La riforma dell’apppello penale (giurisprudenziale e legislativa)

Mi permetto di segnalare a tutti questo interessantissimo articolo del Prof. Massimo Ceresa – Gastaldo dell’Università Bocconi che ha una non comune lucidità anche prospettica nonché sul reale funzionamento del procedimento di formazione delle norme (il legislatore avalla quello che la Sezioni Unite decidono, questa però è una mia personale grossolana semplificazione).

Il Presidente Canzio si era assegnato un obiettivo e dal suo punto di vista lo sta realizzando perfettamente.

Intanto dalla Stampa di ieri pare che sul DDL di riforma del processo penale non sarà posto il voto di fiducia. Una bella notizia.

Filippo Poggi

Procura di Tivoli – Linee Guida in tema di intercettazioni dei difensori e garanzie ex art. 103 c.p.p.

Di sicuro interesse, al di là di alcune scelte opinabili, la circolare del Procuratore di Tivoli del 16.03.2017 che comunque disciplina in modo molto puntuale l’attività di captazione di conversazioni tra il difensore ed il proprio assistito (ma anche tra il difensore ed i congiunti dell’assistito etc.) nonché le responsabilità poste in capo alla polizia giudiziaria ed al Pubblico Ministero cui compete dare direttive precise in ordine alla menzioni delle conversazioni anche sul brogliaccio fino alla stessa inclusione o meno del verbale nel fascicolo.

Fillippo Poggi

Messa alla prova e competenza in caso di opposizione a decreto penale

In allegato la motivazione depositata ieri 04.05.2017 n. 21324 (Pres. Di Tomassi – Est. Talerico) della sentenza con cui la Prima Sezione Penale ha ritenuto che in caso di richiesta di messa alla prova formulata in sede di opposizione al decreto penale, la competenza a decidere appartenga al GIP e non al giudice del dibattimento. La giurisprudenza di legittimità non pare peraltro ancora pacifica in quanto nella motivazione la Suprema Corte si esprime consapevolmente in contrasto con altra pronuncia della stessa Prima Sezione n. 25867/2016 (Pres. Vecchio – Est. Cavallo) che aveva sostenuto l’opposto principio di diritto.

La soluzione accolta in questa pronuncia appare coerente con il sistema e preferibile anche perché consente al GIP di delibare su eventuali richieste di definizione del procedimento avanzate in via subordinata rispetto alla messa alla prova.

Filippo Poggi

Sospensione dell’ordine di esecuzione per pene non superiori a 4 anni – Ricorso della Procura di Milano

Devo alla non comune cortesia del Collega Avv. Cesare Corti del Foro di Milano che ha ottenuto la vittoriosa ordinanza del Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, la copia del ricorso per cassazione presentata dal Pubblico Ministero.

In questo modo potremo già conoscere la maggior parte delle argomentazioni che saranno spese anche dai PM di altre sedi in occasioni di analoghi ricorsi al giudice dell’esecuzione.

La pronuncia milanese (e quelle della Cassazione che erano rimaste poco note) ha suscitato un certo scompiglio e mi risulta per certo che la Procura Generale di Bologna si sia orientata per non sospendere gli ordini di esecuzioni per pene comprese tra i 3 e i 4 anni di pena residua, non ritenendo convincenti le motivazioni delle pronunce finora rese.

Vediamo se è possibile ottenere ordinanze favorevoli anche nel nostro Foro e confidiamo che il ricorso del PM milanese (che non sembra esporre ragioni insuperabili) sia rigettato dalla Suprema Corte.

Filippo Poggi

Sospensione ordine di esecuzione – Trib. Milano 16.03.2017

Faccio seguito alla pronuncia della Prima Sezione Penale della Cassazione per allegare l’ordinanza del Tribunale di Milano 16.03.2017 (che a quella giurisprudenza si richiama) e che ha dichiarato la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dal PM per una pena espianda residua non superiore a 4 anni di pena detentiva.

L’ordinanza è stata impugnata dalla Procura di Milano e speriamo di avere presto la decisione della Cassazione magari nel suo massimo consesso, trattandosi di questione di speciale importanza e che attiene alla libertà personale di un numero verosimilmente assai rilevante di condannati.

Filippo Poggi

Sospensione dell’esecuzione della pena e limite della pena espianda

In questa sentenza della Prima Sezione Penale (che deve avere avuto un percorso un pò travagliato perché viene segnalata dal Massimario solo ora, pur essendo stata emessa il 31.05.2016 e depositata il 5.12.2016) viene affermato il principio di diritto secondo il quale quando il condannato debba espiare una pena anche residua non superiore a 4 anni di pena detentiva, anche come residuo di maggior pena, e possa richiedere l’affidamento in prova ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis dell’Ordinamento Penitenziario, il PM debba emettere e sospendere l’ordina di esecuzione pur in mancanza di un formale adeguamento della norma di cui all’art. 656, comma 5 c.p.p. (che prevede la sospensione della pena quando la stessa non superi i 3 anni).

Nella motivazione estremamente stringata, si legge che siccome l’art. 656 richiama l’art. 47 nella sua interezza, una interpretazione “sistematica ed evolutiva” deve fare ritenere che il limite è stato appunto elevato a 4 anni per effetti dell’interpolazione del comma 3-bis ad opera del DL n. 143/2013.

In effetti l’art. 47, comma 3-bis Ord. Pen. condiziona l’affidamento in prova nel limite di 4 anni quando in condannato abbia serbato nell’anno antecedente “alla presentazione della richiesta” una condotta tale da far presumere che lo stesso non commetta altri reati.

Non sembra che tale valutazione, altamente discrezionale, possa essere rimessa al PM che quindi dovrà sospendere l’ordine di esecuzione per ogni pena non superiore a 4 anni (nel caso de quo la Cassazione ha annullato l’ordine di esecuzione e ordinato l’immediata liberazione del condannato).

Tale interpretazione è stata accolta anche dal Tribunale di Milano XI sezione penale 21.03.2017 – Est. Gurgo.

Va tenuto presente che anche la detenzione sofferta per errore nella emissione dell’ordine di esecuzione può essere titolo per la riparazione per ingiusta detenzione a seguito della interpolazione dell’art. 314 c.p.p. per effetto della pronuncia della Corte cost. n. 310/1996.

Non si può però nemmeno tacere una qualche preoccupazione per la sospensione, spesso per tempi lunghissimi dei Tribunale di Sorveglianza, della esecuzione di pena inflitte per reati sicuramente gravi.

Filippo Poggi

Giudizio abbreviato “secco” assoluzione e rinnovazione dell’istruttoria in appello

In allegato la sentenza della Sezioni Unite 19.01.2017 di ci si è molto parlato nell’interessante convegno della settimana scorsa a Cesena sul giudizio abbreviato e depositata lo scorso 14.04.2017 (il giorno successivo al convegno, purtroppo).

In ogni caso, la sentenza afferma con chiarezza il principio di diritto conseguenza del giudizio di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio e la costituzionalizzazione del giusto processo, che anche nel giudizio abbreviato ‘secco’ in caso di assoluzione in primo grado ed impugnazione del PM il giudice di appello è tenuto ad assumere nel contraddittorio delle parti, l’esame delle fonti dichiarative su cui si è basata la sentenza impugnata, in considerazione che l’esame diretto delle fonti è considerato il modo più efficace per fare emergere la verità processuale (tra l’altro sembra di comprendere dal testo della motivazione. che in appello il teste debba essere sentito non dal giudice ma dalle parti direttamente secondo le modalità esame/controesame).

Le Relatrici del Convegno Consiglieri Mori e Calandra sulla base delle informazioni provvisorie, non hanno giustamente mancato di rilevare come la sentenza, apparentemente garantista a tutto tondo, possa anche risolversi in una clamorosa debacle per le aspettative dell’imputato che magari si era appunto deciso ad adire il rito sulla base di verbali si assunzioni di informazioni magari deboli e contraddittori quindi per questo attaccabili nel giudizio che si base su un materiale diverso ma che deve essere esaminato con lo stesso scrupolo (se non con uno scrupolo maggiore) delle risultanze probatorie dibattimentali.

In effetti l’unica soluzione appare quella affacciata “provocatoriamente” al Convegno ma sulla quale occorre riflettere senza preconcetti, per cui almeno in caso di giudizio abbreviato, sia precluso l’appello del PM a fronte della sentenza di assoluzione, restando ovviamente il ricorso per cassazione perfettamente in grado di emendare vizi di interpretazione della legge sostanziale o processuale.

Il Convegno ha fornito spunti di grandissimo interesse per tutti i soggetti processuali, individuando tipologie di reato alle quali sembra meglio attagliarsi nel caso ovviamente l’obiettivo della difesa sia l’assoluzione (processi molto tecnici come quelli di bancarotta o responsabilità medica o anche di omicidio stradale).

Sono state di grandissimo interesse gli spunti offerti alla discussione dal Collega Piero Monteleone in caso di giudizio abbreviato plurisoggettivo, nel caso in cui tutti gli imputati si siano sempre avvalsi della facoltà di non rispondere ed anche sulla base di questo si propenda per il rito, quando poi a rito ammesso uno o più imputati chiedano l’interrogatorio e facciano delle chiamate in correità imprevedibili che possono anche difficilmente essere contrastate in quanto l’esame è condotto dal giudice cui i difensori possono solo proporre domande ai dichiaranti.

La questione della mancanza di un terreno tendenzialmente immodificabile sulla quale basare l’accesso al rito è vanificato dall’art. 441, comma 5 c.p.p. che può essere inteso dai giudici con le sensibilità più diverse e che consente sostanzialmente senza limiti di integrare la base decisoria.

Insomma l’unica garanzia certa per l’imputato resta solo quella che nel giudizio abbreviato “secco” il PM non può modificare l’imputazione, la quantificazione della pena e la applicazione dello sconto effettivo del 1/3 è questione assai opinabile che solo in parte può indirettamente essere sindacata in appello.

Un Convegno di grandissimo interesse proprio perché ci ha prospettato il giudizio abbreviato come è attualmente disciplinato in questo momento ma con domande che per ora restano con risposte molto parziali o senza risposta.

Filippo Poggi

Pagamento della provvisione e notifica del disposito della sentena penale

In questa interessante pronuncia delle Terza Sezione Civile n. 6022/2017 viene affrontata e risolta una questione che spesso mi ero posto senza trovare risposta: nel caso di sentenza penale di condanna che contenga anche una provvisionale immediatamente esecutiva, l’esecuzione forzata può essere iniziata sulla base della notifica del solo dispositivo (come nel rito del lavoro) senza attendere il deposito delle motivazioni. Anzi non è neppure necessaria tale notifica se l’imputato è presente o deve considerarsi presente alla lettura della sentenza.

Filippo Poggi

Processo in assenza dell’imputato – condizione per procedere rappresentata dalle elezione del domcilio presso difensore di ufficio

In questa interessantissima sentenza della Seconda Sezione Penale sono state annullate le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello in quanto non è stato considerato sufficiente, ai fini della celebrazione del processo in assenza dell’imputato, la mera elezione del domicilio presso il difensore di ufficio col quale era immediatamente cessato ogni rapporto.

La motivazione precisa tra l’altro che l’elezione del domicilio è un atto semplicemente prodromico all’instaurazione del procedimento penale che avviene solo con l’iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p.

Una pronuncia che deve essere citata e impiegata senz’altro nella difesa di imputati sostanzialmente irreperibili nei confronti dei quali il processo dovrebbe essere sospeso anche in una interpretazione convenzionalmente orientata della normativa codicistica.

Ringrazio per la segnalazione la carissima amica Avv. Licia Zanetti componente dell’Osservatorio difesa di ufficio dell’UCPI.

Filippo Poggi

Bancarotta semplice e particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Devo alla cortesia della mia carissima amica e collega Avv. Francesca Silvestroni questa interessante pronuncia della Corte di Appello di Bologna che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in un caso di bancarotta semplice documentale (la contestazione iniziale era di bancarotta fraudolenta già derubricata dal GIP all’esito del giudizio abbreviato) in cui l’atteggiamento dell’imputato era sempre stato particolarmente collaborativo con gli organi della curatela.

E’ comunque vero che di solito non siamo abituati ancora a pensare che questa causa di non punibilità possa essere applicata a questa tipologia di reati (da “colletti bianchi”) pur rientrandovi perfettamente quanto alla pena edittale.

Sotto un profilo processuale pare ormai prevalente l’indirizzo che ritiene applicabile di ufficio sempre nel giudizio di merito e a determinate condizioni anche in quello di legittimità, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis del codice penale.

Filippo Poggi

Sospensione dei termini processuali per il deposito della motivazione della sentenza? Remissione alle sezioni unite.

In allegato l’ordinanza con cui la Suprema Corte – Sezione Quarta Penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali anche per il deposito delle motivazioni delle sentenze.

La questione (della non applicabilità) è sostanzialmente pacifica dopo la pronuncia delle Sezioni Unite 19.06.1996 tuttavia la Sezione remittente ritiene che la questione debba essere rimeditata alla luce del mutato quadro normativo.

In particolare la Legge n. 67/2014 ha ridotto a 30 giorni le ferie dei magistrati nonché ridotto di 15 giorni il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, attualmente previsto dal 1 al 31 agosto compreso.

La Sezione remittente osserva che nel mutato quadro normativo (oltre a riferimenti nel diritto EuroUnitario), non viene consentito ai giudici di godere del prescritto periodo di riposo (mentre la sospensione feriale si applica ai magistrati del pubblico ministero) mentre anche le ferie degli avvocati sono state notevolmente compresse sia dalla riduzione del termine di sospensione, sia dalla nuova disciplina del processo in assenza che non prevede più la notifica dell’estratto della sentenza all’imputato assente, con conseguente ovvia riduzione dei termini per l’impugnazione.

Insomma argomenti non del tutto peregrini che probabilmente meritano l’esame delle Sezioni Unite e che per una volta dovrebbero mettere d’accordo giudici e avvocati.

Filippo Poggi

Facoltà di astensione dei prossimi congiunti e pluralità di imputati

In questa sentenza della Quinta Sezione Penale è stato esaminato il caso di un imputato (Tizio) che con la stessa azione aveva minacciato di morte (brandendo una mannaia e un coltello) tanto il fratello (Caio) quanto un terzo estraneo (Sempronio).

Nel ricorso si è sollevata la questione di nullità della deposizione dibattimentale di Caio per mancato avviso della facoltà di astenersi per quanto riguardava il fatto commesso in danno del terzo soggetto (pacifico il fatto che Caio doveva deporre anche per il fatto commesso nei suoi confronti dal fratello Tizio in qualità di persona offesa dal reato).

In buona sostanza il fratello parte lesa era obbligato a riferire quanto commesso dall’imputato contro di lui ma non quanto commesso contro il terzo, almeno nell’impostazione della difesa.

In realtà la vera ratio decidendi della questione sottoposta alla Corte è stata quella secondo cui trattandosi di una nullità relativa ex art. 181 c.p.p. doveva essere immediatamente eccepita dal difensore dell’imputato presente al dibattimento (che è una partita a tennis e non a scacchi ….), la mancata eccezione comportava ovviamente la sanatoria della eventuale nullità e quindi la piena validità della deposizione ai fini della decisione.

La Suprema Corte però coglie l’occasione di motivare lungamente (con quello che però resta un obiter dictum) sul fatto che il fratello Caio non avrebbe comunque potuto avvalersi della facoltà di non rispondere sul fatto del prossimo congiunto ex art. 199 c.p.p. quando con una stessa azione di commetta una pluralità di reati (come nel caso che occupa anche nei confronti di Sempronio non legato da parentela o affinità a Caio).

In tal caso secondo la Corte l’unitarietà della condotta rende inscindibile il contenuto della deposizione con obbligo del prossimo congiunto di deporre e dire la verità, non potendosi ravvisare una inutilizzabilità relativa a parte della deposizione.

Una sentenza che merita una qualche riflessione.

Filippo Poggi

Decreto penale di condanna e speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis del c.p.

In questa sentenza della Prima Sezione Penale depositata il 28.03.2017 Est. Magi viene affrontata la possibilità di applicare la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis codice penale all’interno del procedimento monitorio.

Nel caso di specie il GIP ritenendo “probabile” la ricorrenza di detta causa di non punibilità aveva restituito gli atti al PM, che impugnava l’ordinanza censurandone l’abnormità.

Nella sentenza la Suprema Corte premessa una ricostruzione dell’istituto giurisprudenziale dell’abnormità processuale, accoglie la richiesta del PM in quanto i poteri del GIP in sede di valutazione della richiesta di decreto penale sono esclusivamente quelli indicati tassativamente dalll’art. 459, comma 3 c.p.p.

La Cassazione prosegue aggiungendo che sarebbbe comunque inibito al GIP di prosciogliere l’imputato ax art. 129 c.p.p. facendo applicazione della causa di non punibilità e questo non perché la non punibilità del fatto non sia espessamente richiamata nell’art. 129 (per via interpretativa la sua rientranza nel novero delle cause di non punibilità) ma perché l’esito del processo monitorio sarebbe una sentenza di proscioglimento con completamente liberatoria tanto che deve essere iscritta nel certificato penale e tale conclusione comprimerenbbe i diritti della parti, imputato e parte lesa, che invece sono pienamente assicurati anche quando a tale esito si pervenga nella fase delle indagini preliminari con richiesta di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis c.p.p.

Una sentenza che merita piena condivisione.

Filippo Poggi

Giudizio abbreviato e notifica avviso di deposito della sentenza all’imputato

In vista dell’interessantissimo Convegno del prossimo 13 Aprile 2017 a Cesena sul giudizio abbreviato con relatrici le Dott.sse Anna Mori e Cecilia Calandra consiglieri della Prima e della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bologna, invio questo contributo dottrinale su una questione sicuramente minore, ma meritevole di qualche attenzione siccome incidente sui termini di impugnazione e sul passaggio in giudicato della sentenza.

Filippo Poggi

Accoglimento dell’appello del pm ex art. 310 cpp e motivazione rafforzata

In allegato una interessante sentenza della VI sezione penale in tema di accoglimento dell’appello cautelare del pm ex art. 310 c.p.p. ed oneri di motivazione del Tribunale del Riesame.

In buona sostanza viene evidenziato che non vi può essere una perfetta coincidenza tra appello cautelare e appello di merito in cui in caso di ribaltamento della assoluzione emessa in primo grado sul giudice di appello incombe un onere di motivazione “rafforzata” anche a seguito dell’art. 533, comma 1 c.p.p.

E ciò in ragione dei canoni di giudizio diversi che governano i due gravami: elevata probabilità di condanna nel primo caso, certezza processuale della colpevolezza dell’imputato nel secondo.

Tuttavia leggendo attentamente la sentenza (v. pag. 6) occorre rilevare che la Cassazione anche premessi questi principi generali, afferma che la decisione di rigetto del GIP non può essere considerata tamquam non esset, quindi il giudizio di secondo grado cautelare ” non può prescindere, in relazione al canone logico della completezza, dai profili ricostruttivi e dagli argomenti che abbiano portato al giudizio liberatorio, comportando l’omissione un vizio di motivazione  … (solo in tali limiti può porsi un onere rafforzato di motivazione)”.

Viene anche affermato che la mancata valutazione di una memoria presentata dalla difesa nel corso del procedimento non può comportare la nullità dello stesso, tuttavia se mancato esame di quelle ragioni se non altrimenti valutate, comporta senz’altro l’annullamento con rinvio dell’ordinanza emessa dal tribunale distrettuale per vizio motivazionale.

Interessanti anche le considerazioni in tema di “attualità” delle esigenze cautelari (v. pagg- 7-8). L’ordinanza è stata annullata con rinvio.

L’estensore della sentenza è una delle più fini menti giuridiche penalistiche che abbiano prestato a suo tempo servizio al Tribunale di Forlì, il Dott. Massimo Ricciarelli.

Filippo Poggi

Riforma del codice penale e di procedura penale nonché deleghe al Governo

In allegato il maxiemendamento del Governo approvato dal Senato con voto di fiducia del 15.03.2017 che ha sostituito integralmente il DDL 2067 e che ora torna all’esame della Camera, provvedimento nei confronti del quale l’UCPI ha deliberato l’astensione dalle udienze in ragione del metodo di approvazione con voto di fiducia che impedisce l’esame del Parlamento delle singole norme (molte condivisibili, altre del tutto inaccettabili).

Filippo Poggi

Applicazione di ufficio delle sanzioni sostitutive in appello

In allegato la recentissima sentenza delle Sezioni Unite (depositata il 17.03.2017) che aggiunge un ulteriore tassello al carattere strettamente devolutivo del giudizio di appello (nonché alla necessità che sia specificamente argomentato a pena di inammissibilità) con la conseguenza che si è ritenuto che non possono essere concesse di ufficio ex art. 597 c.p.p. le sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 della Legge n. 689/1981 se non richiesta espressamente nell’atto di appello dell’imputato, trattandosi di un autonomo punto di impugnazione che non può rientrare genericamente nella impugnazione del trattamento sanzionatorio (di contrario avviso erano state le conclusioni, argomentate in maniera molto puntuale e, almeno ad avviso di chi scrive, condivisibili del Procuratore Generale che aveva argomentato appunto per la possibilità di esercizio del potere officioso del giudice una volta che fosse stata validamente impugnato il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado).

In (almeno) apparente  controtendenza, la pronuncia della Terza Sezione Penale n. 6870 – 2017 con Presidente Fiale che ha ritenuto, a certe condizioni, rilevabile di ufficio in qualunque fase e grado del giudizio, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis del codice penale.

Filippo Poggi

Notificazioni ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p. e domicilio dichiarato

Con questa pronuncia appena depositata della VI Sezione Penale viene autorevolmente disatteso un indirizzo giurisprudenziale che aveva preso un certo seguito anche presso la Corte Felsinea per cui si riteneva di potere procedere alla notifica del decreto di citazione in appello presso il difensore di fiducia anche quando l’imputato avesse ritualmente dichiarato il domicilio ex art. 162 c.p.p.

Come si rileva nella motivazione della sentenza (che annulla con rinvio la pronuncia di appello) tale orientamento finiva per “sterilizzare” (v. pag. 5) il dato normativo come interpretato anche dalle Sezioni Unite con la quali si era giunti, almeno ad avviso di scrive, ad un assetto che coniugava efficienza e garanzie, l’imputato era infatti gravato dell’onere di dichiarare il domicilio se voleva ricevere personalmente le notifiche del processo. Una interpretazione diversa, a diritto vigente, forza il dato normativo sulla base anche di non persuasive citazioni della giurisprudenza della Corte Edu, finendo per onerare il difensore di fiducia di comunicazioni anche a mezzo raccomandate o telegrammi che non gli competevano, magari quando avesse anche espressamente ricusato di volere ricevere notifiche per conto dell’assistito.

Una sentenza che merita piena condivisione.

Naturalmente la nullità va eccepita nella fase dell’accertamento della costituzione della parti nel processo di appello.

Filippo Poggi

Ricorso oggettivamente cumulativo e prescrizione del reato intervenuta dopo il grado di appello

In questa importante pronuncia delle Sezione Unite Penali si trova un ulteriore tassello del programma con cui a partire almeno dal 2000 (v. Cass. sez. un. 22.11.2000 che è stata criticata da alcuni come una invasione di campo nel terreno del legislatore) la Suprema Corte con una giurisprudenza assai innovativa ha inteso contrastare la prescrizione del reato (o comunque le cause di non punibilità) intervenuta dopo l’appello e prima della trattazione del ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso non consente di ritenere instaurato un valido rapporto processuale di talché la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio non può essere dichiarata ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Tale approdo giurisprudenziale, unito alla norma che in cassazione prevede la possibilità di dichiarare inammissibile il ricorso manifestamente infondato (e la differenza tra infondatezza e manifesta infondatezza è talmente sottile che consente di farne una applicazione molto selettiva per dichiarare inammissibili anche ricorsi in cui si spendono pagine di motivazione e che proprio “manifestamente” infondati non sembrerebbero).

Per questo più che per altro le sentenze di prescrizione in Cassazione sono molto rare.

Come si diceva con questa sentenza che sembra condivisibile (se si ammette il principio sotteso), la Suprema Corte ha stabilito che nel ricorso oggettivamente cumulativo proposto dallo stesso imputato, ai fini della possibilità di dichiarare la prescrizione è necessario che detto ricorso sia ammissibile per tutti i capi della sentenza impugnata (ossia per ogni reato singolarmente considerato), non potendosi dichiarare la prescrizione per i reati nei confronti dei quali il ricorso non superi il vaglio di ammissibilità.

La sentenza delle Sezioni Unite riguardava due fatti di falsa testimonianza uniti sotto il vincolo della continuazione, ma la pronuncia è già contrastata dalla sentenza della Terza Sezione che opera appunto un distinguo nel caso di reato continuato, nel cui caso, trattandosi anche se fittiziamente di un reato unico, il ricorso ammissibile nei confronti di uno reati consente di dichiarare la prescrizione per tutti.

Non è mai stato chiaro, almeno per chi scrive, perché a fronte di una così nitida affermazione di principio sulla valida instaurazione del rapporto processuale, sia comunque pacifico che anche nel caso di ricorso inammissibile se interviene la remissione con accettazione della querela, sia possibile dichiarare l’estinzione del reato.

La sentenza della Terza Sezione poi ribadisce chiari principi di diritto ai fini del vaglio di ammissibilità del giudizio abbreviato condizionato, in una delicata vicenda di violenza sessuale nei confronti di minori.

Filippo Poggi

Specificità dei motivi di appello – Cass. sez. un. 8825/2017

Una sentenza di grandissimo interesse sul grado di specificità dei motivi di appello al fine di superare il vaglio di ammissibilità ex art. 581 c.p.p.

Va detto che la questione sta da sempre particolarmente a cuore al Primo Presidente Canzio che ne ha parlato in molti convegni e che della inammissibilità dell’appello ha saputo fare uso come Presidente di Corte prima a L’Aquila poi a Milano.

Va anche aggiunto che la questione potrebbe essere a brevissimo rimessa in gioco se approvato in Senato con voto di fiducia il DDL 2067 già approvato alla Camera il 23.09.2015 e sul quale l’UCPI ha proclamato una giustissima astensione dalla udienza, proprio sull’apposizione del voto di fiducia in un DDL che contiene molte norme condivisibili ed anche eccellenti ma altre che, almeno a mio giudizio, non dovrebbero mai trovare ingresso nel nostro rito processuale penale (penso alla enorme dilatazione della possibilità di procedere con l’imputato collegato in video conferenza con la modifica dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p.).

Tornando alla questione dell’appello nel DDL vi è una norma che non può che suscitare molte perplessità ovvero l’introduzione all”art. 591 c.p.p. di un ulteriore comma 1-bis che attribuisce al giudice a quo (quello che ha emesso la sentenza impugnata) di dichiarare l’inammissibilità “anche di ufficio e senza formalità” dell’appello (norma che potrebbe valere anche per l’appello cautelare ex art. 310 c.p.p.). Anche se va detto tale inammissibilità può essere dichiarata solo per motivi formali, almeno stando al testo attuale del DDL, che esclude per il giudice a quo l’applicazione dell’art. 581 e quindi di sindacare egli stesso la specificità dei motivi proposti avverso la “propria” sentenza.

Tra l’altro il DDL prevede la modifica tanto dell’art. 546 c.p.p. imponendo al giudice un obbligo di motivazione molto più stringente e di converso alla sostituzione della formulazione dell’art. 581 c.p.p. che disciplina la forma dell’impugnazione, prevedendo la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione che non soddisfi i requisiti indicati nelle nuove lett.a) – b) – c) – d).

In buon sostanza, in linea con gli orientamenti da anni portati avanti dal Presidente Canzio, si deve instaurare un complesso regime dialettico tra il giudice e l’appellante (o il ricorrente) che impegna tanto il giudice quanto il difensore cui è richiesta una professionalità ed una capacità tecnica sempre più elevata; questa è sicuramente l’impostazione del Primo Presidente, vi è da sperare che non si prenda la palla al balzo, snaturando le affermazioni della pronuncia, per fare diventare l’appello una gara a ostacoli in cui l’inammissibilità sia sempre dietro l’angolo.

La complessità della sentenza delle sezioni unite è tale che un esame di tutte le sue implicazioni richiede capacità cui ci sentiamo francamente impari.

Si può dire però che le Sezioni Unite hanno accolto la tesi più restrittiva tra le due che si contendevamo il campo nella giurisprudenza della Cassazione, con la conclusione che la specificità dei motivi di appello, ferma restando la  grande differenza che esiste tra i due giudizi, non differisce in alcun modo da quella prevista dai motivi di ricorso per cassazione.

Non bisogno però dimenticare che oltre la strutturale differenza tra il giudizio di appello e quello di cassazione, il giudice di appello ha dei poteri di ufficio non certo trascurabili e previsti dall’art. 597, comma 5 c.p.p. tra cui concedere di ufficio la sospensione, condizionale, la non menzione, attenuanti generiche e formulare diversamente il giudizio di valenza delle circostanze attenuanti e aggravanti (si discute se abbia il potere di concedere ex officio anche le sanzioni sostitutive previste dall’art. 53 della Legge n. 689/1981).

Ebbene nella sentenza impugnata con cui è stata confermata l’ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte di Appello di Bologna, il difensore avere richiesto genericamente una riduzione della pena inflitta (impugnazione aspecifica che sicuramente deve superare il vaglio di ammissibilità), tuttavia avendo richiesto anche l’applicazione di un diverso giudizio di valenza e l’applicazione della diminuzione per le generiche nella misura massima di 1/3 (cfr. par. 10.1 e 10.2 della motivazione).

Viene da chiedersi se trattandosi di sollecitazioni di poteri officiosi del giudice di appello, necessitassero di una motivazione specifica o addirittura fosse sufficiente la loro mera enunciazione, visto che vi è pacifica giurisprudenza per cui l’appellante non può dolersi della mancata attivazione del giudice con i suoi poteri officiosi, ma in caso di richiesta il giudice di appello ha l’obbligo di motivare in caso di diniego, trattandosi quindi di una censura certamente ammissibili (si pensi ad una richiesta svolta durante la celebrazione dell’appello e messa a verbale).

Insomma si tratta di materia complessa, di importanza strategica per le future dinamiche del processo penale in fase di impugnazione, la cui esegesi richiede davvero il contributo di tutti.

Filippo Poggi