Assemblea generale 29/01/2016 ORE 11,30

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 157/16

Oggetto: Assemblea generale 29/01/2016

Care Colleghe, cari Colleghe,

in allegato Vi trasmettiamo i bilanci, Consuntivo 2015 e di Previsione 2016, con relative relazioni.

Vi invitiamo a partecipare numerosi all’Assemblea, fissata in seconda convocazione per il 29 gennaio prossimo, alle ore 11,30, data la fondamentale importanza degli argomenti all’Ordine del Giorno.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

La disapplicazione dei termini di prescrizione da parte della Cassazione dopo la sentenza Corte UE in proc. Taricco

In allegato le motivazioni depositate ieri della rilevantissima sentenza n. 2210/2016 della Terza Sezione della Corte di Cassazione ud. 17/09/2015 (Est. Scarcella) che quale conseguenza della sentenza Taricco ha ritenuto di potere disapplicare i termini massimi di prescrizione in materia di frodi fiscali (questione di competenza UE).

Si tratta di una sentenza con un apparato argomentativi di notevole complessità in tema di ricognizione della portata del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Nella medesima fattispecie astratta la Corte di Appello di Milano ha invece investito della questione di legittimità costituzionale la Consulta (contro-limiti costituzionali rispetto all’applicazione interna del diritto comunitario in materia penale sostanziale).

E’ un tema affascinanante (ma anche un poco preoccupante) che di certo sarà oggetto di approfondimento a tutti i livelli nei prossimi mesi.

Filippo Poggi

Giurisprudenza – Tribunale di Sorveglianza di Bologna – Difensore di fiducia

Carissimi Colleghi,

sono ad segnalarVi, allegata alla presente,  la sentenza n. 488 emessa in data 25 settembre 2015 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, depositata il 8.1.2016, che stabilisce che se dagli atti della fase esecutiva risulta individuato un difensore di fiducia non si deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio nel successivo procedimento di sorveglianza.

Il caso si riferisce a un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che ordinava il differimento provvisorio dell’esecuzione della pena nei confronti di un soggetto in stato di grave deficienza immunitaria, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede, che, a sua volta, fissava con decreto l’udienza in camera di consiglio designando , ex art.97 c.p.p., altro difensore, ai sensi dell’art. 655, comma 5, c.p.p nonostante l’istanza fosse stata presentata dal difensore di fiducia del condannato.

Nelle more, il difensore di fiducia  depositava una nota con cui dichiarava, quale difensore del condannato, di non rinunciare alla sospensione feriale dei termini processuali.

Con un successivo atto, il Tribunale di Sorveglianza fissava una nuova udienza, in occasione della quale rigettava l’eccezione di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza sollevata dal medesimo avvocato, che lamentava di aver ricevuto solo la notifica per il condannato, difeso nella fase di cognizione.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l’eccezione ed anche le istanze di differimento dell’esecuzione della pena.

Avverso tale  provvedimento, ricorre per Cassazione il difensore del condannato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.

Contesta il difensore l’erronea ed inopportuna nomina di un difensore d’ufficio, pur in presenza di un difensore di fiducia (egli, infatti, dichiara di aver ricevuto l’ordine di esecuzione del condannato, di aver inoltrato istanza di differimento obbligatorio della pena, di aver ricevuto il provvedimento di rinvio dell’esecuzione, di aver depositato nota riportante la volontà di avvalersi dei termini feriali).

Rileva la Suprema Corte che l’art.656, comma 5, c.p.p. dispone che il decreto di sospensione della pena detentiva, ove manchi il difensore nominato per la fase dell’esecuzione, è notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.

Ciò al fine di consentire la proposizione delle domande di concessione di misure alternative alla detenzione dalla stessa previste.

Siffatta disciplina è speciale rispetto a quella contenuta nell’art.655, comma 5, c.p.p., a tenore della quale per tutte le altre notifiche da effettuare in fase di esecuzione è prescritta la designazione di un difensore d’ufficio da parte del pubblico ministero in assenza di nomina da parte dell’interessato.

Pertanto – ritiene la suprema Corte – poiché l’avvocato ricorrente, ancorché non nominato difensore di fiducia per la fase dell’esecuzione, ha proposto delle istanze successivamente alla notifica dell’ordine di carcerazione, sulle quali il Tribunale si è pure pronunciato, la conclusione è che il difensore in questione non poteva vedersi negato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di fissazione di udienza ed a partecipare alla medesima.

Da tale sentenza in sintesi si deduce la non legittimità della prassi del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che a fronte di istanza di formulata dopo la notifica dell’ordine di carcerazione con contestuale sospensione ex art. 656 c.p.p. notificato al difensore di fiducia della fase di merito che propone istanza di misura alternativa senza provvedere a formalizzare la nuova nomina a difensore di fiducia , non riceve il decreto di fissazione dell’udienza in quanto viene (erroneamente) nominato un difensore di ufficio.

Ettore Grenci insieme al Direttivo si sta occupando della situazione al fine di cercare di  risolvere il problema, ma sin da subito suggerirei di eccepire la nullità della mancata notifica al difensore di fiducia  alla luce della errata prassi seguita dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Un caro saluto.

Gian Luca Malavasi

 

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 settembre 2015 – 8 gennaio 2016, n. 488
Presidente Cortese – Relatore Novik

Rilevato in fatto

  1. Con decreto emesso il 14 maggio 2014, il Magistrato di sorveglianza di Bologna ordinava il differimento provvisorio dell’esecuzione della pena nei confronti di H.L. in relazione allo stato di grave deficienza immunitaria del detenuto e trasmetteva gli atti al Tribunale in sede per le determinazioni di competenza. Read more “Giurisprudenza – Tribunale di Sorveglianza di Bologna – Difensore di fiducia”

Rendiconto quarto trimestre 2015

Cari Colleghe e Colleghi,

pubblichiamo di seguito il rendiconto dell’ultimo trimestre del 2015 relativo ad Ordine, Fondazione ed Organismo di Conciliazione.

ORDINE AVVOCATI quarto trimestre 2015

FONDAZIONE FORENSE quarto trimestre 2015

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE quarto trimestre 2015

Ricordiamo che lo scopo è di rendere note le entrate e le uscite e quindi l’utilizzo delle somme che vengono versate dagli iscritti.

Il bilancio tecnico sarà invece oggetto di illustrazione ed esame, al fine dell’approvazione, nell’apposita assemblea.

Cordialità.

Il Consiglio

Comunicazione di fine anno

Forlì, 21/12/2015

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 2511

Care Colleghe, cari Colleghi,

alla fine dell’anno, è consuetudine che il Consiglio riferisca sull’attività svolta.

Il nostro Foro, ad oggi, risulta composto da n. 872  avvocati; n. 20 avvocati iscritti all’Elenco Speciale; n. 57 praticanti con patrocinio; n. 107 praticanti senza patrocinio.

Per quanto concerne il lavoro del Consiglio, Vi invitiamo a consultare il nostro sito istituzionale: la pubblicazione di tutti i verbali delle riunioni Vi consentirà di avere un quadro esaustivo dell’attività; potrete anche verificare le presenze dei singoli Consiglieri.

Tutti, indistintamente, hanno dato il massimo, sia sotto il profilo dell’impegno, che della disponibilità.

Ribadiamo di essere pronti ad accogliere qualsiasi suggerimento riteniate di formularci, nell’intento di agevolare nel miglior modo possibile il lavoro di tutti.

A tutti i più cordiali auguri per un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.

Il Consiglio

Commissioni Esami Avvocato 2015 – Consiglio Giudiziario

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 2439

Care Colleghe, cari Colleghi,
il Ministero della Giustizia, dopo avere nominato il collega avv. Ariberto Arginelli presidente della 1°sottocommissione per gli esami di Avvocato – sessione 2015 – presso la Corte di Appello di Bologna, ha designato le ulteriori sottocommissioni.

Il collega Avv. Emilio Scamporrino è stato designato quale presidente della 3°sottocommisione.

Il collega Avv. Giovanni Maio è stato designato quale presidente della 4°sottocommissione.

I colleghi Avv.ti Pier Francesco Foschi e Davide Ricci sono stati designati quali vice – presidenti rispettivamente della 2° e della 6° sottocommissione.

I colleghi Avv.ti Silvia Zoli e Guido Mascioli sono componenti rispettivamente della 4° e della 5° sottocommissione.

Inoltre:
Nel corso della riunione U.R.C.O.F.E.R. tenutasi il 10 dicembre, i Presidenti degli Ordini del Distretto hanno designato i Colleghi che saranno nominati dal CNF componenti del Consiglio Giudiziario Distrettuale, che entrerà in carica il prossimo anno.

Si tratta dell’Avv. Del Rio di Parma, dell’Avv. Delucca di Bologna e del Collega Avv. Filippo Poggi di Forlì.

Il Consiglio, orgoglioso della considerazione manifestata nei confronti dell’Ordine Forlivese Cesenate, si congratula con i Colleghi ed augura loro buon lavoro.

Cordiali saluti.

Il Consiglio

Astensione dei Penalisti – 30.11 – 4.12.2015 – Manifesto UCPI

In allegato il manifesto dell’Unione creato in occasione dell’astensione dalle udienze proclamata per questa settimana.

In considerazione degli interventi delle Sezioni Unite i contorni del diritto all’astensione sono stati esattamente definiti come diritto di libertà associativa e non possono essere in alcun modo sindacati dal giudice tuttavia occorre tenere presente alcune avvertenze:

La comunicazione dell’astensione può essere fatta dal difensore direttamente in udienza anche a mezzo di un sostituto, in questo caso non ci sono problemi di sorta, tuttavia se il giudice non dovesse disporre il rinvio occorre eccepire immediatamente la nullità, diversamente soggetta a sanatoria.

In alternativa, l’astensione può essere comunicata con dichiarazione depositata o inviata nella cancelleria del giudice almeno due giorni prima dell’udienza e comunicata anche agli avvocati delle altre parti processuali. E’ importante l’esatta osservanza delle forme prescritte dal codice di autoregolamentazione perché in caso diverso il giudice è legittimato a non concedere il rinvio.

E’ consentita l’astensione nei processi dibattimentali ed in tutti quelli in cui la presenza del difensore è solo facoltativa (abbreviato in appello, opposizione archiviazione etc.) tuttavia se si astiene solo il difensore della parte civile o della persona offesa prevale l’interesse dell’imputato alla rapida definizione del suo processo, in buona sostanza se non si astiene espressamente anche il difensore dell’imputato il processo sarà celebrato comunque.

In caso di imputato assistito da due difensori è necessario che entrambi si astengano formalmente anche se non mancano decisioni recentissime di segno contrario (Cfr. Cass. 32990/2015).

Buona astensione a tutti.

Filippo Poggi

Situazione dell’ufficio deputato alla predisposizione dei mandati di pagamento dei difensori di ufficio e dei difensori ammessi al gratuito patrocinio

A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot. n. 2364

In merito alle numerose segnalazioni pervenuteci dagli iscritti sulle disfunzioni dell’ufficio deputato alla predisposizione dei mandati per i difensori di ufficio e per i difensori ammessi al gratuito patrocinio siamo a segnalare quanto segue.

E’ purtroppo nota a tutti la grave situazione di stallo che si è venuta a creare nell’ufficio predisposizione mandati già dagli ultimi mesi del 2014, dovuta al mancato caricamento nel sistema delle fatture da noi inviate, circostanza che ha causato la formazione di arretrato di parecchi mesi nella emissione dei mandati di pagamento.

E’ inoltre notizia di questi giorni che anche la sig.ra Tiziana Gardini sarà assente per malattia per circa un mese e non sarà sostituita, per cui l’ufficio resterà praticamente chiuso al pubblico e le istanze di liquidazione andranno provvisoriamente depositate nell’ufficio del cancelliere  Bagattoni.

Il Consiglio ha più volte segnalato la disfunzione al Presidente del Tribunale ed al dirigente amministrativo oltre che al Ministero della Giustizia ed al Consiglio Giudiziario e solo recentemente la situazione pare essersi sbloccata.

Recentemente il Presidente del Tribunale ha disposto che il Cancelliere Giorgio Triboli, che era deputato alla redazione dei mandati presso il Tribunale di Cesena, sia  distaccato un giorno alla settimana per gestire lo smaltimento dell’arretrato.

Nel mese di giugno il Consiglio, preso atto della grave situazione in cui versava l’ufficio e nell’ottica di una collaborazione con il Tribunale e nell’interesse degli iscritti, aveva preso accordi con il Dirigente della Cancelleria affinchè alcuni Consiglieri e membri della Fondazione Forense fossero formati al fine di affiancare i dipendenti dell’ufficio e smaltire l’arretrato.

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