La rilevanza dell’inizio della convivenza more uxorio ai fini dell’esclusione dell’assegno divorzile

Il caso. La controversia oggetto di ricorso per cassazione trae origine da un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio nel giudizio svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Brescia. Nella specie il Giudice di merito, in riforma della decisione di prime cure, escludeva che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario dell’assegno divorzile, facesse venire meno il diritto all’assegno stesso.

La decisione di merito è contestata davanti alla Suprema Corte dall’ex marito, in qualità di obbligato al versamento dell’assegno.

La Cassazione per decidere la controversia ha richiamato l’ormai consolidato principio di diritto secondo il quale la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, fa venir meno il diritto all’assegno, indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 2732/18; depositata il 5 febbraio rileva che nella fattispecie non vi sono dubbi che l’ex moglie abbia intrapreso una relazione stabile con un altro uomo, ammessa anche dalla medesima durante il giudizio d’appello. Da quanto richiamato dalla valutazione della Corte deriva la conseguente fondatezza del ricorso principale promosso dall’ex marito per cui, la Suprema Corte, ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia che, fermo il principio dell’esclusione dell’assegno divorzile in virtù della stabile convivenza, dovrà accertare il momento in cui questa si è costituita.

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D&G

Aprile 2019

Al “termine lungo” per l’impugnazione vanno aggiunti i 31 giorni della “nuova” sospensione feriale

La Sez. III civile della Cassazione (sentenza n. 6592/19, depositata il 7 marzo).

La questione processuale affrontata dalla S.C. riguarda l’eccepita tardività del ricorso per cassazione, notificato, secondo le tesi a sostegno dell’eccezione, con un giorno di ritardo in ragione del termine della sospensione feriale, ormai limitato ad “un mese”.

A tale proposito la Cassazione precisa che non si tratta di “un mese” di sospensione feriale, bensì di “31 giorni”. Secondo un più generale principio, infatti, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., che il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini.

Sulla scorta di questi ormai pacifici principi, il ricorso per cassazione è stato considerato tempestivamente proposto.

Aprile 2019

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D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Assegno divorzile e onere della prova nella situazione reddituale delle parti.

La valutazione delle prove è rimessa, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudicante e non può ritenersi in alcun modo condizionata dalla scelta, parimenti discrezionale, di disporre, d’ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali tramite polizia tributaria al fine di procedere al doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9535/19, depositata il 4 aprile.

I Supremi Giudici ribadiscono un principio già affermato in una precedente pronuncia di legittimità, ad avviso della quale in sede di determinazione dell’assegno di divorzio, l’occupazione di fatto di un immobile da parte del coniuge configura utilità che fuoriesce dall’ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi.

I Giudici Supremi affermano che, in tema di divorzio, l’art. 5, comma 9, l. n. 898/1970, non impone al Tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di tale esigenza.                                       

Scopre la vera identità del proprio padre biologico: risarcita per il danno esistenziale subito

A 16 anni ha scoperto che l’uomo da lei identificato come il proprio papà non era in realtà il suo genitore biologico, la cui identità è stata invece accertata solo grazie ad un accertamento giudiziale.

Legittimo il diritto della ragazza, oramai maggiorenne, ad ottenere dall’uomo rivelatosi essere suo padre, non solo il mantenimento ma anche il risarcimento per il danno esistenziale subito (Cassazione, ordinanza n. 9497/19, sez. VI Civile – 1, depositata il 5.4.2019).

Tutto ha origine quando la ragazza vede sconvolta la propria vita: quello che per sedici anni ha chiamato “papà” non è in realtà suo padre. Passaggio successivo è «l’accertamento giudiziale di paternità» che affronta insieme alla madre e che le permette di conoscere l’identità del proprio genitore biologico. E i Giudici le riconoscono il diritto di ottenere dall’uomo non solo 1.500 euro al mese a titolo di «contributo al mantenimento» ma anche                      30 mila euro a titolo di «risarcimento del danno esistenziale» da lei subito.
La decisione presa dalla Corte d’Appello viene ora confermata e resa definitiva dalla Cassazione, che respinge il ricorso proposto dal legale dell’uomo.
In particolare, è ritenuta evidente la «lesione esistenziale» riportata dalla ragazza, una volta preso atto che l’uomo da lei chiamato “papà” non era in realtà il suo vero genitore. Mentre è irrilevante, aggiungono i Giudici, il fatto che ella abbia avuto comunque «un padre legittimo» per diciotto anni.

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D&G

Aprile 2019

L’avvocato che assiste più parti con posizioni identiche ha diritto alla liquidazione di onorario unico

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 8677/19 depositata il 28 marzo.

Ha ritenuto la Corte che in una fattispecie nella quale è applicabile ratione temporis il d.m. 585/1994 sulle tariffe professionali, se l’avvocato ha assistito una pluralità di parti con posizioni processuali identiche trova applicazione il comma 4 dell’art. 5 del d.m.. Il legale ha così diritto alla liquidazione di un onorario unico che può essere aumentato nelle percentuali indicate nella disposizione citata in base al numero di parti assistite.

Vale la pena osservare che il principio espresso dalla Cassazione può essere esteso anche agli odierni parametri forensi di cui al d.m. 55/2014.

Infatti oggi l’art. 4, comma 2 del d.m. citato (modificato poi dal d.m. 37/2018) ha prescrizioni analoghe.

Anche sotto il vigore dell’attuale disciplina si può quindi ritenere che la norma citata detti un principio di carattere generale, non riferito al solo soccombente ma anche al cliente.

Fonte D&G

Marzo 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

Obbligo vaccinale: la sola richiesta all’Asl non è sufficiente per l’iscrizione scolastica

Non può essere accolta la domanda cautelare volta all’annullamento del provvedimento di diniego dell’accesso alla scuola pubblica per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale previsto dal d.l. n. 73/2017, conv. in l. n. 119/2017. La mera presentazione all’istituto scolastico della formale richiesta alla Asl competente per la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie è infatti idonea ai soli fini dell’iscrizione, ma la procedura deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. Così ha stabilito il TAR Abruzzo, Sez. I, ordinanza n. 41/19; depositata il 23 febbraio.

Fonte D&G

Marzo 2019

La Corte di Cassazione sulla proroga del trattenimento dello straniero presso il Cie

La proroga del trattenimento dello straniero, da parte del giudice di pace deve essere emessa in udienza a seguito dell’audizione dello straniero ed il provvedimento che ne dispone la proroga deve indicare nella propria motivazione le ragioni che la rendono necessaria pena la sua invalidità.

Nel caso in esame il ricorrente aveva contestato le modalità dell’operato del Giudice di Pace, ed in particolare, osservava il difensore dello straniero, come si fosse provveduto in difetto di audizione dello stesso.

Non solo, ma anche sotto un altro aspetto il provvedimento si presentava illegittimo, quello della motivazione, la quale si limitava, contrariamente alla normativa vigente, alla generica indicazione delle ragioni individuate al fine di trattenere lo straniero presso il Cie, omettendo totalmente la necessaria indicazione dei motivi che lo rendevano necessario.

Da ultimo per corroborare ulteriormente la propria tesi, il difensore, deduceva altresì che lo straniero trattenuto fosse comunque inespellibile, dato che egli conviveva con il fratello titolare di cittadinanza italiana configurandosi una situazione rilevante ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.

Proroga del trattenimento dello straniero. Gli Ermellini ritenevano fondati tutti e tre i motivi di ricorso rappresentati dal ricorrente, annullando il provvedimento del giudice di pace.

Fonte D&G

Marzo 2019

Brevetto unico europeo

In G.U. è stato pubblicato il d.lgs. n. 18/2019 di attuazione della delega di cui all’art. 4 l. n. 163/2017 per l’adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il decreto è entrato in vigore il 27 marzo scorso.

Negli Stati membri che parteciperanno a tale cooperazione sarà introdotta una tutela brevettuale unitaria, il brevetto unico europeo con cosiddetto “effetto unitario”. L’obiettivo è quello di istituire una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti che regoli violazioni, contraffazioni, revoche o accertamenti di nullità, nonché misure provvisorie e cautelari correlate o azioni di risarcimento danni. Un bel passo avanti sulla strada dell’armonizzazione della disciplina brevettuale cui fino ad oggi non aveva dato attuazione il Parlamento nazionale.

Fonte D&G

Marzo 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

Le nuove norme sul marchio in G.U.

Sulla G.U. dell’8.3.2019 n. 57 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 15/2019 che ha dato attuazione alla direttiva UE 2015/2436 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2015/2424 del 16.12.2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Diverse le modifiche apportate al codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005). In particolare, il legislatore è intervenuto sulla procedura di deposito del marchio che non richiederà più la riproduzione grafica dello stesso.

Il decreto, con il nuovo art. 122-bis (Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario), prevede che «1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati. 2. Il licenziatario può intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito».
In tema di azione di decadenza, l’onere della prova dell’uso del marchio incombe sul titolare e non su chi ne eccepisce il non uso (modifiche all’art. 121 c.p.i.).   

L’art. 122 viene invece modificato nel senso che «L’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall’Ufficio italiano brevetti  e  marchi  ai  sensi  dell’articolo  184-quater  o  sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 184-bis.

Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.c.».

Fonte D&G

Marzo 2019

La locazione stipulata non in forma scritta

Nel caso in cui l’adozione della forma verbale sia stata liberamente concordata dalle parti, il locatore può chiedere il rilascio dell’immobile, occupato senza alcun titolo, mentre il conduttore può solo chiedere la restituzione parziale delle somme eccedenti, rispetto al canone concordato. Questo è il principio affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 5794/19, depositata il 28 febbraio.

Il principio richiamato dalla Corte di Cassazione è quello già affermato, con una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 18214/05), nella quale si afferma che il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato non in forma scritta, debba considerarsi affetto da nullità assoluta, secondo la previsione dell’art. 1 l. n. 431/1998 e che essa sia rilevabile sia su impulso di parte che d’ufficio, dal giudice.
La Corte di Cassazione distingue fra due ipotesi: quella in cui l’adozione della forma verbale sia stata liberamente concordata dalle parti, nel qual caso, inevitabilmente, il contratto è da ritenersi nullo e quella in cui la scelta di instaurare un rapporto di fatto e quindi abusivo, sia riconducibile alla volontà del solo locatore, che l’ha perseguita con la coercizione o l’inganno del conduttore.

In quest’ultimo caso il conduttore potrà scegliere fra la riconduzione del contratto alle condizioni conformi a quanto previsto dagli accordi di categoria e la restituzione di quanto pagato in eccesso, rispetto alle somme effettivamente dovute, in forza dei suddetti accordi.

Nel caso in cui la forma verbale sia stata adottata di comune accordo, invece, troveranno applicazione i principi generali in tema di nullità.
Il locatore potrà agire in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile, occupato senza alcun titolo, mentre il conduttore potrà solo chiedere la restituzione parziale delle somme eccedenti, rispetto al canone concordato.

Fonte D&G

Marzo 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo 

Elezioni dei COA: salva la proroga

Con il comunicato del Ministero viene chiarito che, «ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, legge 11 febbraio 2019, n. 12, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 2 del 2019».

Prendendo atto della mancata conversione del d.l. n. 2/2019, recante «Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi», il Ministero della Giustizia ha precisato che le norme ivi previste sono state abrogate dall’art. 1, comma 3, l. n. 12/2019 di conversione.

Il decreto legge era stato approvato dal Governo, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 32781/18 che nell’interpretare la l. n. 113/2017, avevano ribadito l’ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi.

Fonte D&G

Marzo 2019

Azione contrattuale e arricchimento senza causa

Le Sezioni Unite civili (sentenza n. 22404/18, depositata il 13 settembre) hanno risolto una questione di diritto di particolare rilevanza in ambito processuale, inerente il tema dell’ammissibilità di nuove domande nel corso del processo.

 Il casoUn professionista conveniva in giudizio un Comune per ottenere il pagamento di quanto ritenuto dovuto a titolo di corrispettivo per la progettazione di un tratto stradale (una circonvallazione).
Il Comune si difendeva eccependo, tra l’altro, la nullità delle delibere di affidamento dell’incarico.

 In ragione delle difese del Comune, il professionista, con la “prima” memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., proponeva, in subordine, una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa.

Il Tribunale dichiarava peraltro l’inadempimento del Comune, condannandolo al pagamento del compenso richiesto.

In grado di appello la decisione veniva però riformata. In particolare, secondo la Corte territoriale, le delibera di incarico erano effettivamente nulle, così come nullo era da considerarsi, in via derivata, anche il contratto di prestazione d’opera professionale.

E quanto alla domanda di arricchimento senza causa (divenuta attuale proprio in ragione della dichiarata nullità contrattuale), essa veniva dichiarata inammissibile, perché considerata domanda nuova, non proponibile con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..

Seguiva il ricorso per cassazione.

La Seconda Sezione civile della Cassazione, cui inizialmente era stata affidata la trattazione del ricorso, aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa questione di massima di particolare importanza: «Se nel giudizio promosso nei confronti di una Pubblica Amministrazione per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale la parte possa modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.».

Secondo alcune pronunce, nel giudizio introdotto con domanda di adempimento contrattuale, è possibile proporre la domanda di arricchimento senza causa con “la prima difesa” successiva nel solo caso in cui la relativa esigenza sia sorta dal tenore delle avversarie deduzioni.

Secondo gli Ermellini, nella specie entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferivano indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Inoltre, dette domande erano attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale.

Le domande proposte dal professionista-progettista, erano altresì legate da un rapporto di connessione, non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, e tale nesso giustificava ancor di più il ricorso al simultaneus processus. Secondo le Sezioni Unite la decisione della Corte territoriale era errata e per questo è stata cassata con rinvio.

Il principio di diritto espressamente formulato dagli Ermellini è così risultato essere il seguente: “E’ ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata”.

Febbraio 2019

Fonte D & G

 

L’avvocato distrattario non può chiedere l’IVA al soccombente

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 22279/18, depositata il 20 settembre.

Ricordano i Giudici di legittimità che l’avvocato distrattario può chiedere alla parte soccombente solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali, “non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla”. Ciò in quanto in materia fiscale “costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro”. (Cass. n. 2474/12).

Febbraio 2019

Fonte D & G

(Avv. E. Oropallo)

Protezione internazionale: adottata una circolare del ministero dell’interno

A proposito di decreto “sicurezza” – meglio conosciuto come decreto “Salvini” – la prof. Marina Castellaneta dell’Università di Bari ricorda sul suo blog che – sia pure in ritardo – il Governo ha adottato, il 18 dicembre, una circolare per illustrare agli uffici territoriali la corretta applicazione della legge n. 132 del 1° dicembre 2018 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, aggiungendo che “in realtà la circolare spiega poco ed è più orientata ad enfatizzare i risultati raggiunti nella nuova “strategia” in materia di immigrazione che ha portato a demolire l’istituto della protezione umanitaria e il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), nonché a prolungare di molto i termini di trattenimento dello straniero. Nessuno spazio, né nella legge, né nella circolare per le misure di integrazione, con scelte contrarie alla necessità di un esame individuale a vantaggio del rafforzamento dell’utilizzo del criterio del Paese di origine sicuro”.

HONNI SOIT QUI MAL Y  PENSE!

Febbraio 2019

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Avv. E. Oropallo

La valutazione degli spazi carcerari in relazione ai principi della Convenzione EDU

In tema di compatibilità degli spazi carcerari con i principi espressi dall’art. 3 della CEDU, una superficie calpestabile di tre metri quadrati per ogni detenuto in una cella collettiva rappresenta la soglia minima pertinente ai fini della valutazione delle condizioni carcerarie, in caso di sovraffollamento grave.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza n. 1562/19; depositata il 14 gennaio.

Quanto all’individuazione dei criteri e delle modalità di computo dello spazio minimo individuale, secondo un orientamento sostanzialmente unanime di legittimità, i tre metri quadrati – al di sotto dei quali, se non emergono i diversi e significativi aspetti “compensativi” di cui si è detto, deve ritenersi la violazione dell’art. 3 CEDU – vanno intesi come “spazio utile al fine di garantire il movimento del soggetto recluso nello spazio detentivo”, il che esclude di poter inglobare nel calcolo dello stesso lo spazio occupato dai servizi igienici, destinati a funzioni diverse da quelle correlate al movimento e, in ragione dell’ingombro che ne deriva, quelle strutture tendenzialmente fisse, come ad esempio il letto a castello, che costituiscono un sicuro impedimento al movimento del detenuto (ex multis, Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017).

Il riferimento dei tre metri quadrati è relativo quindi alla superficie calpestabile e che per spazio minimo in cella collettiva va inteso lo spazio in cui il soggetto detenuto abbia la possibilità di muoversi (Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia).

Dove la superficie così calcolata scenda al di sotto dei tre metri quadrati, ciò non integra di per sé la violazione del parametro convenzionale bensì la “strong presumption” di trattamento contrario ai contenuti dell’art. 3 CEDU a determinate condizioni bilanciabile (tra tante, Sez. 1, n. 39294 del 03/07/2017).

La Grande Camera del 15 dicembre 2016 ha ribadito che uno spazio personale inferiore a 3 mq. in una cella collettiva fa sorgere una “presunzione, forte ma non inconfutabile, di violazione” dell’art. 3 CEDU che “la presunzione in questione può essere confutata in particolare dagli effetti complessivi degli altri aspetti delle condizioni di detenzione, tali da compensare in maniera adeguata la mancanza di spazio personale“, quali cumulativamente “la durata e l’ampiezza della restrizione, il grado di libertà di circolazione e l’offerta di attività all’esterno della cella, nonché del carattere generalmente decente o meno delle condizioni di detenzione nell’istituto“.

Questa la sentenza emessa dalla Suprema Corte. Come è stato spesso ribadito dalla CEDU e confermato dalla Cassazione, la privazione della libertà è la pena comminata che lascia integri – pur nella condizione di recluso – i diritti personalissimi del detenuto che non possono subire coercizione alcuna. Ci vien da ricordare il carattere non punitivo della pena e il diritto del detenuto alla vita, alle cure mediche, al benessere fisico e mentale.

Davvero ci si trova senza fiato quando la giurisprudenza afferma che è sufficiente per il recluso uno spazio minimo calpestabile non inferiore a tre metri.

Insomma, per un continente che vuole essere un faro di civiltà, per gli altri popoli della terra, è davvero penoso che si possano ritenere accettabili le condizioni della reclusione con uno spazio così ristretto.

Fonte
D & G

Gennaio 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo

Elezioni degli ordini forensi: il Governo concede una proroga

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 37 tenutasi il 10 gennaio 2019, ha approvato un decreto legge con il quale, per il rinnovo dei consiglio degli ordini di rappresentanza, è stata concessa una proroga di sei mesi per fare in modo che si rinnovino senza incertezze applicative.

La proroga semestrale, tuttavia, non impedisce agli Ordini che già dispongono di liste di candidati conformi al dettame della sentenza, di svolgere la consultazione elettorale nei tempi stabiliti.

L’intervento del Governo è derivato dalle incertezze interpretative sorte nell’applicazione della legge n. 113/2017 che disciplina l’elezione dei membri dei consigli degli ordini circondariali forensi, laddove prevede l’ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi. L’Esecutivo, nel fare chiarezza sulla questione, ha confermato quanto già sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 32781/18 secondo la quale, ai fini del divieto di cumulo dei mandati, devono considerarsi anche i mandati i parzialmente svolti nonché quelli iniziati prima della riforma dell’ordinamento della professione forense del 2012.

Se l’interpretazione del Governo è conforme alle sentenze emesse dalla Cassazione – Sez. Unite – non si comprendono le ragioni di questo provvedimento. Non sarebbe stato più semplice che gli avvocati che si trovano in stato di ineligibilità rinuncino alla propria candidatura?

In caso contrario, se ne assumerebbero tutte le responsabilità che non sono davvero poche. Mi sembra che il provvedimento, invece di chiudere la vicenda, voglia prendere tempo semmai per operare la modifica della normativa in vigore.

Gennaio 2019

Fonte D & G

Nota a cura

avv. E. Oropallo

Circolazione in Italia dei veicoli stranieri sotto osservazione da parte della polizia

Con il d.l. n. 113/2018, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono state inasprite le misure sanzionatorie per chi circola con un veicolo munito di targa straniera sul territorio nazionale. Sono esclusi dal divieto generale i veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in virtù di un contratto di leasing o di noleggio stipulato all’estero con una società che non ha sede in Italia. E anche i veicoli intestati ad una impresa estera, senza sedi in Italia, assegnati in comodato ad un soggetto residente in Italia per motivi di lavoro o collaborazione. Per evitare le pesanti sanzioni individuate dalla riforma degli artt. 93 e 132 c.d.s. sono percorribili solo due strade. Una nuova immatricolazione italiana del veicolo, oppure la conduzione all’estero del mezzo con riconsegna delle targhe.

Fonte D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Gennaio 2019

E’ valida la delega orale conferita dall’avvocato di fiducia al suo sostituto

 Così ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 57832/18, depositata il 20 dicembre.

Validità della delega orale.

Da un primo orientamento (sentenza n. 26606/18) emerge una risposta negativa: in ambito giudiziale era richiesta la forma scritta per ritenere valida la nomina del sostituito del difensore. Tuttavia, la S.C. adita dalla ricorrente ritiene dar seguito a un secondo orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 48862/18) che riteneva legittimo l’utilizzo della forma orale per la nomina di predetto sostituto.
Tale conclusione, secondo la S.C. adita, risponde ad esigenze di semplificazioni emergenti dalla riforma dell’ordinamento forense.
Inoltre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la previsione dell’art. 14, comma 2 l. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), che prevedeva che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticamente abilitato, con delega scritta”, è da ritenere applicabile sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fonte D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Gennaio 2019

La giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione avverso il diniego del questore al rilascio del permesso di soggiorno

Sul tema si pronuncia la Corte di Cassazione con sentenza n. 32774/18, depositata il 19 dicembre.

La vicenda. Un cittadino senegalese chiedeva l’accertamento al proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostenendo di essere stato oggetto di grave sfruttamento lavorativo, di aver manifestato la volontà di cooperare nel processo penale a carico del proprio datore di lavoro.
Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione del Ministero dell’Interno, che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia fosse di competenza del giudice amministrativo, riteneva che la situazione soggettiva avesse consistenza di interesse legittimo. La Corte d’Appello confermava la sussistenza in materia di giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso tale decisione, il cittadino senegalese propone ricorso per cassazione.

La giurisdizione. Come già più volte ribadito dalla Suprema Corte, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, poiché al questore stesso non è attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all’adozione degli atti riguardanti i permessi umanitari.

Pertanto, le Sezioni Unite della Cassazione, in accoglimento del ricorso, con rinvio della sentenza cassata al Tribunale, chiede a quest’ultimo di attenersi al seguente principio di diritto: “In tema di immigrazione, l’opposizione avverso il diniego del questore al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, che procederà con cognizione piena a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere del Procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all’interno del procedimento amministrativo, non vincolando l’autorità giurisdizionale”.

Non è la prima volta che la Cassazione interviene per riaffermare il punto della giurisdizione ordinaria laddove l’organo amministrativo delo Stato rivendica la sua specifica competenza in materia.

Come ribadisce la Corte con questa sentenza, quella del soggetto che si vede respinta la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari è un diritto soggettivo vero e proprio che appartiene solo alla giurisdizione del giudice ordinario.

Fonte D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Gennaio 2019

Sono ineleggibili, al Consiglio dell’Ordine, gli avvocati che hanno già espletato due mandati consecutivi

Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 32781/18, depositata il 19 dicembre, hanno affermato che, in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, l. 12 luglio 2017 n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma terzo del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi.

L’applicazione non retroattiva della norma. 

Sempre a parere del Giudice di legittimità attribuire rilevanza, ai fini dell’ineleggibilità, anche ai mandati antecedenti all’entrata in vigore della novella normativa non implica l’applicazione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, l. n. 113/17. 

La sentenza della Cassazione sopra riportata rischierebbe, secondo alcuni commentatori,  di creare problemi per le prossime elezioni degli Ordini degli Avvocati previste per questo mese nella misura in cui, debbono essere conteggiati anche i nominativi scelti prima dell’entrata in vigore della legge 113/2017.

 

In sostanza, la Cassazione sancisce il limite del doppio mandato alle cariche elettive, indicando come ratio l’esigenza di garantire un’ampia parrtecipazione alle funzioni di governo degli ordini, favorendo l’avvicendamento in modo “da garantire la par codicio tra candidati”, “nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazioni nelle relative compagini”.

Fenomeno questo ben diffuso in passato per cui va senz’altro ritenuto corretta ed adeguata la decisione della Corte.

Fonte D & G

Gennaio 2019

Nota a cura avv. E. Oropallo