Protocollo per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ovvero dei soggetti irreperibili

A tutti gli iscritti
Loro sedi

Prot. n. 388

Il Consiglio  dell’Ordine, in unione con le Camere Penali, in data 16/12/2015 ha sottoscritto con il Presidente del Tribunale ed il Presidente della sezione penale   il “Protocollo per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori (d’ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché ai difensori di ufficio di soggetti irreperibili, ovvero di soggetti rispetto ai quali siano state esperite inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, relativamente a procedimenti penali pendenti avanti al Tribunale di Forlì”.

Nei giorni scorsi sono stati definiti con il Presidente del Tribunale i moduli standard relativi  all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, all’istanza di liquidazione, alla scheda anagrafica e a n.16  note spese standard a seconda della tipologia  dei procedimenti.

Alleghiamo pertanto  il Protocollo e la modulistica di riferimento.

Protocollo

ISTANZA LIQUIDAZIONE FRONTESPIZIO E NOTE

Istanza gratuito patrocinio penale + scheda anagrafica

Ricordiamo altresì che l’art.1 comma 783 della legge di stabilità ha modificato  l’art.83 DPR n.115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), aggiungendo il comma 3 bis. a tenore del quale il decreto di pagamento dell’onorario al difensore  “deve essere emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.  

Si invitano pertanto gli iscritti a presentare l’istanza di liquidazione, comprensiva di tutta la documentazione richiesta direttamente al Giudice in udienza, il quale dovrà liquidare contestualmente.

Il Consiglio

Quote di iscrizione anno 2016

Forlì, 17 febbraio 2016

A tutti i colleghi Avvocati e Praticanti  Loro sedi

Prot. n. 356

           Care Colleghe, cari Colleghi,

il Consiglio, nella seduta del 15/02/2016, come già anticipato all’assemblea di bilancio, ha deliberato di mantenere inalterato l’importo delle quote di iscrizione all’Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti.

Il termine per il  versamento della quota è fissato al  30 APRILE 2016.

Si sottolinea, infine, che sia il Regolamento del CNF che l’adozione del piano anti-corruzione ci impongono l’applicazione di sanzioni e di strumenti di recupero credito, in caso di mancato puntuale pagamento

Di seguito si specificano  gli importi:

PRATICANTI  SENZA PATROCINIO:    €.   80,00

PRATICANTI CON PATROCINIO:        €. 114,00

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI:                             AVVOCATI CASSAZIONISTI:

€.  232,18          quota Ordine                                   €.   246,35       quota Ordine

€.    25,82          quota C.N.F.                                    €.     51,65       quota C.N.F.

€.      2,00          quota URCOFER                               €.       2,00       quota URCOFER

…………………………………………………………………………………………………………

€.  260,00          totale +                                              €.    300,00      totale +

€.      6,00          contr. volontario OUA                        €.        6,00      contr. volontario OUA

…………………………………………………………………………………………………………

€.  266,00          TOTALE                                          €.    306,00      TOTALE                               

Il pagamento dovrà avvenire, in base alle disposizioni vigenti che regolano la contabilità degli Enti Pubblici, mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Forlì Cesena – presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sede di Forlì, Corso della Repubblica n. 41, codice IBAN IT21Q0538713202000000847863 indicando come causale: COGNOME e NOME, data di nascita – quota 2016.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Comunicazione a tutti gli iscritti

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. 353

Care Colleghe, cari Colleghi,

il Consiglio ha dovuto constatare, con vivo disappunto, il recente moltiplicarsi di sovraesposizioni mediatiche da parte di non pochi iscritti.

Intendiamo riferirci non solo ad articoli pubblicati sulla stampa locale, spesso corredati da immagini fotografiche del tutto inconferenti con la professione, e che, con i più vari pretesti, in realtà non fanno che pubblicizzare i campi del diritto di cui si occupa l’intervistato, ma anche al contenuto di alcuni siti di colleghi che esplicitamente indicano “specializzazioni”.

E’ ben vero che il Consiglio dell’Ordine non esercita più il potere disciplinare, delegato dalla nuova Legge Professionale al Consiglio Distrettuale di Disciplina: resta però custode dell’ortodossia deontologica nei confronti degli iscritti, con il dovere di segnalare al CDD tutte le condotte che violano i canoni deontologici.

L’attività di deferimento al CDD è svolta nell’interesse di tutti i colleghi, che non devono subire pregiudizio dall’aggressività mediatica di alcuni.

Del pari non ulteriormente tollerabile appare l’offerta di prestazioni in luoghi diversi dallo studio professionale, spesso mimetizzata sotto la copertura delle più svariate “onlus” o associazioni varie.

Sull’argomento il Consiglio ha organizzato un convegno, che si terrà in data 23 marzo 2016, con partecipazione di Consiglieri del CNF, al quale Vi invitiamo caldamente a partecipare; occorre precisare che anche solo nel dubbio che determinate condotte violino il Codice Dentologico, a tutela di tutti gli iscritti il Consiglio segnalerà il fatto al CDD, che provvederà alla approfondita valutazione, nel merito, di quanto posto alla sua attenzione.

Le conseguenze di tale segnalazione, sotto il profilo professionale, dovrebbero essere note a tutti.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Prostituzione e violazione del foglio di via

In questa recentissima sentenza del Tribunale Penale di Forlì è stata fatta corretta applicazione dei principi che sovraintendono alla disapplicazione da parte del giudice ordinario, degli amministrativi illegittimi, per cui nel caso di specie è stato disapplicato di decreto del Questore che disponeva la misura di prevenzione nei confronti di una prostituta in quanto non conforme alla legge (non ravvisandosi alcuna possibile violazione di norme penali), con conseguente assoluzione perché il fatto non sussiste. In motivazione richiami alla giurisprudenza penale della Cassazione cui può aggiungersi in senso conforme – Cass. sez. I, 17/09/2014 n. 44221, Est. Novik.

Filippo Poggi

La particolare tenuità del fatto – un esame esaustivo della Cassazione

In questa sentenza di straordinario interesse della Quinta Sezione Penale (Pres. Nappi) vengono esaminate e risolte con un approccio, almeno ad un primo esame del tutto condivisibile, le molte aporie e contraddizioni insite nel testo normativo che ha introdotto l’art. 131-bis del codice penale tanto che la soluzione è stata l’annullamento senza rinvio della sentenza di assoluzione impugnata dal pm con la formula “perché l’azione penale non poteva essere esercitata, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell’art. 131-bis codice penale”.

La Suprema Corte ritiene che la causa di non punibilità possa essere rilevata anche ex officio nel giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 609, comma 2 c.p.p., mentre appare di grandissimo interesse pratico, per quanto riguarda l’applicazione dell’istituto nella fase delle indagini preliminari, che “ove il fatto sia particolarmente tenue deve essere disposta l’archiviazione a prescindere dall’accertamento di responsabilità (come prescrive l’art. 411 c.p.p.” (pag. 18 della motivazione) con notevolissime ricadute pratiche in tema di onere motivazionale del decreto di archiviazione, che quindi non dovrà essere una mini-sentenza.

Filippo Poggi

Non esistono intercettazioni cattive

In allegato un recentissimo e piuttosto sconfortante (ma del tutto condivisibile) commento dottrinale sul punto in cui si trova oggi il difensore ma prima ancora il cittadino, in materia di captazioni telefoniche e ambientali. Una situazione che la prassi rende senza via di uscita senza un intervento deciso del legislatore che limiti fortemente la possibilità di impiegare questo (troppo) insidioso strumento di indagine.

Lo sconforto aumenta con la lettura della motivazione della Quarta Sezione Penale in cui sono state ritenute pienamente utilizzabili captazioni disposte su autovetture diverse da quelle indicate ed autorizzate dal gip nonché su utenze cellulari e finanche telefoni cellulari diversi da quelle richieste ed autorizzate.

Filippo Poggi

Decisione del riesame e termine perentorio per il deposito della motivazione

In questa sentenza molto interessante e riccamente motivata della Seconda Sezione Penale si affrontano tematiche introdotte dalla nuova normativa in tema di applicazione e riesame delle misure cautelari personali.

In particolare la Suprema Corte ha deciso (annullando senza rinvio e disponendo la scarcerazione dell’imputato) che il termine di 45 gg. per il deposito della motivazione del riesame ex art. 309 c.p.p. deve intervenire da quanto è stata assunta la deliberazione del giudice collegiale come risulta dal dispositivo e dal verbale della camera di consiglio e non dal termine come in questo caso eventualmente successivo, in cui il dispositivo è stato depositato in cancelleria. In questo modo è assicurato all’imputato di avere le decisione nel termine di 10 gg dalla ricezione degli atti e la motivazione delle ragioni della sua detenzione entro i successivi 45 gg decorrenti appunto per solito dalla data di celebrazione della camera di consiglio, essendo nella esperienza pratica pressoché inesistenti le ipotesi in cui la camera di consiglio per la decisione si prolunghi per più giorni (naturalmente per il giudice non si applica la sospensione feriale dei termini processuali che invece vale per pm e difensori).

Filippo Poggi

Principio di offensività e coltivazione di cannabis indica

In questa sentenza della VI sezione penale (estensore il consigliere Fidelbo autorevole componente delle Sezioni Unite e Direttore del Massimario) viene affermato in modo molto chiaro e preciso a quali condizioni può essere considerata offensiva e quindi punibile la coltivazione della cannabis, nel caso di specie annullando con rinvio la sentenza di condanna per una coltivazione di piantine giunte ad un grado di maturazione molto arretrato (poco più che germogli) con un bassissimo grado (0,1%) di THC e senza avere tenuto adeguatamente conto della valutazioni del consulente della difesa che escludeva una concreta efficacia drogante.

Filippo Poggi

La CEDU e il principio del libero accesso alla giustizia

Come abbiamo scritto in una nostra nota di qualche giorno fa, la Corte EDU ha modificato il regolamento di procedura stabilendo precise norme per poter ricorrere alla Corte.

Innanzitutto è previsto che ogni ricorso depositato a norma dell’art. 34 vada presentato esclusivamente su formulario fornito dalla Cancelleria.

Il ricorso tra l’altro (art. 1/e) deve contenere una esposizione succinta e leggibile dei fatti o delle allegate violazioni della convenzione e delle argomentazioni pertinenti (art. 1/f) e un’esposizione succinta e leggibile che confermi il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell’art. 35 c. 1 della Convenzione. Tutte le informazioni previste devono consentire alla Corte di determinare, senza consultare ulteriori documenti, la natura e l’oggetto del ricorso (cd. principio di autosufficienza).

Il ricorrente comunque può allegare al formulario del ricorso un documento al massimo di 20 pagine per integrare ed esporre in dettaglio i fatti e le allegate violazioni della Convenzione e le argomentazioni pertinenti.

Inoltre (art. 3/1)il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rapp.te corredato a) dalle copie dei documenti riguardanti le decisioni giudiziarie o i provvedimenti denunciati, che siano o meno di natura giudiziaria; b) dalle copie dei documenti e delle decisioni che dimostrino che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interno ed osservato il termine richiesto dall’art. 35/1 della Convenzione (termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva). Inoltre (art. 3/2) i documenti presentati a sostegno del ricorso devono figurare in un elenco per ordine cronologico. In caso di non rispetto degli obblighi elencati dai paragrafi da 1 a 3, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte che può comunque richiedere al ricorrente, prima di decidere, di presentare entro un determinato termine ogni informazione o ogni documento utile nella forma e nella maniera ritenuta opportuna (art. 5.2). Ancora il ricorso ai fini art. 35/1 della Convenzione, si considera presentato nella data in cui un formulario – che soddisfi i requisiti previsti nel presente articolo è inviato alla Corte, salvo che la Corte non decida una diversa data, se lo ritiene giustificato. Infine il ricorrente (art. 7) deve informare la Corte di ogni cambiamento d’indirizzo e di ogni fatto pertinente per l’esame del suo ricorso.

Invece di semplificare, a noi sembra che il nuovo regolamento finisca per rendere più accidentato il percorso per chi voglia lamentare un torto subito dalla giurisdizione di uno dei paesi aderenti alla Convenzione.

Innanzitutto, ove prima il ricorso si intendeva depositato appena pervenuto in Cancelleria, oggi esso si ritiene depositato se sono state formalmente rispettate tutte le istruzioni fornite (par. 5/1).

Il ricorso dunque, prima ancora di essere ritenuto ammissibile o meno, sarà esaminato dalla Cancelleria per accertare se esso rispetti o meno i requisiti di forma sopra enunciati.

Esame che non sospende il termine dei 6 mesi previsti dalla Convenzione per cui  -se ci fosse qualche omissione o irregolarità segnalata dalla Cancelleria – si dovrà provvedere onde evitare che maturi il termine previsto dei sei mesi che chiude le porte alla ricevibilità del ricorso. E’ opportuno, dunque, per evitare questa probabile tagliola, depositare il ricorso appena si abbia notizia del provvedimento finale del giudice interno.

Successivamente si passa alla fase in cui il Giudice unico (art. 27) ai sensi art. 35 verifica se sussistono o meno le condizioni di ricevibilità. Rientra nei poteri del Giudice dichiarare il ricorso irricevibile e rigettarlo se ritiene che la decisione possa essere presa senza esame complementare. Nel caso in cui non lo ritenga irricevibile o non lo cancelli dal ruolo, lo trasmette ad un comitato composto da tre giudici o ad una Camera per un esame complementare. Esame che ancora una volta può portare ad una dichiarazione di irricevibilità.

In caso contrario, il Comitato o la Camera deciderà anche sul merito o meno che non ritenga di rimettere la decisione alla Grande Camera (17 giudici) quando la vicenda solleva un problema relativo all’interpretazione della Convenzione o se la soluzione possa portare ad un contrasto con una decisione già resa anteriormente dalla Corte.

Come si vede, un percorso piuttosto accidentato che può fermarsi già nella prima fase per aver violato le regole previste per la redazione del ricorso. Il motivo di questo irrigidimento sta nel fatto che, purtroppo, è aumentato notevolmente il numero dei ricorsi che perviene alla Corte che per carenza di mezzi è costretta a bloccare sul nascere la marea dei ricorsi. Si pensi, per fare un paragone, che il bilancio della Corte è di un sesto rispetto a quello della Corte di Giustizia UE malgrado quest’ultima esamini un numero di ricorsi notevolmente inferiore, non essendo previsto fino ad ora il ricorso individuale. Ma questo non giustifica affatto questa chiusura operata dal regolamento che tende a limitare l’accesso alla Corte.

Se i ricorsi sono effettivamente aumentati in questi ultimi anni è anche perché sono aumentati i casi di violazione dei diritti umani da parte degli Stati. Allora, se si tengono a cuore i diritti dei cittadini e si vuole far sopravvivere una istituzione sovranazionale indipendente che possa far cessare l’abuso e condannare lo Stato inadempiente, allora bisogna che nell’ambito del Consiglio d’Europa, si rafforzi sia sul piano economico che sul quello istituzionale questo organismo perché sia garantito il rispetto di quei diritti per cui è giustificata la stessa esistenza della Corte che finora è stato l’unico avamposto a livello continentale contro gli abusi dei singoli Stati, in questi tempi di crisi, sempre più frequenti.

Insomma, se l’Europa vuole continuare ad essere faro di civiltà e culla dei diritti umani, bisogna, per rendere effettiva questa tutela, rafforzare la Corte EDU che con le sue decisioni ha arginato fino ad ora le violazioni da parte degli Stati membri.

Febbraio 2016

Nota a cura avv. E. Oropallo

Ribaltamento della assoluzione in appello e rinnovazione delle testimonianze

In allegato l’ordinanza del 20/1/2016 che rimette alla Sezioni Unite la questione secondo la quale sia o meno rilevabile di ufficio in Cassazione ai sensi dell’art. 609 c.p.p. il caso di condanna pronunciata in grado di appello dopo una sentenza di assoluzione di primo grado, senza procedere alla rinnovazione delle prova testimoniale decisiva.

La questione è di grande interesse forse non tanto per la rilevanza statistica della eventualità prospettata dalla Corte, quanto per ridefinire nell’ordinamento interno lo statuto della prova dichiarativa formata fuori dal contrattadditorio o avanti a giudice diverso a quello che deve decidere nel merito (alla luce della giurisprudenza della Corte Edu).

In un convegno dello scorso fine settimana una dottrina autorevole ha ripreso spunto da questa ordinanza per ribadire che (forse) l’unica soluzione accettabile con lo standard probatorio di cui all’art. 533 c.p.p. è che in caso di diversa valutazione del giudice di appello rispetto a quello di primo grado che pronunciato sentenza di assoluzione, la sentenza venga annullata (giudizio rescindente) e il processo rimesso al giudice di primo grado.

La causa sarà trattata all’udienza del 28/04/2016 Relatore Conti.

Filippo Poggi

1) parere del CNF per iscrizione albo cassazionisti 2) schema di DM camere arbitrali ecc.

A TUTTI GLI ISCRITTI.

Care Colleghe, cari Colleghi,
trasmettiamo il parere n. 69/2015 del CNF riguardante la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti;
Presentazione istanza per iscrizione Albo Speciale Cassazionisti

Inviamo altresì lo schema di DM pervenuto dal CNF pe quanto riguarda la costituzione di camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie :
Schema di DM recante modalità per costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n, della legge n_ 247_12

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Nuove regole ricorso CEDU

Dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento di procedura della Corte Europea dei diritti dell’uomo così come modificato nel 2014 che ha introdotto un nuovo schema di ricorso che si può scaricare sul sito della CEDU. L’art. 47 prevede, in particolare, che il ricorso possa essere presentato solo tramite questo formulario prevedendo già il rigetto del ricorso in caso di mancato rispetto degli obblighi elencati nei paragrafi da 1 a 3 del nuovo articolo. Ai fini dell’art. 35 § 1 della Convenzione, il ricorso si considera presentato nella data in cui un formulario di ricorso che soddisfi ai requisiti previsti dal presente articolo è inviato alla Corte, facendo fede il timbro postale. Inoltre è richiesto che il ricorrente firmi la procura all’avvocato nel formulario utilizzato e che informi la Corte di ogni cambiamento d’indirizzo.

Gennaio 2016

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Sangue infetto: Italia condannata per eccessiva durata del processo

Ancora una volta la Corte EDU con sentenza del 14.1.2016 ha sanzionato il Governo Italiano per eccessiva durata del processo. La vicenda prende le mosse da 19 ricorsi presentati da 889 cittadini in base all’art. 34 Convenzione EDU, in quanto vittime di trasfusioni di sangue infetto o utilizzo di emoderivati. La legge italiana n. 210/1992 prevede un indennizzo per chi abbia subito una menomazione permanente della integrità psico-fisica da vaccinazioni obbligatorie per legge. Tale indennizzo è stato espressamente esteso anche ai soggetti che risultano contagiati a seguito di somministrazioni di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari. La Corte EDU, richiamandosi a precedenti decisioni, evidenzia che le procedure civili attivate dai ricorrenti hanno avuto una durata irragionevole. Durata che si è prolungata, secondo i casi, da cinque anni e tre mesi a dodici anni di giudizio, da sette anni a quattordici anni e sette mesi per due gradi di giudizio sino a quattordici anni ed un mese per tre gradi di giudizio. Ritiene, quindi la Corte che vi sia stato una violazione dell’art. 6 della Convenzione, oltre a ritenere che l’indennizzo non fosse effettivo per cui ha condannato l’Italia anche per violazione della norma che assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva tenuto conto che in alcuni casi ci son voluti ben 12 anni per un solo grado di giudizio per ottenere l’indennizzo.

La Corte ha preso atto dell’art. 27 bis della C. n. 114/14 introdotta dal Governo italiano che ha previsto una procedura accelerata per chiudere tutti i processi entro il 31.12.2017 per cui i ricorrenti potranno promuovere nuovo ricorso alla Corte limitando l’ulteriore violazione, ove i processi in corso non terminassero entro quella data.

Ben magra soddisfazione per quelle famiglie che hanno visto morire i propri congiunti senza ottenere il risarcimento previsto da una legge dello Stato.

Ancora una volta – e sta accadendo ormai spesso- la Corte EDU, oberata da migliaia di ricorsi, buona parte proveniente da cittadini italiani, rinunzia al suo ruolo di garante dei diritti confidando su una incerta soluzione ventilata dallo Stato Italiano. Se lo Stato non ha rispettato in questi anni il diritto del cittadino, si può credere veramente nella promessa dello Stato che rinvia ancora una volta di 2 anni il pagamento effettivo dell’indennizzo? Ci sarà ancora la Corte EDU a riparare il torto subito? Le istituzioni europee – soprattutto la Corte EDU – sono in crisi anche per il notevole aumento dei ricorsi – che riguarda non solo i paesi UE ma anche altri paesi per cui è opportuno filtrare i ricorsi eliminando quelli inammissibili e consentendo così la possibilità di esaminare quelli che abbiano seri elementi di fondatezza. Si tratta di riorganizzare tutta la struttura giudiziaria della Corte e alcuni passi in questo senso già sono stati fatti ma ne parleremo in una prossima nota.

Fonte D&G del 15.1.2016

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Adesione dell’Italia al Brevetto UE

Anche l’Italia aderisce al brevetto UE rivedendo la opposizione già svolta in passato per cui è vincolata dai regolamenti n. 1257/2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria e dal regolamento n. 1260/2012.

In effetti non era comprensibile la netta opposizione manifestata in passato basata essenzialmente sulla scelta del regime linguistico limitato all’inglese, al francese e al tedesco. Con decisione n. 1753/2015 la Commissione del 30.9.2015 si è espressa favorevolmente alla adesione al progetto formulata dall’Italia che diventa così il 26° Stato membro parte del brevetto europeo. I due regolamenti sono entrati in vigore in Italia il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla GU UE avvenuta il 1°.10.2015

Gennaio 2016

Nota a cura avv. Oropallo

Il caso Contrada: ultimo atto

Qualche mese fa ricordavamo che la CEDU aveva ritenuto che il Contrada non poteva essere condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto all’epoca – rilevava la Corte EDU – “il reato non era sufficientemente chiaro e prevedibile”.

In effetti il Contrada – ex funzionario del Sisde – era stato condannato in Italia in via definitiva a 10 anni di reclusione. Di qui la previsione che il Contrada avrebbe fatto ricorso in Italia per avere la revisione del processo, una volta che la Corte EDU avesse accertato che non sussiste il reato (nulla poena sine lege).

Come in effetti è avvenuto, ma con esito sfavorevole per il ricorrente che si vede confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta la condanna precedente già confermata anche dalla Corte di Cassazione.

In effetti ci troviamo difronte ad un palese e macroscopico contrasto tra il Giudice italiano e la Corte EDU davvero sorprendente in quanto ci si aspettava che il Giudice italiano recepisse il principio della sentenza EDU cancellando la sentenza comminata all’ex funzionario del Sisde. Non vediamo come si possa ipotizzare che dopo molti anni –considerato finalmente non colpevole l’imputato dalla Corte che tutela i diritti fondamentali dell’uomo e le libertà civili – possa essere ritenuto colpevole dal Giudice interno.

In definitiva, come autorevolmente scritto non si può tralasciare che “un’aspettativa di giustizia così autorevolmente espressa dalla Corte Edu non può essere ragionevolmente tradita da un “manipolo” di giudici italiani” (D&G del 19.11.2015 a firma di Gianluca Denora).

Sugli aspetti inquietanti di questa travagliata vicenda giudiziaria ritorneremo presto con un convegno che dedicheremo al caso ma anche al reato di concorso esterno in associazione mafiosa sul quale crediamo che la Corte Costituzionale sia richiamata a pronunciarsi.

Gennaio 2016

Commento a cura Avv. E. Oropallo