Reati depenalizzati e revoca delle statuizioni civili

In questa sentenza appena depositata dal Tribunale Penale di Forlì si è stabilito che per i reati depenalizzati dal D. Lgs. n. 7/2016 (in questo caso si trattava del reato di ingiuria) oltre alla assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, devono conseguire le eventuali statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado.

Il Tribunale ha valorizzato una interpretazione più rigorosamente aderente al dettato normativo, oltre al principio generale per cui l’azione civile per il risarcimento del danno se non esercitata nella sede propria, segue le sorti degli adattamenti del processo penale.

Filippo Poggi

Richiesta di abbreviato successiva al patteggiamento respinto

In questa sentenza appena depositata si afferma chiaramente che almeno nel giudizio introdotto con citazione diretta, se respinta la richiesta di patteggiamento l’imputato può richiedere immediatamente dopo e comunque prima dell’apertura del dibattimento, di essere ammesso al giudizio abbreviato (ponti d’oro ai riti alternativi, un principio che informa tutto l’ordinamento processuale penale).

Non è chiarissimo in questa fattispecie (ma pare di no) se il giudice dopo avere respinto la richiesta di patteggiamento abbia dichiarato la propria astensione ovvero si sia proceduto innanzi alla stesso giudice, valorizzando quella giurisprudenza secondo la quale il rigetto del patteggiamento per motivato dalla non accoglibilità della richiesta di sospensione condizionale della pena, non rende in giudice incompatibile alla celebrazione del processo (anche se mi sembra un giudizio di tale pregnanza come la negativa prognosi di non recidiva che quantomeno ragioni di opportunità, suggerirebbe di passare la mano).

Filippo Poggi

Legittimo impedimento del difensore e giudizio abbreviato in appello

In questa sentenza della VI Sezione Penale la cui motivazione è appena stata depositata, si afferma il principio di diritto (facendo perno su una interpretazione costituzionalmente orientata per cui non necessita una questione di legittimità costituzionale delle norme invocate) secondo il quale il difensore può fare valere il legittimo impedimento a comparire (ma direi non quello per concomitante impegno professionale) anche nel giudizio camerale (nella fattispecie abbreviato in appello in cui la sentenza di conferma che aveva disatteso la richiesta di rinvio è stata annullata). La necessità di disporre il rinvio dell’udienza era già stata affermata dalle Sezioni Unite con riferimento al difensore dell’imputato che aderisca ad una astensione dalle udienze regolarmente proclamata da una Istituzione o Associazione Forense.

Filippo Poggi

Falso in bilancio e rilevanza penale delle valutazioni

In allegato alla presente la nota di commento comparsa oggi su Il Sole 24 Ore del Maestro di tanti di noi Prof. Filippo Sgubbi in ordine ai disorientamenti giurisprudenziali della Cassazione in ordine al falso in bilancio “valutativo” dove l’Autore ricorda l’importanza della tassatività della norma specie nel caso di reati con elevate pene edittali (molto più severe di analoghe previsioni di altri paesi europei) oltre a svelare in contrasto più profondo tra il giudice fedele al testo della norma e quella giurisprudenza che opina per compiti di supplenza rispetto “alla produzione normativa di un legislatore improvvido“.

Filippo Poggi

Annullamento della sentenza di non luogo a procedere ed ammissibilità di riti alternativi

In questa recentissima ordinanza resa dal Gup di Forlì viene affrontata la tematica, abbastanza negletta anche in dottrina (un accenno abbastanza fugace si rinviene in AA.VV, Procedura Penale. Teoria e pratica del processo, Utet, 2015, vol. II, pagg. 1023-1024) , sulla natura del giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di non luogo a procedere: la soluzione cui perviene il giudice forlivese è quella che debba essere celebrata una nuova udienza preliminare in cui si sviluppano tutte le fasi dalla costituzione delle parti alla produzione di documenti e verbali di investigazioni difensive fino alla discussione finale entro la quale la difesa può richiedere l’ammissione a riti alternativi quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento (la tesi del pm che è stata respinta era quella secondo cui il giudice doveva rinnovare la sola fase del giudizio con l’emissione del decreto che dispone il giudizio ovvero una nuova sentenza di non luogo a procedere, restando preclusa ogni altra iniziativa di parte).

Filippo Poggi

Ricorso per cassazione inammissibile ed eventuale imputabilità delle spese e della sanzione pecuniaria al difensore

In questa ordinanza si è valutato di rimettere alle Sezioni Unite la questione di diritto circa la legittimazione ad impugnare del sostituto (cassazionista) del difensore (non cassazionista) e nel caso di inammissibilità se sia possibile condannare personalmente alle spese del giudizio e alla sanzione pecuniaria lo stesso difensore.

La questione era un pò intricata perché il difensore dell’imputato non cassazionista aveva nominato un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. al solo fine di proporre ricorso per cassazione nell’interesse dell’indagato cui il Tribunale Distrettuale, su ricorso del pm ex art. 310 c.p.p. aveva applicato la misura della custodia in carcere.

La questione è opinabile e merita certamente approfondimento, ma quello che non deve sfuggire è che una decisione nel senso di condannare alle spese direttamente il difensore, sarebbe l’arma finale per realizzare la tanta auspicata e concretamente praticata riduzione della presentazione dei ricorsi e della presenza stessa degli avvocati in udienza (v. sez. un. sulla decisione in materia di misure cautelari reali in camera di consiglio non partecipata).

Nella motivazione si legge addirittura che possa dubitarsi dell’interesse a ricorrere per l’indagato e quindi per il difensore che avrebbe a sproposito attuato l’impugnazione, sol perché l’indagato straniero era stato espulso e si era reso irreperibile, trascurando il semplice fatto che quantomeno la presentazione del ricorso bloccava ai sensi dell’art. 310, comma 3 c.p.p. l’immediata esecuzione della misura (qualche volta di prende anche un latitante) nei confronti dell’indagato.

Ne vedremo delle belle. Ma i ricorsi li facciamo lo stesso.

Filippo Poggi

Processo in absentia – questione di legittimità costituzionale

In allegato la copia dell’ordinanza con cui il Tribunale di Forlì ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del processo in absentia in cui l’imputata, senza fissa dimora, si era limitata ad eleggere il domicilio presso il difensore assegnatole di ufficio.

E’ possibile che ci sia modo di approfondire la questione nel prossimo incontro del 12 marzo a Bologna del corso di Diritto Penale Europeo.

Nel frattempo credo che questioni analoghe dovrebbero essere sollevata avanti tutti i giudici penali del nostro Tribunale, non è detto che non possano avere migliore fortuna, magari tenendo conto delle ragioni esposte in questa ordinanza, cui si possono opporre altre argomentazioni, specie di interpretazione convenzionalmente conforme.

Filippo Poggi

Prostituzione e violazione del foglio di via

In questa recentissima sentenza del Tribunale Penale di Forlì è stata fatta corretta applicazione dei principi che sovraintendono alla disapplicazione da parte del giudice ordinario, degli amministrativi illegittimi, per cui nel caso di specie è stato disapplicato di decreto del Questore che disponeva la misura di prevenzione nei confronti di una prostituta in quanto non conforme alla legge (non ravvisandosi alcuna possibile violazione di norme penali), con conseguente assoluzione perché il fatto non sussiste. In motivazione richiami alla giurisprudenza penale della Cassazione cui può aggiungersi in senso conforme – Cass. sez. I, 17/09/2014 n. 44221, Est. Novik.

Filippo Poggi

La particolare tenuità del fatto – un esame esaustivo della Cassazione

In questa sentenza di straordinario interesse della Quinta Sezione Penale (Pres. Nappi) vengono esaminate e risolte con un approccio, almeno ad un primo esame del tutto condivisibile, le molte aporie e contraddizioni insite nel testo normativo che ha introdotto l’art. 131-bis del codice penale tanto che la soluzione è stata l’annullamento senza rinvio della sentenza di assoluzione impugnata dal pm con la formula “perché l’azione penale non poteva essere esercitata, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell’art. 131-bis codice penale”.

La Suprema Corte ritiene che la causa di non punibilità possa essere rilevata anche ex officio nel giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 609, comma 2 c.p.p., mentre appare di grandissimo interesse pratico, per quanto riguarda l’applicazione dell’istituto nella fase delle indagini preliminari, che “ove il fatto sia particolarmente tenue deve essere disposta l’archiviazione a prescindere dall’accertamento di responsabilità (come prescrive l’art. 411 c.p.p.” (pag. 18 della motivazione) con notevolissime ricadute pratiche in tema di onere motivazionale del decreto di archiviazione, che quindi non dovrà essere una mini-sentenza.

Filippo Poggi

Non esistono intercettazioni cattive

In allegato un recentissimo e piuttosto sconfortante (ma del tutto condivisibile) commento dottrinale sul punto in cui si trova oggi il difensore ma prima ancora il cittadino, in materia di captazioni telefoniche e ambientali. Una situazione che la prassi rende senza via di uscita senza un intervento deciso del legislatore che limiti fortemente la possibilità di impiegare questo (troppo) insidioso strumento di indagine.

Lo sconforto aumenta con la lettura della motivazione della Quarta Sezione Penale in cui sono state ritenute pienamente utilizzabili captazioni disposte su autovetture diverse da quelle indicate ed autorizzate dal gip nonché su utenze cellulari e finanche telefoni cellulari diversi da quelle richieste ed autorizzate.

Filippo Poggi

Decisione del riesame e termine perentorio per il deposito della motivazione

In questa sentenza molto interessante e riccamente motivata della Seconda Sezione Penale si affrontano tematiche introdotte dalla nuova normativa in tema di applicazione e riesame delle misure cautelari personali.

In particolare la Suprema Corte ha deciso (annullando senza rinvio e disponendo la scarcerazione dell’imputato) che il termine di 45 gg. per il deposito della motivazione del riesame ex art. 309 c.p.p. deve intervenire da quanto è stata assunta la deliberazione del giudice collegiale come risulta dal dispositivo e dal verbale della camera di consiglio e non dal termine come in questo caso eventualmente successivo, in cui il dispositivo è stato depositato in cancelleria. In questo modo è assicurato all’imputato di avere le decisione nel termine di 10 gg dalla ricezione degli atti e la motivazione delle ragioni della sua detenzione entro i successivi 45 gg decorrenti appunto per solito dalla data di celebrazione della camera di consiglio, essendo nella esperienza pratica pressoché inesistenti le ipotesi in cui la camera di consiglio per la decisione si prolunghi per più giorni (naturalmente per il giudice non si applica la sospensione feriale dei termini processuali che invece vale per pm e difensori).

Filippo Poggi

Principio di offensività e coltivazione di cannabis indica

In questa sentenza della VI sezione penale (estensore il consigliere Fidelbo autorevole componente delle Sezioni Unite e Direttore del Massimario) viene affermato in modo molto chiaro e preciso a quali condizioni può essere considerata offensiva e quindi punibile la coltivazione della cannabis, nel caso di specie annullando con rinvio la sentenza di condanna per una coltivazione di piantine giunte ad un grado di maturazione molto arretrato (poco più che germogli) con un bassissimo grado (0,1%) di THC e senza avere tenuto adeguatamente conto della valutazioni del consulente della difesa che escludeva una concreta efficacia drogante.

Filippo Poggi

Ribaltamento della assoluzione in appello e rinnovazione delle testimonianze

In allegato l’ordinanza del 20/1/2016 che rimette alla Sezioni Unite la questione secondo la quale sia o meno rilevabile di ufficio in Cassazione ai sensi dell’art. 609 c.p.p. il caso di condanna pronunciata in grado di appello dopo una sentenza di assoluzione di primo grado, senza procedere alla rinnovazione delle prova testimoniale decisiva.

La questione è di grande interesse forse non tanto per la rilevanza statistica della eventualità prospettata dalla Corte, quanto per ridefinire nell’ordinamento interno lo statuto della prova dichiarativa formata fuori dal contrattadditorio o avanti a giudice diverso a quello che deve decidere nel merito (alla luce della giurisprudenza della Corte Edu).

In un convegno dello scorso fine settimana una dottrina autorevole ha ripreso spunto da questa ordinanza per ribadire che (forse) l’unica soluzione accettabile con lo standard probatorio di cui all’art. 533 c.p.p. è che in caso di diversa valutazione del giudice di appello rispetto a quello di primo grado che pronunciato sentenza di assoluzione, la sentenza venga annullata (giudizio rescindente) e il processo rimesso al giudice di primo grado.

La causa sarà trattata all’udienza del 28/04/2016 Relatore Conti.

Filippo Poggi

Il caso Contrada: ultimo atto

Qualche mese fa ricordavamo che la CEDU aveva ritenuto che il Contrada non poteva essere condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto all’epoca – rilevava la Corte EDU – “il reato non era sufficientemente chiaro e prevedibile”.

In effetti il Contrada – ex funzionario del Sisde – era stato condannato in Italia in via definitiva a 10 anni di reclusione. Di qui la previsione che il Contrada avrebbe fatto ricorso in Italia per avere la revisione del processo, una volta che la Corte EDU avesse accertato che non sussiste il reato (nulla poena sine lege).

Come in effetti è avvenuto, ma con esito sfavorevole per il ricorrente che si vede confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta la condanna precedente già confermata anche dalla Corte di Cassazione.

In effetti ci troviamo difronte ad un palese e macroscopico contrasto tra il Giudice italiano e la Corte EDU davvero sorprendente in quanto ci si aspettava che il Giudice italiano recepisse il principio della sentenza EDU cancellando la sentenza comminata all’ex funzionario del Sisde. Non vediamo come si possa ipotizzare che dopo molti anni –considerato finalmente non colpevole l’imputato dalla Corte che tutela i diritti fondamentali dell’uomo e le libertà civili – possa essere ritenuto colpevole dal Giudice interno.

In definitiva, come autorevolmente scritto non si può tralasciare che “un’aspettativa di giustizia così autorevolmente espressa dalla Corte Edu non può essere ragionevolmente tradita da un “manipolo” di giudici italiani” (D&G del 19.11.2015 a firma di Gianluca Denora).

Sugli aspetti inquietanti di questa travagliata vicenda giudiziaria ritorneremo presto con un convegno che dedicheremo al caso ma anche al reato di concorso esterno in associazione mafiosa sul quale crediamo che la Corte Costituzionale sia richiamata a pronunciarsi.

Gennaio 2016

Commento a cura Avv. E. Oropallo