Il ripensamento unilaterale del coniuge non preclude l’accoglimento della domanda congiunta di divorzio

Così decide la Cassazione con ordinanza n. 19540/18, depositata il 24 luglio.

Il fatto. Il Tribunale di Pescara in primo grado rigettava la domanda congiunta di divorzio promossa dai due coniugi rilevando che all’udienza di comparizione dei coniugi la moglie aveva revocato il consenso precedentemente prestato.

La Corte d’Appello de L’Aquila confermava la sentenza di primo grado per cui la decisione viene impugnata con ricorso in Cassazione dell’originario richiedente.

Accoglie il ricorso la Cassazione ricordando, come sostenuto dal ricorrente, che in tema di divorzio a domanda congiunta l’accordo tra i coniugi ha natura meramente ricognitiva “con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale”.

La Corte ha precisato che la separazione consensuale “individua il presupposto sostanziale della fattispecie nell’accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall’esterno, mediante un’attività di controllo che non può mai tradursi in un’integrazione o una sostituzione del consenso delle parti” laddove il divorzio congiunto, “richiede una rinuncia costitutiva, fondata sull’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 3 della l. n. 898/1970”.

In conclusione la Cassazione, ha ritenuto fondato il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale che, nonostante la revoca del consenso di uno dei coniugi, dovrà provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti del divorzio.

Fonte: D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Indennizzo anche se il processo troppo lungo porta alla prescrizione

L’equa riparazione deve essere concessa alla vittima di un processo troppo lungo anche quando la durata eccessiva del processo determina l’estinzione del reato per prescrizione. E’ la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ad affermarlo con l’ordinanza n. 28784 deposita il 9 novembre.

In effetti un uomo condannato in primo grado per il reato di lesioni personali ricorre in appello. La Corte d’Appello dopo 7 anni dichiara non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione per cui si rivolge alla Corte d’Appello per ottenere un’equa riparazione in base alla legge n. 89/2001. La Corte accoglie il ricorso ma il Ministero fa ricorso in Cassazione sostenendo che la lunga decorrenza del procedimento aveva comportato effetti favorevoli per l’imputato. La tesi era stata condivisa dalla Corte d’Appello di Firenze per cui l’uomo fa ricorso in Cassazione che gli ha dato ragione.

Per la Suprema Corte, infatti, deve essere concessa “senza alcun riguardo all’esito del giudizio protrattosi oltre il termine” a meno che non sia stato lo stesso imputato a usare tecniche dilatorie o abbia fatto ricorso a un abuso del diritto di difesa. Solo in questo caso l’indennizzo non va concesso.

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Intervento di Trump per bloccare la concessione dell’asilo a chi entra irregolarmente dal confine con il Messico

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha adottato, il 9 novembre, un decreto presidenziale per impedire la concessione dell’asilo a cittadini stranieri, per lo più sudamericani, che entrano irregolarmente attraverso il confine con il Messico sul suolo Usa. Ad avviso di Trump, l’arrivo di un alto numero di stranieri senza documenti di ingresso minaccia l’integrità delle frontiere, oltre a richiedere un ampio utilizzo di risorse per la sorveglianza e la detenzione degli stranieri in situazione di irregolarità. Nel documento si precisa che ben pochi di coloro che arrivano attraverso la frontiera messicana hanno diritto all’asilo.

Di qui la decisione di bloccare l’ingresso, per un determinato periodo, di alcuni stranieri provenienti dal confine messicano e di impedire la concessione dell’asilo. Una misura sicuramente contraria al diritto internazionale nella parte in cui è stabilito che per il solo fatto che lo straniero prova a entrare in modo irregolare sul territorio non possa ottenere l’asilo.

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Omesso versamento dell’assegno di mantenimento: l’ex marito deve risarcire il danno

Così ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17144/18, depositata il 12 settembre. 

Il fatto. Il Tribunale di Roma veniva adito da una donna per sentir condannare l’ex marito al risarcimento dei danni patiti per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento nei suoi confronti ed in quelli dei 4 figli minori, oltre che per lesione della sua dignità e del suo onore con minacce ed offese.

L’attrice deduceva che l’ex marito si era reso sistematicamente inadempiente nel versamento dell’assegno divorzile e di mantenimento fissato dal giudice per cui aggiungeva di aver già avviato azione esecutiva per il recupero del credito nei confronti del convenuto, che rimaneva contumace.

Stante la contumacia dell’ex coniuge, rileva la Corte, l’inadempimento risulta comprovato dal contenuto delle risultanze probatorie prodotte dall’attrice e contenenti anche le minacce ricevute. Il giudice richama l’art. 12–sexies  l.  n. 898/1970  secondo  cui  al  coniuge  che si sottrae

all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile e di mantenimento

si applicano le pene di cui all’art. 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La sentenza in commento riscontra la sussistenza di “condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione” per cui viene a concretizzarsi il danno morale risarcibile ex art. 2059 c.c..

Posta la gravità dei fatti, il giudice accoglie la domanda attorea quantificando il risarcimento in 20mila euro.

Fonte: D & G

Illegittimo il licenziamento del lavoratore condannato per maltrattamenti in famiglia

Condannato per maltrattamenti ai danni dei familiari. Questa “macchia” sulla fedina penale è però limitata a un ambito strettamente privato, e non può quindi avere ripercussioni sul fronte lavorativo.

Di conseguenza, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato la decisione con cui in appello è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento di un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., inquadrato come “capo stazione”(Cass. Sentenza n. 21958/18, Sez. Lavoro, depositata oggi).

In secondo grado i giudici, pur prendendo atto delle “condanne penali” nei confronti dell’uomo per “maltrattamenti familiari”, ritengono tali condotte censurabili ma “inidonee ad incidere sul rapporto” con l’azienda.

Pronta la replica da parte degli avvocati dell’azienda, i quali presentano ricorso in Cassazione col chiaro obiettivo di porre in evidenza la “gravità” dei comportamenti tenuti dal lavoratore.

In particolare, i legali richiamano, innanzitutto, “il disvalore della condotta” da lui tenuta in ambito familiare ponendo in evidenza “il danno derivato alla società”, poiché, spiegano i legali, la condanna penale del lavoratore “era stata riportata dagli organi di stampa”, che lo avevano identificato con “la qualifica di ferroviere”.

La visione proposta dalla società non convince però i Giudici della Cassazione, i quali confermano la vittoria del dipendente, che può considerare salvo il proprio posto di lavoro.

In sostanza, secondo i Giudici del Palazzaccio, “l’azienda non è mai stata danneggiata da scelte” del lavoratore “incompatibili con il ruolo riconosciutogli”.

Novembre 2018

Fonte D. e G.

Nota a cura avv. E. Oropallo

Vivere in Italia è un requisito inderogabile per la pensione di invalidità

(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21901/18; depositata il 7 settembre).

Ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 1408/1971, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1247/1992, “le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione”.

Di conseguenza in Italia non è dovuta la pensione di invalidità civile al cittadino residente all’estero, come di recente riaffermato da questa Corte (sentenza 7914/2017).

Novembre 2018

Fonte: D. e G.

Nota a cura avv. E. Oropallo

Manca la firma del giudice sulla copia autentica: decreto ingiuntivo inesistente?

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22077/18; depositata l’11 settembre.

Nel giudizio di merito, il decreto ingiuntivo è stato ritenuto inesistente e, conseguentemente, la domanda di ammissione allo stato passivo è stata respinta in quanto la copia del decreto ingiuntivo posto a base dell’istanza di insinuazione, era priva della sottoscrizione del Giudice. Il creditore ha, presentato ricorso per cassazione, evidenziando l’erroneità della decisione impugnata laddove ha ritenuto non operante la presunzione di conformità all’originale della copia del decreto ingiuntivo; depositato presso la Cancelleria del Tribunale e contenente, sotto l’indicazione “il Pretore”, una sottoscrizione mai contestata.

La Suprema Corte, preliminarmente, ritiene ammissibile il ricorso presentato dal creditore.

L’art. 643 c.p.c., dopo aver stabilito, nel primo comma, che l’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria, aggiunge, nel secondo comma, che “il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli artt. 137 e seguenti dello stesso codice”.

Copia autentica – scrive la Cassazione – è quella che il pubblico ufficiale dichiara essere conforme al proprio originale: l’autenticazione della copia è l’attestazione che essa è conforme all’originale.

Da tale normativa non si evince in alcun modo che la mancanza della sigla abbreviata “f.to” apposta alla riproduzione del nominativo del magistrato che sottoscrive il decreto ingiuntivo si traduca in un vizio idoneo a dimostrare l’inesistenza, nell’originale del decreto, di qualsiasi sottoscrizione.

Posto che elemento essenziale dell’autenticazione della copia è l’attestazione della sua conformità all’originale, la pronuncia in commento esclude che la mancanza dell’abbreviazione “f.to” possa incidere su quell’elemento, con la conseguenza che la mancanza di traduce in una semplice irregolarità inidonea a rendere invalido l’atto, quando – come nella specie – non venga in discussione che esso fosse conforme all’originale che – come è possibile evincere dagli atti prodotti anche in sede di legittimità – conteneva la sottoscrizione autografa del magistrato.

Peraltro, la Suprema Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di prova documentale, l’apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza o, in questo caso, del decreto ingiuntivo, contiene necessariamente, anche implicitamente, l’attestazione di conformità all’originale che ne costituisce il presupposto.

La decisione del giudice di merito per la Cassazione è, illegittima, avendo eluso la necessità di dare rilievo preminente all’effettiva esistenza della sottoscrizione sull’originale del decreto ingiuntivo.

Novembre 2018

Fonte: D&G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Ripercussioni fisiche post vaccino antipolio: riconosciuto il diritto all’indennizzo

Serissime ripercussioni fisiche manifestatesi subito dopo la vaccinazione antipolio. A pagare per i gravi problemi di salute subiti dal bambino – oramai diventato adulto – è il Ministero della Salute, condannato a risarcire la madre che ha presentato domanda ad hoc in qualità di tutrice del figlio. (Cassazione, ordinanza n. 22078/2018, Sezione Lavoro, depositata oggi).

La drammatica vicenda ha origine nel lontano ottobre del 1961. All’epoca il bambino viene sottoposto alla “vaccinazione antipolio (tipo Salk)”. Pochi giorni dopo, però, egli è vittima di un malore, e la situazione va purtroppo peggiorando nel tempo: i genitori debbono prendere atto delle patologie che hanno colpito Paolo, ossia “tetraparesi spastica, insufficienza mentale ed epilessia”.

Ora, a distanza di quasi sessant’anni, vengono riconosciute le responsabilità del Ministero della Salute, condannato a versare alla madre di Paolo “l’indennizzo” previsto dalle leggi 210/1992 e 362/1999.

Respinta anche in Cassazione l’obiezione relativa a una presunta “decadenza” dal diritto a presentare “richiesta di indennizzo” nei confronti dello Stato, ritenendo “sussistente il nesso di causalità tra la vaccinazione e il successivo manifestarsi della patologia”.

Novembre 2018

Fonte: D&G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Rilevanza della colpa lieve per il calcolo dell’indennità di riparazione per ingiusta detenzione

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 39159/18, depositata il 29 agosto, ha ribadito la natura indennitaria e non risarcitoria del ristoro per ingiusta detenzione, ricordando che il limite massimo della somma che può essere concessa è previsto dall’art. 315, comma 2, c.p.p.. Tuttavia l’ammontare della riparazione può discostarsi dal mero calcolo aritmetico dei giorni di detenzione “allorquando la lesione si palesi divergente e più grave rispetto alle normali conseguenze determinate di ingiusta ed incolpevole detenzione” (Cass. n. 10123/11; Cassa n. 10690/10).

L’applicazione dei citati principi è complessa quando entra in gioco la questione relativa alla determinazione dell’importo dell’indennità di riparazione quando concorre anche un addebito di colpa lieve idoneo a giustificare la riduzione del criterio matematico.

La Suprema Corte ha evidenziato che in caso di colpa lieve non è assorbito, di per sé, l’incremento eventualmente dovuto per i danni subiti dall’interessato idonei a superare la medietà delle lesioni in quanto palesemente divergenti e più gravi rispetto a quelli ritenuti normale conseguenza dell’ingiusta detenzione. Al contrario la colpa lieve “costituisce semplicemente lo strumento attraverso il quale, una volta calcolato per intero l’indennizzo dovuto, si corregge il calcolo, decurtando una percentuale ritenuta corrispondente alla responsabilità dell’interessato nella causazione del pregiudizio”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole del processo

Domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo rigettata dai Giudici di merito. Le ragioni del rigetto sono l’assenza di patema d’animo, l’esiguità della posta in gioco, il tempo non elevato del giudizio presupposto, la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa, gli orientamenti contrari e la natura collettiva del procedimento. Tutti i citati motivi sono ritenuti dalla Cassazione contrastanti con i consolidati principi in materia.

Sul tema la Suprema Corte con ordinanza n. 21421/18, depositata il 30 agosto, ha ritenuto fondato il ricorso in quanto i Giudici di merito nel rigetto dell’istanza di equa riparazione non hanno rispettato i consolidati principi in materia tutti richiamati nella sentenza in commento.

In primo luogo il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale “ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente”.

Inoltre la scarsa entità della posta in gioco non condiziona il diritto all’equa riparazione, “salvo che la parte non abbia promosso una lite temeraria o non abbia abusato del processo”. Ancora l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione, né il fatto che la controversia sia una causa collettiva influisce sulla configurabilità del danno, in quanto il diritto all’equa riparazione per il ritardo nel processo “spetta a tutte le parti a prescindere dal fatto che esse siano vittoriose o soccombenti”.

Ricorda, poi, la Suprema Corte che la manifesta infondatezza, o sopravvenuta consapevolezza dell’infondatezza, della pretesa azionata nel giudizio presupposto non è di per sé condizione idonea ad escludere il diritto all’indennizzo.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

 

 

Domanda di protezione internazionale

Nel caso in cui la Commissione territoriale rigetta la domanda di protezione internazionale in pendenza del giudizio di opposizione avverso quel provvedimento negativo – ai sensi del comma 3° dell’art. 35 bis  d. lgs. 25/2008 “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato” anche con riferimento alla successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione tutte le volte in cui il giudice di primo e unico grado abbia rigettato la domanda dell’interessato. Così si è espresso il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 20 agosto u.s.. “Tanto prevede – scrive il Tribunale – il comma 13 del richiamato art. 35 bis a tenore del quale “la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato di cui al comma 3° viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato”.

Di qui la necessità da parte del ricorrente di chiedere e ottenere il provvedimento cautelare, nella pendenza del giudizio di Cassazione, sempre al Tribunale che ha emesso il provvedimento stesso.

Il Tribunale ha ritenuto che l’unica soluzione conforme al diritto comunitario sia quella di concedere “senz’altro” la sospensione del provvedimento. Ed infatti, argomenta il Tribunale, la Corte di Giustizia dell’UE con la sentenza del 19.6.2018 resa nella causa C 181-16 ha avuto modo di affermare che “spetta agli Stati membri garantire la piena efficacia del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, nel rispetto del principio della parità di armi, il quale esige, in particolare, la sospensione di tutti gli effetti della decisione di rimpatrio durante il termine previsto ai fini della proposizione del ricorso medesimo e, in caso di proposizione, sino alla relativa decisione”.

Anche perché, scrive la CdG dell’UE, “l’interessato conserva il proprio status di richiedente protezione internazionale ai sensi della direttiva medesima sino al momento della pronuncia definitiva in merito alla propria domanda”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Compensazione delle spese legali

Un tema, quello della decisione di compensare le spese di lite e della relativa motivazione rispetto al quale il legislatore è intervenuto con lo scopo di ridurre la discrezionalità del giudice sul presupposto che la condanna alle spese (ovvero la scelta della compensazione) sul presupposto che la parte vittoriosa non può rimanere esposta all’onere delle proprie spese processuali.

E così, vigente l’art. 92 c.p.c. nella formulazione che consentiva la compensazione “per giusti motivi” questi ultimi dovevano essere “esplicitamente indicati nella motivazione” dando conto – precisarono le Sezioni Unite nel 2008 – di quali fossero le considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione. 

Nel 2009 il legislatore intervenne nuovamente limitando ulteriormente la discrezionalità del giudice prevedendo che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Peraltro, da ultimo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni a quelle tipizzate (mutamento della giurisprudenza o novità della questione).

Ed infatti, per la Cassazione, il giudice deve “consentire l’individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l’esercizio del potere di compensare le spese di lite…solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione”.

Ecco allora che l’art. 92 c.p.c. rappresenta una norma elastica che consente di adeguare il principio al caso concreto, ma quelle situazioni che legittimano la compensazione (non determinabili a priori) devono essere “specificate in via interpretativa dal giudice di merito, con un giudizio fondato su norme giuridiche”.

Sebbene, il principio sia espresso con riferimento alla versione dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale richiamata, sarà destinato a trovare applicazione anche con riferimento all’attuale formulazione della norma.

Ed infatti, per la Cassazione “la pronuncia additiva del Giudice delle leggi ha, nella sostanza, ripristinato il testo anteriore vigente, ossia quello che faceva leva sulle “gravi ed eccezionali ragioni” sulle quali l’ordinanza in esame ha espresso il principio di diritto”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Attività stragiudiziale e liquidazione del compenso dell’avvocato, tra usi e tariffe

In tema di liquidazione del compenso professionale per attività stragiudiziale possono essere applicati vari criteri di determinazione, tra tutti ha carattere preferenziale la convenzione intervenuta tra le parti. Solo in mancanza di quest’ultima, e, in ordine successivo, il compenso va determinato in base alle tariffe e, poi, agli usi.

La vicenda: Il Tribunale di Venezia rigetta la domanda di un avvocato volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento del compenso professionale per l’assistenza nella composizione stragiudiziale di una vertenza conseguente ad un sinistro stradale.

La Corte d’Appello, adita dall’avvocato soccombente, rigetta l’impugnazione osservando che l’importo originariamente corrisposto doveva ritenersi congruo rispetto alle tariffe forensi. La Corte territoriale riteneva, altresì, che per la liquidazione del compenso per attività di assistenza stragiudiziale non potesse applicarsi la possibile esistenza di un uso che avrebbe consentito la liquidazione di maggiori importi, salvo il caso di un accordo espresso con l’assistito, nel caso di specie pacificamente non avvenuto.

Avverso la decisione di merito propone ricorso per cassazione l’avvocato soccombente.

La Suprema Corte ha evidenziato che la motivazione della Corte di merito è priva di critiche. Infatti nella sentenza impugnata è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui se manca un previo accordo tra le parti il compenso professionale deve essere determinato in base alle tariffe. Da tale criterio emerge che gli usi costituiscono una mera alternativa nel caso in cui non siano previste tariffe per l’attività professionale posta in essere.

Nella fattispecie in esame, osserva il Supremo Collegio, le attività che il ricorrente afferma di aver svolto risultano pacificamente comprese nella tabella D del d.m. n. 127/2004 (Tariffe professione in materia stragiudiziale applicabili ratione temporis). Per questo motivo la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Ancora sulla compensazione delle spese

Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 21243/18, depositata il 28 agosto, ha rigettato il ricorso proposto da un avvocato avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Milano accoglieva la sua istanza di liquidazione del compenso di gratuito patrocinio, liquidato in euro 3.627,00.

Con il ricorso in Cassazione veniva dedotta anche la violazione dell’art. 91 c.p.c. (Condanna alle spese). La Corte ricorda che l’art. 92 c.p.c. legittima la compensazione delle spese processuali, in assenza di reciproca soccombenza, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da specificare di volta in volta in via interpretativa dal giudice di merito con valutazione censurabile in sede di legittimità. Ne consegue che laddove il giudice, seppur esplicitando nella motivazione le ragioni della sua decisione, abbia fornito elementi illogici o erronei deve ritenersi sussistente una violazione di legge per cui

la Corte ribadisce che “il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Abbandono del tetto coniugale e diritto all’assegno di mantenimento

In un caso di abbandono del tetto coniugale da parte della coniuge che ha portato con sé la prole, la Cassazione (Cass., ord. n. 21272/18 Sez. VI Civ.) ha riconosciuto il suo diritto ad un corposo assegno di mantenimento per sé e i figli. Decisiva, secondo i giudici, la sua precaria condizione economica, testimoniata dalla perdita di un lavoro “in nero” e della scelta obbligata di andare a vivere a casa della madre.

Tenendo conto anche dell’accertata florida situazione economica del coniuge che, secondo i giudici, ha parzialmente occultato le proprie disponibilità, non producendo le ultime dichiarazioni dei redditi e sottostimando i redditi dell’azienda familiare mentre va ritenuta “legittima l’aspirazione dei figli – scrivono i giudici – a conservare almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto” prima della separazione tra i genitori e “di disporre di una casa adeguata in cui risiedere insieme alla madre”.

Settembre 2018

Fonte “www.dirittoegiustizia.it”

Nota a cura avv. E. Oropallo

Fallimento aperto nel lontano 1995: qual’e’ il dies a quo per l’equa riparazione?

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21200/18 – depositata il 27.8 – premesso che l’art. 6 CEDU include tra i procedimenti anche quelli fallimentari – ha precisato che occorre aver riguardo – quale dies a quo – al decreto col quale ciascuno dei creditori sia stato ammesso al passivo, rimanendo invece irrilevante il momento in cui il presunto creditore ha proposto domanda di insinuazione precisando il Collegio che “solo dal momento di ammissione al passivo i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti dell’irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare, rimanendo per gli stessi irrilevante la durata pregressa della procedura”.

Settembre 2018

Fonte: “www.dirittoegiustizia.it”

Nota a cura avv. E. Oropallo

Affitto stanze e regolamento condominiale

Il Tribunale di Milano – Sez. XIII^ CIV – con sentenza n. 1947 del 22.2.2018 ha ritenuto che “in tema di condominio di edifici e nell’ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva del condominio a determinati usi, il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore”. Aggiunge il Tribunale che “il proprietario di un immobile all’interno del condominio è obbligato al rispetto del regolamento condominiale ed è responsabile di fronte alla collettività condominiale della violazione del regolamento anche se operata dal conduttore del suo bene” specificando altresì “ che le restrizioni inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare nessun margine di incertezza sia sul contenuto che sulla portata delle relative disposizioni…”.

In effetti – si legge- a commento “che proprio in quanto materia che attiene alla compressione dei diritti di proprietà esclusiva dei singoli condomini i divieti regolamentati ed i limiti devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo ad un’interpretazione estensiva delle relative norme”.

Settembre 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Patto di quota lite nullo

La Cassazione, II Sez. Civ. – con sentenza n. 20069/18 – depositata il 30.7 u.s.,  è tornata ad occuparsi del “patto di quota lite” chiarendo quali sono le conseguenze di una eventuale nullità di un patto del genere.

Secondo gli Ermellini, la nullità del patto di quota lite concerne solo la clausola relativa per cui, se l’attività professionale è portata a termine, questa deve essere liquidata scondo il rinvio alle tariffe professionali vigenti per cui è vero che il legale non potrà pretendere il compenso come determinato mediante il patto di quota lite ma avrà azione per ottenere, se non il compenso, almeno l’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., con riferimento alle spese sopportate per portare a termine tale mandato in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l’arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dall’altra. Soluzione non convincente perché se è vero che il legale non può servirsi della clausola nulla, nulla impedisce che possa richiedere il compenso in base alle tariffe professionali vigenti.

Invero la sentenza della Cassazione, pur ritenendo nulla la clausola del patto di quota lite, ha ritenuto che il legale possa richiedere solo l’indennizzo per le spese sostenute per portare a termine il suo mandato. Ben magra consolazione!

Settembre 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Come va determinato il compenso dei professionisti

Con sentenza n. 20428/18 depositata il 2.8, la Corte di Cassazione – 3° Sez. Civ. – ha stabilito che “nella disciplina delle professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del Giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36 comma 1 Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato”.

Il primato della fonte contrattuale – a giusta ragione – scrive la Cassazione – induce a ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa formare anche oggetto di rinunzia da parte del professionista, salva l’esistenza di specifiche norme proibitive, che possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, le quali limitando il potere di autonomia delle parti rendono indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe”.

Settembre 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Legittimità costituzionale decreto Minniti

Con sentenza n. 17717/2008 la Corte di Cassazione ha sostenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del decreto Minniti rigettando sul punto il ricorso presentato. Ma nello stesso tempo la 1° Sez. Civ. ha riaffermato il principio di diritto, disatteso nel caso esaminato che “in materia di protezione internazionale, ai sensi art. 35 bis del d. lgs. n. 25/2008, come inserito nel d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni della legge n. 46/17, ove non sia disponibile la video registrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere il ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

Un’interpretazione legittima a difesa del diritto del richiedente asilo spesso violata dalla Commissione e avallata dai Tribunali.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo