Prelievo coattivo di liquidi biologici in caso di omicidio o lesioni stradali

In allegato la Circolare emessa dal Dott. Giuseppe Amato quando era Procuratore a Trento (v. pagg. 5-8) e che pare avere confermato nella sua nuova qualità di Procuratore Distrettuale di Bologna.

Nella Circolare inviata anche alle Forze di Polizia oltre che ai Sostituti, viene rammentato che la normativa vigente pur interpolata dall’art. 359-bis c.p.p., non pare consentire il prelievo coattivo di sangue in quanto la norma di riferimento ex art. 224-bis c.p.p. prevede solo il prelievo di capelli, peli e mucosa del cavo orale, norme che in quanto incidono sulla libertà personale sono soggette ex art. 13 Cost. alla doppia riserva di legge e giurisdizionale.

La questione è affrontata anche nella Relazione del Massimario della Cassazione pubblicato nel 2017 e pare fondata su ragioni non certo peregrine anche nella relazione del Dott. Alberto Ziroldi Presidente Aggiunto dell’Ufficio GIP di Bologna in recente convegno bolognese.

Insomma vale la pena di approfondire la questione anche perché se fondata la tesi renderebbe gli esiti del prelievo radicalmente inutilizzabili ex art. 191 c.p.p., oltre al fatto che il soggetto indagato avrebbe tutto il diritto ad opporsi al prelievo coattivo (senza la possibilità di configurare nei suoi confronti il reato di resistenza a pubblico ufficiale), salva la configurazione della sola contravvenzione di rifiuto al prelievo di sangue o altri liquidi biologici.

Filippo Poggi

Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e processo in absentia

In allegato la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2017 che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Asti in relazione alla possibilità di procedere in assenza dell’imputato quando questi abbia solamente eletto il domicilio presso il difensore designato di ufficio.

La questione di grande rilevanza pratica e che tocca un punto fondamentale del processo accusatorio, va detto subito, è stato dichiarata inammissibile e non infondata nel merito. Restano quindi spazi operativi per giudici e avvocati per sollevare nuovamente la questione di costituzionalità.

La Corte Costituzionale ha rilevato giustamente che l’ordinanza del Tribunale di Asti (che pure era riccamente motivata) aveva individuato in maniera non corretta le norme sospettate di illegittimità costituzionale negli artt. 161 e 163 c.p.p. mentre semmai si sarebbe dovuto impugnare il combinato disposto dall’art. 420-bis, comma 2, 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui consentono di procedere in assenza sulla sola base di una elezione o dichiarazione del domicilio.

La Consulta ha poi rilevato che il giudice remittente non aveva specificato se nel caso concreto, al di là della designazione di ufficio, il difensore era in qualche modo riuscito ad instaurare un rapporto professionale con l’imputato, informazioni ritenute necessarie ai fini della ammissibilità della questione di costituzionalità.

Infine la Corte ha rammentato che la giurisprudenza sovranazionale ed in particolare quella della Corte Edu non prescrive una notifica personale all’imputato ma deve essere certamente assicurato che la sua non partecipazione al giudizio è frutto di una scelta consapevole e volontaria.

La parte meno condivisibile della motivazione è quella in cui la Corte pare non ammettere la possibilità di una pronuncia additiva che “manipoli” la norma al fine di espungere tra i casi in cui è possibile procedere in assenza, quello in cui risulta la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio.

Ci sono molti spazi per censurare la norma ed altrettanti per sostenere che nei casi concreti l’assenza dell’imputato non è frutto di una scelta consapevole, ciò anche al fine di garantire la possibilità dello stesso di presenziare al giudizio, spesso resa impossibile da discutibili prassi di polizia di fronte alle quali occorre reagire con ogni mezzo offerto dell’ordinamento.

Resto sempre più convinto che il processo in absentia abbia sottratto garanzie all’imputato rispetto al giudizio in contumacia per come si era configurato a seguito di modifiche normative ed interpretazioni giurisprudenziale, liquidate con l’entrata in vigore della Legge n. 67/2014.

Filippo Poggi

Notifica alla persona offesa delle richieste in tema cautelare

In questa sentenza recentissima della Seconda Sezione Penale, viene espresso un principio di diritto di indubbia esattezza: in caso di richiesta di modifica della misura cautelare, la predetta richiesta va notificata ai sensi dell’art. 299, comma 3 c.p.p. alla persona offesa ovvero al suo difensore se nominati ai sensi dell’art. 101 c.p.p. e tale onere è previsto a pena di inammissibilità della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale coercitiva.

La Cassazione ha stabilito che tale notifica può essere senz’altro effettuata, se la persona offesa ha nominato un difensore, a mezzo PEC da parte del difensore dell’imputato, richiamando giustamente le norme di cui all’art. 152 c.p.p. e 48 del codice dell’amministrazione digitale.

Non si vede infatti perché se il codice di rito autorizza il difensore alle notificazione a mezzo raccomandata a/r non possa notificare anche mediante PEC che offre non minori garanzie quanto all’invio e alla ricezione dell’atto.

Se ne deve dedurre che dovrebbe essere senz’altro ammissibile anche la notifica via PEC alla persona offesa che non abbia un difensore ma sia munita di un indirizzo PEC.

Non è affrontato nella motivazione, il che lascia perplessi ed anche un poco preoccupati, il fatto che nel caso in esame il Tribunale del Riesame avesse dichiarato inammissibile l’appello ex art. 310 c.p.p. non previamente notificato alla parte lesa. Non sembra che questo onere sia imposto dalla norma dell’art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p. che impone la notifica solo della richiesta presentata al GIP (o al giudice che procede) fuori udienza, ma non delle impugnazione avverso il suo provvedimento di rigetto. Certamente non dovrebbe essere neppure pensabile nel caso di riesame ex art. 309 c.p.p. stante i tempi brevissimi della procedura previsti a pena di perdita di efficacia della misura.

Filippo Poggi

Rassegna della giurisprudenza penale della Cassazione 2016

In allegato un importantissimo strumento di lavoro come la Rassegna Penale della Cassazione per l’anno 2016 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Tra l’altro l’opera è ottimamente divisa in capitoli ciascuno a cura di una magistrato dell’Ufficio il che sembra assicurare una omogeneità di trattazione che facilita la consultazione.

In un primissimo e superficiale esame, segnalo la sezione che concerne le notificazioni, materia ostica ma che può sempre dare soddisfazioni ai difensori (tra l’altro però anche materia di fondamentale importanza ai fini della effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, essenziale in un rito accusatorio in cui ampie sono le facoltà di auto-difesa che si integrano con la difesa tecnica).

Filippo Poggi

Intervento del Presidente Giovanni Canzio

In allegato l’interessante quanto brillante intervento del Primo Presidente Giovanni Canzio all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario.

Il discorso è solo una parte della lunga e dettagliata relazione (176 pagg.) reperibile sul sito Internet della Cassazione.

Va anche detto, che diversamente da quanto riportato da alcuni organi di stampa, il Presidente Canzio non ha mai detto (v. pag. 6) che dopo la condanna in primo grado il decorso della prescrizione dovrebbe essere sospeso sine die (una affermazione impossibile per un giurista della sua finezza e del suo concreto garantismo) ma solo e giustamente che dopo la condanna di primo grado i giudizi di impugnazione devono essere celeri per impedire la prescrizione (come pare riescano a fare in Cassazione dove i procedimenti penali vengono mediamente definiti in otto mesi ed il tasso di sentenze che dichiarano il reato prescritto si attesta sull’1,3%).

Filippo Poggi

Reato di omesse contribuzioni previdenziali – interpretazione della nuova fattispecie penale

Una sentenza molto interessante della Terza Sezione Penale depositata l’08.09.2016 (Pres. Fiale, Est. Andreazza) in una materia di quasi quotidiana applicazione che chiarisce perfettamente i nuovi contorni della fattispecie di omesse contribuzioni previdenziali, individuando il momento consumativo (diverso da quello previsto dalla norma abrogata) che si individua non appena nell’anno di riferimento la mancata contribuzione supera la somma di € 10.000,00 non configurando le ulteriori omissioni un nuovo reato ma una progressione criminosa nel reato già perfezionato (reato unitario a consumazione prolungata).

Una bussola applicativa insomma molto chiara quanto utile.

Filippo Poggi

Relazione dell’Ufficio del Massimario sull’esegesi dell’art. 659 cod. pen.

In allegato la relazione dell’Ufficio del Massimario Penale della Cassazione che fa la ricognizione delle diverse interpretazioni dell’art. 659 del codice penale (commi 1^ e 2^) in tema di superamento dei rumori nell’esercizio di attività lavorative su cui si confrontano appunto diverse opzioni ermeneutiche che allo stato non hanno trovato una composizione.

Filippo Poggi

La prevalenza della VII penale

In Cassazione nell’ambito della materia penale per contenere o comunque gestire il numero dei ricorsi si sta affermando una prevalenza dello strumento alla settima sezione penale che dichiara inammissibile oltre il 99% dei ricorsi (vero che molti sono contro sentenze di patteggiamento quindi praticamente sempre manifestamente infondati), tuttavia mi pare anche alla luce di qualche esperienza personale di cui vi metto a parte, che anche ricorsi meno banali e talvolta anche abbastanza seri vengano risucchiati in un cono d’ombra in cui ogni questione giuridica viene disinvoltamente elusa, anche con le motivazioni più pretestuose e che poco avevano a che fare con i motivi di impugnazione.

In questo caso (Cass. sez. VII n. 33130/2016) la validità e regolarità dei decreti di irreperibilità, fondamentali per assicurare la conoscenza dell’imputato del suo processo, sono state riconosciute, superando ogni obiezione anche fondata su solidi dati di fatto e con l’aggiunta di qualche notazione non esattamente piacevole, quasi non si sapesse da parte della difesa che le ordinanze (come le sentenze) possono essere sottoscritte dal solo presidente-estensore: guardacaso però il decreto di irreperibilità era strutturato (dall’intestazione a seguire) in tutto e per tutto come un provvedimento monocratico né erano indicati i nomi dei giudici che avevano concorso alla decisione.

Neppure presa in considerazione la questione (nuova, quindi senz’altro ammissibile) del fatto di particolare tenuità.

Infine diamo i numeri: nel 2016 a tutt’oggi su 36.230 sentenze/ordinanze penali, ben 15.551 sono state emesse dalla VII sezione.

Se i progetti per risolvere i problemi della Cassazione (per cui il DL che trattiene in servizio il Primo Presidente e i Presidenti di sezione), vanno in questo senso, in cui la quantità dello “smaltimento” prevale sulla qualità dell’accertamento, ci sono ragioni di qualche perplessità.

Filippo Poggi

Non accettazione della elezione del domicilio da parte del difensore di ufficio

Una sentenza molto deludente (sopratutto per me) della V Sezione Penale appena depositata lo scorso 15/07/2016 che elude la gran parte delle problematiche sollevate con l’atto di impugnazione.

In buona sostanza, liberissimo il difensore di ufficio di non accettare la elezione del domicilio presso il proprio studio, si procederà con le notifiche nel medesimo luogo cambiando l’etichetta con quella (vetusta e usurata adesso col processo in assenza, in cui le questioni sono analoghe, considerato il sostanziale rifiuto della giurisprudenza di considerare la conoscenza legale del processo per il solo fatto di una insignificante elezione o dichiarazione del domicilio) dell’art. 161, comma 4 c.p.p.

I giudici del Tribunale di Forlì (Ufficio Gup in particolare) hanno fatto una non corretta applicazione delle norme, richiamando l’art. 157, comma 8-bis in un caso di difesa di ufficio, eppure per la Cassazione gli effetti sono salvi perché pur motivando male, si sarebbe giunti alle stesse conclusioni col ragionamento giuridicamente corretto.

Occorre riprovarci sempre, fino ad ottenere il mutamento di questa giurisprudenza prigra (che celebra processi inutili senza imputati e con difensori che non possono fare granché senza il contatto con l’assistito), magari con forze nuove e più motivate (io sono un pò stufo di battere la testa nel muro, ma non ancora (con)vinto dalla lettura di certe argomentazioni un poco bizzarre e non certo costituzionalmente o convenzionalmente, come va di moda dire adesso, orientate).

Ci siamo portati a caso solo un contentino di prescrizione, il coraggio di dichiarare il ricorso manifestante infondato non l’hanno avuto …

Un caro saluto e buone vacanze a tutti,

Filippo Poggi

Il principio di diritto per cui nel dibattimento

In questa ineccepibile sentenza della VI sezione penale della Suprema Corte si afferma il principio di diritto per cui nel dibattimento (a differenza della fase dell’udienza preliminare) a fronte della eccezione di nullità per indeterminatezza dell’imputazione, il giudice non ha alcun onere di invitare il pm a meglio precisare l’addebito prima di dichiarare (anche ex officio) la nullità del decreto che dispone il giudizio (l’imputazione è cristallizzata e definita con il decreto che dispone il giudizio, salve le modifiche ai sensi degli art. 516 e 517 c.p.p. che si rendano necessarie in seguito agli accadimenti istruttori) .

Filippo Poggi

La ricombinazione genica della legalità penale: su Taricco, Varvara ed altre mine vaganti

Mi sembra un articolo lucido, ben scritto, che mette veramente a fuoco i problemi e lo stato dell’arte dei rapporti tra il diritto interno, quello eurounitario e quello convenzionale Cedu (oltre ai “dialoghi”? tra le Corti), facendo rimpiangere (almeno a me) una maggiore sovranità nazionale in materia penale (soprattutto processuale).

Filippo Poggi

Esegesi dell’art. 64, comma 3 c.p.p. – Statistica sull’esito dei ricorsi per cassazione nella materia penale

In questa interessante sentenza della Prima Sezione Penale si passano in rassegna le conseguenze dei mancati avvisi (variamente combinati) ex art. 64, comma 3 c.p.p. (in questo caso il ricorso della difesa è stato rigettato).

Va detto, su altro versante, che da una osservazione senza alcuna pretesa di scientificità ma comunque abbastanza accurata, risulta che per l’anno 2015 sono stati presentati 78 ricorsi avverso provvedimenti del Tribunale di Forlì (Ufficio GIP compreso) o comunque decisi in primo grado dal tribunale forlivese: ebbene di questi 43 sono stati mandati alla Settima Sezione Penale con l’inevitabile conclusione della dichiarazione di inammissibilità. Una percentuale del 55% che però deve essere oggetto di interpretazioni non superficiali in quanto spesso (consapevolmente) viene proposto un ricorso inammissibile per finalità che possono giovare, e anche molto, all’assistito.

Tuttavia il sempre maggiore tecnicismo del ricorso penale per cassazione e la chiusura estrema della Corte a dichiarare la prescrizione intervenuta dopo il giudizio di appello (cfr. la pronuncia appena emessa a Sezioni Unite 27.05.2016 n. 39909 in tema di prescrizione in relazione ai diversi capi della sentenza) inducono ad auspicare una sempre maggiore formazione di noi avvocati, visto che il giudizio di cassazione sembra diventare quasi una branca specialistica del diritto penale.

Filippo Poggi

Il Gup può pronunciare sentenza di nlp ex art. 131-bis del codice penale

In questa sentenza appena depositata della Quinta Sezione Penale si afferma che anche il Gup può sempre prosciogliere applicando la speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis del codice penale, sulla base del dato testuale dell’art. 425 c.p.p. per cui all’esito dell’udienza preliminare il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando si tratti “di persona non punibile per qualsiasi causa”, attesa la superfluità del dibattimento.

In tal caso l’imputato prosciolto con la predetta formula conserva il diritto di proporre ricorso per cassazione, avverso una formula di proscioglimento che presuppone la sua penale responsabilità.

Filippo Poggi

Riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie tra gli stati membri dell’UE

 

Con decreto legislativo n. 37 del 16.2.2016 – entrato in vigore il 27 marzo – è stata recepita la decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa al principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Meccanismo che consentirà all’Italia di riscuotere le sanzioni pecuniarie comminate a seguito di una sentenza penale definitiva, con esclusione di sanzioni maturate in ambito civile. Il testo disciplina anche la procedura attiva e quella passiva individuando le autorità nazionali competenti. Nel caso di sentenza resa in Italia, è competente l’Ufficio del PM presso il Tribunale che ha emesso la decisione a trasmetterla allo Stato membro ove risiede o dimora abitualmente la persona condannata o, se si tratta di persona giuridica, ove essa ha sede. Per quanto concerne l’Italia come Stato di esecuzione, la competenza è affidata alla Corte d’Appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito o dove risiede o dimora abitualmente o, se persona giuridica, dove ha sede legale. Spetta al Procuratore generale presso la Corte d’Appello a chiedere il risarcimento allo stesso organo giurisdizionale che procede in Camera di Consiglio. La decisione deve essere adottata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione, con una possibile proroga di 30 giorni, previa comunicazione all’autorità dello Stato di emissione.

Maggio 2016

Fonte: www. marinacastellaneta.it

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

No all’estradizione nell’interesse superiore del minore

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – 6° sez. penale – con sentenza n. 13440/16 depositata il 4 aprile – che ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva disposto l’estradizione in Moldavia di una donna accusata di tratta di esseri umani. Dopo aver respinto il motivo di ricorso della donna sull’astratta possibilità di trattamenti disumani in carcere, ritenuti contrari agli standard stabiliti dalla CEDU, la Corte ha altresì rigettato l’altro motivo posto a base del ricorso basato sull’impossibilità di procedere all’estradizione in ragione del fatto che, contestualmente, tale reato era stato commesso in Italia, richiamando la Convenzione europea di estradizione – cui aderiscono entrambi gli Stati – che prevede la facoltà, ma non l’obbligo, della estradizione. Ha ritenuto, invece, accoglibile il ricorso nella parte in cui la Corte d’Appello non aveva tenuto conto del trattamento previsto per le detenute madri. Tanto più che la legge n. 69/2005 – per quanto non applicabile nel caso in esame – prevede addirittura il divieto di consegna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni, situazione nella quale si trovava la ricorrente, facendo valere dunque il principio dell’interesse superiore del minore.

Maggio 2016

Fonte: www.marinacastellaneta.it

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Truffa e richiesta di compenso al cliente ammesso al gratuito patrocinio

In questa sentenza appena depositata della Seconda Sezione Penale si afferma il principio di indubbia esattezza secondo il quale costituisce il reato di truffa il comportamento del legale che richieda (ed ottenga) un compenso dal cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (in questo caso nell’ambito di un giudizio civile).

Va detto per completezza che il collega nel corso del giudizio di appello ha rinunciato alla prescrizione.

Filippo Poggi