A rischio l’assegno divorzile

Lo ha affermato la Cassazione (Cass. Sez. VI Civ. ordinanza n. 25697/17 dep. il 27/10) accogliendo la richiesta dell’ex marito, finalizzata a veder ridotto il contributo a favore dell’ex consorte in presenza di un rifiuto della donna di una concreta opportunità occupazionale.

Su questo fronte la Corte ha ritenuto che devono essere approfondite innanzi la Corte d’Appello le circostanze richiamate dal ricorrente “di una inerzia dell’ex coniuge nella ricerca di un impiego e del suo rifiuto ad una concreta opportunità lavorativa”.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Processo Civile Telematico

La possibilità della notificazione di atti presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Corte Cass. Sez. VI Civ. – ordinanza n. 709/15 depositata il 16.1) è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell’indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo requisito sussiste, si deve ritenere che, invece, il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la Cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.  L’art. 370 c.p.c. al comma 2, stabilisce che “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio cliente, le notificazioni gli sono fatte presso la Cancelleria della Corte di Cassazione”. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto inesistente la notifica e dichiarato inammissibile il controricorso in quanto “non notificato”.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

La notifica PEC è valida anche se il messaggio non viene letto perché la casella è piena

Con sentenza n. 12451/18 la Corte di Cassazione, richiamando alcuni precedenti  giurisprudenziali sul tema, ha stabilito che la notifica deve ritenersi efficace anche nel caso di mancata conoscenza per fatto imputabile al destinatario. Il titolare dell’account di posta ha infatti il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della casella e l’uso.

Giugno 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale sospende l’efficacia del provvedimento di espulsione

Tanto stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12476/18 del 21.5.18 accogliendo il ricorso proposto da un cittadino siriano che si è visto respingere dal Giudice di Pace l’opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto per immigrazione clandestina.

Il Giudice di Pace di Pesaro aveva respinto il ricorso malgrado il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale era stato impugnato dal richiedente innanzi la Corte d’Appello. La sospensione dell’efficacia del provvedimento – scrive la Corte – sussiste per l’intero giudizio e dunque fino al passaggio in giudicato della decisione, richiamando la sentenza n. 18737/17 emessa dalla Corte stessa.

Giugno 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Compensazione spese giudizio e obbligo di motivazione

Con ordinanza n. 9186/18 depositata il 13.4.2018 la Corte di Cassazione, ripercorrendo l’evoluzione normativa in tema di compensazione delle spese, precisa che il Giudice possa derogare al principio della soccombenza qualora ricorrano quelle “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazioneex l. n. 69/2009, restando comunque le ipotesi che consentono la compensazione circoscritte, ex l. n. 162/2014, “alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.                    In questo ambito, comunque, le “gravi ed eccezionali ragioni” espresse in motivazione, “devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le sue alterne vicende dell’iter processuale”). A proposito di compensazione delle spese, si rammenta come la Corte Costituzionale con ordinanza n. 9794/18 depositata il 19.4.2018 (già annotata in questa sezione) ha allargato le ipotesi di compensazione anche al caso di sopravvenienze relative a questioni discriminanti e/o a quelle di assoluta incertezza “che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.

Fonte D & C

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Revocabile l’espulsione dello straniero ben integrato

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9794/18 – Sez. VI Civ., depositata il 19.4.2018 ha ritenuto revocabile l’espulsione dello straniero irregolarmente soggiornante in Italia, a patto però che la sua permanenza sul suolo nazionale si accompagni anche una “adeguata integrazione sociale”, revocando il decreto prefettizio emesso  nei confronti di un cittadino albanese presente in Italia fin dal 2003, che vive con la propria famiglia in un immobile regolarmente affittato e già in possesso di un permesso di soggiorno, pur se scaduto da oltre tre mesi. In effetti la Cassazione ha tenuto conto che l’uomo vive da quell’epoca in Italia, svolgendovi un’attività di lavoratore, insieme alla moglie e alle figlie, una delle quali affetta da gravi problemi di salute.

Ha ritenuto la Cassazione che “la norma tende a salvaguardare il diritto alla vita familiare e quindi “l’espulsione deve essere evitata”, pur se consentita, sul “mero presupposto della posizione irregolare dello straniero”, peraltro in possesso di un visto di soggiorno, benché scaduto.

Fonte

D & G

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Regolamento delle spese processuali nel giudizio civile

La Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19.4.2018, in tema di regolamentazione delle spese  processuali nel giudizio civile ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 92 – 2° c. del c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

In particolare la Corte ha evidenziato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di uguaglianza (art. 3 primo comma, Cost) aver il legislatore nel 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.

Maggio 2018

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

Disapplicata la negoziazione assistita ritenuta in contrasto con il diritto europeo

Con ordinanza del 27.2.2018 il Tribunale di Verona, 3° Sez. Civ., ha ritenuto che “la disciplina nazionale che ha introdotto tale presupposto dell’azione (e dunque il d.l. n. 132/2014) è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea e, quindi, deve essere disapplicata”, anche nel caso in cui sia ritenuta obbligatoria prima di adire il giudice ordinario. Secondo il Tribunale “delle quattro condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di ADR obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali”, sicuramente l’ultimo e cioè il costo che deriva dall’obbligo di tentare la negoziazione “non potendo prescindere dall’intervento di un difensore, comporta costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti”. Chi ha annotato la sentenza, critica la soluzione adottata perché “quanto ai costi di tale procedura…deve parimenti escludersi che questi – certamente inferiori ai costi del giudizio, che l’interessato ha la possibilità, peraltro, di risparmiare – siano tali da limitare o rendere eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale”. “Inoltre – continua il commento – la negoziazione assistita prevede l’ipotesi che la parte possegga i requisiti dell’ammissione al gratuito patrocinio ponendo “a carico” del difensore (questo sì veramente incostituzionale volendo) l’onere economico”.

Ecco, questo è uno dei nodi della riforma, in primis perché non tutti possono accedere al gratuito patrocinio ed il secondo perché esso esige l’intesa del legale, qualora sia iscritto nell’elenco di difensori disposti al gratuito patrocinio.

Ora, se ci si consente un piccolo commento, bisogna ricordare che il legislatore ha cercato attraverso queste recenti normative, quella sulla mediazione e sull’obbligo della negoziazione assistita, di limitare di fatto l’accesso alla giustizia, scaricando sulla classe forense una serie di oneri che non sono compatibili con un sistema processuale che mortifica il diritto del cittadino che deve rivolgersi ad un

giudice terzo come prevede l’art. 6 della CEDU. In effetti, questa soluzione finisce per mortificare anche il lavoro degli avvocati, tenuto conto della scarsa capacità deflattiva che hanno avuto queste misure.

Il cittadino ha fame di giustizia che non viene affatto soddisfatta da queste misure ibride in quanto destinate solo a ritardare l’accesso alla giustizia.

Se avesse voluto questo Stato effettivamente riformare un sistema giudiziario civile che affanna dietro un arretrato pauroso, non può far ricorso a misure draconiane (come quella che prevede una penale in caso di rigetto del ricorso ex l. 89/2001) ma dare a questi provvedimenti che rallentano l’accesso alla giustizia una precisa valenza alternativa al giudizio ordinario che invece non c’è. E questo è un grosso limite che si traduce in un fallimento della riforma che aumenta i costi del ricorso alla giustizia e che non ha alcuna forza deflattiva. Qualche ripensamento del Ministro della Giustizia ma anche della nostra rappresentanza nazionale (CNF) che ha dato l’OK, non sarebbe inopportuno.

Aprile 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Composizione collegiale del tribunale nel procedimento di liquidazione del compenso dell’Avvocato

In questo senso ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 68/18 depositata il 4 gennaio 2018.

Il caso.

Un avvocato citava in giudizio innanzi il Tribunale di Bari due clienti per ottenere il pagamento dei compensi professionali. Il Tribunale, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente e con ordinanza, la domanda proposta dal legale.

I convenuti impugnavano la sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bari la quale dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Giudice di prime cure ai sensi art. 50 quater cpc in quanto la causa era stata trattata dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, confermando la determinazione del compenso stabilita dal Giudice di primo grado.

Proponeva ricorso per Cassazione il legale il quale, tra l’altro, denunciava anche l’incompetenza della Corte d’Appello alla luce della natura di ordinanza emessa dal Tribunale. Il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la procedura odierna di liquidazione del compenso applicata dalla Corte d’Appello, riconoscendo che il provvedimento emesso alla fine del procedimento, benché avesse forma di ordinanza, ha volore di sentenza, impugnabile unicamente con l’appello, ribadendo la nullità del provvedimento impugnato, in quanto reso in forma monocratica piuttosto che in forma collegiale. Rigetta, pertanto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Marzo 2018

Fonte D. & G. gennaio 2018

(Avv. E. Oropallo)

Obbligo della lettura del dispositivo per la validità del rigetto di opposizione

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 72/18 depositata il quattro gennaio 2018.

Il caso.

Il Giudice di Pace di Pistoia rigettava l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa emessa dalla Camera di Commercio nei confronti dell’opponente. Il Tribunale, adito in appello, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la decisione ricorreva per Cassazione l’opponente che deduceva la nullità insanabile della sentenza di appello per omessa lettura in udienza del dispositivo e per mancata applicazione del rito del lavoro.

La Cassazione ha evidenziato che, ai sensi del d. lgs. n. 150/2011, le controversie di opposizione ad ordinanza di ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro in base al quale il Giudice che pronuncia la sentenza deve dare lettura del dispositivo nell’udienza di discussione, come previsto dagli artt. 429 e 437 c.p.c. mentre dalla lettura degli atti nel caso esaminato non risultava l’avvenuta lettura del dispositivo della decisione nella pubblica udienza.

Omissione che determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Marzo 2018

Note D. & G. gennaio 2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Tutela indennitaria del licenziamento

Al lavoratore licenziato dopo due anni dal fatto spetta solo la tutela indennitaria.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 30985/17 depositata il 27.12.2017.

Il fatto.

Un lavoratore citava in giudizio il proprio datore di lavoro per sentir dichiarare la illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, in quanto la contestazione dell’addebito veniva formulata a due anni di distanza dai fatti di rilevanza disciplinare. Il Tribunale di Arezzo riconosceva, ai sensi art. 18 Statuto dei lavoratori, la tutela indennitaria, non disponendo, però, la reintegra nel posto di lavoro.

La Corte d’Appello di Firenze riformava la sentenza rilevando che il licenziamento dovesse ritenersi nullo in assenza di contestazione immediata.

Contro la sentenza ricorreva in Cassazione il datore di lavoro in quanto l’art. 18, così come modificato dalla legge Fornero, prevedeva accanto alla tutela cd. reale una tutela meramente indennitaria non ricorrendo il caso di specie in nessuna delle ipotesi tipiche elencate nel primo comma del novellato art. 18. Interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte che ha confermato che l’ipotesi specifica di ritardo nella contestazione dell’addebito comporta l’applicazione della sola sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della l. n. 300/1970, così come novellato dalla l. n. 92/2012.

Marzo 2018

Fonte D & G gennaio 2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Precluso all’Avvocato ogni contatto con la controparte priva di difensore

E’ quanto affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 2273 depositata il 31 gennaio 2018. L’avvocato ricorrente aveva sostenuto che il fatto – ossia l’incontro con il padre della minorenne violentata in un processo di violenza sessuale a carico di un sacerdote- non costituisca illecito disciplinare ai sensi art. 41 del codice deontologico forense.

Al contrario, secondo i giudici di legittimità, la tesi sostenuta dal ricorrente era del tutto infondata in quanto non teneva conto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 41, nella parte in cui viene fatto divieto all’avvocato di mettersi in contatto con la controparte che sia assistita da un collega e consentano al medesimo di avere contatti e con altre parti solo in presenza del loro difensore che non equivale a riconoscere, in caso di assenza di un difensore, che tali contatti siano possibili senza alcuna limitazione per cui, tenendo conto della delicatezza del caso, il professionista avrebbe dovuto prudentemente astenersi da qualsiasi contatto con il padre della vittima.

Comportamento, a nostro avviso, ancora più riprovevole in quanto l’avvocato non aveva tenuto conto della particolare vulnerabilità del padre della bambina violentata.

Tenuto conto della gravità del fatto, appare, ci si consenta esprimere il nostro stupore, davvero leggera la sanzione della censura erogata al professionista.

Fonte: D&G febbraio 2018

Nota a cura Avv. Oropallo

Lesione del diritto di difesa

Il caso. Il Tribunale di Napoli, accoglie la domanda di un avvocato volta ad ottenere il pagamento delle competenze professionali vantate nei confronti del convenuto che resta contumace nel giudizio di primo grado. Avverso la decisione di merito ricorre in Cassazione il soccombente, lamentando l’incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio di merito a lui notificati. In effetti, l’atto depositato dal ricorrente era privo di alcune pagine rispetto all’atto depositato dall’avvocato. La Cassazione ha osservato innanzitutto che, ai fini della declaratoria della nullità, doveva essere presa in considerazione la copia autentica del ricorso notificato al ricorrente ex art. 702 bis c.p.c.. “E’ inevitabile – scrive dunque la Suprema Corte – il pregiudizio al diritto di difesa del convenuto a causa dei vizi …che producono  una nullità ex art. 164, commi 4 e 5 cpc, che poteva essere richiesta anche d’ufficio”.

Per questo motivo, secondo la Corte, il convenuto aveva tutto il diritto di far valere la nullità de qua come mezzo di gravame nel ricorso per Cassazione – con conseguente cassazione della sentenza impugnata – e rinvio al Tribunale di Napoli per la ripetizione di un nuovo giudizio di merito.

(Cass. Civ. sentenza  n. 283/18 depositata il 9.1.2018)

Fonte D & G

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Adesione dell’Avvocato all’astensione dalle udienze

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 684/18 depositata il 12 gennaio u.s.) ha ritenuto che l’astensione dell’avvocato vada comunicata all’ufficio giudiziario esaminando un ricorso proposto dal professionista avverso la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato improcedibile l’appello ex art. 348 c.p.c. per l’assenza della difesa dell’appellata alla prima udienza di causa. La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice conoscenza da parte del Giudicante dell’astensione degli avvocati dalle udienze, proclamata a livello nazionale, non fosse sufficiente per ottenere il rinvio della causa ad altra udienza perché, in base al codice di autoregolamentazione, l’adesione all’astensione va dichiarata personalmente, o tramite sostituto, all’inizio della trattazione della udienza oppure comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella Cancelleria del Giudice, oltre agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

Fonte

D & G 22.1.2018

Nota a cura

(Avv. E. Oropallo)

 

 

Vedova perseguitata dal cognato che la reclama in sposa: riconosciuto lo status di rifugiata

La Corte di Cassazione, Sez. I Civ. con sentenza n. 28152/17 del 24.11 u.s., ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una straniera che era scappata dal suo paese, la Nigeria, per sfuggire ad una tradizione che la obbligava a sposare il fratello del marito defunto. Nel caso esaminato la donna si era rifugiata in Italia facendo richiesta di protezione, respinta prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello che hanno ritenuto irrilevanti le disavventure da lei vissute in patria. Tra l’altro la donna aveva raccontato di essersi rifiutata di sposare il fratello del marito per cui era stata allontanata dalla sua abitazione, privata della potestà genitoriale, spogliata dalle sue proprietà e perseguitata dal cognato che reclamava il suo “diritto” di averla in sposa. La Corte di Cassazione ha ritenuto evidente la “persecuzione” subita in patria dalla donna, in quanto donna per cui, dice la Corte, “ci troviamo di fronte ad un clamoroso episodio di violenza nei confronti delle donne com’è altrettanto evidente il timore di una pesecuzione personale” in caso di ritorno della nigeriana in patria.

Dicembre 2017

Fonte D & G 27/11

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Il foglio di via obbligatorio viola l’art. 8 Cedu se impedisce l’assistenza del padre malato

E’ quanto sancito dal TAR Umbria, sez. I sent. n. 720/17 del 20.11 ritenendo che “l’art. 8 tutela la privacy, in senso lato comprendente anche la serenità e l’unità familiare per cui il rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel Comune di residenza di un uomo trovato in possesso di eroina, visti i suoi precedenti penali e di polizia, è una misura arbitraria e sproporzionata che viola la norma di cui all’art. 8 Cedu”. Nel caso l’uomo, residente a Roma, si trovava a Terni per assistere il padre gravemente ammalato, ricoverato in ospedale per un intervento chiururgico. Trovato in possesso di eroina, senza considerare la ragione più che legittima di assistere il padre malato gravemente, se ne disponeva il rimpatrio a Roma con foglio di via obbligatorio sulla base di un giudizio di pericolosità sociale.

Il provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR il quale già in via cautelare aveva ritenuto fondato il ricorso disponendo la sospensione del provvedimento poi annullato. Ha ritenuto il TAR che, “pur tenendo conto degli ampi margini di discrezionalità di cui gode la P.A., essi non sfuggono al sindacato giurisdizionale sotto i profili dell’irragionevolezza, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà attuale” (Tar Umbria 412/12; Cass. n. 48684/15).

Il diritto all’assistenza e l’unità familiare sanciti dall’art. 8 Cedu prevalgono su tutto e non è soggetto a restrizione salvo che essa abbia una valida base legale, prevista da una specifica norma di legge e per quanto sia strettamente necessario. Il diritto di assistere un proprio familiare non può essere sacrificato se non in casi specificamente disposti dalla legge. E’ charo che, ignorare questa esigenza del ricorrente, costituisce una interferenza illecita ed arbitraria nella sua sfera familiare, “non avendo l’autorità di pubblica sicurezza valutato la particolare situazione familiare e di salute del padre del ricorrente nemmeno in seguito –giova evidenziare – a quanto disposto dall’adito Tribunale in sede cautelare”.

Dicembre 2017

Fonte D&G

Nota a cura avv. E. Oropallo

La traduzione del decreto di espulsione non basta per garantire il diritto alla partenza “volontaria”

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 28158/17 del 24.11 u.s. in quanto il decreto di espulsione, pur tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di appartenenza del cittadino extracomunitario, non garantisce la conoscibilità di quanto previsto dall’art. 15 c. 5.1 ossia la facoltà per il cittadino di poter lasciare spontaneamente il territorio dello Stato entro uno specifico termine. La Suprema Corte, nel caso esaminato, ha ritenuto violato il diritto di opzione riconosciuto dall’art. 15 comma 5.1 d.lgs. n. 286/1998 che prevede che lo straniero abbia la facoltà di richiedere “un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue”. Insomma l’interessato non è stato messo in grado di esercitare in concreto un proprio diritto che è stato violato dalla mancata informativa che gli doveva essere fornita.

Fonte

D&G 27.11.2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

L’appello non è un mezzo di impugnazione a critica vincolata

Gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazione nella l. 7.8.2012 n. 134, si legge in una nota redatta dall’avv. Summa nella rivista “Diritto & Giustizia del 17.11.2017”, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative lagnanze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, così come afferma la Corte di Cassazione a Sezz. Un. nella sent. n. 27199/17 del 16.11 u.s..

Secondo le Sezz. Un. la riforma del 2012 ha escluso che l’atto di appello – a differenza delle impugnazioni a critica vincolata – debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di sentenza da contrapporre a quella di primo grado.

Il richiamo – contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c. – alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del Giudice nella stesura di un provvedimento decisorio. All’appellante viene richiesto solo di porre il Giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual’è il contenuto della censura proposta.

Novembre 2017

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Autismo post vaccinazione

Con ordinanza n. 18358/17 depositata il 25.7.2017 la Cassazione – VI Sez. Civ. – ha rigettato definitivamente la richiesta di indennizzo avanzata dal genitore di un minore nei confronti del Ministero della Salute a seguito delle gravi ripercussioni subite dal figlio a causa, secondo il genitore, della vaccinazione “antipolio Sabin” a cui era stato sottoposto. Secondo il ricorrente il figlio si sarebbe ammalato di una grave forma di autismo a causa della terapia vaccinale a lui somministrata. Sia in Tribunale che in appello la richiesta veniva respinta in quanto la perizia svolta aveva escluso sussistere un nesso di causalità tra la vaccinazione effettuata e la malattia successivamente a lui diagnosticata. A chiudere definitivamente la battaglia legale ha provveduto la Cassazione che ha escluso qualsiasi ipotesi di indennizzo a favore del genitore perché non vi erano i presupposti per considerare l’autismo, che ha colpito il ragazzo, procurato dalla vaccinazione antipolio, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico che ha  precisato che “la scienza medica non consente allo stato di ritenere superata la soglia della mera possibilità teorica della sussistenza di un nesso di causalità tra vaccino e patologia”.

Sentenza giusta, che mette a tacere tutti i dubbi spesso sollevati nell’opinione pubblica da false e pericolose voci diffuse soprattutto in rete mettendo in discussione la necessità dei vaccini che hanno debellato tante malattie che nel passato falcidiavano milioni di bambini.

Basta appunto ricordare il vaccino contro la polio che rendeva storpi – nel migliore dei casi – i bambini che vi sopravvivevano. Certo, la scienza medica non nega che in qualche caso la somministrazione del vaccino possa avere degli effetti indesiderati ma si tratta di casi limitati che non possono mettere in discussione la loro efficacia.

Novembre 2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

Responsabilità professionale dell’Avvocato

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (III Sez. Civ. ordinanza n. 25807/17 depositata il 31 ottobre) ha stabilito che “il cliente che richieda al proprio avvocato il ristoro dei danni subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l’astratta possibilità di riforma della decisione in seconde cure”. Giusto il principio, ci sembra che nel caso esaminato la Corte sia stata eccessivamente benevola nei confronti del professionista.

Nel caso esaminato infatti risulta più che evidente la pesante responsabilità professionale dell’avvocato cui si erano rivolti gli eredi di un uomo deceduto a seguito di un sinistro stradale con un’auto rimasta sconosciuta per convenire in giudizio il Fondo di Garanzia. L’avvocato però si era reso gravemente inadempiente, non presenziando a numerose udienze, aveva rinunciato ad escutere un teste addotto dagli attori e non aveva svolto attività difensiva, omettendo anche di presentare scritti difensivi nel termine concessogli dal giudice per cui vi era stato rigetto della domanda.

Sentenza poi passata in giudicato non avendo l’avvocato informato parte attrice della possibilità di proporre appello. Il Tribunale adito dai clienti per ottenere la condanna dell’avvocato e il risarcimento dei danni subiti rigettavano la domanda ritenendo non sussistere il nesso di causalità tra la condotta del difensore e i danni lamentati per l’avvenuta definitività della sentenza. Sentenza confermata in appello.

La Corte di Cassazione confermava la sentenza della Corte di merito affermando appunto che il cliente in un caso del genere “deve dimostrare l’erroneità della prima pronuncia oppure produrre nuovi documenti o ulteriori mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame sarebbe stato accolto”. Forse sarà stata anche l’errata impostazione del ricorso ad aver fatto decidere la Cassazione in tal senso: certamente, non ha tenuto conto che proprio le gravi carenze difensive manifestatesi nel procedimento di primo grado rendevano difficilmente censurabile la sentenza di primo grado.

Insomma un comportamento censurabile ampiamente quello del professionista sul quale la sentenza è stata del tutto silente.

Nel campo professionale gravi omissioni valgono quanto e forse molto di più di una scarsa conoscenza professionale per decidere l’esito di un giudizio per cui non ci sembra proprio corretto che vadano sul piano formale coperte e giustificate le pesanti responsabilità di un professionista cui si affida un cittadino per veder riconosciuto il proprio diritto.

Novembre 2017

Fonte D&G 02.11.2017

(Avv. E. Oropallo)