Computo della sospensione della prescrizione

In allegato due interessanti sentenza della Suprema Corte in tema di corretto computo della sospensione della prescrizione, espressione di orientamenti consolidati ma che non sempre abbiamo presenti nell’attività processuale.

Nella prima sentenza (Cass. 5481/2018) si afferma il principio per cui in caso di processo plurisoggettivo (v. pag. 3) se anche uno solo dei difensori degli imputati chiede rinvio per astensione dalle udienze, la sospensione della prescrizione si estende a tutti i coimputati, anche quelli assistiti da difensori che non si astengono, a meno che questi si oppongano formalmente al rinvio e chiedano ex art. 18 c.p.p. la separazione della posizione del proprio assistito per la trattazione immediata della causa (richiesta assistita dal favor separationis).

Nella seconda pronuncia (Cass. 3671/2018) si precisa che in caso di cause concorrenti cause di rinvio del processo, una dipendente dall’imputato o dal suo difensore e l’altra determinata da esigenze processuali, prevale la seconda e non si tiene conto del periodo di sospensione (nella fattispecie il difensore aveva aderito alla astensione dalle udienza ma la stessa udienza avrebbe comunque dovuto essere rinviata per mancata notifica all’imputato del decreto di citazione – v. pag. 6).

Filippo Poggi

Cassazione e poteri di rideterminazione di ufficio della pena

In allegato l’interessante (ma anche un poco preoccupante) motivazione resa della Prima Sezione Penale della Cassazione avverso un provvedimento del Giudice dell’Esecuzione proposto dal carissimo amico e collega Avv. Antonio Giacomini.

In buona sostanza, il Giudice dell’Esecuzione dopo avere revocato le condanne per i reati concorrenti di ingiuria e danneggiamento siccome depenalizzati, ha rideterminato la pena per il residuo reato di minaccia semplice in € 200,00 di multa.

La Corte Suprema, premesso un lungo excursus giurisprudenziale, e facendo riferimento al novellato art. 620, comma 1 lett. l) c.p.p. come novellato dalla Legge n. 103/2017, ha ritenuto di potere direttamente riterminare la pena senza rinvio al giudice del merito.

E tuttavia non pare che nel provvedimento impugnato vi fossero quegli elementi per rideterminare la pena ”sulla base delle statuizioni del giudice del merito” ovvero pare che esse siano state fraintese.

Il Giudice dell’Esecuzione aveva errato infliggendo una pena appunto di € 200,00 di multa facendo riferimento alla nuova cornice edittale che prevede la pena della multa fino a € 1032,00 mentre per i reati commessi prima del 2013 la pena era quella della multa fino a € 51,00.

Non appare quindi esattamente motivata un pronuncia che si sostituisce al giudice di merito applicando una pena pari a quella massima in vigore all’epoca del fatto, mentre il Giudice dell’Esecuzione aveva (sia pure erroneamente) individuato una pena pari a circa 1/5 del massimo edittale.

La questione in questo caso è minima ma segnala certamente una tendenza del giudice di legittimità a sconfinare merito, senza problemi di sorta, quando si tratta di rideterminare una pena, mentre ricusa sistematicamente ogni rivisitazione del fatto e della motivazione (non si ritiene di potere comparare ricostruzioni alternative nemmeno al fine di ravvisare il ragionevole dubbio che imporrebbe un annullamento con rinvio), come pure non è avara di pronunce di inammissibilità quando il ricorso che sostenga il travisamento della prova non contenga (integralmente riprodotto) o non alleghi il verbale integrale della prova travisata (il che pare in contrasto con la norma che semplicemente impone di indicare specificamente l’atto processuale (v. anche protocollo CNF/Corte di Cassazione 17.12.2015) nonché la Circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale 16.05.2016 per le formazioni dei fascicoli da inviare alla Suprema Corte in cui vengono indicati precisamente gli atti indispensabili ai sensi dell’art. 164, comma 4 disp. att. c.p.p.).

Filippo Poggi

Atti sessuali con minorenne – revoca misura cautelare e parere persona offesa

In allegato l’interessante (ma niente affatto condivisibile) motivazione della sentenza resa della Terza Sezione Penale della Cassazione che ha ritenuto inammissibile l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale non previamente comunicata alla persona offesa dal reato di cui all’art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne).

La Corte di Cassazione per superare il chiaro dettato della norma con riferimento al concetto di reati commessi con violenza, essendo questa pacificamente esclusa nella fattispecie di cui all’art. 609-quater del codice penale (che appunto segna il confine – al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis – con la fattispecie di cui all’art. 609-bis rubricata appunto come “Violenza sessuale”) fa riferimento alla Direttiva EU 2012/29/UE che è stata recepita nell’ordinamento interno e sulla base della quale dovrebbe interpretarsi la norma di cui all’art. 299 c.p.p.

L’operazione ermeneutica appare scorretta (la difesa aveva invocato infatti la violazione delle Preleggi) in quanto non appare possibile, quando non vi siano dubbi sul preciso significato testuale della norma che dovrebbe sempre essere il primo criterio interpretativo, utilizzare altri argomenti per snaturare (in questo caso) il preciso significato normativo del termine “violenza alla persona” come questo è assunto nell’ordinamento interno, sostituendolo con un altro, di derivazione eurounitaria, asseritamente più ampio, fino ad arrivare alla conclusione (certamente una analogia in malam partem in materia processuale penale, ma con rilevantissimi effetti sulla libertà personale) che siccome si sono conseguenze dannose per la parte lesa, allora vi è stata certamente una violenza, magari di natura morale o psicologica.

Si potrebbe senz’altro convenire sulla opportunità di inserire il reato tra quelli per cui è prevista la comunicazione dell’istanza alla persona offesa (mentre è certo che dovrebbe essere eliminata l’individuazione per categoria a favore di una individuazione per specifici titoli di reato), ma in questo caso l’attività di interpretazione della norma sembra avere invaso le prerogative che spettano solo al legislatore.

Come si legge in motivazione, il GIP aveva ritenuto ammissibile l’istanza di revoca/sostituzione della misura rigettandola poi nel merito.

Una sentenza forse non abbastanza meditata che si spera resti isolata nella giurisprudenza di legittimità.

Filippo Poggi

Quote di iscrizione anno 2018

A tutti i colleghi Avvocati e Praticanti 
Loro sedi

Prot. n. 536/18

Care Colleghe, cari Colleghi,

il Consiglio, nella seduta del 12/02/2018, ha deliberato di mantenere inalterato l’importo delle quote di iscrizione all’Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti.

Il termine per il  versamento della quota è fissato al  30 APRILE 2018.

Si sottolinea, infine, che sia il Regolamento del CNF che l’adozione del piano anti-corruzione ci impongono l’applicazione di sanzioni e di strumenti di recupero credito, in caso di mancato puntuale pagamento.

Conseguentemente è stato previsto che il sollecito stragiudiziale del pagamento, scaduto il termine del 30 aprile 2018, comporterà l’addebito della somma di € 10,00 per ogni comunicazione si dovesse rendere necessaria.

Di seguito si specificano  gli importi:

PRATICANTI  SENZA PATROCINIO:              €   80,00

PRATICANTI CON PATROCINIO:                  € 114,00

 

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI:                € 260,00

AVVOCATI CASSAZIONISTI:                         € 300,00                                                          

Il pagamento dovrà avvenire, in base alle disposizioni vigenti che regolano la contabilità degli Enti Pubblici, mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Forlì Cesena – presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sede di Forlì, Corso della Repubblica n. 41, codice IBAN IT21Q0538713202000000847863 indicando come causale: COGNOME e NOME, data di nascita – quota 2018.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Richiesta di revoca/sostituzione della misura e informazione alla persona offesa

In allegato un importante sentenza (che non mi pare sia stata oggetto di particolare diffusione) che è stata segnalata con molto favore da uno dei Relatori al Convegno, il Consigliere Marco Alma, sulla giurisprudenza di legittimità 2017, tenutosi lunedì scorso a Bologna.

In buon sostanza la sentenza (nello stesso senso anche la n. 36160/2017 dello stesso Relatore ma con diverso Collegio) conclude per una interpretazione della norma dell’art. 299 c.p.p. che prima facie sembra disporre a pena di inammissibilità dell’istanza, un obbligo di previa informazione alla persona offesa dai reati (tutti) commessi con violenza alla persona, tramite notifica della richiesta di revoca alla persona offesa ovvero presso il suo difensore ove nominato.

Un onere che sacrifica e non poco i diritti dell’indagato di vedere trattata in tempi brevi le questioni de libertate, quindi la necessità di compiere una approfondita esegesi della norma che deriva dal dovere di adeguamento dell’ordinamento interno alla Direttiva comunitaria 2012/29/UE che aveva finalità e oggetto assai più limitati.

Di qui la conclusione del giudice di legittimità che perviene ad annulla la decisione del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile una istanza di revoca di misura cautelare personale, in quanto il giudice del merito deve compiere una interpretazione della norma conforme al diritto eurounitario che escluda oneri generalizzati di notifica alle persone offese da reati anche con violenza alla persona quando questi non possano dirsi che detti reati comportino seri rischi di pericolo di intimidazioni, ritorsioni, o vittimizzazione secondaria reiterata della persona offesa (v. pagg. 8-9 della motivazione).

Qualora il giudice del merito ritenga e motivi sulla insussistenza di tali rischi, l’istanza dovrà essere considerata pienamente ammissibile e valutata nel merito.

Idem in caso di impossibilità ovvero anche di errore scusabile nella individuazione della persona offesa, ove non perfettamente generalizzata ed i dati non risultino chiari ed evidenti dal fascicolo processuale.

Filippo Poggi

Libertà di soggiorno nell’UE di coniugi dello stesso sesso

Lo afferma l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’UE nelle conclusioni relative alla causa C-673/16 dell’11.01.2018. Un cittadino rumeno e un cittadino statunitense, dopo aver convissuto per 4 anni negli USA, si trasferiscono a Bruxelles nel 2010 dove sono uniti in matrimonio. Nel 2012 la coppia – trasferitasi in Romania – chiede alle autorità rumene il rilascio dei documenti necessari affinché il coniuge potesse lavorare e soggiornare in modo permanente in Romania, in base alla direttiva 2004/38/CE che stabilisce la libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Rifiutato il diritto di soggiorno da parte delle autorità rumene, dato che lo Stato rumeno non riconosce i matrimoni omosessuali, i due coniugi hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale rumena che ha chiesto alla CdG se al cittadino statunitense, in qualità di coniuge di un cittadino UE, debba essere concesso un diritto di soggiorno permanente in Romania.

Nelle sue conclusioni l’Avvocato Generale precisa che la problematica giuridica non riguarda la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, bensì la libera di circolazione dei cittadini UE, che va riconosciuta anche se nel proprio ordinamento giuridico interno non è previsto il matrimonio tra omosessuali. Inoltre, l’Avvocato stabilisce che la direttiva richiamata, quella sulla libertà di circolazione, non prevede alcun rinvio al diritto degli Stati membri per la determinazione della qualità di “coniuge”, di conseguenza “tale nozione deve essere oggetto, nell’intera UE, di un’interpretazione autonoma e uniforme- osservando l’Avvocato Generale – che la nozione di “coniuge si riferisce ad un rapporto fondato sul matrimonio, sebbene sia neutra rispetto al sesso delle persone e indifferente al luogo in cui il matrimonio è stato contratto”.

Si tratta, ovviamente, di una interpretazione della norma europea da parte dell’Avvocato Generale, sulla quale si dovrà pronunciare la CdG ma, quando essa fosse confermata, ebbene non è difficile che solleverà di sicuro l’opposizione di quei paesi membri, soprattuto dell’Europa centrale, che ritengono di disapplicare la norma rispetto al loro ordinamento interno in nome della difesa dei loro principi religiosi senza parlare dei paesi dove l’omosessualità viene combattuta, o addirittura considerata un reato. E’ un segnale questo della discriminazione sessuale su cui meditare perché essa non cancelli quei diritti civili oggi riconosciuti dopo numerose battaglie contro ogni discriminazione sessuale, religiosa e sociale.

Fonte

D&G 17.1.2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Il GUP deve valutare l’inutilità del dibattimento e non l’innocenza dell’imputato

Lo ribadisce con sentenza n. 851/18 depositata l’11 gennaio u.s. la Corte di Cassazione che ha cassato, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, la sentenza con la quale il GUP aveva emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituiva reato. La Corte ha in effetti ritenuto che la sentenza oggetto di gravame non risulta essere stata formulata secondo le regole dettate dall’art. 425 c.p.p. in quanto il giudicante – esorbitando dai poteri conferitigli – “ha proceduto ad una valutazione di merito circa la colpevolezza degli imputati senza neppure una furtiva osservazione sulla sostenibilità dall’accusa in dibattimento”. Secodo il costante dictum della Corte di Cassazione, il GUP, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., “deve valutare, sotto il profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative….”.

Fonte

  1. & G. 15.1.2018

Gennaio 2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Lesione del diritto di difesa

Il caso. Il Tribunale di Napoli, accoglie la domanda di un avvocato volta ad ottenere il pagamento delle competenze professionali vantate nei confronti del convenuto che resta contumace nel giudizio di primo grado. Avverso la decisione di merito ricorre in Cassazione il soccombente, lamentando l’incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio di merito a lui notificati. In effetti, l’atto depositato dal ricorrente era privo di alcune pagine rispetto all’atto depositato dall’avvocato. La Cassazione ha osservato innanzitutto che, ai fini della declaratoria della nullità, doveva essere presa in considerazione la copia autentica del ricorso notificato al ricorrente ex art. 702 bis c.p.c.. “E’ inevitabile – scrive dunque la Suprema Corte – il pregiudizio al diritto di difesa del convenuto a causa dei vizi …che producono  una nullità ex art. 164, commi 4 e 5 cpc, che poteva essere richiesta anche d’ufficio”.

Per questo motivo, secondo la Corte, il convenuto aveva tutto il diritto di far valere la nullità de qua come mezzo di gravame nel ricorso per Cassazione – con conseguente cassazione della sentenza impugnata – e rinvio al Tribunale di Napoli per la ripetizione di un nuovo giudizio di merito.

(Cass. Civ. sentenza  n. 283/18 depositata il 9.1.2018)

Fonte D & G

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Adesione dell’Avvocato all’astensione dalle udienze

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 684/18 depositata il 12 gennaio u.s.) ha ritenuto che l’astensione dell’avvocato vada comunicata all’ufficio giudiziario esaminando un ricorso proposto dal professionista avverso la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato improcedibile l’appello ex art. 348 c.p.c. per l’assenza della difesa dell’appellata alla prima udienza di causa. La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice conoscenza da parte del Giudicante dell’astensione degli avvocati dalle udienze, proclamata a livello nazionale, non fosse sufficiente per ottenere il rinvio della causa ad altra udienza perché, in base al codice di autoregolamentazione, l’adesione all’astensione va dichiarata personalmente, o tramite sostituto, all’inizio della trattazione della udienza oppure comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella Cancelleria del Giudice, oltre agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

Fonte

D & G 22.1.2018

Nota a cura

(Avv. E. Oropallo)

 

 

Criteri della Procura Generale di Napoli sul concordato in appello

In allegato la Circolare sul Concordato sui motivi di appello elaborata della Procura Generale di Napoli che si segnala, qualunque possa essere la valutazione o la condivisione degli approdi cui giunge, per il notevole grado di approfondimento anche teorico della nuova normativa, del contemperamento tra l’uniformità tendenziale dei criteri da seguire e l’indipendenza del Sostituto Procuratore Generale in udienza (invero un po’ compressa dalla possibile attivazione di procedimenti disciplinari).

Filippo Poggi

Competenza del Giudice dell’Esecuzione Penale

In allegato una utile sentenza della Prima Sezione Penale n. 3438/2018 che compendia i criteri per determinare la competenza del Giudice dell’Esecuzione penale in caso  di pluralità di provvedimenti di condanna emessi da giudici diversi, eventualmente riformati in appello oltre alla ripartizione all’interno del medesimo Tribunale tra composizione monocratica e collegiale.

Nel caso in questione l’ordinanza è stata annullata per violazione della competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica in quanto l’art. 665, comma 4-bis c.p.p. si applica solo quando tutti i provvedimenti sono stati emessi dallo stesso Tribunale, diversamente, come nel caso in questione, si applica la regola generale (comma 4 primo periodo) per cui è competente il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento della presentazione della domanda.

Filippo Poggi

Esercizio abusivo della professione ed altro

In allegato il testo (estratto) della Legge 11.01.2018 n. 3 di riforma delle Professioni Sanitarie che entrerà in vigore il prossimo 15.02.2018.

Nel testo della Legge (art. 12) viene molto opportunamente riscritto l’intero articolo 348 del codice penale che reprime l’esercizio abusivo di qualsiasi professione prevedendo adesso pene adeguatamente deterrenti della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da 10.000 a 50.000 oltre a misure di sicurezza della confisca, pubblicazione della sentenza e trasmissione della stessa al competente Ordine professionale (tra cui appunto quelli sanitari in cui tutti i precedenti Collegi tra cui quello degli Infermieri vengono elevati ad Ordini).

Il delitto di omicidio colposo si arricchisce di una nuova aggravante per cui se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria la pena edittale viene elevata da 3 a 10 anni di reclusione. Inasprimenti di pena anche per le lesioni colpose commesse nelle stesse circostanze.

Viene introdotta (art. 14) una circostanza aggravante comune all’art. 61 del codice penale, segnatamente il nuovo numero 11-sexies che prevede un inasprimento di pena fino a 1/3 per tutti i delitti non colposi commessi in danno di persone ricoverate in strutture sanitarie, socio-sanitarie (anche semi-residenziali), socio-educative pubbliche e private.

Infine sono previste nuove pene in materia di corretta conservazione e distribuzione dei farmaci.

Filippo Poggi

Inaugurazione anno giudiziario 2018

A TUTTI GLI ISCRITTI

Care Colleghe, cari Colleghi,

in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del 27 gennaio, presso la Corte di Appello di Bologna, l’intervento ufficiale per conto dell’Avvocatura del Distretto è stato tenuto dal nostro presidente.

Alleghiamo il testo, che sarà diffuso anche dagli altri Ordini della Regione.

Cordiali saluti,

Il Consiglio

Legittimo impedimento del difensore per concorrente impegno professionale

In allegato un recentissima ordinanza del Tribunale di Forlì 12.1.2018 che ha accolto la richiesta del difensore di rinvio del processo per legittimo impedimento.

Il caso: il difensore dell’imputato per il reato di cui all’art. 612-bis avanti il Tribunale monocratico di Forlì ha chiesto che venisse riconosciuto il suo legittimo impedimento a comparire in quanto impegnato nella stessa giornata avanti il Tribunale collegiale di Rimini nella difesa di un imputato accusato di violenza sessuale.

Nel procedimento avanti il Tribunale di Rimini l’imputato era assistito da due difensori come risultava dal verbale di udienza allegato alla istanza di rinvio.

Nell’ordinanza il Tribunale di Forlì effettuando una lettura non formalistica della norma (anche se in contrasto con la maggioritaria giurisprudenza di legittimità) ha osservato che l’impegno professionale avanti il Tribunale di Rimini doveva considerarsi prevalente in quanto fissato per l’esame di un consulente tecnico e la discussione finale (mentre il processo forlivese era fissato per completare l’assunzione delle testimonianze dei testi del PM).

Quanto alla circostanza che nel processo avanti il Tribunale di Rimini l’imputato fosse assistito da due difensori di fiducia, il Tribunale ha osservato che “non si è in condizioni di valutare i motivi dell’assenza del codifensore avv. VP ma che tuttavia deve tenersi conto della presenza del solo avv. V. ai fini delle incombenze avanti al Tribunale collegiale”.

Per completezza va detto che tanto il reato di cui all’art. 609-bis che quello di cui all’art. 612-bis devono essere trattati con priorità ai sensi dell’art. 132 disp. att. c.p.p.

Una ordinanza che merita piena condivisione, avendo affermato il principio della necessaria presenza della difesa tecnica valutando nel merito la gravosità dei due impegni professionali, senza limitarsi a prendere atto della mera presenza di due difensori in uno dei due procedimenti. In conclusione si può solo osservare che meglio sarebbe che le istanze di legittimo impedimento venissero immediatamente (quantomeno nei 5 gg dal deposito della richiesta) decise dal giudice anche fuori udienza, come stabilito da alcune sentenze di legittimità nell’interesse delle parti, dei difensori e dei testimoni chiamati a deporre.

Filippo Poggi

Dichiarazione o elezione del domicilio e notifica presso il difensore di fiducia

In questa sentenza della Sezioni Unite N. 58120/2017 di cui è stata appena depositata la motivazione lo scorso 29.12.2017, è stato definitivamente cassato quell’orientamento giurisprudenziale che nel caso di nomina di difensore di fiducia riteneva che la notifica del decreto di citazione a giudizio potesse essere effettuata presso il difensore anche qualora l’imputato avesse dichiarato o eletto il domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. addirittura anche nel caso in cui il difensore avesse regolarmente manifestato la sua volontà di non accettare notificazioni per conto dell’assistito nei termini di cui all’art. 157, comma 8-bis c.p.p.

La sentenza è stata deliberata su conclusioni conformi dell’Avvocato Generale che aveva richiesto l’annullamento della pronuncia della Corte di Appello di Bologna.

La sentenza che merita piena condivisione, tra l’altro sembra frenare sul tanto inopportuno quanto metodologicamente scorretto, indirizzo secondo il quale le norme processuali potrebbero anzi dovrebbero essere interpretate anche alla luce di norme deontologiche forensi, all’evidenza dettate per altri fini (v. sentenze sul cd abuso del processo e sulla sanatoria della nullità in caso di mancata notifica del decreto di citazione ad uno dei due difensori di fiducia qualora l’altro non abbia eccepito formalmente tale omessa notifica).

Filippo Poggi