Il processo penale che ci attende

Ho dato una prima scorsa alla Legge Delega n. 134/2021 e devo dire che prima impressione è abbastanza positiva sul processo penale che ci attende da qui ad un anno.

I decreti delegati dovranno essere emanati dal Governo entro il 19.10.2022 ma si spera che siano emessi molti prima data anche la precisione delle della delega.

Tralascio per ora volutamente il processo penale telematico e la giustizia riparativa.

Ci sono diversi passaggi che mi hanno colpito la maggior parte appunto in senso favorevole. Ci sono anche aspetti invece sui quali converrà vigilare attentamente.

Qua e là senza pretese di completezza.

Intanto semplificazione delle notificazione per cui all’imputato le notificazioni successive alla prima saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia, con importanti eccezioni relative agli atti di citazione in giudizio che devono comunque essere notificati personalmente. Altre cautele in caso l’imputato sia assistito da un difensore di ufficio e il primo atto del procedimento non sia stato consegnato personalmente all’imputato o a soggetti a lui particolarmente vicini.

In caso di impugnazione il decreto di citazione avanti alla Corte di Appello o di Cassazione deve essere fatta presso il domicilio dichiarato o eletto (a pena di inammissibilità) nell’atto di gravame art. 1, comma 13 lett. a), una soluzione questa francamente inaccettabile per la gravità della sanzione processuale in relazione ad una omessa indicazione domicilio (esiste il precedente degli atti rivolti alla magistratura di sorveglianza per cui la mancata indicazione del domicilio è causa di inammissibilità dell’istanza).

Come era facilmente prevedibile tutti i giudizi di impugnazione in Appello e Cassazione saranno trattati in camera di consiglio non partecipata a meno che colui che ha proposto l’impugnazione o comunque l’imputato non chiedano la trattazione orale.

Vi è uno splendido lapsus freudiano all’art. 1, comma 13 lett. m) in cui si legge “la trattazione avvenga con contraddittorio scritto senza intervento dei difensori” sulla base del retropensiero che solo questi sono dei postulanti di cui fare magari volentieri a meno mentre invece il PG …

Temo per il giudice dell’impugnazione che possa finire in una sorta di catena di montaggio completamente autoreferenziale dove, anche per pigrizia dei difensori, lo voce (letteralmente) di questi non risuoni più nella aule e questo sarebbe sicuramente un danno per un Giustizia che non voglia abbracciare in modo acritico un efficientismo fordista.

L’atto di impugnazione in caso di imputato assente potrà essere sottoscritto solo da difensore munito di specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.

Finalmente il giudice potrà sindacare il tempo dell’iscrizione sul registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. (art. 1, comma 9 lett. q) e ordinare la retrodatazione in caso di iscrizione tardiva per “ingiustificato e inequivocabile ritardo”.

Si dovrà fare in modo (non so come) che la mera iscrizione sul registro delle notizie di reato “non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

In tema di riduzione dei processi da celebrare molto opportuna sembra la nuova regola di giudizio in base alla quale il GIP deve sindacare la richiesta di archiviazione (ove “gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna”) e il GUP il rinvio a giudizio (art. 1, comma 9 lett. m) in questo modo si spera di resuscitare l’udienza preliminare che attualmente tamquam non esset.

Del tutto condivisibile la modifica dei presupposti per l’ammissione del giudizio abbreviato condizionato che dovrà essere ammesso ove “se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale”.

In dibattimento giustamente ritorna una sintetica esposizione sulle richiesta di ammissione delle prove ed il giudice è tenuto a comunicare il calendario di udienza di istruttoria fino alla discussione finale. Nei procedimenti a citazione diretta è prevista una udienza predibattimentale in camera di consiglio nella quale si potranno richiedere riti alternativi, ma il giudice potrà anche pronuncia sentenza di NLP se dagli atti del fascicolo del PM “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

In caso di patteggiamento a pena superiore a 2 anni l’accordo possa estendersi alle pene accessorie e alla confisca facoltativa (sarebbe opportuno potere concordare anche le sanzioni amministrative accessorie).

Eliminazione delle preclusione al concordato in appello previste dall’art. 599-bis c.p.p.

C’è insomma da essere ragionevolmente ottimisti.

Filippo Poggi

Ricorso inammissibile della parte civile e spese all’imputato

Con questa sentenza della Quinta Sezione Penale appena depositata lo scorso 23.06.2021 è stato affermato il principio di diritto secondo il quale anche nel caso il ricorso della parte civile venga dichiarato inammissibile, l’imputato che ne abbia fatto richiesta ha diritto alla liquidazione della sua notula (principio generale di causalità e soccombenza). Mi pare di potere aggiungere che questo principio si applica quanto il ricorso venga deciso dalla sezione competente perché in caso di inammissibilità dichiarata dalla VII Sezione Penale non vi è attività defensionale da cui consegue che non vi sono di norma spese da rifondere.

Filippo Poggi

Motivazione sul riconoscimento della continuazione in fase esecutiva

Ennesima sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione che in questo caso ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice dell’esecuzione.

Nel caso de quo il Tribunale non aveva motivato sugli indici evidenziati dalla difesa al fine di riconoscere il medesimo disegno criminoso e la volizione unitaria (in tutti i casi oltre ad atri era stato commesso il reato di truffa) e neppure considerata la possibilità che la Cassazione esige, di motivare sul riconoscimento parziale della Cassazione su gruppi di sentenze (nel caso reati commessi nell’arco di 7 anni).

Il PG aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Filippo Poggi

Giudice Esecuzione e aumenti per continuazione

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha annullato con rinvio (sentenza depositata l’08.06.2021) l’ordinanza resa dal Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell’esecuzione in quanto non è stato rispettato il principio di diritto secondo il quale il giudice ha l’onere di motivare su ciascun reato satellite per cui applica un aumento in continuazione. Nel caso di specie erano intervenuti due precedenti ordinanze di altri giudice dell’esecuzione che avevano determinato alcuni aumenti in continuazione, mentre il giudice forlivese rideterminava tali aumenti “in malam partem” per il condannato (il limite dell’aumento di pena non può mai essere superiore a quello determinato dal giudice della cognizione), tuttavia sempre il giudice dell’esecuzione deve motivare su detti aumenti specie quando siano già stato oggetto di valutazione di altro giudice dell’esecuzione con provvedimento ormai definitivo.

Filippo Poggi

Sospensione necessaria della sanzione amministrativa in attesa esito LPU

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del GIP che nel patteggiamento non aveva disposto la sospensione (in attesa della valutazione dei LPU) della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, sospensione che deve essere sempre disposta per non vanificare in attesa della fissazione di udienza per l’estinzione del reato il possibile effetto premiale del dimezzamento della durata della sanzione amministrativa.

Filippo Poggi

Limiti della richiesta di rogatoria ad altro GIP

La Prima Sezione Penale della Cassazione ha risolto il conflitto negativo di competenza sollevato dal GIP di Forlì nel senso da questi proposto affermando la competenza del GIP di Modena a celebrare l’incidente probatorio e nello specifico l’audizione di un minore domiciliato nel Circondario del tribunale forlivese. La Suprema Corte ha affermato che il GIP delegato per l’incombente può sempre sindacare “l’impossibilita di assumere la prova nella circoscrizione del giudice procedente” e nel caso di specie Di conseguenza, sebbene il Giudice per le indagini preliminari delegato non avesse la possibilità di esaminare così approfonditamente il merito della questione, così come emerge dall’ordinanza che solleva il conflitto, poteva tuttavia interloquire sui punti concernenti l’urgenza dell’atto e l’impossibilità di esperirlo nel circondario del Giudice delegante: ciò che il G.I.P. del Tribunale di Forlì ha fatto con argomentazioni convincenti.

Filippo Poggi

La convalida del daspo e il termine dilatorio di 48 ore a difesa

In questa sentenza della Prima Sezione Penale che ha parzialmente annullato l’ordinanza del Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell’esecuzione sono ribaditi e distinti i concetti di esecutività del titolo regolato dall’art. 670 c.p.p. (difetto di conoscenza legale) e remissione nei termini ai fini della impugnazione ai sensi dell’art. 175 c.p.p. (divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva). In una delle sentenza de quibus la Suprema Corte ha ritenuto corretto il giudizio in ordine alla formazione del titolo esecutiva ma annullato l’ordinanza in punto di diniego di remissione nei termini in quanto nel caso di specie la conoscenza da parte del condannato nel corso del procedimento l’avvenuto arresto in quanto solo la conoscenza della formale vocatio in iudicium si può ritenere valida ai fini della effettiva conoscenza del processo e della accusa contestata all’imputato anche alla luce del recente arresto della Sezioni Unite. Neppure è state ritenuta sufficiente per negare la restituzione nel termine l’elezione del domicilio presso un difensore di fiducia che successivamente aveva rinunciato al mandato in quanto atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale” (Cass. Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013, Rv. 254842),e il ricorrente va rimesso nei termini per impugnare.

Filippo Poggi

Esecutività del titolo e remissione in termini per l’impugnazione ai sensi dell’art. 175 cpp

In questa sentenza della Prima Sezione Penale che ha parzialmente annullato l’ordinanza del Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell’esecuzione sono ribaditi e distinti i concetti di esecutività del titolo regolato dall’art. 670 c.p.p. (difetto di conoscenza legale) e remissione nei termini ai fini della impugnazione ai sensi dell’art. 175 c.p.p. (divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva). In una delle sentenza de quibus la Suprema Corte ha ritenuto corretto il giudizio in ordine alla formazione del titolo esecutiva ma annullato l’ordinanza in punto di diniego di remissione nei termini in quanto nel caso di specie la conoscenza da parte del condannato nel corso del procedimento l’avvenuto arresto in quanto solo la conoscenza della formale vocatio in iudicium si può ritenere valida ai fini della effettiva conoscenza del processo e della accusa contestata all’imputato anche alla luce del recente arresto della Sezioni Unite. Neppure è state ritenuta sufficiente per negare la restituzione nel termine l’elezione del domicilio presso un difensore di fiducia che successivamente aveva rinunciato al mandato in quanto atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale” (Cass. Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013, Rv. 254842),e il ricorrente va rimesso nei termini per impugnare.

Filippo Poggi

Motivazione del sequestro preventivo anche in funzione di confisca – maltrattamento animali

In allegato la motivazione della sentenza della Terza Sezione Penale che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del riesame.

La Suprema Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, rammentando quali sono gli oneri motivazionali in caso di sequestro preventivo anche in caso di maltrattamento di animali per cui è prevista la confisca obbligatoria salvo il caso che l’animale appartenga a persona estranea al reato (nel caso di specie non era stato provato alcun collegamento soggettivo a carico dell’indagato oltre alla mera proprietà di cani ai quali era stata praticata la caudotomia).

Filippo Poggi

Indici di valutazione per il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ex art. 671 cpp

In allegato la motivazione della sentenza appena depositata della Prima Sezione Penale che ha annullato parzialmente l’ordinanza del Tribunale di Forlì che aveva riconosciuto solo in parte la continuazione tra reati commessi da soggetto asseritamente tossicodipendente. La Cassazione indica esattamente gli indici cui il giudice deve fare riferimento e sui quali deve espressamente motivare ai fini del rigetto della continuazione in fase esecutiva (nella fattispecie il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto che il condannato in sede di cognizione era stato condannato per fatti posti in continuazione nello stesso arco temporale). Lo status di tossicodipendente deve essere adeguatamente comprovato e su questo specifico punto, invece, il ricorso della difesa è stato rigettato.

Rinvio al Tribunale di Forlì in persona di altro giudice per nuovo esame.

Filippo Poggi

Il contraddittorio differito nella decisione sulla liberazione anticipato – Necessità della nomina di un difensore anche di ufficio in vista del reclamo al TS

In questa sentenza della Sezioni Unite appena depositata è stato rafforzato il contraddittorio nella fase esecutiva avanti alla magistratura di sorveglianza.

Il tema era quello del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che rigetta la richiesta di liberazione anticipata proposta dal condannato o dagli altri soggetti legittimati.

L’orientamento praticamente dominante era quello per cui il provvedimento di rigetto in caso di mancata nomina di un difensore di fiducia, doveva essere notificato al solo condannato.

Le Sezioni Unite valorizzando il richiamo all’art. 127 c.p.p. e l’interpretazione sistematica della norma hanno invece stabilito che in questo procedimento a contraddittorio differito, in caso di rigetto della istanza l’ordinanza deve essere notificata al difensore e se questo manca deve esserne nominato uno di ufficio con la conseguenza che trattandosi di impugnazione in senso tecnico il termine per il reclamo scade dopo 10 giorno dall’ultima delle notifiche. La decisione è stata assunta con la parere conforme della Procura Generale della Cassazione.

In quanto impugnazione il reclamo deve essere specificamente motivato ai sensi dell’art. 581 c.p.p. e per questo anche necessità che il condannato debba avere l’assistenza tecnica del difensore, anche  se questo reclamo come gli altri atti può essere sottoscritto personalmente dal condannato. La decisione sul reclamo spetta la Tribunale di Sorveglianza del cui collegio non può fare parte il magistrato che ha emesso il provvedimento oggetto di reclamo (argomento a favore della classificazione del reclamo quale mezzo di impugnazione).

La pronuncia stimola qualche considerazione più generale sulla impossibilità di ridurre il processo penale a quello civile anche per quanto riguarderà il nuovo processo telematico che in queste settimane è causa di gravi disfunzioni che incidono sul diritto di difesa: nel processo penale c’è uno spazio per l’autodifesa dell’indagato/imputato/condannato che è impensabile nel processo civile dove gli atti sono tutti compiuti a mezzo dei procuratori delle parti. Nel processo penale in buona sostanza l’imputato può fare quasi tutto anche da sé senza l’assistenza del difensore: tranne il ricorso per cassazione e gli interventi orali di fronte al giudice e l’esame dei testimoni, può impugnare le sentenza in appello, depositare liste testi, impugnare le ordinanza de libertate, chiedere revoche e modifiche delle misure cautelari ex art. 299 c.p.p. insomma l’assistenza tecnica è necessaria ma resta e per fortuna un grandissimo spazio assicurato alla auto difesa presidiato dall’art.111, comma 3 Costituzione che renderà sempre complessa la creazione di un processo penale telematico.

Filippo Poggi

Bozza DL Covid 31/03/2021

In allegato la bozza di Decreto Legge in forma sostanzialmente definitiva che sarà pubblicato sulla GU di oggi 1/04/2021 con efficacia immediata.

Intanto tutti i termini per la legislazione processuale emergenziale vengono differiti al 31/7/2021 quindi occorre richiedere la celebrazione in presenza dei giudizi di appello o di fronte alla Corte di Cassazione nei termini previsti (art. 6).

In tema di depositi del Portale degli atti Penale viene previsto come espressa causa di remissione in termini ex art. 175 c.p.p. il malfunzionamento del Portale certificato dal DGSIA ma viene prevista anche una generale possibilità per i Procuratori della Repubblica di autorizzare depositi in cartaceo quando delle specifiche condizioni locali lo rendano necessario.

Importante modifica in tema di deposito atti del Portale: La nuova norma risulta così formulata: Il deposito è tempestivo quanto è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Viene espressamente prevista la possibilità di chiedere la trattazione in presenza dell’appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.

E’ previsto lo scudo penale per coloro che somministrano il vaccino Covid purché nel pieno rispetto di tutta la normativa di settore. I fatti di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale in quei casi non sono punibili restano naturalmente i profili risarcitori civilistici (art. 3).

Obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari a contatto col pubblico (tutti gli esercenti professioni sanitarie compresi farmacisti e liberi professionisti di studi privati) in mancanza di vaccino il dipendente può essere trasferito anche a mansioni inferiori oppure se questo non è possibile viene messo in aspettativa senza stipendio fino al termine massimo del 31/12/2021 (art. 4). E’ prevista la segnalazione all’Ordine Professionale per la sospensione dell’iscritto.

Spetta al MMG attestare, con le responsabilità che ne conseguono, che vi sono patologie che impediscono al dipendente o comunque all’esercente una professione sanitaria di vaccinarsi.

Filippo Poggi

Estensione al convivente more uxorio della esimente ex art. 384, comma 1 del codice penale

In questa sentenza delle Sezioni Unite dalla prosa nitida e rigorosa dell’Estensore Giorgio Fidelbo che appaga il piacere intellettuale di chi legge e soddisfa nelle conclusioni raggiunte dalla Corte, viene da pensare che abbiamo, allo stato almeno, perso un grande giudice costituzionale che avrebbe integrato una Consulta in questo momento in preoccupante deficit di penalisti.

Le Sezioni Unite giungono alla conclusione che l’art. 384, comma 1 del codice penale si applica anche al convivente more uxorio.

Molto complesso e ricco di riferimenti interni e convenzionali il percorso argomentativo della Corte Suprema, che spesso deve toccare questioni proprie anche del diritto di famiglia.

Innanzitutto va ricordato che la conclusione della Corte condivide e fa proprio l’orientamento finora minoritario nella giurisprudenza di legittimità e va di contrario avviso alle conclusioni rassegnata dal Procuratore Generale nella persona dell’Avvocato Generale Pietro Gaeta un giurista di notevole livello.

Nel caso de quo non era applicabile l’art. 384, comma 2 del codice penale che tutela già anche il convivente more uxorio per effetto della sentenza Corte cost. n. 416/1996, in quanto si trattava di vicenda in cui a seguito di incidente stradale l’imputata aveva riferito di essere alla guida di veicolo scontratosi con altro per proteggere il convivente datosi alla fuga e con patente di guida revocata (le dichiarazioni dell’imputata in quel momento non potevano essere precedute da alcun avviso ed erano state rilasciate a fini essenzialmente risarcitori, da cui l’imputazione di favoreggiamento personale).

In seguito è riportata in parte qua la motivazione della sentenza della Seconda Sezione 30.04.2015 n. 34147/2015, Agostino che aveva concluso nello stesso senso ed era la più riccamente argomentata tra quelle dell’orientamento minoritario che riteneva applicabile la causa di non punibilità al convivente more uxorio.

Le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto molti ostacoli ed obiezioni anche assai serie per giungere alla conclusione di cui si è detto.

Le Sezioni Unite prendono atto delle distinzioni operanti a livello interno e convenzionale tra famiglia legittima tutelata dall’art. 29 Cost. e famiglia di fatto tutelata dall’art. 2 Cost. e dal fatto che gli ordinamenti interni anche ai sensi dell’art. 8 e 12 della CEDU hanno ampia facoltà di trattare e regolamentare diversamente la famiglia legittima e quello di mero fatto (diritto interno e convenzionale sul punto non sono affatto in frizione tra loro e consentono perfettamente di non equiparare la famiglia legittima con quella di fatto).

La Corte Suprema in motivazione valorizza la previsione dell’art. 9 della Carta di Nizza ormai vincolante per gli Stati della UE, che prevede il diritto di formarsi una famiglia nonché quello “di sposarsi” tutelati come libertà fondamentali riconosciute dal diritto Eurounitario e che contribuiscono ad attribuire pari dignità ad ogni forma di convivenza.

Una obiezione sollevata dalla Procura Generale era quella della impossibilità di applicare analogicamente una norma eccezionale come quella di cui all’art. 384, comma 1 del codice penale senza violare l’art. 14 delle Preleggi.

Le Sezioni Unite replicano che l’art. 384 c.p. non prevede una causa di non punibilità o una causa di giustificazione, ma in accordo con la migliore Dottrina, una causa di esclusione della colpevolezza.

In buona sostanza vi è un comportamento ritenuto inesigibile da parte del consociato collegato al fondamentale principio del nemo tenetur se detegere. Tra l’altro la norma sostanziale va letta in strettissima connessione con l’art. 199, comma 3 c.p.p. norma che a sua volta funge criterio interpretativo della norma sostanziale.

Una volta escluso che la norma di cui all’art. 384, comma 1 c.p. rappresenti una causa di non punibilità in senso stretto, nulla impedisce che la stessa possa essere applicata analogicamente in bonam partem (non hanno carattere eccezionale le norme di esclusione della colpevolezza) in quanto l’art. 25 Cost. prevede un divieto assoluto di analogia penale in malam partem.

Del resto identico è il conflitto interiore e l’inesigibilità del comportamento alternativo tanto per il coniuge che per il convivente more uxorio (convivenza che deve essere rigorosamente provata nel processo).

Filippo Poggi


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente –

Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere –

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

 

35.6.3. Il terzo motivo è fondato.

35.6.3.1. Può ritenersi pacificamente emergente ex actis che R. A. fosse convivente more uxorio del coimputato P.D. (cfr. per tutti, f. 489 s. e 534 ss.).

35.6.3.2. E’ noto al collegio che, ai fini della determinazione dei “prossimi congiunti” (art. 307 c.p., comma 4) cui può essere applicata la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., comma 1, in relazione ad alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia, tra i quali quello contestato all’imputata, la dominante giurisprudenza di legittimità, con l’autorevole avallo di quella costituzionale, continua a far riferimento alla sola famiglia legittima, escludendo la possibile rilevanza della convivenza more uxorio: il principio è stato, ad esempio, ribadito da Sez. 6^, sentenza n. 35067 del 26 ottobre 2006, CED Cass. n. 234862, per la quale “non può essere applicata al convivente more uxorio resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell’altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto dell’art. 384 c.p., comma 1, e art. 307 c.p., u.c.; il che manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 3 Cost., avuto anche riguardo a quanto già affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce n. 124 del 1980, n. 39 del 1981, n. 352 del 1989, n. 8 del 1996, 121 del 2004″.

35.6.3.3. La Corte costituzionale (sentenze n. 352 del 1989, n. 8 del 1996 e n. 121 del 2004) ha reiteratamente negato l’illegittimità della mancata equiparazione, ai fini che qui interessano, del coniuge al convivente more uxorio, sia perchè la censura fondata sull’irragionevolezza della mancata equiparazione dovrebbe mirare ad una decisione additiva che implicherebbe l’esercizio di potestà discrezionali riservate al legislatore, sia perchè esistono, nell’ordinamento, ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell’art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto ad ottenere una disciplina omogenea delle due situazioni rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore.

35.6.3.4. La prima decisione in argomento (Corte Cost., sentenza n. 237 del 1986), pur risolvendo negativamente la questione, aveva peraltro ammesso che “un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorchè di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e ciò tanto più se vi sia presenza di prole.

Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione. Tuttavia, nel caso in questione, la eventuale parificazione della convivenza e del coniugio relativamente all’imputato art. 307 c.p., comma 4, trascenderebbe i ristretti termini del caso, coinvolgendo le altre ipotesi di reato ex art. 384 c.p. e altri istituti, di ordine processuale – la ricusazione del giudice, la facoltà di astensione dal deporre, la titolarità nella richiesta di revisione delle sentenze di condanna e di connesso esercizio dei relativi diritti, ovvero nella presentazione di domanda di grazia – nonchè la disciplina della separazione dei coniugi, con conseguente necessità di apprestare un’esaustiva regolamentazione comportante scelte e soluzioni di natura discrezionale, riservate al solo legislatore, al quale peraltro si rinnova la già espressa sollecitazione a provvedere in proposito”.

35.6.3.5. L’invito autorevolmente rivolto al legislatore dal Giudice delle leggi nel 1986 è rimasto sin qui inascoltato.

35.6.3.6. Nei medesimi termini si è articolato l’iter interpretativo dell’art. 649 c.p. (che prevede casi di non punibilità, o di punibilità a querela della persona offesa, per reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti) nella giurisprudenza di legittimità, anche in questo caso ferma nell’escludere l’estensione dell’istituto alle unioni di fatto (così, fra le tante, Sez. 5^, sentenza n. 34339 del 26 settembre 2005, CED Cass. n. 232253).

35.6.3.7. Ed analoghi sono stati i percorsi interpretativi seguiti dalla giurisprudenza costituzionale per escludere l’illegittimità della predetta disciplina, così interpretata, per la mancata equiparazione della convivenza more uxorio al rapporto di coniugio:

“non è irragionevole od arbitrario che – particolarmente nella disciplina di cause di non punibilità, quale quella in esame, basate sul “bilanciamento” tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell’unità della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) – il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell’art. 29 Cost., e per la convivenza more uxorio: venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'”istituzione familiare”, basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l’affievolimento della tutela del singolo componente. Nè rileva in contrario la (peraltro non totale) parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facoltà di astensione dalla testimonianza, operata dall’art. 199 c.p.p., non potendosi far discendere dalla norma così invocata dal giudice a quo come termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di vis espansiva fuori del caso considerato” (Corte Cost., sentenza n. 352 del 2000; nel medesimo senso, in recedenza, sentenza n. 1122 del 1988).

35.6.3.8. Anche in questo caso, peraltro, la prima decisione che si era occupata della questione (Corte Cost., sentenza n. 423 del 1988), pur concludendo per l’infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p., per il rilievo che “la nor punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato si fonda sulla presunzione di esistenza di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso, sicchè la mancata estensione della suddetta esimente alla diversa fattispecie della convivenza more uxorio – fondata sull’affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile – non sembra contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost.“, aveva precisato che tale restrittivo principio poteva in concreto operare soltanto “se (come nel caso oggetto del giudizio a quo sussistano atti concludenti che attestano la revocazione dell’affectio e dunque il venir meno della convivenza more uxorio”.

35.6.3.9. Non è apparso ammissibile, per risolvere il problema, il ricorso alla analogia in bonam partem, come isolatamente ritenuto, in relazione all’art. 384 c.p., da Sez. 6^, sentenza n. 22398 dell’11 maggio 2004, CED Cass. n. 229676 (per la quale “anche la stabile convivenza more uxorio può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall’art. 384 c.p.”).

Invero, come chiarito da autorevole dottrina, entrambi gli istituti in esame hanno natura giuridica di cause speciali di non punibilità, e come tali presentano carattere eccezionale che preclude l’ampliamento del loro campo di applicazione per analogia, in quanto le valutazioni politico-criminali poste a fondamento di essi sono “legate alle caratteristiche specifiche della situazione presa in considerazione e perciò non estensibili ad altri casi”.

35.6.3.10. La dottrina meno recente aveva considerato la convivenza more uxorio quale legame meno produttivo di effetti giuridici, rispetto al vincolo familiare legalmente costituito, evidenziando che da un rapporto posto in essere in difetto di un vincolo giuridico non possono derivare le conseguenze che solo dal vincolo dipendano.

Dopo oltre un decennio, preso atto che, nonostante i profondi mutamenti intervenuti nel costume sociale (“anche nelle espressioni semantiche che contraddistinguono il rapporto di coppia al di fuori del matrimonio, tante che si è passati dalla c.d. convivenza more uxorio alla famiglia di fatto”), il fenomeno continuava a non essere disciplinato, altra dottrina ha osservato che “se è tramontato l’atteggiamento repressivo o dispregiativo della società nei confronti dei c.d. conviventi ed in parte superato quell’atteggiamento di irrilevanza, non sempre si fa strada la “giustiziabilità” delle specifiche situazioni meritevoli di tutela (…). Anzi la rilevanza della convivenza può così sintetizzarsi:

da un lato si tende a negare definitivamente l’equiparazione della famiglia di fatto a quella legittima, dall’altro si conferisce rilevanza alla convivenza, specie per quanto attiene agli aspetti svantaggiosi o negativi”.

35.6.3.11. Quest’ultimo acuto rilievo trovava puntuale riscontro nelle interpretazioni giurisprudenziali (come si vedrà, non sistematicamente coerenti).

La configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) anche in danno del mero convivente more uxorio, e più in generale l’ampliamento della sfera della tutela penale apprestata dalla categoria dei reati contro la famiglia anche alle unioni di fatto, possono dirsi ormai pacifici in giurisprudenza da quasi cinquant’anni, a partire da Sez. 2^, sentenza n. 320 del 26 maggio 1966, CED Cass. n. 101563 (per la quale, “agli effetti dell’art. 572 c.p., deve considerarsi “famiglia” ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo ed una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio”). Il principio è stato più volte ribadito, fino alla più recente Sez. 6^, sentenza n. 20647 del 29 gennaio 2008, CED Cass. n. 239726.

Secondo altro orientamento ugualmente pacifico, tuttavia, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra i redditi degli altri familiari conviventi facenti capo all’interessato, rientrano anche quelli del convivente more uxorio, poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2, opera un generico riferimento alle unioni familiari, quale che ne sia la natura, e quindi anche a quelle di fatto (così questa Corte unanimemente, a partire da Sez. 6^, sentenza n. 4264 dell’11 giugno 1998, CED Cass. n. 211722, e da ultimo Sez. 4^, sentenza n. 109 del 5 gennaio 2006, CEd Cass. n. 23277).

La questione della equiparabilità o meno delle unioni di fatto a quelle legittime risulta disomogeneamente risolta dalla giurisprudenza in relazioni ad ulteriori applicazioni. Le unioni di fatto sono state ritenute:

– rilevanti fini del riconoscimento della sussistenza dell’attenuante della provocazione (art. 62 c.p., n. 2), a partire da Sez. 1^, sentenza n. 1578 del 16 marzo 1972, CED Cass. n. 120476 e fino a Sez. 6^, sentenza n. 12477 del 18 ottobre 1985, CED Cass. n. 171450 (orientamento non recente, ma consolidato e successivamente non contraddetto);

– non rilevanti in relazione all’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 577 c.p., comma 2, (non consentita – stante il chiaro disposto della norma – dal divieto di analogia in malam partem) a partire da Sez. 1^, sentenza n. 6037 del 18 maggio 1988, CED Cass. n. 178415, e fino a Sez. 5^, sentenza n. 8121 del 27 febbraio 2007, CED Cass. n. 236525 (orientamento non recente, ma consolidato e successivamente non contraddetto).

35.6.3.12. In adesione agli orientamenti sin qui riepilogati (ciascuno, con riguardo all’istituto interessato, assolutamente dominante, se non pacifico), dovrebbe determinarsi, pur all’apparenza legittimamente, l’effetto paradossale che alla donna indagata/imputata di favoreggiamento per aver offerto ospitalità al convivente more uxorio/latitante, titolare di una posizione reddituale rilevante, dovrebbe, nell’ambito del medesimo procedimento, esser negata:

– sia l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (poichè alla determinazione del reddito concorrono i redditi dei familiari conviventi, quale che sia la natura – di fatto o legittima – dell’unione familiare);

– sia l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. (che la norma limita ai “prossimi congiunti”, la cui nozione opera, ex art. 307 c.p., comma 4, unicamente nell’ambito della “famiglia legittima”).

Tale discrasia avrebbe astrattamente potuto determinarsi proprio nel presente procedimento, se l’imputata avesse chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

35.6.3.13. Prendendo atto di tali disomogenee (e, nel complesso, sistematicamente “bizzarre”, secondo la dottrina che per prima le aveva evidenziate) interpretazioni giurisprudenziali, la 4^ Sezione (sentenza n. 32190 del 21 maggio 2009, CED Cass. n. 244682) ha riconosciuto l’operatività della causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista dall’art. 649 c.p. anche in favore del convivente more uxorio.

Nel caso di specie, era stata emessa, con riguardo ai reati di furto con strappo (art. 624 bis c.p.) e furto aggravato (art. 624 c.p. e art. 61 c.p., nn. 7 ed 11), sentenza di non doversi procedere, per essere i reati estinti per remissione di querela, sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 649 c.p., comma 2, (punibilità a querela della persona offesa), in quanto l’imputato e la persona offesa, al momento dei fatti oggetto del processo, erano conviventi more uxorio (la convivenza era successivamente cessata).

La 4^ Sezione, nel rigettare il ricorso del Procuratore generale, ha innanzi tutto ricordato i disomogenei orientamenti giurisprudenziali di legittimità in tema di convivenza more uxorio, evidenziando che, sotto il profilo penalistico, “il concetto di “famiglia” cui fanno riferimento diverse norme incriminatrici vigenti, non è sempre ritenuto legato all’esistenza di un vincolo di coniugio o comunque di una famiglia nata da tale vincolo ma i precedenti giurisprudenziali spesso si riferiscono a qualsiasi consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e di solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”.

Inoltre, nel richiamare l’orientamento della Corte costituzionale (che, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p. – nella parte in cui non stabilisce la non punibilità dei fatti ivi previsti se commessi in danno del convivente more uxorio – aveva, con sentenza n. 352 del 2000 cit., dichiarato non fondata la questione), ha osservato che, in realtà, il Giudice delle leggi non aveva ritenuto irragionevole una eventuale diversa interpretazione dell’art. 649 c.p., ma anzi aveva ricordato che, proprio su sua sollecitazione (il riferimento è alla sentenza n. 6 del 1977), era stato approvato l’art. 199 c.p.p. che, nel disciplinare la facoltà di astensione dal deporre dei prossimi congiunti, ha esteso la facoltà di astenersi “a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso”, sia pure limitando la facoltà ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza.

D’altro canto, plurime modifiche normative recenti:

ad esempio:

– la L. n. 66 del 1996, che, in più parti, prende in considerazione la figura del “convivente” di fatto del genitore, equiparandola a quella del coniuge: cfr. art. 609 quater c.p., comma 2, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2, e art. 612 sexies c.p.;

– la L. n. 269 del 1998, che ha introdotto l’art. 600 sexies c.p. (a norma del quale i fatti previsti da alcune norme preesistenti – artt. 600, 601 e 602 c.p. – o di nuova introduzione – artt. 600 bis e 600 ter c.p. – sono aggravati se commessi dal convivente del coniuge);

– la L. n. 154 del 2001, il cui art. 5 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari) dispone analoga equiparazione, ritenendo applicabile al convivente la misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), introdotto dall’art. 1 della stessa legge;

– il D.L. n. 11 del 2009, convertito nella L. n. 38 del 2009, il cui art. 7 ha introdotto l’art. 612 bis c.p. (che disciplina gli atti persecutori ed equipara, ai fini dell’esistenza di un’aggravante, la posizione del coniuge legalmente separato o divorziato a quella della “persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”, qualità il cui ampio ambito di applicazione appare idoneo a ricomprendere anche la convivenza more uxorio), hanno esteso la disciplina penalistica ai conviventi ed alla famiglia di fatto in genere.

Per quanto riguarda specificamente la possibilità di applicare l’art. 649 c.p. al convivente more uxorio, la 4^ Sezione ha premesso che l’equiparazione della famiglia alla famiglia di fatto per analogia (posto a fondamento della decisione impugnata) è insoddisfacente, poichè in molti casi si tratterebbe di una chiara ipotesi di analogia in malam partem non consentita: “se si ragiona in termini di analogia deve peraltro ritenersi che questa estensione per via analogica in malam partem sia già avvenuta. La già ricordata giurisprudenza di legittimità sull’applicabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia anche nel caso di convivenza more uxorio e l’affermata ricorrenza dell’aggravante del fatto di lesioni volontarie commesso in danno del coniuge lo dimostrano. E, in quest’ottica, non costituirebbe estensione analogica in malam partem ritenere che chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato debba tener conto anche del reddito del convivente more uxorio malgrado la norma parli soltanto di “coniuge”?”.

Nondimeno, la Corte ha evidenziato che l’interprete deve ricondurre il sistema a coerenza onde evitare di adottare soluzioni che contrastano – prima ancora che con una visione unitaria del tema – con il senso comune, chiedendosi “perchè mai all’imputato di lesioni volontarie in danno del convivente more uxorio dovrebbe essere contestata l’aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge convivente e poi, se la stessa persona commette un furto in danno del medesimo convivente, viene punita come qualunque altro autore del medesimo fatto?”.

Si tratta di contraddizioni che possono essere evitate solo accogliendo una nozione “famiglia” e di “coniugio” in linea con i mutamenti sociali che questi istituti hanno avuto negli ultimi decenni del secolo scorso: “chi mai porrebbe in dubbio che famiglia sia soltanto quella che si fonda sul matrimonio e non anche quella che si fonda su una convivenza eventualmente durata decenni, che ha spesso condotto alla procreazione di figli, caratterizzata dall’assistenza reciproca, dalla convivenza fondata su comuni ideali e stili di vita? E chi riuscirebbe a distinguere la situazione personale di uno dei protagonisti di questa vicenda umana, che spesso ha termine solo con la morte di uno dei partecipi, da quella di chi ha contratto formai mente il matrimonio?”.

Il diritto deve necessariamente tener conto dell’evoluzione della società, ed adattare le sue regole ai mutamenti della realtà sociale: “oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all’epoca dell’entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilità del rapporto, con il venir meno dell’indissolubilità del matrimonio, non costituisce più caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio”.

E l’interprete non può non tener conto, nell’inquadramento giuridico degli istituti preesistenti, della legislazione degli ultimi decenni, “particolarmente attenta nel prevedere un trattamento indifferenziato di situazioni che, evidentemente, reputa meritevoli di una disciplina comune”.

Per tale ragione, la conclusiva decisione del giudice di merito è stata ritenuta corretta, pur non potendone essere condiviso il percorso argomentativo (che aveva fatto erroneamente riferimento all’analogia): “se ragioni di politica criminale hanno condotto a ritenere non punibile il furto commesso in danno del coniuge convivente e punibile a querela quello commesso in danno del coniuge legalmente separato, non può negarsi che identiche ragioni giustificative fondino l’esigenza di identico trattamento per chi sia, o sia stato, legato da identico vincolo non fondato sul matrimonio, esistendo, anche in questi casi, la prevalenza dell’interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole”.

35.6.3.14. Dopo la predetta decisione, questa Sezione (sentenza 13 ottobre 2009, CED Cass. n. 245626) ha ribadito, sulla scia della giurisprudenza costituzionale, l’orientamento in precedenza dominante, affermando che “la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649 c.p. non si estende al convivente more uxorio”, invero senza dar conto del precedente contrario, e con motivazione estremamente scarna, incentrata unicamente sulle presunte difficoltà che la prova di un rapporto di fatto presenterebbe, con commistione, a parere del collegio indebita, tra profili di diritto e profili di fatto (potrebbe, infatti, riconoscersi in diritto rilevanza alla convivenza more uxorio, salvo ritenere, in fatto, in presenza di una situazione di incertezza probatoria, che non sia stata adeguatamente dimostrata la sussistenza di siffatto legame).

Ed anche in relazione alla disciplina dettata dall’art. 384 c.p., si è ribadito che non può essere applicata al convivente more uxorio, resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell’altro convivente, la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto dell’art. 384 c.p., comma 1, e art. 307 c.p., comma 4, i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente more uxorio (Sez. 5^, sentenza n. 41139 del 22 ottobre 2010, CED Cass. n. 248903).

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 140 del 2009), con riferimento all’istituto di cui all’art. 384 c.p., comma 1, ha ribadito che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale (poichè nella Costituzione il secondo è oggetto della specifica previsione di cui all’art. 29 Cost., mentre la prima ha rilevanza nell’ambito della protezione dei diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.) e tale diversità giustifica che la legge possa riservare ai due istituti trattamenti giuridici non omogenei:

“se è vero che, in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra i due istituti caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria un’identità di disciplina, che la Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza, nella specie, l’estensione di cause di non punibilità comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti che appartiene primariamente al legislatore. Si tratterebbe, insomma, di mettere a confronto l’esigenza della repressione di delitti contro l’amministrazione della giustizia, da un lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall’altro, ma non è detto che i beni di quest’ultima natura debbano avere necessariamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto o della famiglia legittima, per la quale sola esiste un’esigenza di tutela non solo delle relazioni affettive, ma anche dell’istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante è la stabilità.

Ciò legittima nel settore dell’ordinamento penale soluzioni legislative differenziate”. E si è, infine, ancora una volta ritenuto che una dichiarazione di incostituzionalità che assumesse la pretesa identità della posizione spirituale del coniuge e del convivente, “oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione che non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative consequenziali di portata generale che trascendono l’ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale”.

35.6.3.15. Tanto premesso, il collegio, nel richiamare il monito rivolto al Legislatore da Corte Cost. n. 237 del 1986, e preso altresì atto della “mutevole” rilevanza penale della famiglia di fatto emergente dalle applicazioni giurisprudenziali in precedenza passate in rassegna, condivide e ribadisce quanto affermato dalla 4^ Sezione in riferimento alla necessità di ricondurre il sistema a coerenza, onde evitare di adottare soluzioni che contrastano – prima ancora che con una visione unitaria del tema – con il senso comune.

Come osservato dalla 4^ Sezione, le evidenziate contraddizioni possono essere evitate solo accogliendo una nozione di “famiglia” e di “coniugio” in linea con i mutamenti sociali che questi istituti hanno avuto negli ultimi decenni del secolo scorso, tenendo conto dell’evoluzione della società, ed adattando l’interpretazione di ciascuna regula juris ai mutamenti della realtà sociale, perchè incontestabilmente “oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all’epoca dell’entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilità del rapporto, con il venir meno dell’indissolubilità del matrimonio, non costituisce più caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio”.

35.6.3.16. In virtù di tali considerazioni, non può più ritenersi attuale l’opinione di quanti ritengono che la “totale equiparazione” tra la famiglia pieno iure e quella di fatto “non corrisponda alla visione fatta propria dalla Costituzione”.

35.6.3.17. Per altro verso, osserva, inoltre, il collegio che, a norma dell’art. 8 della Convenzione EDU, “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”.

In proposito, la giurisprudenza della Corte EDU accoglie una nozione sostanziale, onnicomprensiva di “famiglia”, senz’altro ricomprendente anche i rapporti di fatto, privi di formalizzazione legale, ai quali si ritiene che l’art. 8 cit. assicuri incondizionata tutela: in tal senso, va ricordata la sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio, per la quale l’art. 8 “presuppone l’esistenza di una famiglia, e tutela sia la famiglia naturale che la famiglia legittima”, poichè la nozione di famiglia accolta dalla citata disposizione “non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza”. Il principio è stato più recentemente ribadito dalla sentenza 13 dicembre 2007, Emonet ed altri contro Svizzera, per la quale “La nozione di famiglia accolta dall’art. 8 CEDU) non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza. La durata della convivenza e l’eventuale nascita di figli sono elementi ulteriormente valutabili”.

35.6.3.18. Alle norme della Convenzione EDU è, ormai, pacificamente riconosciuto il rango di “fonti interposte”, destinate ad integrare il parametro indicato dall’art. 117 Cost., il cui comma 1 impone al Legislatore di conformare il prodotto normativo agli obblighi internazionali, fra i quali vanno annoverati anche quelli derivanti dalla richiamata Convenzione; tuttavia, proprio perchè si tratta di norme che integrano i parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre a livello sub-costituzionale, è necessario che esse stesse siano conformi a Costituzione, non sottraendosi, dunque, al relativo sindacato da parte del Giudice delle leggi.

Ed è noto che “le norme della Convenzione EDU vivono nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea;

la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell’interpretazione, non la disposizione in sè e per sè considerata. Si deve pertanto escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali (imposto dall’art. 117 Cost., comma 1) e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione” (Corte Cost., sent. 1.348 del 2007).

La Corte costituzionale può, a sua volta, interpretare la Convenzione, purchè nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma “con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi” (sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 2011).

L’art. 46, p. 1, della Convenzione EDU impegna, inoltre, gli Stati contraenti “a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle controversie di cui sono parti”;

soggiungendo, nel p. 2, che “la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l’esecuzione”. In proposito, tuttavia, questa Corte (Sez. un., ord. n. 34472 del 2012, CED Cass. n. 252933) ha chiarito che “le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto – non correlata in via esclusiva al caso esaminato – della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale”.

Si è, infine, precisato che “in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa”, giacchè soltanto “ove l’adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l’eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalità della disposizione di legge” (Corte Cost., sentenza n. 239 del 2009).

35.6.3.19. Nel caso in esame, il contrasto tra la rilevanza, agli effetti penali, della famiglia di fatto nell’ordinamento interno e l’art. 8 Conv. EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (senz’altro nel segno di una tutela maggiore rispetto al livello garantito dalla Costituzione italiana) appare di solare evidenza; e, d’altro canto, con specifico riguardo agli istituti di cui agli artt. 384 e 649 c.p., non può omettersi di considerare che le fonti internazionali aventi efficacia penale in bonam partem sono immediatamente cogenti per l’interprete, a meno che non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, e non ne è questo il caso.

Nondimeno, ritiene il collegio che l’evidenziato contrasto possa essere senz’altro risolto in via interpretativa, poichè il necessario adeguamento interpretativo della normativa interna a quella sovranazionale (nel senso della completa equiparazione in bonam partem, ad ogni effetto penale, della famiglia pieno iure a quella di fatto) non risulta contrario ai principi costituzionali fondamentali interni, e, d’altro canto, proprio il contrasto insorto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità sul tema, impedisce di ravvisare l’esistenza di un diritto vivente assolutamente ostativo.

35.6.3.20. In considerazione di quanto sin qui osservato (p.p. 35.5.3.15 s. e 35.5.3.17 ss.), va affermato il seguente principio di diritto:

“La causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., comma 1, in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio”.

35.6.3.21. In applicazione del principio appena affermato, e tenuto conto di quanto emergente ex actis (cfr. p. 35.5.3.1.), l’imputata R.A. va dichiarata non punibile in ordine al reato di cui al capo A6), in applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p., comma 1.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata in parte qua, senza rinvio; va, inoltre, eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi due di reclusione ed Euro cento di multa, e la pena finale va complessivamente rideterminata in anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro millecinquecento di multa.

Restano assorbite da questa statuizione le ulteriori doglianze difensive oggetto del terzo motivo.

Trasmissioni atto a mezzo PEC alla Suprema Corte di Cassazione – Settore Penale

In questa sentenza della Prima Sezione Penale vi è una antologia dei rischi che si corrono in questi tempi di norme fluide e continuamente mutevoli, per giunta contenute in atti amministrativi.

Nel caso di specie la richiesta di trattazione orale del ricorso non stata ammessa in quanto presentata fuori termine, in quanto deve essere fatta pervenire alla Corte almeno 25 giorni prima dell’udienza.

I motivi aggiunti non sono stati ammessi in quanto indirizzati da un indirizzo PEC da quello indicato dal provvedimento del DGSIA del 9.11.2020 anche occorre dire che l’indirizzo utilizzato era indicato anche sul sito della Corte per gli invii precedenti e questo ha ingenerato sicuramente una notevole confusione.

Tali motivi aggiunti non sono stati valutati neppure come memoria ai sensi dell’art. 121 c.p.p. in quanto pervenuti oltre il termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza.

La Cassazione rammenta che nei termini che di computano a ritroso non ci conta il dies a quo e neppure il dies ad quem quindi per una udienza fissata per il 20 marzo ad esempio, i motivi o la memoria devono essere depositati/pervenire in cancelleria entro il 4 marzo (se festivo occorre depositare il giorno precedente, quindi il 3 marzo).

Occorre prestare la massima attenzione in quanto si tratta di cause di inammissibilità di rilevabili di ufficio.

Filippo Poggi

Opposizione alla restituzione di cose sottoposte al sequestro probatorio da parte della persona offesa al fine (anche) di giovarsene contro la eventuale richiesta di archiviazione

In questa recentissima sentenza della Quinta Sezione Penale è stato annullato il provvedimento del GIP di Forlì che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 263, comma 5 c.p.p. della persona offesa avverso il provvedimento del PM di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio in un procedimento per omicidio preterintenzionale (copia forense del contenuto di un telefono cellulare estratto con la procedura ex art. 360 c.p.p. nei confronti dell’indagato).

Le motivazioni rese dalla Suprema Corte meritano piena condivisione.

Filippo Poggi

Non punibilità ex art. 131-bis del codice penale e statuizioni civili

In questa recentissima sentenza della Sezione Quinta Penale è stato affermato che la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis codice penale impedisce qualunque statuizione civile e se pronunciata nei successivi gradi di giudizio ne comporta la revoca tanto per risarcimento del danno che per spese legali liquidate in favore della parte civile (auspicata modifica de jure condendo visto che la sentenza ha valore di giudicato nel giudizio civile di danno).

Filippo Poggi

Rivelazione di dichiarazioni secretate dal PM

In questa interessante sentenza della Suprema Corte si affronta il tema di un reato di non frequente applicazione come quello di cui all’art. 379-bis del codice penale (secondo periodo quello che punisce appunto la rivelazione di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e secretate dal pm ai sensi dell’art. 391-quinquies c.p.p.).

L’esito del processo con la dichiarazione di prescrizione purtroppo per noi lettori lascia molte questioni in sospeso rispetto alla ricchezza dei motivi di ricorso che danno sputi su come redigere un ricorso ammissibile e quindi idoneo ad instaurare il rapporto processuale ai fini della dichiarazione della prescrizione.

Molto interessante, almeno a mio giudizio, appariva il motivo relativo alla mancata motivazione del decreto di secretazione (obbligatoria per legge) che appunto deve essere motivato e non consente prolungare oltre il termine di 2 mesi l’obbligo di non rivelare le dichiarazioni rilasciate.

Un reato commesso il 15/09/2011 si prescrive il 14/03/2019 (non il 15) quindi il giorno precedente a quello corrispondente al 7° anno e 6° mesi successivi alla commissione del fatto computati secondo il calendario comune.

Filippo Poggi

Interessante (e fortunata) vicenda in tema di ricorso per Cassazione contro sanzioni amministrative

In questa sentenza appena depositata dalla Quarta Sezione Penale è stata parzialmente annullata una sentenza del Tribunale di Ravenna.

La vicenda: in un processo per guida in stato di ebbrezza con valore alcolemico superiore a 1.5 g/L è stata patteggiata la pena mentre il Tribunale di ufficio ha determinato la pena accessoria nella misura di 1 anno e 6 mesi di sospensione della patente di guida, raddoppiandola a 3 anni in mancanza di prova della proprietà dell’autoveicolo in capo all’imputato.

In seguito al ricorso per Cassazione e premesso dal collegio che l’impugnazione anche per le sentenze di patteggiamento è ammessa dalle SU quando si contesti l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, la Suprema Corte ha rilevato dai documenti allegati al ricorso (non è chiarito se quei documenti fossero presenti anche nel fascicolo processuale come doveva essere, diversamente il giudice di legittimità avrebbe esteso la sua cognizione ad elementi non conosciuti dal giudice di merito) che l’automobile apparteneva all’imputato quindi il raddoppio della sanzione era illegittimo e la sentenza doveva essere annullata su questo punto, con rinvio al Tribunale di Ravenna per la sola determinazione della durata della sanzione della sospensione della patente di guida.

Qualche osservazione: intanto appare insolito che la Cassazione non abbia provveduto direttamente alla determinazione della sanzione con l’eliminazione del raddoppio come avrebbe potuto e probabilmente dovuto fare in quanto il giudice del merito aveva già esattamente individuato la misura della sanzione in 1 anno e 6 mesi (sospensione da 1 a 2 anni nella previsione edittale) facendo uso dei poteri conferiti alla Corte dall’art. 620 lett. l) c.p.p. e come correttamente chiesto dal PG con la requisitoria scritta.

Dalla sentenza di ricava anche che il Tribunale di  Ravenna avrebbe dovuto invece disporre la confisca del veicolo ma questa ormai non è più possibile in mancanza di impugnazione sul punto da parte del PM il che consente di dedurre che nei gradi di impugnazione non è possibile per il giudice applicare di ufficio una sanzione amministrativa accessoria pur prevista dalla legge come obbligatoria (“è sempre disposta la confisca del veicolo”) nel caso di mancata impugnazione della parte pubblica ed in ossequio (ritengo) al principio di divieto di reformatio in pejus.

Prosit.

Filippo Poggi

Quando la Cassazione prende un (grosso) granchio – Misure cautelari personali e reali e diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti

In questa sentenza della Quinta Sezione Penale in tema di diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti trasmessi dal PM al Tribunale del Riesame ai fini della decisione su un sequestro probatorio non c’è nulla che possa essere condiviso anzi stupisce grandemente il richiamo a giurisprudenza non solo superata dalla giurisprudenza successiva ma anche da norme di legge che hanno interpolato il c.p.p. per risolvere ogni dubbio in proposito.

Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto non censurabile il provvedimento presidenziale che aveva negato all’imputato personalmente il diritto di accedere al fascicolo processuale ed estrarne copia. Su questo punto si potrebbe forse a fatica convenire esistendo comunque un margine di autodifesa non ricompresa nella difesa tecnica, tuttavia la Cassazione in quello che dovremmo considerare forse un obiter dicutum afferma che tale diritto non sarebbe spettato neppure al difensore ove lo stesso al posto dell’indagato si fosse presentato al fascicolo per estrarne copia e quindi a seguire la citazione di un profluvio di giurisprudenza in tema di misure cautelare personali applicabile anche a quelle reali e che indicherebbero appunto il solo diritto a prendere visione degli atti ma non quello di estrarne copia.

In questa sentenza che solo con un eufemismo possiamo definire infelice, pare del tutto obliterato che dopo la sentenza SU n. 4/1995 Sciancalepore, il legislatore per quanto attiene al procedimento di riesame ex art. 309 c.p.p. ha modificato il comma 8 per cui la formulazione attuale prevede appunto per il difensore “di esaminarli ed estrarne copia”. Idem è previsto per l’appello cautelare ex art. 310, comma 2 previsto appunto sempre in favore del difensore “il diritto di prendere visione ed estrarre copia” degli atti depositati in cancelleria.

Nella fase precedente al riesame in caso di applicazioni di misure cautelari personali, la Corte costituzionale con la sentenza n. 192/1997 (24 anni fa!) ha dichiarato incostituzionalmente illegittimo il comma 3 dell’art. 293 c.p.p. nella parte in cui non prevede “la facoltà per il difensore di prendere visione ed estrarre copia insieme all’ordinanza, della richiesta del PM e degli atti presentati con la stessa”, per violazione del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.

Traendo le conclusioni da quanto sopra di ricava che:

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  1. In caso di misura cautelare personale gli atti devono restare depositati nella cancelleria del GIP fino a che non siano stati disposti gli interrogatori di garanzia, se per qualche motivo copia degli atti è stata restituita al PM tali atti devono essere messi immediatamente a disposizione della difesa in quanto né il GIP e tantomeno il PM possono sindacare la richiesta non essendo applicabile l’art. 116 c.p.p. in quanto nella materia de qua il diritto a prendere visione ed estrarre copia dell’incarto processuale è previsto direttamente dalla legge processuale ex art. 43 disp. att. c.p.p.
  2. Nel corso della procedura di riesame o appello di misure cautelari personali ex art. 309 e 310 c.p.p. il diritto del difensore è previsto dalla legge processuale e non occorre alcuna autorizzazione ex art. 116 c.p.p.  (pretenderla sarebbe un abuso censurabile quantomeno ai sensi dell’art. 124 c.p.p.) e normativamente previsto dal predetto art. 43 disp. att. c.p.p.
  3. Nella procedura di riesame di misure cautelari reali ex art. 324 c.p.p. gli atti trasmessi dal PM restano depositati in cancelleria nel termine previsto fino alla celebrazione dell’udienza (comma 6) con diritto perlomeno al difensore tecnico di prenderne visione ed estrarne copia ai sensi dell’art. 324 c.p.p. e del chiarissimo principio in tema di diritto di difesa espresso dalla sentenza della Consulta n. 192/1997 in ordine alla funzione del deposito degli atti in cancelleria (v. § 3 del Considerato in diritto). In caso di riesame di sequestro preventivo il PM dovrà trasmettere tutti gli atti sottoposti al GIP ex art. 321, comma 1 c.p.p. mentre in caso di sequestro probatorio sarà libero di trasmettere gli atti da lui reputati sufficienti a fare confermare il provvedimento dal Tribunale del Riesame.

Filippo Poggi

 


 

SENTENZA N. 192

ANNO 1997

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

– Dott. Renato GRANATA, Presidente

– Prof. Giuliano VASSALLI

– Prof. Francesco GUIZZI

– Prof. Cesare MIRABELLI

– Prof. Fernando SANTOSUOSSO

– Avv. Massimo VARI

– Dott. Cesare RUPERTO

– Dott. Riccardo CHIEPPA

– Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

– Prof. Valerio ONIDA

– Prof. Guido NEPPI MODONA

– Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Lucera, nel procedimento penale a carico di Fratello Nicola, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

  1. A seguito di richiesta del pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Lucera disponeva nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Eseguita la misura, e fissato l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 294 del codice di procedura penale, il difensore dell’indagato chiedeva di essere autorizzato ad esaminare gli atti e ad estrarne copia. La cancelleria del giudice trasmetteva la richiesta al pubblico ministero, al quale restituiva il fascicolo processuale – già inviato in originale a corredo della richiesta di misura cautelare -, con l’invito ad indicare gli atti che la difesa poteva esaminare e dei quali poteva estrarre copia.

Il pubblico ministero replicava di non <<dovere indicare alcun atto, nè tanto meno di mostrarlo al difensore per copie o per altro>>, aggiungendo che a suo avviso l’indagato <<nella fase precedente all’interrogatorio … non può prendere cognizione delle accuse se non in sede di contestazione dei gravi indizi … essendo ovvio il pericolo di precostituirsi difese di comodo…>>. Sulla base di quanto sopra, prima che avesse corso l’interrogatorio, il difensore eccepiva che era stato leso il diritto di difesa del proprio assistito, non avendo potuto prendere visione ed estrarre copia degli atti d’indagine trasmessi con la richiesta del pubblico ministero. L’interrogatorio veniva rinviato, ma alla data di rinvio il giudice, persistendo il rifiuto del pubblico ministero a che il difensore dell’indagato prendesse visione ed estraesse copia degli atti sulla base dei quali era stata disposta la misura cautelare, pronunciava ordinanza con la quale sollevava questione di legittimità costituzionale dell’articolo 293, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto del difensore ad ottenere copia degli atti a lui depositati, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Quindi ordinava la liberazione dell’indagato ex articolo 302 del codice di procedura penale.

  1. Osserva il Giudice a quoche prima della legge 8 agosto 1995, n. 332, l’articolo 309 cod. proc. pen., nel disciplinare il deposito ai difensori degli atti in sede di riesame, non prevedeva la facoltà di estrarre copia degli atti depositati. Al riguardo, la Corte di cassazione a sezioni unite aveva ritenuto – con sentenza del 3 febbraio 1995, ricorrente Sciancalepre – che, in mancanza di esplicita previsione, non sussisteva “un diritto della parte ad ottenere de planocopia degli atti d’indagine”, e che i diritti della difesa erano adeguatamente tutelati dalla possibilità di esaminare gli atti depositati e di estrarne copia informale; mentre il riconoscimento di un diritto in senso tecnico era da escludere dalla lettera della legge (ubi lex voluit dixit) e dallo stesso interesse dell’indagato ad una rapida decisione.

La legge n. 332 del 1995 aveva modificato il comma 8 dell’articolo 309, introducendo l’esplicita previsione della facoltà per il difensore di esaminare e di estrarre copia degli atti a lui depositati. La stessa legge aveva inoltre introdotto all’articolo 293, comma 3, cod. proc. pen. la previsione del deposito nella cancelleria del giudice, assieme all’ordinanza applicativa della misura cautelare (il cui deposito era già previsto dal testo previgente, dopo l’esecuzione o notificazione), della richiesta del pubblico ministero e degli atti da questi trasmessi a corredo della stessa.

In tale situazione, secondo il Giudice a quo, si sarebbe dovuto applicare all’articolo 293, comma 3, cod. proc. pen., il criterio interpretativo già enunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la predetta sentenza, relativa all’articolo 309 cod. proc. pen. nella formulazione previgente (esclusione del diritto del difensore di ottenere copia degli atti in assenza di esplicita previsione). Criterio che poteva ritenersi rafforzato dal rilievo che nello stesso contesto normativo delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995 era stato espressamente previsto il diritto della difesa di ottenere copia degli atti d’indagine depositati nella fase del riesame (articolo 309), mentre era stato omesso qualsiasi richiamo alla facoltà del difensore di estrarre copia degli atti al momento del loro deposito assieme all’ordinanza con la quale era stata disposta la misura cautelare, subito dopo la sua esecuzione (articolo 293).

Il rimettente ritiene però che il difensore dell’indagato a buon diritto si duole di non aver potuto estrarre copia della documentazione su cui il pubblico ministero aveva fondato la sua richiesta, facendo riferimento a quanto osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 219 del 1994, e cioé al fatto che <quando l’indagato sia già assoggettato ad una misura cautelare …. non sussistono valide ragioni per escludere l’esercizio del diritto di difesa>.

Secondo il giudice a quo il legislatore, nel promulgare la legge dell’agosto 1995, ha verosimilmente “operato un vistoso lapsus legislativo omettendo la previsione, nell’articolo 293, comma 3, codice di procedura penale, del diritto del difensore di poter estrarre copia degli atti depositati ….“, in “stridente contrasto” con quanto invece appositamente previsto nell’articolo 309, comma 8, che tutela “situazioni ontologicamente uguali”; non avendo “alcuna rilevanza la fase precedente o successiva all’interrogatorio perchè … il difensore, con una immediata impugnativa al tribunale per il riesame ex articolo 309 codice di procedura penale, ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia” degli atti d’indagine. Con il solo risultato che viene così a mettersi _in moto un’attività giurisdizionale_ complessa, quella del ricorso al tribunale per la libertà, spesso al solo fine di avere compiuta e completa conoscenza delle fonti d’accusa .

L’articolo 293, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che al deposito degli atti trasmessi con la richiesta di misura cautelare consegua il diritto per il difensore di estrarne copia, contrasterebbe dunque, secondo il rimettente, con l’articolo 24 Cost., in quanto le ragioni di segretezza o di riservatezza degli atti d’indagine o quelle di speditezza sono tutte certamente subvalenti rispetto al diritto dell’indagato, colpito da misura cautelare personale, di esercitare il diritto di difendersi, e di essere difeso, con la più ampia consapevolezza dei risultati delle indagini e delle accuse a suo carico. E contrasterebbe anche con l’articolo 3 Cost., in quanto é privo di ragionevolezza limitare il diritto del difensore al solo esame nella cancelleria del giudice degli atti depositati dopo l’emissione della misura cautelare, mentre, proponendo richiesta di riesame immediatamente dopo l’esecuzione della misura (e dunque anche prima dell’interrogatorio), il difensore acquista il diritto di estrarre copia dei medesimi atti.

Considerato in diritto

1.- La questione sottoposta all’esame della Corte ha per oggetto l’art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, così come novellato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, nella parte in cui non prevede che al deposito nella cancelleria del giudice dell’ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare, ovvero misura diversa dalla custodia cautelare, unitamente alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa, consegua il diritto del difensore di estrarre copia degli atti depositati.

Ad avviso del Giudice rimettente, tale disciplina contrasterebbe con l’art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di difesa verrebbe irragionevolmente ostacolato in un contesto in cui non sussistono esigenze di riservatezza tali da giustificarne il sacrificio, nonchè con l’art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla situazione ontologicamente eguale disciplinata dall’art. 309, comma 8, cod. proc. pen., anch’esso modificato dalla legge n. 332 del 1995, ove é espressamente previsto che al deposito degli atti in cancelleria prima dell’udienza di riesame si accompagna la facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

2.- Prima di affrontare le censure di legittimità costituzionale prospettate dal giudice rimettente, é opportuno esaminare la disciplina che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995, gli articoli 293, comma 3, e 309, comma 8, cod. proc. pen. riservavano al deposito degli atti in cancelleria, rispettivamente dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare e prima dell’udienza di riesame, nonchè le posizioni assunte al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.

Il testo originario dell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. stabiliva che, dopo l’esecuzione o notificazione, veniva depositato in cancelleria solo il testo dell’ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare o altra misura diversa dalla custodia cautelare. A sua volta, nella formulazione originaria l’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. stabiliva che, in caso di richiesta di riesame, gli atti presentati dal pubblico ministero a norma dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. (cioé la richiesta di misura cautelare e gli elementi su cui la richiesta stessa si fondava) restavano depositati in cancelleria fino al giorno dell’udienza.

Tale disciplina aveva comportato l’effetto, ripetutamente denunciato dalla dottrina e dagli operatori giudiziari, di indurre la persona sottoposta a custodia cautelare a presentare talvolta richiesta di riesame al solo scopo di venire a conoscenza, per ovvie esigenze di difesa, anche della richiesta del pubblico ministero e degli elementi con la stessa presentati, dei quali l’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. prevedeva appunto il deposito in cancelleria prima dell’udienza di riesame.

Dal canto suo, l’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. aveva sollevato contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. Alcune sentenze, sia di legittimità che di merito, avevano affermato che il deposito degli atti in cancelleria comportava automaticamente la facoltà del difensore di estrarne copia, in quanto il deposito é finalizzato alle esigenze della difesa di completa conoscenza e utilizzazione degli atti depositati; esigenze che trovano appunto attuazione mediante il diritto di estrarre copia. Più numerose erano però state le sentenze della Corte di cassazione che avevano aderito ad una interpretazione letterale-sistematica dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen., poi confermata dalle Sezioni unite (sentenza 3 febbraio 1995).

Alla stregua di tale interpretazione, il deposito degli atti e il diritto di estrarne copia operano su piani diversi, nel senso che l’esercizio del secondo non é necessaria conseguenza del primo. L’assunto riposa su considerazioni sistematiche tratte dal combinato disposto degli articoli 116 cod. proc. pen. e 43 disp. att., da cui si ricaverebbe la regola generale che il rilascio di copie a chiunque vi abbia interesse é subordinato all’autorizzazione del pubblico ministero o del giudice che procede, salvi i casi in cui la legge espressamente riconosce al richiedente il diritto al rilascio delle copie (ad esempio, articoli 366, comma 1, 430, comma 2, 433, comma 2, 450, comma 6, 466 cod. proc. pen.).

La legge n. 332 del 1995, inserendo nel comma 8 dell’art. 309 cod. proc. pen. l’espressa facoltà del difensore di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria, ha quindi risolto legislativamente il contrasto giurisprudenziale su cui erano intervenute le Sezioni unite della Cassazione.

Analoghi problemi interpretativi sono rimasti peraltro aperti con riferimento alla norma oggetto della presente questione di legittimità costituzionale: la legge n. 332 del 1995 ha infatti modificato anche l’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., stabilendo che insieme all’ordinanza che ha disposto la misura cautelare vengano depositati in cancelleria la richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa, ma non ha menzionato espressamente la facoltà del difensore di estrarne copia. Si sono così riproposti nei confronti dell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. i medesimi problemi interpretativi che si ponevano nei confronti dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. prima della modifica introdotta con la legge n. 332 del 1995.

3.- Alla luce delle vicende legislative e giurisprudenziali degli articoli 293, comma 3, e 309, comma 8, cod. proc. pen., la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio é fondata in riferimento all’articolo 24 della Costituzione.

Se si riflette sulla ratio dell’istituto, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia. Al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioé accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione.

Nel disciplinare la materia, il legislatore ha peraltro ritenuto di dovere indicare espressamente una serie di casi in cui al deposito degli atti si accompagna la facoltà di estrarne copia (cfr. ad esempio, oltre al già menzionato art. 309, comma 8, cod. proc. pen., gli articoli 310, comma 2, 366, comma 1, 419, comma 2, in relazione all’art. 131 disp. att., 430, comma 2, 433, comma 2, 450, comma 6, 457, comma 2, 455, comma 1, lettera g), cod. proc. pen., nonchè gli articoli 93, 139, 140, 161 disp. att.), mentre in altre e meno numerose situazioni, tra cui quella oggetto della presente questione di legittimità costituzionale, viene invece previsto solo il deposito degli atti, con o senza avviso al difensore (v., ad esempio, gli articoli 296, comma 2, 324, comma 6, 408, comma 3, cod. proc. pen.).

La sopra menzionata sentenza delle Sezioni unite della Cassazione si é appunto richiamata al combinato disposto degli articoli 116 cod. proc. pen. e 43 disp. att. per affermare il principio che, in tutti i casi in cui il diritto di estrarre copia non é espressamente riconosciuto dalla legge, il rilascio delle copie é subordinato, a norma dell’art. 116, comma 2, cod. proc. pen., all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria che procede, cui spetta valutare se sussistono esigenze processuali tali da prevalere sulla piena esplicazione del diritto di difesa.

Esula peraltro dai confini della specifica questione di legittimità costituzionale dedotta nel presente giudizio prendere in esame la congruità della disciplina apprestata dal legislatore in tutti i casi in cui al deposito degli atti non si accompagna la facoltà del difensore di estrarne copia. La Corte deve limitarsi alla specifica questione di legittimità costituzionale posta nei confronti dell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen.: al riguardo, non vi é dubbio che il diritto di difesa risulta ingiustificatamente ostacolato e compresso dal mancato riconoscimento della facoltà del difensore di estrarre copia degli atti depositati insieme all’ordinanza che ha disposto la misura cautelare.

La ratio della modifica introdotta dalla legge n. 332 del 1995 é, infatti, di consentire al difensore pieno accesso agli atti depositati dal pubblico ministero, sul presupposto che, dopo l’esecuzione della misura cautelare, non sussistono ragioni di riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di difesa; al contrario, dopo l’esecuzione della misura cautelare deve essere consentito il pieno esercizio del diritto di difesa (cfr. in tale senso la sentenza n. 219 del 1994), assicurando al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si é fondata la richiesta del pubblico ministero, al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonchè di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell’appello.

Se questi sono gli obiettivi perseguiti dal legislatore del 1995 mediante la modifica del testo originario dell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., la mera conoscenza degli atti depositati dal pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, che nel caso di specie si pone in irrimediabile contrasto con l’art. 24 Cost. La disciplina limitativa non trova infatti ragione nè nell’esigenza di riservatezza, ormai superata dall’esecuzione della misura cautelare, nè nel timore che le operazioni di rilascio delle copie possano interferire con i termini rapidi e vincolanti previsti per l’interrogatorio e, poi, per la presentazione dell’istanza di riesame e per la relativa decisione, essendo evidente che nè il difensore potrà pretendere, nè l’autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per l’interrogatorio e per l’udienza di riesame.

Rimane così assorbita la censura di legittimità sollevata con riferimento alla violazione dell’art. 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all’ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Guido NEPPI MODONA: Redattore

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.