Il valore probatorio dibattimentale delle ricognizioni informali – Tribunale Forlì 26.02.2019 Est. Lisena

In allegato l’estratto della motivazione della sentenza del Tribunale Collegiale di Forlì che ha operato una corretta, condivisibile e prudente operazione di apprezzamento di individuazioni fotografiche informali (nella fattispecie fotogrammi di riprese di telecamere durante una partita di calcio).

Il Tribunale forlivese ha effettuato un excursus sulla questione dei riconoscimenti informali dalla Relazione Preliminare la Codice di rito fino alla recente giurisprudenza di legittimità, concludendo che detti riconoscimenti informali (prove atipiche che il Giudice deve valutare in modo quanto mai rigoroso) in assenza di altri elementi di prova, ed in presenza di elementi di prova contraria introdotti dalla difesa dell’imputato, non potevano superare il ragionevole dubbio in presenza del quale non è raggiunto lo standard probatorio per pronunciare una sentenza penale di condanna, di talché ha assolto l’imputato per insufficienza e contraddittorietà della prova (sulla capacità dimostrativa dei riconoscimenti fotografici v. le considerazioni a pagg. 8-9 della motivazione).

Filippo Poggi

L’avvocato che assiste più parti con posizioni identiche ha diritto alla liquidazione di onorario unico

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 8677/19 depositata il 28 marzo.

Ha ritenuto la Corte che in una fattispecie nella quale è applicabile ratione temporis il d.m. 585/1994 sulle tariffe professionali, se l’avvocato ha assistito una pluralità di parti con posizioni processuali identiche trova applicazione il comma 4 dell’art. 5 del d.m.. Il legale ha così diritto alla liquidazione di un onorario unico che può essere aumentato nelle percentuali indicate nella disposizione citata in base al numero di parti assistite.

Vale la pena osservare che il principio espresso dalla Cassazione può essere esteso anche agli odierni parametri forensi di cui al d.m. 55/2014.

Infatti oggi l’art. 4, comma 2 del d.m. citato (modificato poi dal d.m. 37/2018) ha prescrizioni analoghe.

Anche sotto il vigore dell’attuale disciplina si può quindi ritenere che la norma citata detti un principio di carattere generale, non riferito al solo soccombente ma anche al cliente.

Fonte D&G

Marzo 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

Obbligo vaccinale: la sola richiesta all’Asl non è sufficiente per l’iscrizione scolastica

Non può essere accolta la domanda cautelare volta all’annullamento del provvedimento di diniego dell’accesso alla scuola pubblica per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale previsto dal d.l. n. 73/2017, conv. in l. n. 119/2017. La mera presentazione all’istituto scolastico della formale richiesta alla Asl competente per la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie è infatti idonea ai soli fini dell’iscrizione, ma la procedura deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. Così ha stabilito il TAR Abruzzo, Sez. I, ordinanza n. 41/19; depositata il 23 febbraio.

Fonte D&G

Marzo 2019

La Corte di Cassazione sulla proroga del trattenimento dello straniero presso il Cie

La proroga del trattenimento dello straniero, da parte del giudice di pace deve essere emessa in udienza a seguito dell’audizione dello straniero ed il provvedimento che ne dispone la proroga deve indicare nella propria motivazione le ragioni che la rendono necessaria pena la sua invalidità.

Nel caso in esame il ricorrente aveva contestato le modalità dell’operato del Giudice di Pace, ed in particolare, osservava il difensore dello straniero, come si fosse provveduto in difetto di audizione dello stesso.

Non solo, ma anche sotto un altro aspetto il provvedimento si presentava illegittimo, quello della motivazione, la quale si limitava, contrariamente alla normativa vigente, alla generica indicazione delle ragioni individuate al fine di trattenere lo straniero presso il Cie, omettendo totalmente la necessaria indicazione dei motivi che lo rendevano necessario.

Da ultimo per corroborare ulteriormente la propria tesi, il difensore, deduceva altresì che lo straniero trattenuto fosse comunque inespellibile, dato che egli conviveva con il fratello titolare di cittadinanza italiana configurandosi una situazione rilevante ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.

Proroga del trattenimento dello straniero. Gli Ermellini ritenevano fondati tutti e tre i motivi di ricorso rappresentati dal ricorrente, annullando il provvedimento del giudice di pace.

Fonte D&G

Marzo 2019

Brevetto unico europeo

In G.U. è stato pubblicato il d.lgs. n. 18/2019 di attuazione della delega di cui all’art. 4 l. n. 163/2017 per l’adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il decreto è entrato in vigore il 27 marzo scorso.

Negli Stati membri che parteciperanno a tale cooperazione sarà introdotta una tutela brevettuale unitaria, il brevetto unico europeo con cosiddetto “effetto unitario”. L’obiettivo è quello di istituire una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti che regoli violazioni, contraffazioni, revoche o accertamenti di nullità, nonché misure provvisorie e cautelari correlate o azioni di risarcimento danni. Un bel passo avanti sulla strada dell’armonizzazione della disciplina brevettuale cui fino ad oggi non aveva dato attuazione il Parlamento nazionale.

Fonte D&G

Marzo 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

Ai clienti pesce surgelato e decongelato: l’omessa indicazione sul menù vale una condanna

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sentenza n. 13726/19, sez. III Penale, depositata il 31.3.2019.

Decisiva sul fronte giudiziario è la valutazione compiuta dai Magistrati della Corte d’Appello, i quali dissentono dalla pronunzia assolutoria emessa dai colleghi del Tribunale e ritengono che “il non avere comunicato alla clientela, mediante indicazione sul menù, la somministrazione di pesce decongelato e surgelato” è catalogabile come azione finalizzata a “vendere” agli avventori “quel cibo come pesce fresco”. Conseguenziale, quindi, la condanna per i due proprietari del ristorante giapponese, fermati prima di riuscire a mettere in pratica la frode.

Fonte D&G

Marzo 2019

Legittima difesa – Testo definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 28.03.2019

In allegato il testo di Legge definitivamente approvato dal Senato ed in attesa di Promulgazione da parte del Capo dello Stato e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In ordine al nuovo assetto della legittima difesa nel nostro ordinamento quale risultante dalle modifiche degli artt. 52, 55 del codice penale e 2044 del codice civile, pare almeno a chi scrive, che le fortissime preoccupazioni espresse da più parti circa la legittimazione di un nostrano “Far West” ed il distacco (definitivo?) da un diritto penale liberale in nome di un populismo penale lontano dai criteri di razionalità che debbono governare la redazione della norme penali, sembrano un poco eccessive.

Non interessa cimentarsi in ordine alle perplessità sul carattere di norma “manifesto” che riguarderebbe un numero davvero trascurabile di procedimenti penali ed ancora di più il fatto che la norma sarebbe ingiustificata alla luce di un nettissimo calo dei reati violenti di tutti i generi ma in particolare degli omicidi volontari che non sono mai stati ad un livello, per fortuna, così basso nella storia repubblicana. Neppure si vuole discutere la questione del monopolio dell’uso della forza legale riservato ovviamente allo Stato.

L’esame del testo del codice interpolato dalle legge de qua consente una primissima esegesi delle nuove disposizioni alla luce delle quali in primo luogo l’avverbio “sempre” inserito al comma 2 dell’art. 52 dopo la parola “sussiste” certamente limita in modo molto forte la discrezionalità del Giudice ma forse può essere quasi considerata pleonastica in considerazione del fatto che trattasi pur sempre di fatti commessi per difendere all’interno del proprio domicilio (inteso come casa di abitazione ma anche negozio, studio professionale o impresa, luoghi in cui ogni persona ha diritto al massimo della sicurezza fisica che l’Ordinamento deve garantire), “la propria o altrui incolumità” quindi beni attinenti alla vita e all’integrità fisica ovvero anche i beni ma solo quando non vi sia “desistenza” dell’offensore” e comunque “vi sia pericolo di aggressione”.

In ogni caso tale concreto apprezzamento giudiziale non è affatto escluso e una ragionevole interpretazione della norma per quanto attiene alla nozione di “propria e altrui incolumità” che dovranno subire una minaccia tutt’altro che irrilevante perché possa escludersi la punibilità del fatto.

Non è quindi pensabile che si possa, anche alla luce delle nuove norme, “sparare al ladro che fugge” in quando adesso come allora si ricadrebbe senza meno in una ipotesi di omicidio volontario.

Il comma 4 aggiunto all’art. 52 del codice penale parimenti ritiene “sempre in stato di legittima difesa” chi nei luoghi sopra indicati agisce contro un offensore a condizione che questi “stia compiendo una intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica”.

La modifica dell’art. 55 del codice penale sull’eccesso colposo nella legittima difesa introduce un concetto forse di non inequivoca interpretazione quale “lo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto” che certamente potrà consentire, se applicato in modo molto estensivo dalla Magistratura (forse potranno risultare utili gli studi in tema di vittima vulnerabile nel diritto processuale), di punire con le pene per i reati colposi fatti molto gravi ma senza certamente consentire mai alcun eccesso, quello sì debordante dal diritto penale liberale e soprattutto dallo Stato di diritto, per cui l’offeso possa mai perpetrare sorta una vendetta legale nei confronti dell’offensore allorché questi abbia cessato di essere una minaccia per l’incolumità fisica e stia, per esempio, dandosi alla fuga con il bottino.

La nuova Legge modifica anche le conseguenze civilistiche della legittima difesa previste dall’art. 2044 del codice civile, per cui nel caso la stessa ricorra, per chi ha compiuto il fatto è escluso ogni obbligo di risarcimento o indennizzo nei confronti del danneggiato o dei suoi congiunti (mi sembra una scelta discrezionale del Legislatore che non può essere attaccata sul piano della legittimità costituzionale in quanto non si scorgono obblighi solidaristici nei confronti di chi sia rimasto leso nell’atto di commettere un delitto violento); in caso di legittima che però abbia ecceduto colposamente i limiti legali, è sempre dovuta invece una indennità rimessa al prudente apprezzamento del Giudice che dovrà tenere conto dei parametri legalmente determinati per la sua liquidazione.

La nuova Legge inasprisce, e molto, le pene per il furto in abitazione ex art. 624-bis del codice penale, per la violazione di domicilio ex art. 614 del codice penale e per la rapina semplice (pena minima 5 anni) o aggravata (di solito tali innalzamenti delle pene edittali non sembrano sortire evidenti effetti concreti).

Pare del tutto condivisibile la modifica dell’art. 165 del codice penale per cui in caso di condanna per furto in abitazione, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata al pagamento integrale della somma determinata a titolo di risarcimento del danno subito dalla persona offesa.

Infine viene previsto che gli oneri di difesa anche per consulenti tecnici siano a carico dello Stato, non si comprende se rilevi comunque il reddito dell’imputato ma parrebbe di sì applicandosi la stessa normativa dei collaboratori di giustizia.., quando il procedimento di concluda un provvedimento liberatorio (decreto di archiviazione, sentenza di nlp o sentenza dibattimentale di proscioglimento). Nello stesso tempo questi procedimenti vengono inseriti tra quelli per cui è prevista la trattazione prioritaria ai sensi dell’art. 132-bis disp. att. c.p.p.

Interessante il fatto che venga in un certo modo legalmente prevista (v. art. 8 delle nuove disposizioni) la formula terminale nel caso di assoluzione per ricorrenza della legittima difesa che essere quella per cui “il fatto non costituisce reato”.

Meno comprensibile perché queste ultime due disposizioni non siano applicabili ai fatti commessi ricorrendo le circostanze di cui all’art. 52, comma 1 del codice penale ossia a quella che ormai potremmo definire “legittima difesa ordinaria” (es. rappresentante di preziosi assalito sulla pubblica via, donna che si difende da un tentativo di violenza sessuale di gruppo fuori da un locale pubblico etc.).

Filippo Poggi

Lettera del 27/3/19 del CPO relativa al Congresso di Verona

Il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena condivide il contenuto del comunicato alle Istituzioni redatto dalla Rete CPO degli Ordini degli Avvocati del Triveneto, in relazione al “XXIII Congresso Mondiale delle Famiglie” che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo 2019.

Si riporta di seguito il testo del comunicato

“La Rete dei Comitati Pari Opportunità
degli Ordini degli Avvocati del Triveneto

preso atto:

– che dal 29 al 31 Marzo 2019 si terrà, a Verona, il “XXIII Congresso Mondiale delle Famiglie” (World Congress of Families) che ha come obiettivo quello di “di unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società”;
– che il Congresso vede tra gli organizzatori le associazioni: ProVita Onlus, che ha diffuso, in occasione della celebrazione della Festa della donna del 8 marzo 2019, un comunicato in cui definisce “non diritti” quelli relativi al divorzio, alla contraccezione, all’aborto, alla filiazione ottenuta attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita; CitizenGO, che ha promosso una petizione in occasione della Conferenza sullo stato delle donne che si svolgerà all’ONU a metà marzo per denunciare “il grande tentativo di promuovere stermini abortivi di massa come mezzo di controllo delle nascite”; Generazione Famiglia, che tra i suoi punti programmatici chiede la sospensione dei programmi scolastici che promuovono il rispetto per le diversità;

Read more “Lettera del 27/3/19 del CPO relativa al Congresso di Verona”

Le nuove norme sul marchio in G.U.

Sulla G.U. dell’8.3.2019 n. 57 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 15/2019 che ha dato attuazione alla direttiva UE 2015/2436 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2015/2424 del 16.12.2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Diverse le modifiche apportate al codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005). In particolare, il legislatore è intervenuto sulla procedura di deposito del marchio che non richiederà più la riproduzione grafica dello stesso.

Il decreto, con il nuovo art. 122-bis (Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario), prevede che «1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati. 2. Il licenziatario può intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito».
In tema di azione di decadenza, l’onere della prova dell’uso del marchio incombe sul titolare e non su chi ne eccepisce il non uso (modifiche all’art. 121 c.p.i.).   

L’art. 122 viene invece modificato nel senso che «L’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall’Ufficio italiano brevetti  e  marchi  ai  sensi  dell’articolo  184-quater  o  sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 184-bis.

Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.c.».

Fonte D&G

Marzo 2019

La locazione stipulata non in forma scritta

Nel caso in cui l’adozione della forma verbale sia stata liberamente concordata dalle parti, il locatore può chiedere il rilascio dell’immobile, occupato senza alcun titolo, mentre il conduttore può solo chiedere la restituzione parziale delle somme eccedenti, rispetto al canone concordato. Questo è il principio affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 5794/19, depositata il 28 febbraio.

Il principio richiamato dalla Corte di Cassazione è quello già affermato, con una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 18214/05), nella quale si afferma che il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato non in forma scritta, debba considerarsi affetto da nullità assoluta, secondo la previsione dell’art. 1 l. n. 431/1998 e che essa sia rilevabile sia su impulso di parte che d’ufficio, dal giudice.
La Corte di Cassazione distingue fra due ipotesi: quella in cui l’adozione della forma verbale sia stata liberamente concordata dalle parti, nel qual caso, inevitabilmente, il contratto è da ritenersi nullo e quella in cui la scelta di instaurare un rapporto di fatto e quindi abusivo, sia riconducibile alla volontà del solo locatore, che l’ha perseguita con la coercizione o l’inganno del conduttore.

In quest’ultimo caso il conduttore potrà scegliere fra la riconduzione del contratto alle condizioni conformi a quanto previsto dagli accordi di categoria e la restituzione di quanto pagato in eccesso, rispetto alle somme effettivamente dovute, in forza dei suddetti accordi.

Nel caso in cui la forma verbale sia stata adottata di comune accordo, invece, troveranno applicazione i principi generali in tema di nullità.
Il locatore potrà agire in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile, occupato senza alcun titolo, mentre il conduttore potrà solo chiedere la restituzione parziale delle somme eccedenti, rispetto al canone concordato.

Fonte D&G

Marzo 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo 

Elezioni dei COA: salva la proroga

Con il comunicato del Ministero viene chiarito che, «ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, legge 11 febbraio 2019, n. 12, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 2 del 2019».

Prendendo atto della mancata conversione del d.l. n. 2/2019, recante «Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi», il Ministero della Giustizia ha precisato che le norme ivi previste sono state abrogate dall’art. 1, comma 3, l. n. 12/2019 di conversione.

Il decreto legge era stato approvato dal Governo, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 32781/18 che nell’interpretare la l. n. 113/2017, avevano ribadito l’ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi.

Fonte D&G

Marzo 2019

Elezione del domicilio presso il difensore di ufficio e processo in absentia

In questa interessante ordinanza della Prima Sezione Penale della Suprema Corte si riafferma l’importanza (invero abbastanza negletta nella pratica quotidiana) di assicurare che il processo in absentia avvenga quando dello stesso sia effettiva conoscenza da parte dell’imputato e non solo meramente formale quando avviene come nel caso all’esame della Corte, per effetto della sola elezione del domicilio presso il difensore di ufficio effettuata nella fase procedimentale ed anzi prima dell’iscrizione nel registro degli indagati.

L’ordinanza si segnala anche per l’affermazione di un principio di diritto niente affatto pacifico: la questione all’esame riguarda un verbale del 2014 tuttavia viene evocato come tertium comparationis la disciplina attuale ex art. 162, comma 4-bis c.p.p. che ha introdotto la necessità di informare immediatamente il difensore di ufficio e di raccogliere il suo consenso alla predetta elezione. La Suprema Corte ritiene che in caso di mancato consenso, le notifiche all’imputato non possano farsi che ai sensi degli artt. 157 segg. c.p.p.

Non privo di interesse il fatto che la vicenda processuale in Cassazione nasce dal ricorso del PG avverso la sentenza di appello che di ufficio aveva ravvisato la nullità della sentenza di primo grado per difetto delle condizioni per procedere in absentia.

Il PG presso la Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso del PG presso la Corte Territoriale.

E’ ben noto che la Dottrina ritiene la disciplina introdotta con Legge n. 67/2014, che ha soppresso il secolare istituto della contumacia, assai più sfavorevole delle disciplina precedente, alla quali si era giunti anche per impulso della giurisprudenza della Corte Edu, che aveva novellato l’art. 175 c.p.p. con Legge n. 60/2005. E davvero non si può, almeno ad avviso di chi scrive, concordare con le obiezioni sollevate dalla Dottrina.

Filippo Poggi

La difficoltà economica dello straniero può giustificare il mancato rispetto dell’ordine di espulsione

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 39773/18, depositata il 4 settembre.

La vicenda. Il Giudice di Pace condannava l’imputato alla pena di 10mila euro di multa per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale.

La decisione di merito è impugnata per cassazione dall’interessato. Sostiene il ricorrente che nella fattispecie era emersa una situazione di indigenza tale da non consentirgli l’acquisto del titolo di viaggio. La mancanza di fonti finanziarie, riferite da un teste appartenente allo polizia giudiziaria ed emerse anche nel decreto di espulsione stesso, venivano ignorate dal Giudice di Pace.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. In tema di immigrazione il giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, presuppone l’onere dello straniero di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, “restando fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale».

Ragioni che possono concernere «situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendo difficoltosa o pericolosa».

Pertanto, il disagio economico dello straniero e la difficoltà ad organizzare la partenza doveva essere valutata come giustificato motivo.

Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace.

Fonte D & G

Febbraio 2019

Abbandonare i rifiuti è reato, ma anche non provvedere alla rimozione

Così si è espressa la Corte di Cassazione sentenza n. 39430/18, depositata il 3 settembre.

Fermo restando che l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 vieta in generale l’abbandono di rifiuti, condotta punita dagli artt. 225 e 226 del medesimo decreto, la Corte ricorda che l’abbandono di rifiuti obbliga chiunque contravvenga al divieto al rispristino dello stato dei luoghi.

La sentenza precisa dunque che «l’obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell’abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell’ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono le conseguenze, se non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell’obbligo».

Fonte D & G

Febbraio 2019

Conferma del trattenimento presso il CIE per mancata notifica dell’avviso dell’udienza al difensore di fiducia

Così ha deciso la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 3345/19, depositata il 5 febbraio.

Il Giudice di Pace di Milano convalidava il trattenimento di un cittadino albanese presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza di Milano in virtù del fatto che l’interessato aveva terminato un periodo di detenzione domiciliare e che, avendo una moglie regolarmente soggiornante in Italia ed un figlio di due anni, avrebbe avuto le condizioni per il permesso di soggiorno per ragioni familiari. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’interessato.

Come afferma costantemente la giurisprudenza, in tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, trovano applicazione le garanzie del contraddittorio, nella forma della necessaria partecipazione del difensore e dell’audizione dell’interessato.

Ne consegue che la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida, a causa dell’omessa notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente e tanto più, dalla nomina di un difensore d’ufficio. All’udienza di convalida del trattenimento si applicano infatti le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 dell’art. 13 che prevedono espressamente la nomina di un difensore d’ufficio solo nel caso in cui lo straniero sia privo di un difensore di fiducia.

Fonte D & G

Febbraio 2019

 

Quote di iscrizione 2019

Forlì, 20 febbraio 2019

A tutti i colleghi Avvocati e Praticanti  Loro sedi

Prot. n. 739

           Care Colleghe, cari Colleghi,

il Consiglio, nella seduta del 18/02/2019, ha deliberato di ridurre, in via sperimentale e adottando principi di prudente amministrazione, la quota di iscrizione all’Albo per i Colleghi nati dopo il 1/1/1979 compreso,  di €. 30,00 per ciascuno, determinandola in tal modo in €. 230,00.

Il Consiglio ha, altresì, deliberato, nella medesima seduta, di mantenere inalterato l’importo delle quote di iscrizione all’Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti per i nati prima del 31/12/1978 compreso.

Il termine per il versamento della quota è fissato al 30 APRILE 2019.

Si sottolinea, infine, che sia il Regolamento del CNF che l’adozione del piano anti-corruzione ci impongono l’applicazione di sanzioni e di strumenti di recupero credito, in caso di mancato puntuale pagamento.

Conseguentemente è stato previsto che il sollecito stragiudiziale del pagamento, scaduto il termine del 30 aprile 2019, comporterà l’addebito della somma di € 10,00 per ogni comunicazione si dovesse rendere necessaria.

 

Di seguito si specificano gli importi:

PRATICANTI  SENZA PATROCINIO:                                                        €.80,00

PRATICANTI CON PATROCINIO:                                                            €.114,00

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI nati dopo il 1/1/79 compreso:           €.230,00

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI nati prima del 31/12/78 compreso:   €.260,00

AVVOCATI CASSAZIONISTI:                                                                  €.300,00                                                             

Il pagamento dovrà avvenire, in base alle disposizioni vigenti che regolano la contabilità degli Enti Pubblici, mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Forlì Cesena – presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sede di Forlì, Corso della Repubblica n. 41, codice IBAN IT21Q0538713202000000847863 indicando come causale: COGNOME e NOME, data di nascita – quota 2019.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

L’attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

In tema di relazione tra normativa europea e giurisdizione dei paesi membri, la prof. Castellaneta nel suo blog ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha molte potenzialità, ma gli Stati la utilizzano ancora troppo poco, malgrado sia in vigore da nove anni.

Anche i tribunali nazionali – scrive – troppo spesso, non fanno riferimento alla Carta dei diritti fondamentali e questo anche nei casi in cui debba essere applicato il diritto dell’Unione. Di qui la richiesta di maggiori attività formative per giudici e operatori del diritto al fine di rafforzarne l’utilizzo nei provvedimenti in cui il diritto dell’Unione sia applicabile. Tra i dati positivi, il crescente riferimento alla Carta nei rinvii pregiudiziali: tra il 2010 e il 2017 in 392 casi di rinvio pregiudiziale vi è stato il richiamo alla Carta.

La maggior parte dei rinvii pregiudiziali è arrivata dall’Italia, seguita dalla Germania, dal Belgio, dall’Austria, dalla Spagna e della Romania. Tuttavia, in percentuale rispetto al totale dei rinvii pregiudiziali per ogni Stato membro è la Slovacchia a detenere il primato”.

Ora, a parte il caso del rinvio pregiudiziale, ormai diventato pratica corrente anche nei Tribunali dei paesi europei, resta il dato, certamente grave, del ritardo nell’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Forse anche perché spesso si considera la Carta come un’alternativa alla Carta EDU.

Ma si tratta di una opinione errata, dovuta in gran parte alla scarsa conoscenza – diffusa anche nel nostro settore professionale- della normativa UE che può essere applicata direttamente nel processo italiano a differenza del ricorso alla Corte EDU, ammissibile solo in caso di esaurimento di rimedi nella giurisdizione interna. Resta, dunque, la necessità, di diffondere la conoscenza del diritto dell’UE anche all’interno della nostra categoria. Tanto più quando si tratta di preparare una nuova generazione di giuristi in vista anche di una totale integrazione della giurisdizione interna con quella europea.

Febbraio 2019

www.marinacastellaneta.it

Nota a cura

Avv. E. Oropallo