Disapplicata la negoziazione assistita ritenuta in contrasto con il diritto europeo

Con ordinanza del 27.2.2018 il Tribunale di Verona, 3° Sez. Civ., ha ritenuto che “la disciplina nazionale che ha introdotto tale presupposto dell’azione (e dunque il d.l. n. 132/2014) è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea e, quindi, deve essere disapplicata”, anche nel caso in cui sia ritenuta obbligatoria prima di adire il giudice ordinario. Secondo il Tribunale “delle quattro condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di ADR obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali”, sicuramente l’ultimo e cioè il costo che deriva dall’obbligo di tentare la negoziazione “non potendo prescindere dall’intervento di un difensore, comporta costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti”. Chi ha annotato la sentenza, critica la soluzione adottata perché “quanto ai costi di tale procedura…deve parimenti escludersi che questi – certamente inferiori ai costi del giudizio, che l’interessato ha la possibilità, peraltro, di risparmiare – siano tali da limitare o rendere eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale”. “Inoltre – continua il commento – la negoziazione assistita prevede l’ipotesi che la parte possegga i requisiti dell’ammissione al gratuito patrocinio ponendo “a carico” del difensore (questo sì veramente incostituzionale volendo) l’onere economico”.

Ecco, questo è uno dei nodi della riforma, in primis perché non tutti possono accedere al gratuito patrocinio ed il secondo perché esso esige l’intesa del legale, qualora sia iscritto nell’elenco di difensori disposti al gratuito patrocinio.

Ora, se ci si consente un piccolo commento, bisogna ricordare che il legislatore ha cercato attraverso queste recenti normative, quella sulla mediazione e sull’obbligo della negoziazione assistita, di limitare di fatto l’accesso alla giustizia, scaricando sulla classe forense una serie di oneri che non sono compatibili con un sistema processuale che mortifica il diritto del cittadino che deve rivolgersi ad un

giudice terzo come prevede l’art. 6 della CEDU. In effetti, questa soluzione finisce per mortificare anche il lavoro degli avvocati, tenuto conto della scarsa capacità deflattiva che hanno avuto queste misure.

Il cittadino ha fame di giustizia che non viene affatto soddisfatta da queste misure ibride in quanto destinate solo a ritardare l’accesso alla giustizia.

Se avesse voluto questo Stato effettivamente riformare un sistema giudiziario civile che affanna dietro un arretrato pauroso, non può far ricorso a misure draconiane (come quella che prevede una penale in caso di rigetto del ricorso ex l. 89/2001) ma dare a questi provvedimenti che rallentano l’accesso alla giustizia una precisa valenza alternativa al giudizio ordinario che invece non c’è. E questo è un grosso limite che si traduce in un fallimento della riforma che aumenta i costi del ricorso alla giustizia e che non ha alcuna forza deflattiva. Qualche ripensamento del Ministro della Giustizia ma anche della nostra rappresentanza nazionale (CNF) che ha dato l’OK, non sarebbe inopportuno.

Aprile 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Pagamento quota 2018

Prot. n. 1335

Gentili Colleghe/i

si ricorda che entro il 30 aprile 2018 dovrà avvenire il versamento della quota relativa all’anno 2018, e che ogni sollecito che si dovesse rendere necessario comporterà un ulteriore addebito di 10 euro.

Vi ricordiamo altresì che il mancato pagamento determina il provvedimento di sospensione dell’esercizio della professione forense.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Aggiornamenti normativi: 1. legittimo impedimento delle avvocate in gravidanza e in maternità 2. violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

Care Colleghe e Colleghi,

Vi segnaliamo di seguito alcune importanti novità legislative.

1) LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELLE AVVOCATE IN GRAVIDANZA E IN MATERNITA’

Nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205 art. 1 commi 465 e 466), su proposta del Consiglio Nazionale Forense, è stato introdotto il diritto delle avvocate in gravidanza e in maternità di invocare il legittimo impedimento dal comparire in udienza.

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Invito al rispetto dei cartelli di accesso preferenziale agli uffici e alle aule di udienza presso il Tribunale Civile e Penale di Forlì, la Procura presso il Tribunale di Forlì, l’Ufficio del Giudice di Pace di Forlì e l’Ufficio UNEP di Forlì

Gentilissime/i Avvocate/i e Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena,

questo Comitato per le  Pari Opportunità ritiene doveroso ricordare a tutte/i Voi che nel 2016 il Tribunale di Forlì, la Procura presso il Tribunale di Forlì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena e lo scrivente Comitato concertarono la realizzazione dei detti cartelli, ed il loro posizionamento in tutti i locali, indicati in oggetto, per imporre il dovuto rispetto del diritto di precedenza di utenti e Colleghe in stato di gravidanza e di utenti e Colleghi/e portatori di handicap nell’accesso agli uffici e alle aule di udienza.

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Composizione collegiale del tribunale nel procedimento di liquidazione del compenso dell’Avvocato

In questo senso ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 68/18 depositata il 4 gennaio 2018.

Il caso.

Un avvocato citava in giudizio innanzi il Tribunale di Bari due clienti per ottenere il pagamento dei compensi professionali. Il Tribunale, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente e con ordinanza, la domanda proposta dal legale.

I convenuti impugnavano la sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bari la quale dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Giudice di prime cure ai sensi art. 50 quater cpc in quanto la causa era stata trattata dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, confermando la determinazione del compenso stabilita dal Giudice di primo grado.

Proponeva ricorso per Cassazione il legale il quale, tra l’altro, denunciava anche l’incompetenza della Corte d’Appello alla luce della natura di ordinanza emessa dal Tribunale. Il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la procedura odierna di liquidazione del compenso applicata dalla Corte d’Appello, riconoscendo che il provvedimento emesso alla fine del procedimento, benché avesse forma di ordinanza, ha volore di sentenza, impugnabile unicamente con l’appello, ribadendo la nullità del provvedimento impugnato, in quanto reso in forma monocratica piuttosto che in forma collegiale. Rigetta, pertanto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Marzo 2018

Fonte D. & G. gennaio 2018

(Avv. E. Oropallo)

Obbligo della lettura del dispositivo per la validità del rigetto di opposizione

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 72/18 depositata il quattro gennaio 2018.

Il caso.

Il Giudice di Pace di Pistoia rigettava l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa emessa dalla Camera di Commercio nei confronti dell’opponente. Il Tribunale, adito in appello, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la decisione ricorreva per Cassazione l’opponente che deduceva la nullità insanabile della sentenza di appello per omessa lettura in udienza del dispositivo e per mancata applicazione del rito del lavoro.

La Cassazione ha evidenziato che, ai sensi del d. lgs. n. 150/2011, le controversie di opposizione ad ordinanza di ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro in base al quale il Giudice che pronuncia la sentenza deve dare lettura del dispositivo nell’udienza di discussione, come previsto dagli artt. 429 e 437 c.p.c. mentre dalla lettura degli atti nel caso esaminato non risultava l’avvenuta lettura del dispositivo della decisione nella pubblica udienza.

Omissione che determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Marzo 2018

Note D. & G. gennaio 2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Tutela indennitaria del licenziamento

Al lavoratore licenziato dopo due anni dal fatto spetta solo la tutela indennitaria.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 30985/17 depositata il 27.12.2017.

Il fatto.

Un lavoratore citava in giudizio il proprio datore di lavoro per sentir dichiarare la illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, in quanto la contestazione dell’addebito veniva formulata a due anni di distanza dai fatti di rilevanza disciplinare. Il Tribunale di Arezzo riconosceva, ai sensi art. 18 Statuto dei lavoratori, la tutela indennitaria, non disponendo, però, la reintegra nel posto di lavoro.

La Corte d’Appello di Firenze riformava la sentenza rilevando che il licenziamento dovesse ritenersi nullo in assenza di contestazione immediata.

Contro la sentenza ricorreva in Cassazione il datore di lavoro in quanto l’art. 18, così come modificato dalla legge Fornero, prevedeva accanto alla tutela cd. reale una tutela meramente indennitaria non ricorrendo il caso di specie in nessuna delle ipotesi tipiche elencate nel primo comma del novellato art. 18. Interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte che ha confermato che l’ipotesi specifica di ritardo nella contestazione dell’addebito comporta l’applicazione della sola sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della l. n. 300/1970, così come novellato dalla l. n. 92/2012.

Marzo 2018

Fonte D & G gennaio 2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 656 c.p.p. e sospensione degli ordini di esecuzione (emessi o anche eseguiti)

In allegato l’interessante provvedimento della Procura Generale di Napoli che dopo approfondita riflessione sulle conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 656 c.p.p. di talché devono essere sospese le condanne fino a 4 anni di pena detentiva, ha deciso che trattandosi di illegittimità costituzionale quindi la norma cessa di esistere con effetto ex tunc, tutti gli ordini di esecuzione devono essere sospesi e i condannati scarcerati, mentre gli ordini non ancora eseguiti dalla polizia giudiziaria vengono restituiti all’Ufficio della Procura Generale.

L’interpretazione delle conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità non sono unanimi (anche se a chi scrive sembra l’unica corretta), tuttavia altre Procure hanno orientamenti diversi, ritenendo, per esempio, che debba essere attivato il Giudice dell’Esecuzione.

L’amico e caro collega Piero Monteleone la scorsa settimana ci ha fatto avere un provvedimento del Procuratore di Rimini Dott.ssa Melotti conforme all’orientamento sopra citato, che ha disposto l’immediata scarcerazione del condannato.

Filippo Poggi

Lesioni personali stradali – art. 590-bis cod. pen. – certificazione medica e criteri medico-legali

In allegato alla presente, la copia della richiesta di archiviazione presentata dal PM di Forlì ed accolta dal GIP in sede in un caso di lesioni stradali ex art. 590-bis del codice penale in un caso in cui la gravità delle lesioni risultava solo da certificazione medica del medico generico senza la prescrizione o la indicazioni di terapie o accertamenti diagnostici (normalmente certificazioni rilasciate più che altro a scopo risarcitorio in ambito RCA) a fronte di un referto del Pronto Soccorso che certificava una prognosi di guarigione individuata in 10 gg.

Tuttavia la durata della malattia deve essere saldamente ancorata alle norme del codice penale ed alla criteriologia medico legale.

La conclusione è stata quindi che una volta esclusa la ricorrenza del reato di cui all’art. 590-bis del codice penale (che la giurisprudenza edita dalla Suprema Corte ritiene una fattispecie autonoma e non una circostanza aggravante del reato di lesioni colpose) il PM ha derubricato la originaria contestazione in quella di cui all’art. 590 del codice penale (lesioni colpose lievissime) improcedibili per difetto di querela.

Una decisione che merita sicura condivisione (ma anche apprezzamento visto che evita di sottoporre a processo penale persone che potrebbero malauguratamente subire danni gravissimi caso di condanna, attesa la sanzione amministrativa della revoca della patente) e che, per quanto mi risulta, risulta in linea con le conclusioni cui normalmente giungono anche i medici legali.

Filippo Poggi

Lecito il licenziamento delle lavoratrici in gravidanza

Una legge nazionale che prevede il licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo non è contraria al diritto comunitario.

Con questa sentenza (causa C 103/2016) la Corte di Giustizia ha rimosso ogni dubbio sulla legittimità della normativa vigente in Spagna. Nell’ambito di una controversia sorta a seguito del licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza, il giudice spagnolo aveva sollevato la questione del possibile contrasto con le norme della direttiva 92/85 che stabilisce apposite misure a tutela della salute delle donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La Corte ha ritenuto infondato questo dubbio, rilevando che il divieto di licenziamento mira a prevenire gli effetti dannosi che può generare per la lavoratrice un licenziamento per motivi connessi al loro stato ma non lo vieta qualora l’atto sia fondato su motivi non connessi allo stato di gravidanza della lavoratrice. “Tali motivi – precisa la Corte – possono essere economici, tecnici o relativi all’organizzazione o alla produzione dell’impresa e devono essere indicati per iscritto dal datore di lavoro il quale deve comunicare alla lavoratrice gestante i criteri oggettivi per designare il personale da licenziare” per cui la tutela risarcitoria, invocata dalla lavoratrice licenziata, riguarda solo l’ipotesi in cui il recesso sia fondato sulla condizione personale della lavoratrice. La sentenza non avrà alcun impatto sulla normativa italiana, più favorevole alla lavoratrice, laddove impedisce il licenziamento della lavoratrice madre anche in caso di procedura collettiva, a meno che non ci sia una chiusura per l’intera azienda.

Fonte: Il Quotidiano del Diritto

Marzo 2018

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

A breve il telepass europeo

Se ne parla ormai da anni e dal 2004 c’è anche una direttiva che lo prevede, attuata cinque anni dopo con una decisione della Commissione UE (la n. 750/2009).                            Così la UE si prepara ad una soluzione che dovrebbe arrivare in porto per la fine dell’anno che comprende anche modifiche al sistema dell’Eurovignette per i veicoli pesanti.

Modifiche sono ancora possibili: il dibattito sulla proposta della Commissione è previsto per il 24 aprile: il voto sul dossier è previsto per il 15 maggio in commissione Trasporti per essere poi licenziato a luglio in sessione plenaria a Strasburgo. Quindi toccherà alla Commissione, insieme al Consiglio e al Parlamento, arrivare al testo finale: verosimilmente, tutto si concluderà in autunno, di certo entro la fine dell’anno.

Altro problema è il recupero dei pedaggi non pagati dagli stranieri.Il testo prevede un meccanismo analogo a quello delle infrazioni più gravi e collegamenti telematici tra gli Stati per rintracciare i proprietari dei veicoli per notificare loro la richiesta di pagamento. Per quanto concerne la Eurovignette obbligatoria per il trasporto pesante, si cercherà di definire criteri di tariffazione più omogenei tenendo conto del principio del “chi usa paga” e del “chi inquina paga”.

Fonte

Quotidiano del diritto

Marzo 2018

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

Rassegna della giurisprudenza penale della cassazione – 2017

In allegato l’interessantissima Rassegna della Giurisprudenza di legittimità dell’anno 2017 a cura dell’Ufficio del Massimario.

Uno strumento di lavoro straordinariamente utile e molto bene organizzato, senza trascurare la Dottrina e soprattutto di pensare con la nostra testa, ci sono orientamenti giurisprudenziali alcuni dei quali meno condivisibili, dei quali occorre prendere atto senza per nulla rinunciare a contribuire al loro mutamento con tutte le sollecitazioni che l’Avvocatura è in grado di dare.

Filippo Poggi

Ricorso per cassazione dell’imputato e necessità della difesa tecnica

In allegato la motivazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite depositata il 23.02.2018 che ha chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, come la possibilità per l’imputato di proporre ricorso per cassazione (ivi compresi motivi aggiunti e memorie) sia stata eliminata dall’ordinamento dalla Legge n. 103/2017 con riferimento a qualsiasi tipo di ricorso, anche a quelli avverso provvedimenti in materia de libertate ex art. 311 c.p.p. (possibilità invece sostenuta dalla Sezione remittente).

Ne consegue che il ricorso può essere proposto solo avvalendosi di un avvocato iscritto all’apposito albo dei patrocinatori avanti alle Magistrature Superiori.

Resta naturalmente intatta la possibilità per l’imputato di presentare e sottoscrivere personalmente ogni altro tipo di impugnazione tra cui in primis l’atto di appello.

La soluzione è appunto condivisibile dato l’estremo tecnicismo (e formalismo) che caratterizza il ricorso per cassazione (esasperato da pronunce della Suprema Corte auto-difensive, volte a limitare anche con interpretazioni forzate della norme “l’assalto” alla Cassazione).

Tuttavia la necessaria qualificazione degli avvocati iscritti all’albo speciale non appare affatto scontata, in considerazione del fatto che nella quasi totalità dei casi (che riguarda anche chi scrive) si è diventati cassazionisti per mera anzianità, per decorso cioè del termine di 12 anni dall’iscrizione all’albo degli avvocati, dimostrando di avere semplicemente esercitato con continuità la professione (senza alcun distinguo tra settore civile, penale e amministrativo).

In questo contesto colpisce molto, non certo favorevolmente, che la nostra Legge Professionale che aveva previsto una disciplina transitoria per l’iscrizione all’albo speciale per gli avvocati esercenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento Professionale.

L’art. 22 della Legge n. 247/2012 prevedeva che potessero iscriversi all’albo speciale gli avvocati maturassero il requisito entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 2 Febbraio 2016, sennonché in ogni occasione utile qualche lobby ha costantemente approfittato per prolungare questo termine attualmente fino a 6 anni quindi entro il 2 Febbraio 2019 (tre interventi normativi di cui l’ultimo contenuto nella Legge di Stabilità approvata lo scorso dicembre), vanificando di fatto l’esame per diventare cassazionista (mi rendo conto che sia poco elegante trattare l’argomento da parte di un cassazionista “per anzianità” ma tant’è).

E’ anche vero che da un esame che non ha alcuna pretesa di scientificità e tanto meno completezza, ma solo dalla lettura di un po’ di sentenze (i ricorsi della parte pubblica sono di numero incomparabilmente inferiore), anche i Pubblici Ministeri sembrano avere qualche difficoltà col ricorso per cassazione che non di rado viene giudicato inammissibile, a volte su sollecitazione della stessa Procura Generale presso la Corte di cassazione.

Filippo Poggi

Alcooltest e termine per sollevare eccezione di mancato avviso di farsi assistere dal difensore

In allegato una recentissima sentenza della Quarta Sezione Penale n. 7686/2018 (Est. Montagni) in tema di termine ultimo per sollevare l’eccezione di mancato avviso all’indagato/imputato di farsi assistere da un difensore in caso di alcooltest (ma anche di prelievo ematico in ospedale).

La questione è stata a suo tempo affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 5396/2015 che individua una nullità di ordina generale a regime intermedio che può essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

La sentenza in esame ribadisce un punto che, almeno per chi scrive, non era stato ben compreso (anche se le Sezioni Unite sono chiare anche se il punto non viene inserito nella massima enunciata ma nel seguito della motivazione), cioè che in caso sia stato emesso decreto penale di condanna, tale atto va equiparato alla sentenza di primo grado di talché l’eccezione (e tutte quelle dello stesso tipo) deve essere al più tardi sollevata con l’atto di opposizione a decreto penale.

Niente affatto priva di interesse l’affermazione contenuta in altra pronuncia sempre della Quarta Sezione Penale 16.11.2017 n. 1235/2018 (Est. Gianniti) per cui l’avviso della possibilità di farsi assistere dal difensore deve essere dato prima che venga avviata la proceduta di accertamento strumentale, di talché il mancato avviso rileva anche nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame (nel caso di specie però la questione è stata rigettata perché avendo l’imputato scelto il rito abbreviato, ciò comportava la sanatoria della nullità).

Filippo Poggi

L’astensione del difensore nel processo

Nel caso in cui il difensore aderisca all’astensione dichiarata dalle Camere Penali, detta adesione deve essere esaminata dal giudice procedente e non può essere messa in discussione la sua validità solo perché la volontà di astenersi è comunicata a mezzo fax. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza della IV Sez. Penale  n. 3861/18, depositata il 26 gennaio.

Sentenza con la quale la Corte ha dichiarato fondato il ricorso presentato dal difensore dell’imputato annullando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello e trasmesso gli atti alla Corte per l’ulteriore corso. Ha argomentato la Corte che non è giustificabile il fatto che la Corte di merito non abbia menzionato nella impugnata sentenza la volontà di astensione formulata dal difensore – in quanto si tratta di un “diritto avente sicuro fondamento costituzionale” per cui la mancata concessione del rinvio dell’udienza determina una nullità per mancata assistenza dell’imputato ai sensi art. 178 c.p.p..

Ancora, osserva la Corte, che l’art. 3 del codice di autoregolamentazione recita testualmente che “l’atto contenente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso e depositato nella Cancelleria del Giudice o nella segreteria del PM” e dunque deve ritenersi ritualmente formulata la richiesta trasmessa a mezzo fax dal difensore alla Cancelleria del giudice competente trattandosi di uno strumento tecnico che “dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo spesso opparecchio di trasmissione mediante il cd. OK”.

Fonte D & G febbraio 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Precluso all’Avvocato ogni contatto con la controparte priva di difensore

E’ quanto affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 2273 depositata il 31 gennaio 2018. L’avvocato ricorrente aveva sostenuto che il fatto – ossia l’incontro con il padre della minorenne violentata in un processo di violenza sessuale a carico di un sacerdote- non costituisca illecito disciplinare ai sensi art. 41 del codice deontologico forense.

Al contrario, secondo i giudici di legittimità, la tesi sostenuta dal ricorrente era del tutto infondata in quanto non teneva conto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 41, nella parte in cui viene fatto divieto all’avvocato di mettersi in contatto con la controparte che sia assistita da un collega e consentano al medesimo di avere contatti e con altre parti solo in presenza del loro difensore che non equivale a riconoscere, in caso di assenza di un difensore, che tali contatti siano possibili senza alcuna limitazione per cui, tenendo conto della delicatezza del caso, il professionista avrebbe dovuto prudentemente astenersi da qualsiasi contatto con il padre della vittima.

Comportamento, a nostro avviso, ancora più riprovevole in quanto l’avvocato non aveva tenuto conto della particolare vulnerabilità del padre della bambina violentata.

Tenuto conto della gravità del fatto, appare, ci si consenta esprimere il nostro stupore, davvero leggera la sanzione della censura erogata al professionista.

Fonte: D&G febbraio 2018

Nota a cura Avv. Oropallo

Modifica dei giudizi di impugnazione

In allegato il testo del D. Lgs. n. 11/2018 che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo 2018.

Non mancano disposizioni notevole importanza, tra le quali quelle volte a limitare il potere di impugnazione del Pubblico Ministero (che è bene ricordare, è atto totalmente discrezionale non essendo stabilito alcun criterio legale che la parte pubblica debba osservare per prendere le sue determinazioni), per cui viene abrogata la possibilità di appellare contro le sentenze di condanna al solo fine di ottenere un inasprimento sanzionatorio (appello solo in caso di modifica del titolo di reato o esclusione di aggravanti ad effetto speciale) come pure viene abrogato l’appello incidentale del PM mentre il PG potrà impugnare solo quando il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado (quindi non si vedranno più casi di sentenze impugnate contemporaneamente dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale), ovvero quando abbia avocato a sé il processo.

In caso di sentenze per reati di competenza del Giudice di Pace pronunciate in grado di appello è esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione per vizio della motivazione.

Molto importante dal punto di vista pratico l’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. c.p.p. che sostanzialmente recepisce le circolari ministeriali sulla formazione dei fascicoli da inviare al giudice del gravame (formati a cura del giudice o del presidente del collegio), elevandole a livello di norma primaria, intervento assai opportuno perché in precedenza talvolta le circolari restavano lettera morta.

Al solito mancano disposizioni transitorie.

Filippo Poggi