Presidente del Tribunale di Forlì, nonché le dichiarazioni del Ministro della Giustizia,
DISPONE
di sospendere gli incontri di mediazione dal giorno 10 al 22 marzo 2020.
Le date di nuova convocazione saranno comunicate dalla Segreteria.
Si invita ogni parte istante ad effettuare il deposito delle domande di mediazione esclusivamente tramite PEC.
Per le richieste di mediazione già depositate e quelle a depositarsi, il primo incontro verrà individuato anche oltre il termine di giorni 30 dal deposito medesimo.
Per i casi ritenuti urgenti, si prega di contattare direttamente la Segreteria dell’Organismo.
Cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Organismo
Avv. Elena Toni
COMUNICAZIONE URGENTE
A TUTTI GLI ISCRITTI
Care Colleghe, Cari Colleghi,
in allegato trasmettiamo il Decreto del Presidente del Tribunale di Forlì, che Vi preghiamo di esaminare con estrema attenzione, stante la operatività del provvedimento sin dalla giornata di lunedì 9 p.v.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
Prot. n. 1270
A TUTTI GLI ISCRITTI
Care Colleghe, Cari Colleghi,
trasmettiamo, di seguito, quanto pervenuto dalla Procura di Forlì.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, in ricordo di quell’8 marzo 1911, in cui 143 lavoratrici persero la vita nell’incendio della fabbrica tessile a New York, in cui stavano scioperando per i propri diritti e per condizioni di lavoro migliori, il CPO intende fare un piccolo gesto, concreto, a beneficio delle donne.
Vogliamo raccontarVi il “Progetto Margherita”, invitandoVi a leggere attentamente l’allegata comunicazione dell’Istituto Oncologico Romagnolo, che chiede di aderire al Progetto Margherita per regalare alle donne un piccolo sostegno, psicologico e non solo, in un momento molto impegnativo e delicato.
Grazie per la Vs. attenzione.
Il Comitato Pari Opportunità presso il COA di Forlì Cesena
AL CNF
A TUTTI GLI ORDINI D’ITALIA
Prot. n. 1115
In adempimento di quanto previsto all’art. 3 delle Linee guida, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena indica gli Avvocati disponibili per sostituire in udienza i Colleghi provenienti da altri Circondari o Distretti; si tratta di tutti i Consiglieri dell’Ordine:
Avv. Fabbri Anna – Tel. 0547-21075
Avv. Farolfi Francesco – Tel. 0543-34746
Avv. Ferrini Luca – Tel. 0547-29180
Avv. Mastrocinque Danilo – Tel. 0547-81919
Avv. Nannini Carlo – Tel. 0543-35525
Avv. Pinzari Alessandro – Tel. 0543-32229
Avv. Porfiri Luca – Tel. 0547-612980
Avv. Roccari Roberto – Tel. 0543-29101
Avv. Rolli Marta – Tel. 0543-33519
Avv. Sangro Daniela – Tel. 0543-21830
Avv. Toni Elena – Tel. 0543-370569
Cordiali saluti.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena
A TUTTI GLI ISCRITTI
Care Colleghe, Cari Colleghi,
trasmettiamo, di seguito, quanto pervenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
Il principio è stato affermato dalla I Sezione Civile della Suprema Corte con l’ordinanza n. 2563/20, depositata il 4 febbraio.
Il caso. Il Tribunale di Ancona aveva respinto il ricorso proposto da un cittadino del Bangladesh avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale aveva a sua volta rigettato la domanda di protezione internazionale proposta, con esclusione della sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria. Dal racconto del richiedente non risultano infatti circostanze di pericolo richieste dalla Convenzione di Ginevra, fermo restando che la generica gravità della situazione socio-economica del paese di origine e la mancata possibilità di esercitare le libertà democratiche non si traducono nel timore di una grave persecuzione.
Secondo la giurisprudenza, tra i motivi per cui è possibile riconoscere la protezione umanitaria non rientrano né l’integrazione sociale e lavorativa in Italia, né le condizioni di indigenza o i problemi di salute “necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza” (cfr. Cass. Civ. n. 28015/17). E’ dunque necessaria un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione dei diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”.
Il catalogo dei “seri motivi”che possono dunque fondare la richiesta di protezione umanitaria risulta aperto, non essendo spazi tipizzati o predeterminati dal legislatore neppure in via esemplificativa.
Calamità. In tale contesto, deve essere inserito l’art. 20-bis d.lgs. n. 286/1998 (inserito dal d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018) che prevede espressamente il permesso di soggiorno per calamità «quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza». Il Collegio afferma dunque che «in sede di interpretazione evolutiva, tale norma non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa al fine di chiarire anche il precetto elastico di cui all’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998».
In conclusione, viene dunque affermato che “ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, in sede di interpretazione evolutiva, ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente – che nel proprio racconto ritenuto credibile abbia posto alla base della sua immigrazione ripetute alluvioni subite nel Paese di origine – va considerato altresì l’art. 20-bis d.lgs. n 286/1998 (inserito dal d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018) che ha espressamente previsto il permesso di soggiorno per calamità, da concedere “quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”, permesso che ha la durata di sei mesi, è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità suindicate, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, pur non potendo essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
21/2/2020
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Nota a cura Avv. E. Oropallo
Lo ha chiarito la Suprema Corte con ordinanza n. 2077/20 depositata il 30 gennaio.
Il caso. La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale che dichiarava inefficace l’atto notarile con cui la ricorrente, dichiarata fallita, aveva costituito, con il consenso del marito, un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito un fabbricato ad uso abitativo. Avverso tale pronuncia, la ricorrente ricorre per cassazione lamentando la non ritenuta destinazione ai bisogni della famiglia del bene conferito nel fondo patrimoniale.
Fondo patrimoniale. Sul tema la Cassazione richiama il principio secondo cui «la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ».
Nella fattispecie, posta la manifesta infondatezza del motivo di ricorso per difetto di specificità e la sua inammissibilità in relazione all’onere della prova che grava sul fallito in sede di azione revocatoria per sottrarre alla massa il bene sul quale è stato costituito il fondo, la Cassazione conclude per il rigetto del ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Nota a cura avv. E. Oropallo
Cesena lì 21.2.2020
In allegato alla presente vi invio il testo del DDL licenziato da CDM lo scorso 14.02.2020 sul quale dovremo come penalisti molto confrontarci nelle prossime settimane.
Sarei molto lieto se mi voleste fare partecipe delle vostre perplessità o condivisioni sulle previsioni di questo testo sia per quello che contiene che per quello che non contiene.
Ogni considerazione potrà essere inviata anche alla Camera Penale e all’Ordine Forense di appartenenza che certamente faranno sentire la loro autorevole voce in questo delicato frangente.
Grazie mille.
Filippo Poggi
Parere sul Disegno di Legge n. 1659 AS di conversione del Decreto Legge n. 161/2019 recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (GU Serie generale n. 305 del 31.12.2019).
Il parere del 13 febbraio 2020 analizza i punti salienti del testo normativo, che modifica il d.lgs. 216/17. Esso:
Quanto al regime di utilizzabilità per delitti diversi, il parere analizza le diverse problematiche che pone la dicitura normativa e vaglia le alternative e i nodi applicativi derivanti dall’interpretazione della norma come riferita a procedimenti diversi o a reati diversi nel medesimo procedimento
Con riferimento alle modalità esecutive delle intercettazioni, il parere saluta con favore la modifica introdotta dal decreto legge, ritenendo che la stessa sia utile a superare le criticità della precedente formulazione. Si rilevano altresì però i possibili rischi derivanti dall’ampiezza dell’obbligo di vigilanza che grava in capo al p.m., specie in procedimenti con elevato numero di captazioni; inoltre, viene posta in risalto l’eccessiva elasticità della locuzione “espressioni lesive della reputazione”, che può determinare una discrezionalità applicativa foriera di disomogeneità fra diversi uffici giudiziari.
Quanto all’archivio per la conservazione delle intercettazioni, il parere rileva come ancorare la distruzione alla nozione di “non necessarietà per il procedimento” sia foriera di possibili rischi ove si consideri che le necessità probatorie possono mutare nel corso del procedimento; inoltre le intercettazioni potrebbero legittimamente essere utilizzate in altri procedimenti. Pertanto, sarebbe stato preferibile il richiamo al concetto di “manifesta irrilevanza”. Ulteriori problemi si pongono poi per il limite temporale di conservazione (fissato dal dl alla sentenza non più impugnabile), atteso che le captazioni potrebbero rivelarsi utili, anche ai fini difensivi, anche dopo molti anni. Inoltre, degno di particolare attenzione viene ritenuto il potere di vigilanza del Procuratore, con riferimento alla necessità di garantire e bilanciare il rispetto della privacy e il diritto di accesso delle parti processuali. Infine, si auspica l’introduzione della previsione della possibilità per il dirigente dell’ufficio di delegare ad altri magistrati dell’ufficio i poteri di controllo sul registro unico riservato dei decreti autorizzativi, atteso che negli uffici di maggiori dimensioni la concentrazione del potere in capo ad unico soggetto potrebbe creare difficoltà operative.
Con riferimento alla trasmissione di verbali e registrazioni dalla PG al PM, atteso che la norma configura uno sfasamento temporale tra tale adempimento e il versamento dei documenti stessi nell’archivio unico da parte del pm, il parere auspica l’introduzione di una norma che consenta alla pg di accedere a tali atti anche prima del versamento, ove necessario a fini investigativi.
Quanto alla acquisizione e stralcio delle intercettazioni, il parere rileva come il criterio utilizzato per l’acquisizione delle intercettazioni concernenti particolari dati personali sia troppo stringente, atteso che viene onerato il giudice di dimostrare la rilevanza delle conversazioni, mentre sarebbe stato più opportuno il diverso richiamo alla “non irrilevanza”.
Con riguardo alla discovery effettuata ai sensi degli art. 415 bis e 454 c.p.p., nel parere si osserva che i termini ivi previsti appaiono troppo ristretti in caso di un numero rilevante di intercettazioni e che gli stessi coincidono con quelli previsti per l’esercizio delle altre facoltà difensive. Per tali ragioni, si auspica l’introduzione di una maggiore flessibilità delle scansioni temporali nonché la previsione espressa del diritto di esaminare e ascoltare le intercettazioni anche nell’ambito dell’art. 454 c.p.p. Ed ancora, si auspica un intervento per armonizzare la disciplina della discovery e quella relativa agli adempimenti esecutivi delle ordinanze cautelari.
Devo alla grande cortesia dell’Estensore il Consigliere Piero Messini la copia dell’ordinanza di remissione alla Sezioni Unite Penali depositata ieri sulla questione di diritto secondo la quale possa essere considerata la recidiva qualificata circostanza aggravante ad effetto speciale e quindi idonea a rendere procedibili di ufficio alcuni reati contro il patrimonio per cui è stata recentemente modificato il regime di procedibilità prevedendo come necessaria la querela.
Tra l’altro a margine del Convegno della settimana scorsa a Bologna, il Consigliere Messini D’Agostini ha riferito come sua opinione personale, ma che ritengo particolarmente qualificata e quindi da conoscere, secondo la quale facendo corretta applicazione della sentenza delle Sezioni Unite in tema di art. 525 c.p.p. (la quale deve essere molto meditata e approfondita perché i margini di riassunzione della prove testimoniali restano ampi – questa invece sia chiaro è una considerazione di chi scrive) nei casi di reati a citazione diretta il mutamento della persona fisica del giudice, facendo retrocedere il processo ad una fase anteriore alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento, consente di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento ancorché non richiesti avanti il precedente giudice.
Filippo Poggi
In questa interessante sentenza della Terza Sezione Penale è stato affermato il principio di diritto che anche l’importazione, oltre i limiti consentiti, di liquidi per sigarette elettroniche configura il delitto di contrabbando dovendosi stabilire un rapporto tra 1 ml di liquido e 5,63 grammi di tabacco convenzionale.
Insolito che ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato ai sensi dell’art. 5 c.p. sia stato richiamato il fatto che la normativa anche secondaria che consentirebbe di fondare questa equivalenza è facilmente conoscibile siccome pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Filippo Poggi
A TUTTI GLI ISCRITTI
Care Colleghe, Cari Colleghi,
ad integrale sostituzione della mail inviata questa mattina,e della quale si prega di non tenere conto, inviamo nuovamente i file corretti del Bilancio Consuntivo 2019, Bilancio Preventivo 2020 e relative relazioni, ricordando che l’Assemblea per la loro approvazione è prevista per venerdì 14 febbraio, in seconda convocazione alle ore 11,00.
– Prospetto di Bilancio Consuntivo 2019
– Prospetto di Bilancio Preventivo 2020
– Relazione al Bilancio Consuntivo 2019
– Relazione al Bilancio Preventivo 2020
– Relazione del Revisore Consuntivo 2019
– Relazione del Revisore Previsione 2020
Cordiali saluti.
Il Consiglio
Faccio seguito all’invio della Relazione del Massimario per trasmettere un articolo appena pubblicato del Maestro di tanti di noi Prof. Avv. Filippo Sgubbi che disvela con la solita incisiva sobrietà le tante contraddizioni quando non vere e proprie norme che mettono il cittadino in condizione di non potersi difendere da un Erario ormai judex in causa propria.
Un altro esempio di quel Diritto Penale Totale di cui il Prof. Sgubbi ci ha detto parole pressoché definitive nel suo fortunato saggio breve della fine dell’anno scorso.
Come avvocati e come giuristi non dobbiamo e soprattutto possiamo limitarci a recepire le massime ormai vincolanti della Sezioni Unite, di una Corte Suprema che ormai diventa anche una fonte di dottrina in tempo reale con le puntuali Relazioni come quelle di ieri.
Per fortuna abbiamo in Italia una Accademia di tale autorevolezza e competenza che deve tornare ad essere la prima guida per i pratici, avvocati e giudici, nell’interpretazione delle norme.
Filippo Poggi
E’ stata rimessa, con ordinanza della Terza Sezione Penale, alla Sezioni Unite Penali la questione di diritto su quali sia l’esatta interpretazione dell’art. 156 c.p.p. che prevede che in caso di detenzione dell’imputato la notifica degli atti processuali deve essere fatta presso il luogo di detenzione e non presso il domicilio eventualmente dichiarato o eletto. In questo senso opina l’ordinanza di remissione ed anche a chi scrive sembra l’interpretazione più convincente e garantita dal fatto che il detenuto è per definizione sempre reperibile e le notifiche debbano essere eseguite a mani proprie.
In al pronuncia della Quinta Sezione Penale la Suprema Corte afferma l’irrilevanza del mutamento dei reati indicati nel verbale di elezione/dichiarazione del domicilio e richiama anche una giurisprudenza risalente quanto poco persuasiva secondo la quale in caso di riunione di procedimenti (attività del PM) se anche solo in uno di questo l’imputato abbia eletto il domicilio tutte le notificazioni debbono compiersi presso quel domicilio.
Infine si nota come la Corte di Appello di Bologna dopo due sentenze delle Sezioni Unite tranchant sulla impossibilità di notificare al difensore il decreto di citazione in presenza di una dichiarazione/elezione del domicilio valida ed efficace, continua a notificare il decreto anche per l’imputato al difensore ai sensi dell’art. 157- comma 8 bis c.p.p. notifica all’evidenza nulla, ma con nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima dell’accertamento della regolare costituzione della parti per evitare qualunque sanatoria.
Saluti a Tutti, Filippo Poggi
Il parere reso dal CSM in materia di sospensione della prescrizione dopo la pronuncia di primo grado in data 19.12.2018 (pagg. 4 – 14).
Quello che è avvenuto dopo anche con il mutamento di posizioni da parte di ANM da un giorno all’altro lo sappiamo bene (in allegato la relazione del Presidente Poniz).
Tra l’altro non sono nemmeno ancora stati valutati gli effetti della Riforma Orlando che avevo raggiunto la massima tensione tra esigenze di repressione e diritto ad un processo di ragionevole durata.
In questo modo tutte le inefficienze del sistema penale sono scaricate sui cittadini (sulle persone) che hanno la ventura di trovarsi indagati, imputati ed addirittura assolti in primo grado.
Ma è soprattutto la “sterilizzazione” della prescrizione del reato ad evocare il tramonto assiologico della presunzione di innocenza: con una scelta di campo che tramanda una idea di “giustizia assoluta” – secondo il principio fiat iustitia et pereat mundus, che non tollera limitazioni temporali, utilitaristiche, proporzionate quali quelle imposte dalla “pena utile” e da una idea “secolarizzata di giustizia” – si adotta un modello tanto esasperato da far ricadere sull’imputato (persino dopo una assoluzione in primo grado) il passaggio del tempo e le inefficienze della giustizia: dove il retropensiero sembra chiaro, e coincide con l’abbandono del principio in dubio pro reo in favore dell’in dubio pro republica. (Vittorio Manes intervento al Congresso di MD in data 1/3-3-2019)
Intanto le norme della nefasta riforma Bonafede sono entrate in vigore dallo scorso 1.1.2020
Filippo Poggi
In questa sentenza appena depositata delle Sezioni Unite Penali è stato affermato il principio di diritto secondo il quale la nozione di “diverso procedimento” non opera quando i reati siano connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p. al reato per cui l’autorizzazione sia stata originariamente concessa sempre che per quel fatto-reato le intercettazioni siano ammissibile in relazione alla pena edittale. Non rilevante ai fini della nozione di medesimo procedimento il collegamento “debole” di natura probatoria di cui all’art. 371 c.p.p.
E’ evidente però che la connessione ex art. 12 c.p.p. in relazione a reati avvinti ai sensi dell’art. 81 c.p. che sul piano sostanziale rappresenta un istituto di mitigazione della pena, sul piano processuale diventa un utile e facile grimaldello per utilizzare le captazioni per reati diversi rispetto al provvedimento autorizzativo. Esito cui si dovrebbe giungere a questo punto solo ad opera del Legislatore che vieti espressamente qualsiasi utilizzabilità per reati diversi da quelli per cui ab origine siano stati rilevati i “gravi indizi di reato” e inoltre preveda, per scoraggiare intercettazioni “a strascico”, l’inutilizzabilità della captazione in caso di derubricazione del reato in altro reato per cui non siano raggiunte le soglie edittali di cui all’art. 266 c.p.p. Le captazioni in quel caso potrebbe correttamente essere utilizzate solo come autonome nuove notitiae criminis.
Filippo Poggi