Azione contrattuale e arricchimento senza causa

Le Sezioni Unite civili (sentenza n. 22404/18, depositata il 13 settembre) hanno risolto una questione di diritto di particolare rilevanza in ambito processuale, inerente il tema dell’ammissibilità di nuove domande nel corso del processo.

 Il casoUn professionista conveniva in giudizio un Comune per ottenere il pagamento di quanto ritenuto dovuto a titolo di corrispettivo per la progettazione di un tratto stradale (una circonvallazione).
Il Comune si difendeva eccependo, tra l’altro, la nullità delle delibere di affidamento dell’incarico.

 In ragione delle difese del Comune, il professionista, con la “prima” memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., proponeva, in subordine, una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa.

Il Tribunale dichiarava peraltro l’inadempimento del Comune, condannandolo al pagamento del compenso richiesto.

In grado di appello la decisione veniva però riformata. In particolare, secondo la Corte territoriale, le delibera di incarico erano effettivamente nulle, così come nullo era da considerarsi, in via derivata, anche il contratto di prestazione d’opera professionale.

E quanto alla domanda di arricchimento senza causa (divenuta attuale proprio in ragione della dichiarata nullità contrattuale), essa veniva dichiarata inammissibile, perché considerata domanda nuova, non proponibile con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..

Seguiva il ricorso per cassazione.

La Seconda Sezione civile della Cassazione, cui inizialmente era stata affidata la trattazione del ricorso, aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa questione di massima di particolare importanza: «Se nel giudizio promosso nei confronti di una Pubblica Amministrazione per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale la parte possa modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.».

Secondo alcune pronunce, nel giudizio introdotto con domanda di adempimento contrattuale, è possibile proporre la domanda di arricchimento senza causa con “la prima difesa” successiva nel solo caso in cui la relativa esigenza sia sorta dal tenore delle avversarie deduzioni.

Secondo gli Ermellini, nella specie entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferivano indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Inoltre, dette domande erano attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale.

Le domande proposte dal professionista-progettista, erano altresì legate da un rapporto di connessione, non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, e tale nesso giustificava ancor di più il ricorso al simultaneus processus. Secondo le Sezioni Unite la decisione della Corte territoriale era errata e per questo è stata cassata con rinvio.

Il principio di diritto espressamente formulato dagli Ermellini è così risultato essere il seguente: “E’ ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata”.

Febbraio 2019

Fonte D & G

 

L’avvocato distrattario non può chiedere l’IVA al soccombente

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 22279/18, depositata il 20 settembre.

Ricordano i Giudici di legittimità che l’avvocato distrattario può chiedere alla parte soccombente solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali, “non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla”. Ciò in quanto in materia fiscale “costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro”. (Cass. n. 2474/12).

Febbraio 2019

Fonte D & G

(Avv. E. Oropallo)

Il cliente che trattiene gli onorari spettanti al proprio avvocato risponde di appropriazione indebita

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 20117/18, depositata l’8 maggio.

Il caso. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la condanna nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita), per aver questi trattenuto le somme erogategli dalla compagnia assicuratrice e spettanti al proprio difensore.

Il Supremo Collegio evidenzia che, nel caso di specie, si configuri un’ipotesi di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., così come stabilito nei precedenti gradi di giudizio.

Difatti, sottolineano i Giudici di legittimità, emerge dagli atti processuali, che la somma erogata “era stata imputata, dalla compagnia assicuratrice, al credito per la prestazione professionale del legale che aveva assistito l’imputato”.

Pertanto, correttamente la Corte distrettuale ha ravvisato nella condotta del ricorrente la configurabilità del reato di cui all’art. 646 c.p., conformemente al principio in forza del quale                             “il soggetto che abbia ricevuto una somma di denaro, appartenente a terzi, con l’obbligo di trasferirla all’avente diritto, ove non provveda alla restituzione della somma risponde del delitto di appropriazione indebita, quand’anche possa vantare ragioni di credito nei confronti del terzo”.

Febbraio 2019

Fonte: D&G

Avv. E. Oropallo

Protezione internazionale: adottata una circolare del ministero dell’interno

A proposito di decreto “sicurezza” – meglio conosciuto come decreto “Salvini” – la prof. Marina Castellaneta dell’Università di Bari ricorda sul suo blog che – sia pure in ritardo – il Governo ha adottato, il 18 dicembre, una circolare per illustrare agli uffici territoriali la corretta applicazione della legge n. 132 del 1° dicembre 2018 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, aggiungendo che “in realtà la circolare spiega poco ed è più orientata ad enfatizzare i risultati raggiunti nella nuova “strategia” in materia di immigrazione che ha portato a demolire l’istituto della protezione umanitaria e il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), nonché a prolungare di molto i termini di trattenimento dello straniero. Nessuno spazio, né nella legge, né nella circolare per le misure di integrazione, con scelte contrarie alla necessità di un esame individuale a vantaggio del rafforzamento dell’utilizzo del criterio del Paese di origine sicuro”.

HONNI SOIT QUI MAL Y  PENSE!

Febbraio 2019

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Avv. E. Oropallo

Il caso Knox innanzi alla CEDU

La Corte EDU di Strasburgo con sentenza del 24 gennaio 2019

ha recentemente condannato lo Stato Italiano a risarcire Amanda Knox per aver violato i diritti della difesa                                            (ric. n. 76577/13).

Ricorso che la Knox aveva presentato subito dopo essere stata scagionata dall’accusa di omicidio della studentessa Meredith Kercher avvenuto in un’abitazione di Perugia. In particolare, la ricorrente denunziava la violazione del principio del giusto processo ai sensi art. 6 della Convenzione europea, per la mancata presenza dell’avvocato difensore al primo interrogatorio avvenuto nella Caserma della Polizia alle due di notte del 6 novembre 2007.

Ancora, lamentava la Knox la violazione del diritto di difesa ai sensi art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali UE per aver utilizzato lo staff investigativo, nel corso dell’interrogatorio, un interprete che non si era limitato al solo compito di traduzione e

infine per violazione del divieto della tortura, di cui agli artt. 3 CEDU e 4, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

La Corte ha accertato la sussistenza della violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa, escludendo, comunque, l’ipotesi più grave del trattamento inumano e degradante che aveva lamentato.

Di particolare interesse, il ruolo avuto dall’interprete durante l’interrogatorio che si è svolto alla presenza di tre agenti della polizia e di un dipendente della stazione di polizia che fungeva da interprete. A giudizio della Corte EDU, si è trattato di un comportamento “anomalo” in quanto l’interprete non si sarebbe limitato a tradurre ciò che diceva la Knox e le domande degli inquirenti, ma avrebbe svolto un ruolo di “mediatore” e “suggeritore” in totale violazione della Convenzione, per cui la Corte condannava lo Stato italiano a risarcire la ricorrente l’importo di € 10.400,00 a titolo di danni morali, oltre al ristoro delle spese legali liquidate in € 8.000,00.

Quello che rileva, nella sentenza, non è tanto la misura del risarcimento quanto il comportamento degli investigatori.

Se questi sono i sistemi investigativi utilizzati in un caso delicato, come quello che ha tenuto banco per diversi anni nelle cronache giudiziarie, ebbene bisogna malinconicamente riconoscere che c’è ancora molto da lavorare per rendere più efficiente il sistema e assicurare il rispetto dei diritti dell’indagato in tutte le fasi del procedimento penale.

Secondo le stime della Suprema Corte e della Corte dei Conti, si spendono milioni di euro per le intercettazioni e molto meno per la preparazione degli addetti al settore investigativo della polizia.

Non sarebbe male ricordare che anche un sospettato – fino a prova contraria – non può essere trattato come fosse già colpevole per cui anche nei suoi confronti bisogna rispettarne i   diritti previsti dalla normativa convenzionale e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. La vicenda knox e dell’altro coimputato è esemplare: dopo anni di indagini ed un lungo processo sono stati entrambi scagionati dall’accusa di omicidio.

Questa volta, come in tante altre vicende, essenziale è stato il ruolo della difesa che ha saputo ribaltare quello che le cronache giudiziarie avevano etichettato come un delitto senza storia.

Febbraio 2019

(Avv. E. Oropallo)

Inaugurazione anno giudiziario 2019

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot.n. 447

Care Colleghe, cari Colleghi,

trasmettiamo in allegato il testo dell’intervento dell’Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Presidente dell’Ordine Distrettuale, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, svoltasi presso la Corte di Appello di Bologna il 26 gennaio scorso.

Cordiali saluti,

Il Consiglio

La valutazione degli spazi carcerari in relazione ai principi della Convenzione EDU

In tema di compatibilità degli spazi carcerari con i principi espressi dall’art. 3 della CEDU, una superficie calpestabile di tre metri quadrati per ogni detenuto in una cella collettiva rappresenta la soglia minima pertinente ai fini della valutazione delle condizioni carcerarie, in caso di sovraffollamento grave.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza n. 1562/19; depositata il 14 gennaio.

Quanto all’individuazione dei criteri e delle modalità di computo dello spazio minimo individuale, secondo un orientamento sostanzialmente unanime di legittimità, i tre metri quadrati – al di sotto dei quali, se non emergono i diversi e significativi aspetti “compensativi” di cui si è detto, deve ritenersi la violazione dell’art. 3 CEDU – vanno intesi come “spazio utile al fine di garantire il movimento del soggetto recluso nello spazio detentivo”, il che esclude di poter inglobare nel calcolo dello stesso lo spazio occupato dai servizi igienici, destinati a funzioni diverse da quelle correlate al movimento e, in ragione dell’ingombro che ne deriva, quelle strutture tendenzialmente fisse, come ad esempio il letto a castello, che costituiscono un sicuro impedimento al movimento del detenuto (ex multis, Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017).

Il riferimento dei tre metri quadrati è relativo quindi alla superficie calpestabile e che per spazio minimo in cella collettiva va inteso lo spazio in cui il soggetto detenuto abbia la possibilità di muoversi (Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia).

Dove la superficie così calcolata scenda al di sotto dei tre metri quadrati, ciò non integra di per sé la violazione del parametro convenzionale bensì la “strong presumption” di trattamento contrario ai contenuti dell’art. 3 CEDU a determinate condizioni bilanciabile (tra tante, Sez. 1, n. 39294 del 03/07/2017).

La Grande Camera del 15 dicembre 2016 ha ribadito che uno spazio personale inferiore a 3 mq. in una cella collettiva fa sorgere una “presunzione, forte ma non inconfutabile, di violazione” dell’art. 3 CEDU che “la presunzione in questione può essere confutata in particolare dagli effetti complessivi degli altri aspetti delle condizioni di detenzione, tali da compensare in maniera adeguata la mancanza di spazio personale“, quali cumulativamente “la durata e l’ampiezza della restrizione, il grado di libertà di circolazione e l’offerta di attività all’esterno della cella, nonché del carattere generalmente decente o meno delle condizioni di detenzione nell’istituto“.

Questa la sentenza emessa dalla Suprema Corte. Come è stato spesso ribadito dalla CEDU e confermato dalla Cassazione, la privazione della libertà è la pena comminata che lascia integri – pur nella condizione di recluso – i diritti personalissimi del detenuto che non possono subire coercizione alcuna. Ci vien da ricordare il carattere non punitivo della pena e il diritto del detenuto alla vita, alle cure mediche, al benessere fisico e mentale.

Davvero ci si trova senza fiato quando la giurisprudenza afferma che è sufficiente per il recluso uno spazio minimo calpestabile non inferiore a tre metri.

Insomma, per un continente che vuole essere un faro di civiltà, per gli altri popoli della terra, è davvero penoso che si possano ritenere accettabili le condizioni della reclusione con uno spazio così ristretto.

Fonte
D & G

Gennaio 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

Violenze del padre sulla figlia: colpevole anche la madre “negazionista”

Il marito ha abusato della loro figlia, e lei, la moglie, ha tenuto una linea negazionista, finalizzata a salvaguardare la falsa serenità familiare. Legittimo, sanciscono i giudici, ritenere anch’ella colpevole di violenza sessuale (Cassazione, sentenza n. 1650/19, sez. III Penale).

A rendere ancora più grave la posizione della donna, poi, il fatto che ella abbia “insultato e schernito la ragazza, costringendola – con la complicità del coniuge – a ritrattare quanto da lei raccontato” a proposito degli abusi subiti. Non a caso, la ragazza “ha ritrattato la sua tragica confessione non perché segretamente costretta dal padre, ma perché sollecitata e pressata da entrambi i genitori, tra loro saldamente alleati contro la verità emergente dal racconto della figlia”.

Fonte D & G

Gennaio 2019

 

Rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza perché inoltrata tramite PEC

Laddove il difensore non possa presenziare il procedimento di appello avverso i provvedimenti de libertate, l’istanza di differimento si palesa irrituale se inoltrata tramite PEC giacché, nel procedimento penale, l’utilizzo di tale mezzo non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni o notificazioni”.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, nella sentenza n. 2034/19, depositata il 16 gennaio.

La S.C., circa l’utilizzo del mezzo PEC, ricorda che la notifica a mezzo telematico è “equipollente alle forme dell’ordinario regime delle notificazioni” giacché è un mezzo ritenuto alternativo alle comunicazioni: in tal senso anche le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposti dalle autorità giudiziarie.

E’ consentito l’utilizzo del mezzo PEC nel procedimento penale “solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie a persona diversa dall’imputato” per cui la Corte ritiene “giuridicamente inesistente” l’istanza di differimento trasmessa dalla difesa del ricorrente tramite mezzo PEC.

A nostro avviso, con l’avvento del processo telematico e della conseguente ritualità – come afferma la Corte – della notifica in forma telematica degli atti al difensore dell’imputato – ci sembra incredibile, al contrario, che si ritenga inesistente la notifica dell’istanza di differimento inviato dal difensore alla Cancelleria penale in via telematica. Certamente questa sentenza non ci aiuta a capire le ragioni di questa discriminazione.

Fonte D & G

Gennaio 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

Elezioni degli ordini forensi: il Governo concede una proroga

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 37 tenutasi il 10 gennaio 2019, ha approvato un decreto legge con il quale, per il rinnovo dei consiglio degli ordini di rappresentanza, è stata concessa una proroga di sei mesi per fare in modo che si rinnovino senza incertezze applicative.

La proroga semestrale, tuttavia, non impedisce agli Ordini che già dispongono di liste di candidati conformi al dettame della sentenza, di svolgere la consultazione elettorale nei tempi stabiliti.

L’intervento del Governo è derivato dalle incertezze interpretative sorte nell’applicazione della legge n. 113/2017 che disciplina l’elezione dei membri dei consigli degli ordini circondariali forensi, laddove prevede l’ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi. L’Esecutivo, nel fare chiarezza sulla questione, ha confermato quanto già sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 32781/18 secondo la quale, ai fini del divieto di cumulo dei mandati, devono considerarsi anche i mandati i parzialmente svolti nonché quelli iniziati prima della riforma dell’ordinamento della professione forense del 2012.

Se l’interpretazione del Governo è conforme alle sentenze emesse dalla Cassazione – Sez. Unite – non si comprendono le ragioni di questo provvedimento. Non sarebbe stato più semplice che gli avvocati che si trovano in stato di ineligibilità rinuncino alla propria candidatura?

In caso contrario, se ne assumerebbero tutte le responsabilità che non sono davvero poche. Mi sembra che il provvedimento, invece di chiudere la vicenda, voglia prendere tempo semmai per operare la modifica della normativa in vigore.

Gennaio 2019

Fonte D & G

Nota a cura

avv. E. Oropallo

Maltratta compagna e figlia e le perseguita online: necessaria la custodia in carcere

Sotto accusa per avere maltrattato l’ex compagna e la figlia, l’uomo sceglie assurdamente di minacciarla e offenderla non solo tramite telefono ma anche attraverso i social network. Legittimo, di conseguenza, secondo i Giudici, il provvedimento con cui gli viene imposta la misura cautelare della custodia in carcere (Corte di Cassazione, sentenza n. 57870/18, sez. VI Penale).

Inutile il ricorso proposto in Cassazione dall’imputato. Anche i Giudici del Palazzaccio, difatti, ritengono vada confermata “la custodia in carcere”. Decisiva la constatazione che egli ha ignorato completamente “il divieto di comunicazione” con l’ex compagna e la figlia, rivolgendo loro “messaggi vocali minacciosi” e “messaggi dai contenuti infamanti pubblicati sui social network”.

Fonte D&G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Gennaio 2019

Circolazione in Italia dei veicoli stranieri sotto osservazione da parte della polizia

Con il d.l. n. 113/2018, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono state inasprite le misure sanzionatorie per chi circola con un veicolo munito di targa straniera sul territorio nazionale. Sono esclusi dal divieto generale i veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in virtù di un contratto di leasing o di noleggio stipulato all’estero con una società che non ha sede in Italia. E anche i veicoli intestati ad una impresa estera, senza sedi in Italia, assegnati in comodato ad un soggetto residente in Italia per motivi di lavoro o collaborazione. Per evitare le pesanti sanzioni individuate dalla riforma degli artt. 93 e 132 c.d.s. sono percorribili solo due strade. Una nuova immatricolazione italiana del veicolo, oppure la conduzione all’estero del mezzo con riconsegna delle targhe.

Fonte D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Gennaio 2019

E’ valida la delega orale conferita dall’avvocato di fiducia al suo sostituto

 Così ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 57832/18, depositata il 20 dicembre.

Validità della delega orale.

Da un primo orientamento (sentenza n. 26606/18) emerge una risposta negativa: in ambito giudiziale era richiesta la forma scritta per ritenere valida la nomina del sostituito del difensore. Tuttavia, la S.C. adita dalla ricorrente ritiene dar seguito a un secondo orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 48862/18) che riteneva legittimo l’utilizzo della forma orale per la nomina di predetto sostituto.
Tale conclusione, secondo la S.C. adita, risponde ad esigenze di semplificazioni emergenti dalla riforma dell’ordinamento forense.
Inoltre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la previsione dell’art. 14, comma 2 l. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), che prevedeva che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticamente abilitato, con delega scritta”, è da ritenere applicabile sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fonte D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Gennaio 2019

La giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione avverso il diniego del questore al rilascio del permesso di soggiorno

Sul tema si pronuncia la Corte di Cassazione con sentenza n. 32774/18, depositata il 19 dicembre.

La vicenda. Un cittadino senegalese chiedeva l’accertamento al proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostenendo di essere stato oggetto di grave sfruttamento lavorativo, di aver manifestato la volontà di cooperare nel processo penale a carico del proprio datore di lavoro.
Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione del Ministero dell’Interno, che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia fosse di competenza del giudice amministrativo, riteneva che la situazione soggettiva avesse consistenza di interesse legittimo. La Corte d’Appello confermava la sussistenza in materia di giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso tale decisione, il cittadino senegalese propone ricorso per cassazione.

La giurisdizione. Come già più volte ribadito dalla Suprema Corte, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, poiché al questore stesso non è attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all’adozione degli atti riguardanti i permessi umanitari.

Pertanto, le Sezioni Unite della Cassazione, in accoglimento del ricorso, con rinvio della sentenza cassata al Tribunale, chiede a quest’ultimo di attenersi al seguente principio di diritto: “In tema di immigrazione, l’opposizione avverso il diniego del questore al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, che procederà con cognizione piena a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere del Procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all’interno del procedimento amministrativo, non vincolando l’autorità giurisdizionale”.

Non è la prima volta che la Cassazione interviene per riaffermare il punto della giurisdizione ordinaria laddove l’organo amministrativo delo Stato rivendica la sua specifica competenza in materia.

Come ribadisce la Corte con questa sentenza, quella del soggetto che si vede respinta la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari è un diritto soggettivo vero e proprio che appartiene solo alla giurisdizione del giudice ordinario.

Fonte D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Gennaio 2019

Sono ineleggibili, al Consiglio dell’Ordine, gli avvocati che hanno già espletato due mandati consecutivi

Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 32781/18, depositata il 19 dicembre, hanno affermato che, in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, l. 12 luglio 2017 n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma terzo del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi.

L’applicazione non retroattiva della norma. 

Sempre a parere del Giudice di legittimità attribuire rilevanza, ai fini dell’ineleggibilità, anche ai mandati antecedenti all’entrata in vigore della novella normativa non implica l’applicazione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, l. n. 113/17. 

La sentenza della Cassazione sopra riportata rischierebbe, secondo alcuni commentatori,  di creare problemi per le prossime elezioni degli Ordini degli Avvocati previste per questo mese nella misura in cui, debbono essere conteggiati anche i nominativi scelti prima dell’entrata in vigore della legge 113/2017.

 

In sostanza, la Cassazione sancisce il limite del doppio mandato alle cariche elettive, indicando come ratio l’esigenza di garantire un’ampia parrtecipazione alle funzioni di governo degli ordini, favorendo l’avvicendamento in modo “da garantire la par codicio tra candidati”, “nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazioni nelle relative compagini”.

Fenomeno questo ben diffuso in passato per cui va senz’altro ritenuto corretta ed adeguata la decisione della Corte.

Fonte D & G

Gennaio 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

 

Il ripensamento unilaterale del coniuge non preclude l’accoglimento della domanda congiunta di divorzio

Così decide la Cassazione con ordinanza n. 19540/18, depositata il 24 luglio.

Il fatto. Il Tribunale di Pescara in primo grado rigettava la domanda congiunta di divorzio promossa dai due coniugi rilevando che all’udienza di comparizione dei coniugi la moglie aveva revocato il consenso precedentemente prestato.

La Corte d’Appello de L’Aquila confermava la sentenza di primo grado per cui la decisione viene impugnata con ricorso in Cassazione dell’originario richiedente.

Accoglie il ricorso la Cassazione ricordando, come sostenuto dal ricorrente, che in tema di divorzio a domanda congiunta l’accordo tra i coniugi ha natura meramente ricognitiva “con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale”.

La Corte ha precisato che la separazione consensuale “individua il presupposto sostanziale della fattispecie nell’accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall’esterno, mediante un’attività di controllo che non può mai tradursi in un’integrazione o una sostituzione del consenso delle parti” laddove il divorzio congiunto, “richiede una rinuncia costitutiva, fondata sull’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 3 della l. n. 898/1970”.

In conclusione la Cassazione, ha ritenuto fondato il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale che, nonostante la revoca del consenso di uno dei coniugi, dovrà provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti del divorzio.

Fonte: D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Indennizzo anche se il processo troppo lungo porta alla prescrizione

L’equa riparazione deve essere concessa alla vittima di un processo troppo lungo anche quando la durata eccessiva del processo determina l’estinzione del reato per prescrizione. E’ la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ad affermarlo con l’ordinanza n. 28784 deposita il 9 novembre.

In effetti un uomo condannato in primo grado per il reato di lesioni personali ricorre in appello. La Corte d’Appello dopo 7 anni dichiara non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione per cui si rivolge alla Corte d’Appello per ottenere un’equa riparazione in base alla legge n. 89/2001. La Corte accoglie il ricorso ma il Ministero fa ricorso in Cassazione sostenendo che la lunga decorrenza del procedimento aveva comportato effetti favorevoli per l’imputato. La tesi era stata condivisa dalla Corte d’Appello di Firenze per cui l’uomo fa ricorso in Cassazione che gli ha dato ragione.

Per la Suprema Corte, infatti, deve essere concessa “senza alcun riguardo all’esito del giudizio protrattosi oltre il termine” a meno che non sia stato lo stesso imputato a usare tecniche dilatorie o abbia fatto ricorso a un abuso del diritto di difesa. Solo in questo caso l’indennizzo non va concesso.

Fonte: www.marinacastellaneta.it