Va garantito il contraddittorio allo straniero trattenuto nel CIE

Con ordinanza del 13.11 n. 26803/17 la Cassazione Sez. IV Civile ha confermato che, nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nel CIE, debba esssere assicurata la presenza dello straniero. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte emerge che lo straniero non aveva partecipato all’udienza perché sottoposto a trattamento sanitario. L’assenza dell’interessato all’udienza fissata, in quanto giustificata, impedisce al Giudice di procedere alla convalida del provvedimento, in quanto la partecipazione del difensore e l’audizione dell’interessato sono garanzia del contraddittorio indispensabili anche senza la richiesta dell’interessato.

Fonte

D&G 14.11.2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

Nel luglio scorso, dopo un lungo iter parlamentare, il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 110 del 14 luglio 2017 che introduce il delitto di tortura nell’ordinamento italiano. La legge, pubblicata sulla G.U. n. 166 del 18.7.2017, introduce gli artt. 613-bis e 613-ter nel codice penale. In base al primo comma, chiunque, agendo con crudeltà, attraverso violenza o minacce gravi cagioni “acute sofferenze fisiche” o un “verificabile trauma psichico” ad una persona privata della sua libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la resclusione da quattro a dieci anni. Se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso del suo potere o in violazione dei doveri inerenti alla sua funzione, la pena della reclusione passa da cinque a dodici anni.

L’articolo prevede altresì, un aumento della pena di 1/3 nel caso in cui se ne deriva una lesione personale grave o della metà se ne deriva una lesione personale gravissima.

Se dai fatti deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni 30; se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l’ergastolo.

L’art. 613-ter prevede l’ipotesi del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio il quale nell’esercizio delle proprie funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

I partiti di destra hanno espresso la loro insoddisfazione accusando la nuova legge “di criminalizzare le forze dell’ordine”mentre la sinistra italiana e il Mdp hanno parlato di una legge “inefficace”. Sia pure con ritardo, va detto che la legge viene a colmare una grave lacuna nel nostro ordinamento che si adegua così all’ordinamento internazionale ma con limitazioni tali da rendere inapplicabile la legge ai recenti casi di tortura alcuni dei quali tristemente famosi verificatisi nella caserma di Bolzaneto o della scuola Diaz. Fatti per i quali comunque la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per le violenze alla Diaz proprio perché l’Italia non aveva ancora introdotto nell’ordinamento il reato di tortura. In effetti, i responsabili di quei fatti vergognosi che hanno visto le forze di polizia infierire su centinaia di giovani, sono stati condannati alcuni in base alla norma penale in vigore ed altri purtroppo si sono sottratti al giudizio perché il reato si era prescritto, laddove, l’esistenza di un reato specifico – che è quello commesso dal pubblico ufficiale – avrebbe prodotto pene ben più gravi per gli autori del fatto. Un ritardo di trenta anni, tra omissioni e negligenze, rispetto alla Convenzione delle N.U. del 1984, sottoscritto quattro anni dopo dall’Italia.

Come ha rilevato Luigi Manconi, presidente della Commissione dei diritti umani e primo firmatario del disegno di legge risalente al marzo 2013, il testo licenziato dal Parlamento ha stravolto il testo originario. Un “testo impresentabile”, distante e incompatibile con la Convenzione internazionale contro la tortura – così scrivono in una nota congiunta Amnesty International e l’associazione Antigone in quanto questo nuovo testo sarebbe difficialmente applicabile in quanto limita il reato ai soli comportamenti ripetuti nel tempo e a circoscrivere in modo inacettabile l’ipotesi della tortura psichica denunciando che la legge di fatto esprime la volontà di proteggere, a qualunque costo, gli appartenenti agli apparati statali, anche quando commettono grave violazione dei diritti umani; una legge dunque non in linea con gli standard internazionali e che non risponde realmente agli impegni assunti 28 anni fa con la ratifica della Convenzione ONU.

Ottobre 2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

Mandato di arresto europeo

Recentemente la Commissione Europea, dopo molti anni, ha aggiornato il Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato di arresto europeo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 6.10.2017, c. 355.

Esso è aggiornato in base agli sviluppi giurisprudenziali, soprattutto di quelli intervenuti successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, fornendo anche informazioni pratiche per l’applicazione corretta dello strumento. Il testo indica anche i modelli da utilizzare per fonire una rapida attuazione del provvedimento e l’elenco dei casi di cui si è occupata la Corte di Giustizia dell’UE nonché l’elenco di qui paesi membri che consentono la consegna per reati punibili con una pena inferiore alla soglia fissata dall’art. 2, § 1 della decisione quadro sul MAE se il reato è accessorio a quelli principali indicati nel MAE.

Il Manuale analizza anche tutti i profili di trasferimento dei detenuti e le procedure da seguire nella fase di esecuzione. Uno strumento prezioso per chi si occupa del settore penale.

Ottobre 2017

Fonte: Marina Castellaneta: www.marinacastellaneta.it

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Sentenza Contrada – Cass. Sez. I 6/07/2017 n. 43112/2017

In allegato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha posto fine dopo 25 anni alla vicenda Contrada (era stato arrestato il 24.12.1992) dichiarando “ineseguibile ed improduttiva di effetti penali” (ma confermado il rigetto di richiesta di revoca in sede esecutiva) la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafiosio in doverosa esecuzione della sentenza della Corte Edu. Interessante sarà seguire gli sviluppi della sentenza in considerazione del fatto che la pena nel frattempo è stata interamente eseguita con 4 anni di detenzione in carcere e 4 anni di detenzione domiciliare. Il Dott. Contrada nel ricorso per cassazione è stato patrocinato anche dal Prof. Avv. Vittorio Manes ordinario di diritto penale all’Università di Bologna.

Filippo Poggi

Sospensione ordine di esecuzione per pene non superiori a 4 anni – Cass. sez. fer. 24.08.2017 n. 39889

In merito al tema, dell’ordine di sospensione delle pene non superiori a quattro anni di reclusione, segnaliamo una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Feriale, N. 39889 del 24 agosto 2017, con la quale sembra rafforzarsi, ancora di più, l’orientamento che vede plausibile un coordinamento sistematico tra l’art. 656 co. 5 c.p.p. e l’art. 47 co. 3 bis dell’O.P. (anche se sul punto, si evidenzia che con la L. 103/2017, all’Art. 1 co. 85 L. c], il problema sembra essere stato definitivamente risolto dal Legislatore).

La Corte, in particolare, ha affermato che «sussiste effettivamente una difformità ed un difetto di coordinamento tra la disposizione citata dell’Art. 656 e quella dell’Art. Ord. Pen. Comma 3 Bis in ordine all’individuazione del limite massimo di pena per accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, previsto in anni quattro soltanto dalla seconda norma, mentre la prima, ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione, ha mantenuto inalterata la soglia di tre anni».

Ha ritenuto il Collegio di doversi uniformare alla interpretazione già offerta dalla Corte Suprema, secondo cui «l’entità della sanzione prevista in astratto per la sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p. co. 5, deve essere quella della pena, anche residua, non superiore ad anni quattro, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis Ord. Pen., ossia in dipendenza di una istanza di affidamento in prova. Tale soluzione resta avvalorata dal richiamo operato dall’art. 656 c.p.p. co. 5, secondo periodo, all’art. 47 Ord. Pen., nella sua interezza, il che offre sul piano sistematico e teleologico argomenti per superare l’assenza di una espressa previsione normativa che allinei la regolamentazione della sospensione dell’esecuzione alla disposizione che disciplina i requisiti di accesso alla predetta misura alternativa.  In altri termini, il perseguimento da parte delle due norme della stessa finalità di ridurre in forme controllate la popolazione carceraria e di evitare l’ingresso negli istituti penitenziari di soggetti che possano usufruire di misure alternative, autorizza una interpretazione adeguatrice dell’art. 656 e consente di mantenere il parallelismo con i più ampi limiti di pena previsti dal richiamato Art. 47 co. 3 Bis».

Filippo Poggi

Corte Assise Appello di Bologna – Sentenza Poggiali Daniela

In allegato la motivazione della sentenza di appello, che ribaltando quella di primo grado, ha assolto l’imputata perchè il fatto non sussiste.

La Corte bolognese ha rimarcato che dal compendio probatorio emerge l’innocenza dell’imputata e che il PM sarebbe rimasto soccombente anche se si fosse applicata la regola di giudizio del processo civile “più probabile che” piuttosto che quella del processo penale che esige la assoluta certezza della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio (v. pag. 69).

La Corte ha mosso anche alcuni rilievi alle conclusioni cui era giunto il consulente del PM (v. pag. 66 della motivazione).

Comunque ciascuno potrà farsi una sua opinione dalla lettura della motivazione che è senz’altro esaustiva e di scorrevole lettura.

Filippo Poggi

Sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene entro 4 anni di pena detentiva

In allegato una nuova recentissima ordinanza del Tribunale di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione (questa volta in composizione collegiale) la quale ha dichiarato la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione, ritenendo che alla luce della disciplina dell’art. 47 0.P. e della delega contenuta nella Legge n. 103/2017 debbano essere sospesi, in attesa della decisione della magistratura di sorveglianza, gli ordini di esecuzione per pene non superiori a 4 anni di pena detentiva.

Filippo Poggi

Astensione dei difensori – Linee guida della Cassazione 14.07.2017

In allegato le linee guida eleborate dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di astensione dei difensori dalle udienze penali che sembrano pienamente condivisibili (v. astensione del difensore dell’imputato detenuto che non necessita del consenso dello stesso e neppure della previa informazione, dovendo il difensore partecipare al processo solo quando ciò venga espressamente richiesto dal suo assistito, trattandosi di questioni deontologiche e non processuali).

Una recente sentenza della Suprema Corte ha stabilito che non è consentita l’astensione del difensore quando si tratti di M.A.E. anche quando in quel procedimento l’imputato sia libero, trattandosi di procedimento connotato da urgenza e dal rispetto di tempi certi.

Filippo Poggi

Legge n. 103/2017 – Linee Guida per il giudizio di cassazione

In allegato il documento con cui a firma del Primo Presidente Canzio sono disposte le linee guida per l’applicazione della Legge n. 103/2017(cd riforma Orlando) nel giudizio di legittimità.

La maggior parte delle interpretazioni suggerite sembrano condivisibili, ma non può fare a meno di colpire come il Primo Presidente inviti formalmente i giudici di cassazione a rimettere la questione alle sezioni unite anche in caso di non condivisione di quella che comunque resta appunto una semplice linea guida.

E’ stato sempre peculiare il ruolo della Procura Generale della Cassazione nell’ambito dell’Ufficio del Pubblico Ministero eppure, almeno per chi scrive, resta sempre abbastanza sorprendente che le predette linee guida siano state senz’altro discusse con la Procura Generale e in certo modo anche da questa “approvate” di talché ne sembra in qualche modo toccato anche il ruolo di assoluta terzietà del giudice che dovrebbe essere maggiormente sentito proprio al vertice della magistratura giudicante.

E’ stato anche stabilito che la nuova forma di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter del codice penale non è immediatamente applicabile nel giudizio di legittimità (tale opzione interpretativa non sembra del tutto condivisa dall’Ufficio del Massimario che ne ha trattato dell’Appunto del 24.07.2017 – pagg. 35 segg. –  escludendo solo che possa essere disposta nel giudizio di legittimità, la sospensione del processo).

Cari saluti e buone vacanze a tutti.

Filippo Poggi

Limiti del ricorso per cassazione contro la liquidazione delle spese alla parte civile in sede di patteggiamento

Tra gli altri principi espressi nella sentenza per cui è necessaria una specifica impugnazione in punto di superamento dei valori medi della Tariffa Penale di cui al D.M. 55/2014 la Suprema Corte afferma che va liquidato anche l’onorario per la fase decisionale che non manca neppure nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Filippo Poggi

GIP di Milano 10.07.2017 – Ordinanza di rigetto dell’archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato indagato ex art. 580 cod. pen.

In allegato l’ordinanza con cui il GIP di Milano ha rigettato la richiesta del PM di archiviare il procedimento penale nei confronti di Marco Cappato per il “suicidio assistito” di DJ FABO ordinando la formulazione dell’imputazione, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale.

Le argomentazioni anche in punto di questione di costituzionalità della norma sembrano ineccepibili, quanto invece era stata “una fuga in avanti” la richiesta di archiviazione del PM cui bene il GIP tra le righe ha ricordato che il giudice deve essere fedele al testo della norma e non creare il diritto che non esiste e che valutazioni di merito nelle scelte di politica criminale spettano al legislatore.

Forse dal punto di vista formale l’ordinanza potrebbe essere censurata per abnormità nella parte in cui non si limita a ordinare l’imputazione ma formula anche un dettagliato capo di imputazione, in questo invadendo le prerogative del PM, per cui vederemo se ci sarà un ricorso per cassazione.

Filippo Poggi

Brevi note operative alla Legge n. 103/2017 di riforma del codice penale e di procedura penale

La Legge 23.06.2017 n. 103 è stata pubblicata sulla G.U. del 4.07.2017 ed entra in vigore il 03.08.2017

La questione dell’entrata in vigore della norme (discorso a parte per l’esercizio delle deleghe legislative al Governo) però è un pò più complesso.

Le norme sostanziali in materia penale (dai commi 1 a 14), quelle che inaspriscono (e molto) le per per il furto in abitazione, la rapina, l’estorsione ed altro entrano naturalmente in vigore il 03.08.2017.

Come è stato osservato giustamente ad un convegno, oltre alle norme che comprimo il potere del giudice di comparare le circostanze, adesso nei casi di rapina aggravata, anche in quelli più banali, con l’elevazione della pena minima edittale a 5 anni di reclusione non sarà possibile rientrare nell’ambito di sospensione della pena ex art. 163 c.p. con la concessione di generiche e rito.

La norma di cui all’art. 162-ter codice penale in via transitoria può essere applicata a tutti i processi ancora pendenti davanti al giudice di merito in primo o secondo grado a condizione che il difensore chieda di essere ammesso alla estinzione del reato mediante condotte riparatorie alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore delle Legge. Mi pare molto opportuno, diversamente da quanto si è letto da commentatori preoccupati e quasi angosciati, che con questa norma possono essere composti anche i reati di stalking procedibile a querela per fatti sostanzialmente bagatellari che intasano i ruoli di udienza, godendo tra l’altro di criteri di trattazione prioritaria.

Naturalmente solo per i fatti commessi dal 03.08.2017 valgono le norme sulla sospensione della prescrizione per 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado nonché altre 18 mesi dopo la sentenza in grado di appello, norme inutilmente vessatorie che speriamo vengano espunte dall’ordinamento quanto prima, comunque per i processi in corso non si applicano e i presunti benefici sono rimandati di alcuni anni.

La nuove norme che regolano l’esercizio dell’azione penale (ovvero la richiesta di archiviazione) entro 3 mesi dalla scadenza del termine delle indagini stesse si applicano solo per le notizie di reato iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. successivamente alla data di entrata in vigore della legge (comma 30). quindi per tutto quanto in corso si continua con opposizione al GIP ed eventuale ricorso per cassazione. E’ bene notare che con il nuovo regime in caso di inammissibilità dell’opposizione al Tribunale in composizione monocratica, la parte privata sarà tenuta al pagamento di una sanzione alla cassa ammende da 500 a 2.000 euro.

Le altre norme processuali previste dai commi da 21 a 71 entrano in vigore dal 03.08.2017 sui processi in corso secondo il principio tempus regit actum. Norme spesso di rilevante importanza ma mi piace menzionare per prima la modifica dell’art. 104 c.p.p. che prevedeva il differimento del colloquio col difensore dell’imputato detenuto una norma di chiara diffidenza verso l’avvocatura e che viene decisamente ridimensionata (in attesa di farla sparire come ricordo di passati inquisitori) in quanto rimane solo in relazione a gravi reati associativi nonché per reati di terrorismo, in ogni altro caso il differimento del colloquio è illegittimo e nullo (da eccepire prima del compimento dell’atto) e la nullità di riverbera sull’interrogatorio di garanzia e sulla perdita di efficacia della misura custodiale.

Molte altre nome di grande importanza pratica come l’elezione del domicilio presso il difensore di ufficio che non ha efficacia senza il consenso scritto di quest’ultimo.

La giusta e opportuna reintroduzione del concordato sui motivi di appello con il Procuratore Generale.

La nuova disciplina dell’opposizione al decreto di archiviazione rimessa al Tribunale in composizione monocratica, facendo attenzione alla norma che prevede in caso di inammissibilità dell’opposizione una sanzione per la cassa delle ammenda da 500 a 2.000 euro.

Nuove regole, alcune difficilmente condivisibili, che regolano il giudizio abbreviato, tra cui spicca l’impossibilità di fare valere l’incompetenza per territorio che si pone in forte tensione con il principio costituzionale del giudice naturale.

L’obbligo per le sezioni semplici della Cassazione che intendono non osservare un principio di diritto di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

La fine della possibilità di proporre ricorso per cassazione da parte dell’imputato personalmente, norma del tutto condivisibile, anche perché di norma il ricorso era scritto o da un avvocato non abilitato e da un avvocato che non voleva comparire sostendo tesi particolarmente strampalate.

Il nuovo art. 581 c.p.p. che riscrive la forma dell’impugnazione e che bisognerà studiare con attenzione per non incorrere nell’inammissibilità dell’appello (come se già non bastasse quella in cassazione) da leggere unitamente all’art. 546 c.p.p. pure interamente novellato alla lett. e) che regola la struttura motivazionale della sentenza ma senza prevedere alcuna causa di nullità per il giudice ….

Importante dal punto di vista pratico che il GIP nell’emettere il decreto penale di condanna possa convertire un giorno di pena detentiva in una somma modulabile da 75,00 a 225,00 euro (concedente anche il pagamento rateale) in modo da risolvere il problema per cui con il criterio di conversione fisso a 250,00 euro si stimolavamo opposizione che forse adesso non saranno più necessarie.

La c.d doppia conforme di proscioglimento potrà essere impugnata in cassazione solo per violazione di legge, senza potere più sindacare l’apparato motivazionale di due sentenze di assoluzione ovvero la mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva.

Le norme che regolano la partecipazione a distanza dell’imputato al processo entrano in vigore il 04.07.2018 ovvero dopo un anno dalla data di pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale ad eccezione dei detenuti per i delitti di cui agli artt. 416-bis, comma 2, 270-bis, comma del codice penale e 74, comma 1 del dPR n. 309/1990.

Filippo Poggi

Procedimento di sorveglianza e legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute

In questa sentenza della Prima Sezione Penale è stato riaffermato il principio quasi ovvio dopo le pronunce delle Sez. Un. del 2014 e del 2016 che anche nel procedimento camerale di sorveglianza in cui è peraltro obbligatoria la presenza del difensore (ed in quello esecutivo siccome, regolato dalle stesse norme) l’udienza deve essere rinviata a pena di nullità assoluta del procedimento ove il difensore medesimo abbia dedotto tempestivamente un legittimo impedimento. Principio come si diceva ormai ovvio, comunque la Procura Generale della Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso, quindi bene che sia stato riaffermato con forza.

Filippo Poggi

Reati ostativi e sospensione dell’ordine di esecuzione

In questa interessante ordinanza del GIP di Firenze in funzione di giudice dell’esecuzione penale in data 08.06.2017 è stato ritenuto che anche per i reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis Ord. Pen. debba essere sospesa l’esecuzione se nel giudizio di cognizione le attenuanti siano state ritenute prevalenti rispetto alla aggravanti che fondano la pretesa ostatività (nel caso di specie il condannato era stato condannato per spaccio di stupefacenti aggravato ex art. 80 del dPR n. 309/1990 dalla ingente quantità).

Una pronuncia che si pone nello stesso filone interpretativo di altra ordinanza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto che dovessero essere sospesi tutti gli ordini di esecuzione con pena contenuta entro i 4 anni di pena detentiva, leggendo in combinato disposto la norma di cui all’art. 656 c.p.p. e quella di cui all’art. 47, comma 3-bis della Legge n. 354/1975 in considerazione anche della volontà del Legislatore di impedire la carcerazione per soggetti che astrattamente possono senz’altro aspirare alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Filippo Poggi

Dibattimento a distanza e riforma della prescrizione

Per chi (come anche il sottoscritto peraltro) cominciasse a sentire la pesantezza (anche sul portafogli) di cinque settimane di astensione dalle udienze o cominciasse a dubitare della bontà delle nostre ragioni contro parti inaccettabili di questo DDL che si vuole approvare senza dibattito con voto di fiducia (anche per evidenti ragioni elettorali), basti dare un’occhiata a questo interessante lavoro di Lorusso per comprendere quanto noi avvocati penalisti stiamo dalla parte della ragione nell’interesse di tutti.

Quanto alla prescrizione, oltre alla semplice considerazione (ma che fa accapponare la pelle) per cui a seguito della modifica di cui si pretende l’approvazione senza approfondimenti, si pensi che per la prescrizione di una banale contravvenzione saranno necessari 8 anni mentre per i delitti meno gravi 10 anni e 6 mesi, tempi inaccettabili per imputati e parti lese in qualsiasi parte di un mondo civile.

Tra l’altro in tema di prescrizione, recenti dati del Ministero della Giustizia fanno comprendere benissimo che il tema della prescrizione come quasi sempre è mal posto e le cause non conosciute quando non volontariamente travisate (come fanno alcuni organi di stampa).

Ebbene la prescrizione in appello deriva molto spesso e banalmente dal ritardo con cui le cancellerie dei Tribunali mandano i fascicoli in appello e dal mancato serio spoglio dei fascicoli in appello da parte dei Dirigenti degli Uffici (diversamente da quanto avviene in Cassazione dove i fascicoli sono ben monitorati dagli uffici spoglio) la conseguenza è che per esempio a Bologna (dati 2015) abbiamo una percentuale di prescrizione di circa il 21% (media Italia 24%) mentre il record negativo è raggiunto dalla Corte di Venezia col 52%. Eppoi ci sono le virtuose Lecce 8%, Palermo e Trieste 6% infine Bolzano 2% e Trento 1%.

Insomma bando alle sospensioni delle prescrizioni e forza con i programmi organizzativi seri e condivisi di gestione delle pendenze penali.

Filippo Poggi

Stato di diritto

Parla invece dei diritti fondamentali dell’uomo e lo fa scegliendo parole importanti che vanno ben al di là del ‘capo dei capi’ e ci riguardano tutti, anche se oggi ci ripugna ammetterlo.  E’ una sentenza che parla anche di chi va a morire all’estero  per avere una fine dignitosa perché, come scritto dai pm milanesi del caso Cappato – Dj Fabo, esiste un “diritto alla dignità garantito sia dalla Costituzione che dalla Convenzione europea”. Parla anche dei nostri vecchi genitori quando  negli ospedali o negli ospizi vengono brutalizzati perché non possono difendere la loro estrema dignità di esseri viventi. E ne parla con in mano la nostra costituzione e la legge, quindi se si vuole criticare questa sentenza bisogna farlo usando il suo stesso linguaggio.

Bisogna allora spiegare con le categorie del diritto perché per Riina non valga la “giurisprudenza costante di questa Corte affinché la pena non si risolva in un trattamento inumano e degradante, nel rispetto degli articoli 27 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”) e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (“Nessuno può essere sottoposto a totura né a pene né a trattamenti inumani o degradanti”)”. “Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario – scrivono i magistrati citando diverse pronunce –   idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare della persona non deve limitarsi alla patologia implicante un pericolo di vita per la persona, dovendosi piuttosto avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria”.     

Bisogna allora avere davanti le cartelle cliniche di Riina, che sappiamo avere 87 anni, essere immobile dalla vita in giù, col respiratore, due tumori, il Parkinson, un filo di voce, e dimostrare che le sue attuali condizioni non siano al di sotto di quella soglia di dignità.

Bisogna anche spiegare se la sua “pericolosità possa considerarsi attuale in considerazione della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute”. Ma chiarirlo bene, con cura. Perché non basta dire che nel 2013 nel cortile di Opera minacciava di uccidere nell’ora d’aria, peraltro durante quel regime di 41 bis che dovrebbe garantire l’assoluto isolamento oggi  invocato da chi non vuole scarcerarlo. Sono passati 4 anni: il magistrato Felicia Marinelli, che ha in carico la questione, è in grado di dimostrare che in questo momento Totò Riina è ancora un uomo pericoloso? A questo domande per fortuna risponderà, in diritto, un Tribunale.

(manuela d’alessandro)

Notifica all’imputato ex art. 157,comma 8-bis c.p.p. condizioni per la dichiarazione di nullità

In allegato l’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite per l’udienza del 22.06.2017 della questione molto dibattuta (orientamento in particolare sostenuto dalla Corte di Appello di Bologna) secondo il quale pur in presenza di una valida elezione o dichiarazione del domicilio la notifica per essere nulla deve essere tempestivamente eccepita (e su questo nulla quaestio) ma con un ormai tradizionale quanto inaccettabile commistione tra regole processuali e obblighi deontologici del difensore, si ritiene (da una parte della giurisprudenza di legittimità) che la nullità sia sanata se proprio il difensore non dimostra le circostanze impeditive alla conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (questo anche quando nella nomina si sia specificato che il difensore rifiuta le notifiche ex art. 157, comma 8-bis e l’imputato abbia dichiarato e ribadito di non accettare qualunque domiciliazione ex lege). Una interpretazione “eversiva”, almeno a mio giudizio, della giurisprudenza di legittimità sulla questione – Cass. sez. un. 19602/2008 –  ma che si pone nel solco sempre più ampio di sterilizzare qualunque nullità processuale (la questione dell’esistenza di “nullità innocue” è stata affrontata da Cordero fin dal 1961 in un celebre lavoro) in nome di una malinteso (talvolta anche maliziosamente inteso orientamento di derivazione Cedu) che tende a fare predominare sempre e comunque esigenze efficentistiche e principi sostanzialistici. Un orientamento cui l’avvocatura dovrebbe opporsi con la massima energia (se passa occorre pensare ad un ricorso alla Consulta). Tra l’altro l’interpretazione “tradizionale” aveva raggiunto un ottimo punto di equilibrio, onerando l’imputato assistito da un difensore di fiducia a dichiarare o eleggere il domicilio per il processo. Di seguito la trascrizione del quesito di diritto sottoposto all’esame delle Sezioni Unite.

“Se la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, debba considerarsi sanata qualora il difensore non indichi circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato”.

Filippo Poggi

Valutazione del giudice e ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa a prescindere da limiti di reddito

La Suprema Corte ha chiarito perfettamente che nei casi previsti dalla norma di cui all’art. 76 comma 4-ter del TU n. 115/2002 la persona offesa ha diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato di talché l’attività del giudice è meramente ricognitiva della qualità di persona offesa dai reati di cui agli artt. 572 o 612-bis del codice penale oltre ai reati in tema di libertà sessuale.

Filippo Poggi